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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 1 Sentenza di omologa di concordato preventivo nel procedimento unitario R.G. P.U. N. 1280/2023 DG
CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Seconda Sezione civile e crisi d'impresa riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott.ssa Caterina Macchi Presidente dott. Sergio Rossetti Giudice dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. nel procedimento di omologazione del concordato preventivo iscritto al n. r.g.
1280/2023 P.U. promosso da:
(c.f. e P. IVA ), con sede legale a MILANO (MI) CP_2 P.IVA_1
CORSO ITALIA 8 cap 20123, in persona in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dott. , munito dei Controparte_3 necessari poteri come da allegata determina ex art. 120 bis CCII, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Daniele Portinaro (C.F.: C.F._1
, dall'Avv. Elisa Castagnoli (C.F.: Email_1
e dall'Avv. C.F._2 Email_2
RE OS (C.F. C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso lo Email_3 studio professionale dei prefetti difensori in Milano, via Solferino n. 7, che ha proposto la domanda e la proposta piena di concordato preventivo ai sensi dell'art. 40 CCII, in continuità indiretta;
Contro in persona del Commissario Giudiziale Avv. PAOLO Controparte_4
CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO ex art. 48 comma 3 CCII
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1. Le operazioni di voto.
La comunicazione del commissario giudiziale ai sensi dell'art. 110 c.c.i.i. in merito all'esito delle votazioni del C.G. Avv. PAOLO CO è stata notificata via PEC al debitore ricorrente il 3.7.2025; in essa il CG “segnala che non sono state raggiunte
– salva la successiva applicazione su richiesta del debitore dei principi dettati dall'art. 112 c.c.i.i - le maggioranze prescritte dall'art. 109 c.c.i.i., laddove l'esito della votazione, suddiviso per classi, può essere così riassunto”:
Come è noto, a norma dell'art. 112 comma 1 lettera f) CCII il Tribunale può omologare il concordato in continuità aziendale “indiretta” (quale è quello proposto) solo ove tutte le classi abbiano votato favorevolmente, salva la previsione per la quale
- in caso di dissenso di una o più classi – il Tribunale su richiesta del debitore può omologare il concordato solo ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 112 comma 2
CCII.
Considerato che il comma 2 dell'art. 112 CCII dispone che vi sia la richiesta del debitore di impulso all'omologazione, la società ricorrente ha fatto pervenire, con atto depositato tempestivamente, nel termine di sette giorni, in data 10.7.2025, una istanza per l'omologazione ex art. 112 comma 2 ccii, che così conclude: “Tutto ciò premesso, con ogni più ampia riserva di integrare le difese nel corso del giudizio di omologa, la Società ut supra rappresentata e difesa CHIEDE che l'ill.mo CP_2
Tribunale adito voglia omologare il concordato preventivo di proposto ai CP_2 sensi dell'art. 112, comma 2, CCII, dando corso a tutti agli adempimenti conseguenti. Si resta a disposizione per gli ulteriori chiarimenti di cui gli Organi della procedura avranno necessità ai fini dell'omologazione della procedura.”
Dovendosi rimettere al Tribunale la valutazione circa la ricorrenza o meno dei requisiti di cui al primo comma art.112 CCII, nonché - nell'ipotesi appunto di mancata approvazione - circa la presenza o meno delle condizioni previste dal
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secondo comma dell'art.112 CCII per la “ristrutturazione trasversale”, è stata fissata, con decreto in data 17-20 luglio 2025, udienza in camera di Consiglio dinanzi al
Tribunale per la celebrazione del giudizio di omologazione a norma degli artt. 48,
109, 110, 112 CCII, in data 9.10.2025, poi rinviata su istanza della debitrice ricorrente a verbale in data 13.11.2025 ed infine – per impedimento del giudice relatore – a data odierna 20.11.2025.
E' stato disposto che il decreto di fissazione di udienza di omologa fosse iscritto presso l'Ufficio del RRII dove l'imprenditore ha la sede legale (se differisce da quella effettiva, anche presso l'Ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta) nonché notificato, a cura del debitore, al CG e ai creditori che hanno espresso il loro dissenso, dandone idonea prova al più presto con deposito telematico;
avvertendo che i creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono proporre opposizione mediante memoria depositata nel termine perentorio di almeno 10 giorni prima dell'udienza; avvertendo il CG che avrebbe dovuto depositare il proprio motivato parere almeno 5 giorni prima dell'udienza; avvertendo il debitore della facoltà di depositare memoria fino a due giorni prima dell'udienza; disponendo che il provvedimento di fissazione venisse pubblicato a norma dell'art. 48 CCII e notificato, a cura della società debitrice, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti, entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione del presente decreto;
disponendo infine la comunicazione a cura della cancelleria alla società debitrice, al commissario giudiziale Avv. PAOLO CO ed al Pubblico Ministero.
La proponente si è, pertanto, avvalsa della facoltà attribuitagli dall'art. 112, secondo comma, CCII e ha richiesto al Tribunale di omologare il concordato dalla stessa proposto.
Con nota di deposito telematico del 22.7.2025, la ricorrente ha depositato, unitamente alla predetta nota in allegato, le ricevute di accettazione e consegna delle notifiche a mezzo PEC del decreto collegiale di fissazione udienza di omologa, effettuate e perfezionate in data 22.7.2025 nei confronti del Commissario Giudiziale, Avv.
PAOLO CO e della creditrice che ha espresso formalmente voto CP_5 dissenziente.
Non sono necessarie pertanto le notifiche del decreto di fissazione dell'udienza di omologa ai creditori dissenzienti ex lege in quanto non hanno espresso il consenso espresso ma sono rimasti “silenti”, che non sono considerati a tal fine esplicitamente
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dissenzienti, ma per i quali vale la normale pubblicità del decreto di fissazione dell'udienza di omologa ex art. 48 comma 1 ccii anche iscritto presso il registro delle imprese (vedi l'orientamento del Tribunale di Udine del 28 febbraio 2017 est. Dr. A.
Zuliani, secondo il quale il decreto di fissazione dell'udienza di omologazione del concordato preventivo deve essere notificato direttamente e personalmente solo ai creditori dissenzienti, mentre per i creditori che non hanno espresso alcun voto è sufficiente la pubblicazione a norma del previgente art. 17 l.f.).
Nessun creditore dissenziente o altro interessato ha proposto opposizione o è comparso in udienza di omologa.
2. La ritualità del procedimento, la fattibilità del piano e le ragionevoli prospettive di superamento dell'insolvenza.
Il Collegio, ai fini dell'omologazione del concordato, è chiamato a riscontrare la ritualità del procedimento e la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art.112 comma 1 CCII.
Esaminati già in precedenza con provvedimento che integralmente si richiama
(decreto collegiale di apertura emesso in data 13-16.2.2025) l'ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, l'esito del voto, va ora vagliata la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine dello stesso a raggiungere l'obiettivo di risanamento perseguito.
In punto fattibilità il Commissario Giudiziale, con motivazione diffusa, nella relazione finale e parere motivato in vista dell'udienza di omologazione, ha argomentato ampiamente sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, esponendo che: “…Sotto il profilo della convenienza della soluzione concordataria rispetto al possibile esito di una liquidazione giudiziale, lo scrivente non può che confermare quanto già esposto nelle proprie precedenti relazioni: è indubbio che la soluzione liquidatoria non solo NON porterebbe ad un soddisfo del ceto creditorio equivalente a quello proposto nell'ambito della soluzione concordataria (beninteso: se risultasse compiutamente attuata in concreto), - ma sussiste il rischio di un recupero di attivo di molto inferiore…”
I dubbi sulla fattibilità del piano espressi originariamente nel parere del commissario ad oggi risultano superati e quindi può ritenersi realizzata la non manifesta inattitudine del piano a raggiungere l'obiettivo di risanamento – anche alla luce del
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giudizio dell'attestatore dott. che nell'integrazione depositata il 13 Persona_1 giugno 2025 espressamente esprimeva “giudizio positivo in merito alla fattibilità del Con Piano stesso, il tutto all'esito dell'effettiva iniezione di liquidità a favore di a titolo di finanza esterna nella misura di euro 100.000 entro la fine del corrente mese di giugno 2025” con l'espressa indicazione che “il Piano appare idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori nei termini e nelle modalità indicati nel Piano stesso;
il tutto sospensivamente condizionato all'effettiva iniezione di Con liquidità a favore di a titolo di finanza esterna nella misura di euro 100.000 entro la fine del corrente mese di giugno 2025” – per il fatto che, come dato atto a verbale dell'odierna udienza, tutta la finanza esterna promessa di € 200.000,00 risulta versata sul conto corrente della procedura, come accertato positivamente dal commissario giudiziale.
Secondo quanto precisato dal CG e dalla difesa di parte ricorrente a verbale di udienza in data odierna, le criticità risultano superate, come emerge dalla verbalizzazione in data odierna: “…il commissario giudiziale avv. PAOLO
CO il quale dà atto che il versamento della finanza esterna di € 200.000 è stato integralmente completato da parte della ricorrente in quanto da un controllo odierno sul c.c. della procedura si evince che risultano accreditati ulteriori €
180.000. Rileva che la morosità permane per tre mensilità quanto ai canoni di locazione immobiliare ma non si tratta di condizione posta dall'attestatore al fine della fattibilità. Rimane, a suo avviso, la perplessità sull'andamento aziendale al fine del rispetto degli obiettivi del piano, rileva che in caso di omologa sarà in ogni caso cura del CG monitorare i risultati. Conferma che il concordato preventivo è estremamente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e che le condizioni ravvisate dall'attestatore si sono realizzate ai fini della fattibilità. L'avv. ROSSI insiste per l'omologa del concordato, rileva che i soci si sono dichiarati disposti a sanare la morosità dei canoni di locazione immobiliare entro dicembre 2025, hanno sostenuto investimenti e stanno sostenendo un impegno finanziario per il rilancio dell'attività commerciale, essendo un segnale positivo il versamento della finanza esterna.”
Il disallineamento dei dati di produzione dei flussi di cassa derivanti dalla gestione di non conformi ai risultati previsti nell'ambizioso business plan, si Pt_1 spiega con la lentezza della ripresa della produzione nei mesi di riapertura, con la
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necessità di un periodo di rilancio aziendale in capo alla newco, con l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione del locale/ristorante; quindi è ben possibile una momentanea difficoltà o ritardo nella generazione dei flussi.
Si tratta peraltro della normale alea di esecuzione del concordato in continuità indiretta affrontata necessariamente da ciascun creditore che è stato consapevolmente informato di tali rischi nella relazione commissariale ex art. 105 CCII, risultando in ogni caso il piano rispettoso della previsione di cui all'art. 87 comma 1 lettera f)
CCII.
Su tale alea economico finanziaria di realizzazione del piano di continuità indiretta,
a seguito dei motivati pareri commissariali, che hanno esposto ogni criticità in punto fattibilità economica, si sono espressi i creditori consapevolmente con il loro voto, sicché ogni ulteriore controllo è precluso al Tribunale in sede di omologazione, atteso che il piano non appare ad oggi ex ante privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza, peraltro in assenza di opposizioni dei creditori o di altri interessati o di motivi ostativi espliciti.
Può formularsi quindi un giudizio probabilistico e prognostico favorevole sulla conservazione dei valori aziendali di occupazione ed avviamento per effetto della continuità indiretta e sul superamento dell'insolvenza; peraltro, la continuazione dell'attività aziendale in senso oggettivo in capo all'affittuaria consente all'impresa in sé di rientrare sul mercato risanata e ristrutturata.
3. I presupposti per la ristrutturazione c.d. “trasversale” ex art. 112 comma
2 CCII.
Passando all'esame della ricorrenza delle condizioni di cui all'art.112, comma 2,
CCII per omologare il concordato in continuità aziendale, su richiesta del debitore, nonostante il dissenso di alcune classi, va innanzi tutto determinato il valore di liquidazione e così, per differenza rispetto all'attivo messo a disposizione per l'esecuzione del piano, il valore eccedente quello di liquidazione.
Veniamo all'esame delle singole condizioni che devono essere tutte congiuntamente presenti, come da parere motivato finale del CG:
“…Con riguardo alla richiesta di omologa formulata dalla debitrice ai sensi dell'art.
112 c.c.i.i., lo scrivente si rimette evidentemente alla valutazione spettante esclusivamente al Tribunale, limitandosi a confermare – ad integrazione della narrativa della difesa di che sul punto non si esprime –, la sussistenza dei CP_2
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presupposti formali previsti dalla norma, laddove: i. la proposta è sicuramente riconducibile alla fattispecie del concordato in continuità, di modo che può applicarsi il secondo comma dell'art. 112 c.c.i.i.; ii. come già osservato nella
Relazione ai sensi dell'art. 105 c.c.i.i., si conferma che il valore di liquidazione, nell'accezione di cui all'art. 87 c.c.i.i., viene distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
si riporta per comodità la tabella di sintesi del raffronto operato ai fini di quantificare il “valore di liquidazione”:
iii. il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito correttamente ed ai creditori inclusi nelle classi dissenzienti è riservato un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore: per citare la Relazione ai sensi dell'art. 105 c.c.i.i., “ipotizzando un valore di liquidazione come sopra calcolato in €. 366.823,59, la mera sommatoria di costi prededucibili (destinati oltretutto a crescere nella liquidazione giudiziale) e dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis cod.civ., sommati al credito con privilegio ai sensi dell'art.
8-bis L. 24 marzo 2015 n. 33, risulterebbe superiore e quindi sarebbe rispettata la graduazione dei crediti;
sull'ulteriore importo realizzando, poi, appare rispettata la regola di priorità relativa e ciò a maggior ragione se si considera la libera destinabilità al ceto privilegiato degradato e chirografario ab origine della “finanza esterna” (tenuto conto della già precisata esistenza di crediti privilegiati da espungere dal chirografo, l'importo distribuito è, seppur di poco, inferiore ai 200.000 euro apportati da ”; viene altresì Parte_1 rispettato il settimo comma dell'art. 84 c.c.i.i., essendo previsto l'integrale soddisfo in via prioritaria di tutti i crediti privilegiati ai sensi dell'art. 2751-bis cod.civ.; iv. per nessun creditore è previsto un soddisfo superiore all'importo del proprio credito;
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v. anche se la proposta NON risulta approvata dalla maggioranza delle classi, la proposta è stata approvata dalla classe formata dai crediti erariali e si può ritenere
(se l'interpretazione del n. 2 della lett. d) dell'art. 112 secondo comma c.c.i.i. è, come sembra, di dover considerare l'attivo complessivo del concordato e di favorire la proposta che una classe di creditori ha approvato- si ipotizza perché migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria – benchè la finanza esterna vada a favore di un'altra classe) che tali crediti verrebbero soddisfatti almeno in parte (ovvero addirittura per l'intero computando l'impatto delle rinunzie dei soci alla rivalsa per crediti prededucibili soddisfatti) applicando l'ordine delle cause di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione sulla base del seguente calcolo:
In sostanza, pare si possano ritenere in astratto sussistenti le condizioni per applicare l'art. 112secondo comma c.c.i.i, ferma restando la necessità di valutare se la soluzione alternativa della crisi offerta sia meritevole di beneficiare di quella disciplina di favore”.
Riepilogando, quindi:
- si tratta di concordato in continuità indiretta, conforme al modello legale dell'art. 84 comma 2 CCII (cfr. anche Cassazione civile, sez. I, 19 novembre
2018, n. 29742; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 gennaio 2020, n. 73) come precisato nel decreto di apertura, per le seguenti ragioni: “…è previsto che la continuità indiretta contribuisca al soddisfacimento dei creditori in misura prevalente per complessivi € 625.297,52 per sommatoria del prezzo di cessione aziendale e per canoni di affitto pari a € 44.000,00; considerato
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che il concordato si palesa in continuità c.d. indiretta secondo il dettato normativo dell'art. 84 co. 2 CCII, essendo prevista dal piano concordatario la gestione dell'azienda in esercizio in forza di affitto di azienda a "
[...]
, con sede in Milano, via Ugo Foscolo n. 4, stipulato con rogito notarile Pt_1 della Dott.ssa in data 30.1.2025 autorizzato da Parte_2 questo Tribunale in via di urgenza, con durata annuale e per canoni complessivi di € 48.000, prevedendosi a norma di legge la gestione dell'azienda in esercizio con ripresa dell'attività di ristorazione da parte di un soggetto diverso dal debitore in forza del predetto contratto di affitto aziendale, con conseguente impegno di acquisto e cessione con riserva di proprietà; rilevato che le linee guida strategiche del piano di concordato in continuità indiretta prevedono che la ricorrente possa superare la crisi in cui versa mediante un concordato preventivo che utilizza lo schema della c.d. continuità indiretta, attraverso l'affitto della propria azienda, con l'impegno
(condizionato all'omologa) da parte dell'affittuaria al futuro acquisto. Tale operazione, secondo le prospettazioni della società, consentirebbe di preservare i valori aziendali e addivenire al (miglior) soddisfacimento dei creditori sociali (nelle tempistiche e nelle misure che saranno descritte infra) in sostanza mediante il ricavato dalla dismissione dell'asset, oltre ad ulteriori realizzi, anche mediante apporto di finanza esterna.”
- come affermato dal CG nel parere finale di cui sopra, il valore di liquidazione pari a € 366.823,59 risulta correttamente individuato ed è distribuito rispettando le cause di prelazione;
- la proposta concordataria non prevede per alcun creditore il pagamento in misura eccedente rispetto all'importo del rispettivo credito, non potendosi ammettere indebiti trattamenti preferenziali che inficerebbero la regolarità del voto;
il presupposto risulta esser stato espressamente e specificamente verificato dal C.G. per la redazione della relazione ex art. 105 ccii e sulla base dei riscontri forniti dai creditori alle richieste di precisazioni del credito;
- la proposta non è stata approvata dalla maggioranza delle classi;
- pur in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, tuttavia, ha votato favorevolmente al 100,00%, la classe II – priv. artt. 2752 co. 1 c.c. 1 per un importo di € 275.288,71, che a termini di piano è una seconda classe
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di privilegiati composta dai debiti tributari e previdenziali assistiti dai privilegi previsti sino al n. 18 dell'art. 2778 cod. civ. (privilegiati ai sensi del primo comma dell'artt. 2752 cod.civ.), cui si propone il soddisfo di un importo non integrale, nella misura del 38% del credito;
- secondo il CG, la predetta classe sarebbe soddisfatta per il 60% applicando l'ordine delle cause di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione;
si tratta dunque di una classe di creditori “interessati” alla ristrutturazione, in quanto destinatari di una qualche soddisfazione anche qualora la proposta prevedesse una distribuzione del valore dell'attivo concordatario secondo la regola di priorità assoluta;
- in relazione alla quarta classe che comprende la quota falcidiata ed i crediti ab origine chirografari, nell'ambito dei debiti tributari e previdenziali, alla quale si propone il soddisfo in percentuale pari a 30,5%, va affermato che la presente proposta che prevede un miglior trattamento delle classi composte da creditori aventi privilegio generale incapiente e quindi degradati al chirografo, rispetto alle altre classi V, VII, VIII composte da creditori chirografari ab origine, non viola la regola di cui all'art. 112 lett. b), in quanto “i creditori privilegiati che subiscono la degradazione al grado chirografario per incapienza dell'attivo non sono equiparabili né ai privilegiati non degradati né tantomeno ai creditori chirografari “ab origine”, poiché conservano una sorta di “privilegio attenuato” (cfr. Corte d'Appello di
Milano 24.3.2025, ; Email_4
- il trattamento dell'ottava classe (dissenziente) che è formata dai fornitori chirografari che superano i limiti indicati dall'art. 85 c.c.i.i., per i quali si prevede il soddisfo al 26%, non è di ostacolo all'omologazione: seppur tale classe venga trattata in modo deteriore rispetto alle altre classi chirografarie soddisfatte al 27% - quindi non in misura pari alla classe chirografaria destinataria del trattamento migliore (vedi sul punto Corte d'Appello Milano
8.11.2024, est. in Diritto della Crisi) – va precisato che la differenza di Per_2 trattamento nell'ambito di tali classi dipende solo dalla libera destinazione ed allocazione da parte del debitore delle risorse costituenti finanza esterna (già versata) ex art. 84 comma 4 CCII, che costituisce un ulteriore apporto rispetto al surplus eccedente il valore di liquidazione, come confermato dal
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commissario giudiziale (cfr. verbale di udienza in data 9.10.2025: “Conferma che € 200.000 è un importo a titolo di finanza esterna pura liberamente distribuibile e che è destinata al pagamento dei chirografari come da piano.”).
