Sentenza 2 maggio 1987
Massime • 1
La circostanza che il destinatario della notificazione risulti non abitare presso il luogo di residenza anagrafica esclude il ricorso alle modalità notificatorie di cui all'art. 140 cod. proc. civ., riguardanti il diverso caso dell'irreperibilità presso detto luogo, ma non consente di per sè l'applicazione di quelle contemplate dall'art. 143 cod. proc. civ., richiedendosi a tal fine che il notificante ignori l'effettiva residenza, dimora o domicilio, e non sia in grado di conoscerle, facendo uso della diligenza suggerita dal caso concreto. (nella specie, in base al principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente negata dai giudici del merito la validità della notificazione della citazione, effettuata a norma del citato art. 143 cod. proc. civ., perché il notificante, nonostante l'infruttuosità delle ricerche presso i registri anagrafici e l'ultima residenza del convenuto, era in grado di conoscerne l'effettiva abitazione, in relazione ai contatti in precedenza avuti nell'ambito di procedimento penale e di trattative di bonario componimento). ( V 6595/86, mass n 448747; ( V 1283/86, mass n 444723; ( V 5825/81, mass n 416552).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/05/1987, n. 4128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4128 |
| Data del deposito : | 2 maggio 1987 |
Testo completo
La circostanza che il destinatario della notificazione risulti non abitare presso il luogo di residenza anagrafica esclude il ricorso alle modalità notificatorie di cui all'art. 140 cod. proc. civ., riguardanti il diverso caso dell'irreperibilità presso detto luogo, ma non consente di per sè l'applicazione di quelle contemplate dall'art. 143 cod. proc. civ., richiedendosi a tal fine che il notificante ignori l'effettiva residenza, dimora o domicilio, e non sia in grado di conoscerle, facendo uso della diligenza suggerita dal caso concreto. (nella specie, in base al principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente negata dai giudici del merito la validità della notificazione della citazione, effettuata a norma del citato art. 143 cod. proc. civ., perché il notificante, nonostante l'infruttuosità delle ricerche presso i registri anagrafici e l'ultima residenza del convenuto, era in grado di conoscerne l'effettiva abitazione, in relazione ai contatti in precedenza avuti nell'ambito di procedimento penale e di trattative di bonario componimento). ( V 6595/86, mass n 448747; ( V 1283/86, mass n 444723; ( V 5825/81, mass n 416552).*