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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
n. 152/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Caterina Lazzara Presidente rel. dott. Stefania Rignanese Giudice dott. Antonio Lacatena Giudice nel procedimento 152-1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società (p. iva: ), in persona del legale rappresentante , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 con sede in FO (FG) alla Via G. Di Vittorio n. 237, ha pronunciato la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (p. iva: con CP_1 P.IVA_1 sede in FO (FG) alla Via G. Di Vittorio n. 237, avente ad oggetto l'attività di costruzione di beni immobili civili, artigianali, industriali e rurali da destinarsi alla rivendita e a scopo di investimento, nonché l'acquisto, vendita e permuta di immobili urbani e rurali per usi civili e/o industriali, amministrazione e gestione degli stessi ecc.
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale depositato in data
24/10/2024 dalla Parte_1
- verificata la regolarità della notifica nei confronti della società debitrice in data 05/11/2024 del ricorso e decreto di fissazione d'udienza, nelle forme prescritte dall'art. 40, c. 6 e 7, CCII;
- esaminati gli atti, i documenti e le risultanze delle informative acquisite;
- sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale adito, atteso che la società ricorrente ha la sede nel circondario dell'ufficio;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
- ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore, in quanto:
a) la non costituendosi nel procedimento non ha dimostrato il possesso congiunto dei CP_1 requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII. La prova della sussistenza dei suddetti requisiti incombe, invero, a norma dell'articolo 121 CCII, sull'imprenditore debitore, chiamato a fornire la prova sulla base dei bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
b) i debiti scaduti e non pagati gravanti sul debitore sono superiori all'importo di € 30.000,00 di cui all'art. 49, 5° comma, CCII (credito del ricorrente di € 31.043,91, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 1979/2024 - R.G. 7310/2024, del 04/07/2024, provvisoriamente esecutivo;
informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dalla quale risultano debiti scaduti ed iscritti a ruolo di € 395.072,24; informativa dell'INPS dalla quale risultano debiti di €
3.867.34=lavoratori dipendenti), dovendosi considerare, a questo riguardo, il complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria (cfr. Cass. 19/07/2016, n. 14727);
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza. Si osservi, preliminarmente al riguardo, che, secondo la previsione dell'art. 2 lett. b) CCII, lo stato di insolvenza dell'imprenditore richiesto ai fini della pronunzia di apertura della liquidazione giudiziale si identifica con uno stato di impotenza strutturale non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (cfr. Cass. n. 26131/2022; Cass. n. 7087/2022), e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti) e nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali;
che non è ostativa alla dichiarazione di apertura della dichiarazione giudiziale né la consistenza del patrimonio immobiliare, riconducibile al debitore, quand'anche l'attivo risulti superiore al passivo, laddove detti beni non abbiano l'attitudine ad essere adoperati per estinguere i debiti tempestivamente e senza compromissione dell'operatività dell'impresa (cfr. Cass. n. 30284/2022); che, analogamente, non è ostativa la sussistenza di crediti verso terzi non di pronta e certa realizzazione;
Alla luce di tali principi, sulla base delle emergenze acquisite, lo stato di insolvenza che conduce alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della odierna società debitrice si desume dall'ammontare complessivo dei debiti verso l'Erario, unitamente alla persistente e ingiustificata volontà del debitore di non adempiere, dalla mancata partecipazione della resistente al presente procedimento, dalla procedura di scioglimento in corso della società debitrice (come da visura storica in atti), dall'esito negativo della procedura esecutiva mobiliare attivata dal ricorrente e dalla inesistenza della sede sociale all'indirizzo indicato al registro delle imprese quale sede legale
(avendo l'ufficiale giudiziario “rinvenuto una società diversa dalla debitrice”, come da verbale di pignoramento del 04/09/2024 in atti), dall'esistenza di una procedura esecutiva mobiliare
(pignoramento presso terzi), dal mancato deposito dei bilanci relati agli esercizi del 2022 e 2023 e di una situazione patrimoniale aggiornata;
dalla impossibilità di verificare, stante il mancato deposito dei bilanci degli ultimi due esercizi, la capienza e sufficienza del patrimonio a soddisfare tutti i debiti della società, che dal giugno 2024 è in scioglimento.
Elementi tutti dai quali deve inferirsi che l'odierna resistente non è più in grado di adempiere con mezzi ordinari le proprie obbligazioni e di soddisfare integralmente i debiti assunti
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (p. iva: ), in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante , con sede in FO (FG) alla Via G. Di Controparte_2
Vittorio n. 237; nomina
Giudice Delegato per la procedura la Presidente, dott.ssa Caterina Lazzara;
nomina
Curatore la dott.ssa che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita il curatore a procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, anche fotografici, all'immediata ricognizione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale ed eventuali sede secondarie o locali a qualunque titolo utilizzati) (depositandone il verbale in cancelleria nei successivi 10 giorni), e se necessario alla apposizione dei sigilli laddove in concreto, sia ritenuta necessaria, utile o anche solo opportuna, in relazione alla natura ed allo stato dei beni, e sempre che non sia in concreto, di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività dell'impresa, ed a iniziare, successivamente, il procedimento d'inventariazione di detti beni, secondo le disposizioni degli artt. 195, 196, 197; lo autorizza sin d'ora a richiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
avvisa il debitore che, a norma dell'art. 198, primo comma, CCII ha l'obbligo di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro 30 giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
stabilisce il giorno 10/06/2025 , alle Ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente, ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria;
gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
FO, così deciso il 26/02/2025, nella camera di consiglio della III sezione civile del Tribunale
Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Caterina Lazzara Presidente rel. dott. Stefania Rignanese Giudice dott. Antonio Lacatena Giudice nel procedimento 152-1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società (p. iva: ), in persona del legale rappresentante , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 con sede in FO (FG) alla Via G. Di Vittorio n. 237, ha pronunciato la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (p. iva: con CP_1 P.IVA_1 sede in FO (FG) alla Via G. Di Vittorio n. 237, avente ad oggetto l'attività di costruzione di beni immobili civili, artigianali, industriali e rurali da destinarsi alla rivendita e a scopo di investimento, nonché l'acquisto, vendita e permuta di immobili urbani e rurali per usi civili e/o industriali, amministrazione e gestione degli stessi ecc.
