TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 182
TAR
Decreto cautelare 30 luglio 2024
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TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di norme e incompetenza del Questore

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la competenza del Questore ai sensi dell'art. 100 R.D. 773/1931, evidenziando la natura preventiva e cautelare del provvedimento, non legata alla responsabilità del gestore. È stata inoltre confermata la sussistenza del nesso causale tra il locale e l'attrazione di clientela problematica, e l'estensione del provvedimento all'intero locale.

  • Rigettato
    Violazione della Legge n. 241/1990 in materia di urgenza e partecipazione

    Il Tribunale ha ritenuto adeguatamente motivata l'urgenza, in considerazione della stagione estiva e della prossimità degli ultimi episodi. È stata inoltre ritenuta infondata la censura sulla partecipazione, non avendo la ricorrente indicato specifici contributi che avrebbero potuto modificare la decisione.

  • Rigettato
    Estensione irragionevole della sospensione all'attività di ristorazione

    Le censure sono state disattese per le ragioni già esposte riguardo al primo motivo di ricorso, con riferimento all'individuazione del locale come fonte di attrazione e concentrazione di clientela problematica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 182
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 182
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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