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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/06/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Adele
Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1094/2022 R.G.A.C. avente ad oggetto: altre cause di responsabilità extracontrattuale vertente
TRA
, in persona del Sindaco (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ludovico Giuseppina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro alla via Crispi n. 5 giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;
- Attore-
E
(CF ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo Ministro, l.r.p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Stato con sede in Catanzaro via G.da Fiore, 34, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta –
(CF. in persona del Controparte_2 P.IVA_3 suo comandante del Porto, capo del compartimento marittimo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Stato con sede in Catanzaro via G.da Fiore, 34, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta –
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in riassunzione innanzi al Tribunale di Catanzaro, il Parte_1
ha convenuto in giudizio il nonché la
[...] Controparte_1
1 Capitaneria di Porto di Vibo Valentia fraz. Marina per sentirli condannare al pagamento di €
1.002.922,56 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
e di euro 500.000,00 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
A fondamento della pretesa ha dedotto di aver ottenuto in data 20 maggio 2005 la concessione demaniale marittima n. 12/2005 rep 8412005, con validità 1 aprile 2005 / 31 dicembre
2008, per un'area demaniale posta nel Comune di Vibo Valentia fraz. Marina della superficie di mq.
612,47 allo scopo di ristrutturare i due capannoni ivi esistenti e poterli adibire al magazzinaggio e al trattamento di prodotti ittici per la realizzazione del progetto finanziato dai fondi P.O.R. Calabria
2009/2006 Misura 4.20 (Protezione e Sviluppo delle risorse acquatiche acquacoltura, attrezzatura dei Porti da pesca, trasformazione e commercializzazione;
giusta nota della Regione Calabria prot. numero 13883 del 29.07.2003 acquisita al protocollo comunale in data 05.08.2003 al numero
37362 con la quale è stato concesso il predetto contributo posto sul capitolo numero 5311213 del bilancio regionale).
Ottenuta la disponibilità dell'area demaniale, in data 31 maggio 2005 è avvenuta la consegna dei lavori alla ditta appaltatrice ma, tuttavia già in data 1° giugno 2005 si è reso necessario l'intervento delle autorità in quanto nell'area cantiere si erano introdotti soggetti terzi senza alcuna autorizzazione, intimando agli operai di abbandonare i luoghi e affermando di abitare una porzione dello stabile interessato dai lavori.
Nonostante le richieste di intervento da parte della ditta appaltatrice indirizzate al D.L. e al
R.U.P., stante la perdurante situazione di occupazione abusiva dell'area, è stata disposta la sospensione dei lavori a far data dal 6 ottobre 2005 e fino alla liberazione del cantiere.
Interessata della situazione la Capitaneria di Porto, in data 11 gennaio 2006 quest'ultima ha emesso due ordinanze di ingiunzione, ordinando agli occupanti di liberare;
le ordinanze in parola, tuttavia, sono rimaste senza esito, sicché il R.U.P. al fine di completare i lavori e non perdere il finanziamento ricevuto, ha disposto una perizia in variante la quale una volta approvata non è stata comunque realizzata essendo stato addirittura riscontrato l'aggravamento dell'occupazione abusiva.
Nel frattempo, l' ha ricevuto dalla Regione Calabria l'anticipazione delle CP_3 somme sul finanziamento totale e, in data 9 ottobre 2007, è stato invitato a presentare domanda di collaudo finale delle opere;
pena la revoca del finanziamento.
Rigettata la richiesta di proroga del la Regione ha comunicato la revoca del Pt_1 finanziamento, ordinando la restituzione delle somme corrisposte oltre interessi.
Il ha pure subito l'azione di risoluzione per inadempimento, con richiesta di Pt_1 condanna da parte della ditta appaltatrice dei lavori.
Per tali ragioni, ritenendo sussistente un inadempimento in capo alla concedente Capitaneria
2 per non aver ottemperato ai propri obblighi e per non aver consegnato l'area demaniale sgombra da persone e cose, nonché per non aver provveduto a liberare l'area dall'occupazione abusiva dei terzi, impedendo quindi la realizzazione delle opere con conseguente perdita del finanziamento e condanna alla restituzione delle somme e del risarcimento del danno, ha chiesto volersi accertare la responsabilità del convenuto e della Capitaneria e per l'effetto ne ha chiesto la condanna CP_1 al risarcimento dei danni.
1.2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la
Capitaneria di Porto di i quali hanno opposto in diritto l'insussistenza di un Parte_1 inadempimento contrattuale, rilevando che ancora prima della stipula della concessione la
Capitaneria si è attivata per sgomberare l'area occupata abusivamente cosi come risultante dai verbali di sgombero del 07 e 08 ottobre 2004 e quindi successivamente è stata avviata l'istruttoria per il rilascio del titolo concessorio sicché alla data di rilascio della concessione l'area era sgombera e libera dall'occupazione di terzi tant'è che anche il non ha ravvisato alcun problema di Pt_1 accesso all'area; soltanto dopo la consegna dell'aria demaniale si è verificata la nuova occupazione e, pertanto, atteso l'intervenuto atto concessorio, sul concessionario grava l'adempimento di una serie specifica di obblighi nei confronti dell' Amministrazione proprietaria del bene, in particolare sostenuto che il dovere di custodia e di vigilanza dell'area è stato trasferito in capo al non Pt_1 risultando d'altronde dalla concessione demaniale 12/2005 alcun impegno in tal senso in capo alla
Capitaneria.
Nel merito, ha comunque rilevato che la Capitaneria si è comunque attivata deferendo più volte gli abusivi alle Autorità Giudiziaria, emettendo due ingiunzioni di sgombero;
di contro il
Comune non solo avrebbe consolidato l'occupazione abusiva conferendo ai Sig. e Pt_2 Pt_3 la residenza nell'immobile rientrante nell'area demaniale ma, altresì, lo stesso Comune ha diffidato gli occupanti a sgomberare l'area, precisando che in caso di inottemperanza vi avrebbe provveduto d'ufficio, senza poi tuttavia dare seguito all'ordine in parola;
inoltre, lo stesso è stato Pt_1 deferito all' Autorità Giudiziaria in quanto, benché la concessione fosse scaduta il 31 dicembre
2008 e non prorogata, soltanto in data 05 giugno 2014 avveniva l'effettiva riconsegna dei locali.
Pertanto, contestando la mancanza di prova sull'an e sul quantum ha concluso chiedendo il rigetto della pretesa avversaria.
La causa è stata istruita tramite acquisizioni documentali e prova testimoniale e, all'udienza del 10.06.2025 la causa era rinviata al 19.6.2025, sostituita da note di trattazione scritta, per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa con la presente sentenza che si deposita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Parte attrice chiede volersi accertare la responsabilità della Capitaneria di Porto di Pt_1
3 in quanto colpevole di aver omesso la vigilanza sui beni oggetto del rapporto concessorio Pt_1 intervenuto con il in particolare, ha dedotto che sia prima del rilascio Parte_1 della concessione che in vigenza della stessa, non ha provveduto allo sgombero del locale arbitrariamente occupato e adibito a civile abitazione posto al piano superiore dei capannoni esistenti sull'area oggetto di concessione con la conseguenza che l'inutilizzabilità del bene ha comportato la perdita del finanziamento concessogli dalla Regione Calabria con obbligo di restituzione delle somme ricevute in acconto, oltre al risarcimento del danno occorso alla ditta appaltatrice.
Orbene la concessione è un provvedimento discrezionale tramite il quale la P.A
(concedente), mantenendo la titolarità del bene, conferisce ad un soggetto (cessionario) pubblico o privato, diritti o poteri su beni pubblici o la facoltà di esercitare attività o servizi pubblici che sarebbero altrimenti riservati alla stessa amministrazione;
tradizionalmente si distinguono concessioni traslative (o costitutive) che conferiscono o costituiscono diritti soggettivi in capo al concessionario, e concessioni di servizi pubblici che attribuiscono al concessionario l'esercizio di attività riservate alla P.A.
La concessione demaniale marittima, quale quella del caso di specie, rientra in quelle cd. traslative in quanto ai sensi dell'art. 36 del R.D. 30 marzo 1942 n.327 (Codice della Navigazione);
“l'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere
l'occupazione e l' uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo”; la finalità è quella di consentire quindi un utilizzo del bene pubblico che, pur soddisfacendo un interesse specifico del concessionario, sia al contempo compatibile e funzionale all'interesse pubblico generale alla valorizzazione e corretta fruizione del demanio.
Il rapporto concessorio che si instaura tra cedente e cessionario trova la sua disciplina nel provvedimento concessorio e nell'eventuale disciplinare;
nel Codice della Navigazione e per quanto non espressamente previsto, nei principi generali in materia di obbligazioni e contratti, nei limiti della compatibilità con la natura pubblicistica del rapporto.
Gli obblighi del concedente includono tra l'altro la consegna del bene nelle condizioni idonee all'uso previsto dalla concessione libero da vincoli o occupazioni non autorizzate (art. 1177
c.c.) ; l'esercizio di poteri di vigilanza e controllo (art. 54 Cod. Nav.) potendo a riguardo esigere l'ottemperanza a prescrizioni e revocare la concessione per inadempimento (art. 42 Cod. Nav.) , riscuotere i canoni;
tutelare il demanio sia con atti amministrativi e sia con i mezzi ordinari di diritto
(art. 823 c.c.).
Gli obblighi del concessionario includono l'utilizzo conforme allo scopo della concessione;
4 l'obbligo di custodia e manutenzione, il pagamento del canone e la restituzione del bene nello stato medesimo in cui l'ha ricevuto al termine della concessione.
3. Tanto preliminarmente chiarito, nel caso di specie al fine di verificare o meno la sussistenza della responsabilità imputata dal alle amministrazioni convenute, deve Pt_1 determinarsi chi tra le parti del rapporto concessorio fosse tenuto ad attivarsi per lo sgombero dei terzi occupanti abusivi e, pertanto, potendosi invece dedurre un onere di custodia concorrente tra le parti, deve aversi riguardo al momento in cui l'occupazione si è verificata rispetto alla consegna del bene demaniale al concessionario. Pt_1
Dal compendio probatorio in atti può ritenersi provato che l'esistenza di una situazione di abusiva occupazione dei luoghi demaniali fosse nota alla Capitaneria di Porto da data di gran lunga antecedente al rilascio della concessione e che tuttavia nei giorni 7 e 8 settembre 2004 (cfr. relazioni di servizio 19-20/2004) la stessa Capitaneria congiuntamente con altre autorità tra cui il
Comandante e gli Agenti della Polizia Municipale nonché alcuni addetti del Comune di
[...]
ha eseguito lo sgombero due capannoni “provvedendo a chiudere e bloccare con catena e Pt_1 lucchetti le porte esterne d'accesso dei due capannoni, le cui chiavi vengono custodite da persona del Comando in intestazione (sez. Demanio) e dalla Polizia Municipale di ”. Parte_1
Con comunicazione del 10 novembre 2004, indirizzata anche al Comune di , la Pt_1
Capitaneria quindi ha dato atto dell'esistenza di una situazione di abusiva occupazione e di precedenti operazioni di sgombero svolte negli anni, ed ha tuttavia precisato che “all'attualità i due capannoni si presentano comunque sgomberi e nella disponibilità della scrivente Autorità
Marittima”.
Rilasciata la concessione n. 12/05 del 20 maggio 2005, e avvenuta la presa di possesso dei beni da parte del Comune, in data 31 maggio 2005 è stato redatto e sottoscritto il verbale di consegna dei lavori tra il concessionario e la ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione.
In quell'occasione il R.U.P. del Comune di coadiuvata dal D.L. “ha Parte_1 proceduto alla consegna dei lavori ed ha pertanto verificato con la scorta del progetto la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e misure, tracciamenti e ricognizioni”; pertanto, nessuna riserva è stata espressa dal né in occasione della consegna dei beni da parte del concedente e né in Pt_1 occasione della consegna dei lavori all'impresa appaltatrice.
A tal riguardo, si osserva che il teste già tecnico Comunale Responsabile Testimone_1 del procedimento, ha dichiarato che “quando il comune di si è recato sul posto per prendere Pt_1 possesso dell'immobile che la Capitaneria gli aveva assegnato in concessione per la realizzazione del progetto di cui ho prima parlato, si è reso conto che l'immobile era in parte occupato dai
5 signori e ”; sicché, in quell'occasione il Comune ha accettato Parte_4 Parte_5 pacificamente lo stato di fatto dei luoghi ivi compresa l'occupazione abusiva.
Per quanto sopra, in assenza di rilievi sullo stato di fatto dei luoghi, può ritenersi che benché sussistesse una situazione conclamata di abusivismo, i beni una volta sgomberati con le operazioni di settembre 2004, sono stati regolarmente consegnati dalla Capitaneria di Porto, in ottemperanza ai propri obblighi, liberi da occupazioni.
Di fatti dalla documentazione in atti emerge che solo in data 1 giugno 2005 gli occupanti abusivi, precedentemente sgomberati, si introducevano nuovamente nell'area di cantiere intimando agli operai l'interruzione dei lavori affermando di abitare il piano superiore dello stabile.
Pertanto, alla data dell'1 giugno 2005, avendo il Comune concessionario già ricevuto la consegna del bene ed avendone la piena disponibilità, ha assunto altresì l'obbligo di tutelare i diritti derivanti dal titolo concessorio tra cui quello di impedire l'utilizzo non autorizzato dei beni stessi tramite gli strumenti amministrativi e civili a sua disposizione.
In tale contesto, il ruolo della Capitaneria, non essendo possessore dei beni, è meramente sussidiario, potendo intervenire al più in via sostitutiva (cosi come ha fatto con le ingiunzioni del
2006) ovvero sollecitando l'azione del a cui tuttavia spetta l'onere principale di gestione Pt_1 del bene datogli in concessione e quindi anche quello di attivare le procedure di sgombero e di coltivarle.
Per quanto sopra detto, appare evidente che essendosi l'occupazione verificata dopo la presa in custodia dei beni, sarebbe stato onere del quello di difendere l'integrità dell'area Pt_1 demaniale da ingerenze esterne esercitando i propri poteri in autotutela ovvero proponendo le dovute azioni possessorie.
A riguardo, si osserva che il Comune di , pur avendo diffidato gli occupanti in Parte_1 data 22 luglio 2005 e ordinato lo sgombero in data 23 gennaio 2007, non ha poi dato seguito al provvedimento in parola, consentendo il proseguimento dell'occupazione abusiva, escludendo un inadempimento in capo alla concedente Capitaneria per non aver ottemperato ai propri obblighi e per non aver consegnato l'area demaniale sgombra da persone e cose.
Per tali ragioni, quindi, la domanda avanzata dal non può trovare Parte_1 accoglimento e va rigettata.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento in base al valore della causa in relazione alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
6 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dal di nei confronti del Ministero Pt_1 Parte_1 delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria di Porto di;
Parte_1
2) Condanna il in persona del al pagamento, in favore del Parte_1 CP_4 in persona del ministro pro tempore e della Capitaneria Controparte_1 di Porto di in persona del comandante del Porto, capo del compartimento marittimo, Parte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.951,70 (comprensive dell'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale ex art. 4 co 2 D.M. n. 55/2014) oltre i.v.a., c.p.a. e rimb. forf.
Catanzaro, lì 19.6. 2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Ferraro
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