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale depositato in data
24/10/2024 dalla Parte_1
- verificata la regolarità della notifica nei confronti della società debitrice in data 05/11/2024 del ricorso e decreto di fissazione d'udienza, nelle forme prescritte dall'art. 40, c. 6 e 7, CCII;
- esaminati gli atti, i documenti e le risultanze delle informative acquisite;
- sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale adito, atteso che la società ricorrente ha la sede nel circondario dell'ufficio;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
- ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore, in quanto:
a) la non costituendosi nel procedimento non ha dimostrato il possesso congiunto dei CP_1 requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII. La prova della sussistenza dei suddetti requisiti incombe, invero, a norma dell'articolo 121 CCII, sull'imprenditore debitore, chiamato a fornire la prova sulla base dei bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
b) i debiti scaduti e non pagati gravanti sul debitore sono superiori all'importo di € 30.000,00 di cui all'art. 49, 5° comma, CCII (credito del ricorrente di € 31.043,91, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 1979/2024 - R.G. 7310/2024, del 04/07/2024, provvisoriamente esecutivo;
informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dalla quale risultano debiti scaduti ed iscritti a ruolo di € 395.072,24; informativa dell'INPS dalla quale risultano debiti di €
3.867.34=lavoratori dipendenti), dovendosi considerare, a questo riguardo, il complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria (cfr. Cass. 19/07/2016, n. 14727);
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza. Si osservi, preliminarmente al riguardo, che, secondo la previsione dell'art. 2 lett. b) CCII, lo stato di insolvenza dell'imprenditore richiesto ai fini della pronunzia di apertura della liquidazione giudiziale si identifica con uno stato di impotenza strutturale non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (cfr. Cass. n. 26131/2022; Cass. n. 7087/2022), e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti) e nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali;
che non è ostativa alla dichiarazione di apertura della dichiarazione giudiziale né la consistenza del patrimonio immobiliare, riconducibile al debitore, quand'anche l'attivo risulti superiore al passivo, laddove detti beni non abbiano l'attitudine ad essere adoperati per estinguere i debiti tempestivamente e senza compromissione dell'operatività dell'impresa (cfr. Cass. n. 30284/2022); che, analogamente, non è ostativa la sussistenza di crediti verso terzi non di pronta e certa realizzazione;
Alla luce di tali principi, sulla base delle emergenze acquisite, lo stato di insolvenza che conduce alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della odierna società debitrice si desume dall'ammontare complessivo dei debiti verso l'Erario, unitamente alla persistente e ingiustificata volontà del debitore di non adempiere, dalla mancata partecipazione della resistente al presente procedimento, dalla procedura di scioglimento in corso della società debitrice (come da visura storica in atti), dall'esito negativo della procedura esecutiva mobiliare attivata dal ricorrente e dalla inesistenza della sede sociale all'indirizzo indicato al registro delle imprese quale sede legale
(avendo l'ufficiale giudiziario “rinvenuto una società diversa dalla debitrice”, come da verbale di pignoramento del 04/09/2024 in atti), dall'esistenza di una procedura esecutiva mobiliare
(pignoramento presso terzi), dal mancato deposito dei bilanci relati agli esercizi del 2022 e 2023 e di una situazione patrimoniale aggiornata;
dalla impossibilità di verificare, stante il mancato deposito dei bilanci degli ultimi due esercizi, la capienza e sufficienza del patrimonio a soddisfare tutti i debiti della società, che dal giugno 2024 è in scioglimento.
Elementi tutti dai quali deve inferirsi che l'odierna resistente non è più in grado di adempiere con mezzi ordinari le proprie obbligazioni e di soddisfare integralmente i debiti assunti
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (p. iva: ), in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante , con sede in FO (FG) alla Via G. Di Controparte_2
Vittorio n. 237; nomina
Giudice Delegato per la procedura la Presidente, dott.ssa Caterina Lazzara;
nomina
Curatore la dott.ssa che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita il curatore a procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, anche fotografici, all'immediata ricognizione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale ed eventuali sede secondarie o locali a qualunque titolo utilizzati) (depositandone il verbale in cancelleria nei successivi 10 giorni), e se necessario alla apposizione dei sigilli laddove in concreto, sia ritenuta necessaria, utile o anche solo opportuna, in relazione alla natura ed allo stato dei beni, e sempre che non sia in concreto, di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività dell'impresa, ed a iniziare, successivamente, il procedimento d'inventariazione di detti beni, secondo le disposizioni degli artt. 195, 196, 197; lo autorizza sin d'ora a richiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
avvisa il debitore che, a norma dell'art. 198, primo comma, CCII ha l'obbligo di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro 30 giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
stabilisce il giorno 10/06/2025 , alle Ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente, ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria;
gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
FO, così deciso il 26/02/2025, nella camera di consiglio della III sezione civile del Tribunale
Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara