Decreto cautelare 30 luglio 2024
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Discepolo, Daniele Discepolo e Lara Discepolo, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti n. 99;
contro
Questura di -OMISSIS- e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS-, recante sospensione, per giorni cinque, delle autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande e intrattenimento di pubblico spettacolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. GI OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente allega di esercitare attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso un locale sito a -OMISSIS-, sul lungomare -OMISSIS-. Aggiunge che, durante il periodo estivo, nel locale viene esercitata anche regolare attività di pubblici spettacoli e intrattenimenti fino a 200 persone.
Con il provvedimento oggetto dell’odierno gravame, il Questore di -OMISSIS- sospendeva, per 5 giorni in applicazione dell’art. 100 del R.D. n. 773/1931 e dell’art. 9 della Legge n. 287/1991, le autorizzazioni amministrative per lo svolgimento delle predette attività.
In sintesi, le ragioni sono state individuate in una serie di episodi accaduti tra il 13 gennaio e il 14 luglio 2024 che, secondo il Questore, caratterizzano il locale come luogo di attrazione di persone indisciplinate, litigiose e dedite a ubriachezza anche molesta, provocando così disturbi, lamentele, ripetute richieste di intervento del 112 e, in generale, problemi di sicurezza e turbativa dell’ordine pubblico.
L’amministrazione intimata si è costituita per resistere gravame.
2. Con il primo ad articolato motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 86 e 100 del R.D. n. 773/1931, violazione dell’art. 19 del DPR n. 616/1977 nonché incompetenza e carenza di potere del Questore. In particolare viene dedotto che quasi tutti i fatti citati nel provvedimento sono accaduti fuori dal locale senza alcun collegamento tra questo e i relativi protagonisti. Unico episodio che potrebbe riguardare il locale è un caso di abuso etilico da parte di una minorenne, ma nessuna responsabilità è stata ancora accertata in capo al gestore. Inoltre il Questore non aveva il potere di sospendere le autorizzazioni rilasciate dal Comune, unica amministrazione competente ad accertare il loro eventuale mancato rispetto. Infine risulta irragionevole e immotivata la sospensione estesa all’attività di ristorazione che non crea alcun problema di sicurezza e di ordine pubblico.
Le censure sono complessivamente infondate.
L’art. 100 del R.D. n. 773/1931 stabilisce, tra l’altro, che il Questore può sospendere la licenza di un esercizio che costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Per costante giurisprudenza, la norma richiamata non svolge funzione sanzionatoria, ma di prevenzione generale, quindi cautelare con riferimento a fatti che possono nuocere alla pubblica e privata incolumità; di conseguenza detto provvedimento resta valido ed efficace anche a prescindere dalla personale responsabilità del titolare del locale entro cui avviene la somministrazione o dell'esercente detta specifica attività (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, Roma, Sez. I stralcio, 2/12/2024 n. 21664).
È stato evidenziato, inoltre, che l’adozione dei provvedimenti di sospensione ex art. 100 prescindono da qualsiasi analisi in ordine alla responsabilità, diretta o indiretta, del gestore dell'esercizio pubblico rispetto ai fatti posti a base del provvedimento stesso, che possono, così come avviene spesso, verificarsi al di fuori della, pur diligente, possibilità di controllo o di intervento richiesta al gestore del locale in cui si svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o altra attività riconducibile alla categoria dei pubblici esercizi (cfr. ex plurimis, TAR Campania, Napoli, Sez. V, 2/1/2025 n. 38).
È stato anche osservato che il potere attributo dall'art. 100 del R.D. n. 773/1931 al Questore di sospendere la licenza per l'attività di un pubblico esercizio, ha intrinseche finalità di prevenzione del pericolo per la sicurezza pubblica in quanto persegue un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per sostenere l’esigenza della misura cautelare, da adottare nell'esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 23/1/ 2025 n.527).
Infatti, secondo condivisa e costante giurisprudenza, il potere del Questore di sospendere la licenza di un esercizio è ampiamente discrezionale avendo natura tipicamente preventiva e cautelare, a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l'ordine pubblico, con la conseguenza che la sospensione della licenza deve ritenersi legittimamente adottata in tutti i casi in cui, a prescindere dalla colpa del titolare dell'esercizio, ricorra una situazione tale da configurare una fonte di pericolo concreto ed attuale per la collettività; la misura in esame si correla alla esigenza obiettiva di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e la pubblica moralità, indipendentemente da ogni responsabilità dell'esercente ed esprime una misura di carattere oggettivo, che agisce direttamente sul contesto socio economico (gestione del locale pubblico) come strumento di governo della sicurezza del territorio, al fine di rimuovere con immediatezza le situazioni valutate come fonte di pericolo per l'ordinato svolgimento della vita sociale (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 18/4/2019, n. 880).
L’adozione del provvedimento ex art. 100 consegue, pertanto, ad un giudizio ampiamente discrezionale del Questore, il quale può essere sindacato solamente sotto il profilo del travisamento di fatto o della manifesta irragionevolezza, ed è sufficientemente motivato con l'indicazione dei presupposti che configurano la situazione di pericolo da prevenire (cfr. TAR Toscana, Sez. II, 23/1/2019 n. 110).
Tanto premesso in punto di diritto, va osservato, in punto di fatto, che per quanto molti episodi citati nel provvedimento siano accaduti fuori dal locale, il Questore ha comunque e motivatamente individuato il nesso causale tra detto locale, l’attrazione e la concentrazione di clientela incivile, molesta e pericolosa che genera turbative dell’ordine pubblico fuori e nelle zone circostanti.
Ciò destituisce di fondamento anche l’ulteriore censura volta a distinguere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande dall’attività di pubblico spettacolo, poiché il provvedimento si rivolge all’intero locale come fonte di attrazione e concentrazione di clientela e non alle singole attività ivi esercitate.
Quanto al dedotto difetto di competenza, pare essere evidente che il Questore si è limitato ad esercitare i poteri ad esso riconosciuti dal citato art. 100 del R.D. n. 773/1931 e dall’art. 9 della Legge n. 287/1991.
3. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990, perché gran parte dei fatti non sono recenti e quindi non sussisteva alcuna ragione di urgenza contrariamente a quanto ritenuto dal Questore.
Anche questa censura è infondata.
Il provvedimento reca una specifica motivazione sotto questo profilo, individuando, da una parte, ragioni di urgenza del provvedere (siamo in piena stagione estiva e gli ultimi episodi risalgono a pochi giorni prima) ed escludendo, dall’altra, utili contributi partecipativi stante l’evidenza dei fatti a base della decisione.
In effetti, sotto quest’ultimo profilo, parte ricorrente nulla spiega e nulla allega su ciò che avrebbe potuto offrire, all’amministrazione, per determinarla diversamente in senso favorevole.
4. L’ultimo motivo ripropone nuovamente la censura riguardante l’attività di ristorazione che, secondo parte ricorrente, non creava turbative essendo queste dovute alla sola attività di pubblico spettacolo. Episodi legati alla somministrazione hanno riguardato la sola minorenne in abuso etilico.
Queste censure vanno disattese per le ragioni già illustrate alle quali si rinvia per esigenze di sintesi espositiva.
5. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il locale interessato.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA Anastasi, Presidente
GI OR, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI OR | TA Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.