Tanto considerato, sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte – la sussistenza di tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt.40, 48,
84, 85, 87, 88, 112, CCII.
Trattandosi di concordato in continuità “indiretta” non deve essere nominato un liquidatore giudiziale, atteso che, come precisato dal commissario giudiziale nel parere finale: “…pur essendo prevista una fase “liquidatoria”, il piano proposto non prevede la nomina di un liquidatore giudiziale anche per il risparmio di costi conseguente: a seguito del contratto di cessione d'azienda a favore di Parte_1 si dovrà unicamente gestire l'incasso del corrispettivo e la sua distribuzione ai creditori.”
Nell'ambito del presente provvedimento conclusivo del procedimento unitario, stante la soluzione positiva della crisi imprenditoriale mediante l'omologazione dello strumento regolatorio alternativo proposta dal debitore, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale formulata dal Pubblico Ministero a verbale di udienza in data
9.10.2025 deve ritenersi assorbita e comunque rigettata per carenza attuale dello stato di insolvenza;
a seguito dello svolgimento del presente procedimento la positiva definizione dell'omologa concordataria esclude l'attualità della crisi e la esigibilità immediata dei debiti scaduti ed in prospettiva risolve l'insolvenza dimostrandone la superabilità.
P.Q.M.
omologa il concordato preventivo proposto dalla società ricorrente c.f. e CP_2
P. IVA ), con sede legale a MILANO (MI) CORSO ITALIA 8 cap P.IVA_1
20123; rigetta l'istanza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale formulata dal P.M;
STABILISCE
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le seguenti disposizioni esecutive che tengono conto dell'assenza di un organo istituzionale rappresentativo degli interessi dei creditori, come invece avviene nella forma di concordato liquidatoria/per cessione dei beni:
a) il legale rappresentante della ricorrente provvederà ad inviare al commissario giudiziale report trimestrali entro quindici giorni dalla conclusione di ogni trimestre, comprensivi di situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, in ordine all'andamento della gestione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento agli obblighi assunti in sede concordataria;
b) il commissario giudiziale provvederà a dare tempestiva comunicazione al giudice delegato di tale adempimento, corredando la situazione patrimoniale depositata dal debitore con succinta nota esplicativa;
c) il legale rappresentante della società ricorrente depositerà in cancelleria ogni tre mesi una relazione corredata dal parere del commissario giudiziale, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari destinati al fabbisogno concordatario;
d) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il legale rappresentante dovrà munirsi del parere favorevole del Commissario
Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
e) il legale rappresentante richiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
f) il legale rappresentante, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al commissario giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;
g) le somme ricavate dalla mera liquidazione di beni ove sussistenti e dall'incasso dei crediti commerciali saranno depositate dal Legale rappresentante sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi ai fini esecutivi del piano saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale, che curerà altresì l'incasso sul conto corrente della procedura a fini di riparto della finanza esterna promessa;
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h) il legale rappresentante dovrà registrare ogni operazione contabile attinente l'esecuzione dei pagamenti della proposta in un apposito registro previamente vidimato dal commissario giudiziale;
i) i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dalla società in ragione della collocazione e del grado dei crediti;
il legale rappresentante della società ricorrente provvederà a predisporre entro la data indicata nel piano il progetto di ripartizione dei creditori privilegiati e chirografari e detto progetto, vistato dal commissario giudiziale, sarà sottoposto al giudice delegato per la preventiva visione;
l'organo commissariale procederà tempestivamente alla comunicazione del piano di riparto ai creditori, fatta salva l'eventuale previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata;
j) il legale rappresentante della società ricorrente riferirà all'organo commissariale in ordine alle eventuali procedure competitive di dismissione dei cespiti non strategici, nonché procederà all'eventuale predisposizione del relativo progetto di ripartizione secondo le modalità sopra indicate;
k) il legale rappresentante riferirà tempestivamente all'organo commissariale circa le operazioni straordinarie, ancorché non previste nel piano;
l) il legale rappresentante della ricorrente, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere dell'organo commissariale;
m) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il legale rappresentante depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice
Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere dell'organo commissariale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;
quindi l'organo commissariale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;
n) all'esito, previa liquidazione delle competenze da parte del Tribunale, il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il commissario giudiziale (ove depositate sul conto della procedura) a seguito dell'attestazione dell'organo commissariale indicata al punto precedente;
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o) l'organo commissariale riferirà sollecitamente al giudice delegato l'emergere di ogni fatto qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie, nonché l'emergere di situazioni significative relative al piano dei costi o dei flussi derivanti dalla c.d. continuità indiretta in grado di incidere negativamente sull'esecuzione della proposta concordataria;
p) il Commissario giudiziale in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'art.119
CCII qualora non valuti di attivarsi direttamente;
q) resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento in relazione alle attività, non espressamente previste nei punti precedenti, che si rivelassero necessarie nella fase di esecuzione del concordato;
r) dispone che la società ricorrente informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
s) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Milano nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato
Tribunale di provvedimenti autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;
t) il Commissario giudiziale dovrà redigere semestralmente i rapporti riepilogativi di cui all'art.118 comma 1 CCII, dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;
a cadenza semestrale decorrente dalla pubblicazione del decreto di omologa, dovrà redigere un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, trasmettendolo ai creditori;
conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9 CCII;
u) dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglierà
l'adempimento, dovendo riferire al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione urgente al Pubblico Ministero, alla società proponente ed al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione via PEC ai creditori;
Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.45 CCII.
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Così deciso in Milano, in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data
20 novembre 2025.
Il giudice rel. est.
Il Presidente dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Caterina Macchi
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CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Seconda Sezione civile e crisi d'impresa riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott.ssa Caterina Macchi Presidente dott. Sergio Rossetti Giudice dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. nel procedimento di omologazione del concordato preventivo iscritto al n. r.g.
1280/2023 P.U. promosso da:
(c.f. e P. IVA ), con sede legale a MILANO (MI) CP_2 P.IVA_1
CORSO ITALIA 8 cap 20123, in persona in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dott. , munito dei Controparte_3 necessari poteri come da allegata determina ex art. 120 bis CCII, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Daniele Portinaro (C.F.: C.F._1
, dall'Avv. Elisa Castagnoli (C.F.: Email_1
e dall'Avv. C.F._2 Email_2
RE OS (C.F. C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso lo Email_3 studio professionale dei prefetti difensori in Milano, via Solferino n. 7, che ha proposto la domanda e la proposta piena di concordato preventivo ai sensi dell'art. 40 CCII, in continuità indiretta;
Contro in persona del Commissario Giudiziale Avv. PAOLO Controparte_4
CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO ex art. 48 comma 3 CCII
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1. Le operazioni di voto.
La comunicazione del commissario giudiziale ai sensi dell'art. 110 c.c.i.i. in merito all'esito delle votazioni del C.G. Avv. PAOLO CO è stata notificata via PEC al debitore ricorrente il 3.7.2025; in essa il CG “segnala che non sono state raggiunte
– salva la successiva applicazione su richiesta del debitore dei principi dettati dall'art. 112 c.c.i.i - le maggioranze prescritte dall'art. 109 c.c.i.i., laddove l'esito della votazione, suddiviso per classi, può essere così riassunto”:
Come è noto, a norma dell'art. 112 comma 1 lettera f) CCII il Tribunale può omologare il concordato in continuità aziendale “indiretta” (quale è quello proposto) solo ove tutte le classi abbiano votato favorevolmente, salva la previsione per la quale
- in caso di dissenso di una o più classi – il Tribunale su richiesta del debitore può omologare il concordato solo ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 112 comma 2
CCII.
Considerato che il comma 2 dell'art. 112 CCII dispone che vi sia la richiesta del debitore di impulso all'omologazione, la società ricorrente ha fatto pervenire, con atto depositato tempestivamente, nel termine di sette giorni, in data 10.7.2025, una istanza per l'omologazione ex art. 112 comma 2 ccii, che così conclude: “Tutto ciò premesso, con ogni più ampia riserva di integrare le difese nel corso del giudizio di omologa, la Società ut supra rappresentata e difesa CHIEDE che l'ill.mo CP_2
Tribunale adito voglia omologare il concordato preventivo di proposto ai CP_2 sensi dell'art. 112, comma 2, CCII, dando corso a tutti agli adempimenti conseguenti. Si resta a disposizione per gli ulteriori chiarimenti di cui gli Organi della procedura avranno necessità ai fini dell'omologazione della procedura.”
Dovendosi rimettere al Tribunale la valutazione circa la ricorrenza o meno dei requisiti di cui al primo comma art.112 CCII, nonché - nell'ipotesi appunto di mancata approvazione - circa la presenza o meno delle condizioni previste dal
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secondo comma dell'art.112 CCII per la “ristrutturazione trasversale”, è stata fissata, con decreto in data 17-20 luglio 2025, udienza in camera di Consiglio dinanzi al
Tribunale per la celebrazione del giudizio di omologazione a norma degli artt. 48,
109, 110, 112 CCII, in data 9.10.2025, poi rinviata su istanza della debitrice ricorrente a verbale in data 13.11.2025 ed infine – per impedimento del giudice relatore – a data odierna 20.11.2025.
E' stato disposto che il decreto di fissazione di udienza di omologa fosse iscritto presso l'Ufficio del RRII dove l'imprenditore ha la sede legale (se differisce da quella effettiva, anche presso l'Ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta) nonché notificato, a cura del debitore, al CG e ai creditori che hanno espresso il loro dissenso, dandone idonea prova al più presto con deposito telematico;
avvertendo che i creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono proporre opposizione mediante memoria depositata nel termine perentorio di almeno 10 giorni prima dell'udienza; avvertendo il CG che avrebbe dovuto depositare il proprio motivato parere almeno 5 giorni prima dell'udienza; avvertendo il debitore della facoltà di depositare memoria fino a due giorni prima dell'udienza; disponendo che il provvedimento di fissazione venisse pubblicato a norma dell'art. 48 CCII e notificato, a cura della società debitrice, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti, entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione del presente decreto;
disponendo infine la comunicazione a cura della cancelleria alla società debitrice, al commissario giudiziale Avv. PAOLO CO ed al Pubblico Ministero.
La proponente si è, pertanto, avvalsa della facoltà attribuitagli dall'art. 112, secondo comma, CCII e ha richiesto al Tribunale di omologare il concordato dalla stessa proposto.
Con nota di deposito telematico del 22.7.2025, la ricorrente ha depositato, unitamente alla predetta nota in allegato, le ricevute di accettazione e consegna delle notifiche a mezzo PEC del decreto collegiale di fissazione udienza di omologa, effettuate e perfezionate in data 22.7.2025 nei confronti del Commissario Giudiziale, Avv.
PAOLO CO e della creditrice che ha espresso formalmente voto CP_5 dissenziente.
Non sono necessarie pertanto le notifiche del decreto di fissazione dell'udienza di omologa ai creditori dissenzienti ex lege in quanto non hanno espresso il consenso espresso ma sono rimasti “silenti”, che non sono considerati a tal fine esplicitamente
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dissenzienti, ma per i quali vale la normale pubblicità del decreto di fissazione dell'udienza di omologa ex art. 48 comma 1 ccii anche iscritto presso il registro delle imprese (vedi l'orientamento del Tribunale di Udine del 28 febbraio 2017 est. Dr. A.
Zuliani, secondo il quale il decreto di fissazione dell'udienza di omologazione del concordato preventivo deve essere notificato direttamente e personalmente solo ai creditori dissenzienti, mentre per i creditori che non hanno espresso alcun voto è sufficiente la pubblicazione a norma del previgente art. 17 l.f.).
Nessun creditore dissenziente o altro interessato ha proposto opposizione o è comparso in udienza di omologa.
2. La ritualità del procedimento, la fattibilità del piano e le ragionevoli prospettive di superamento dell'insolvenza.
Il Collegio, ai fini dell'omologazione del concordato, è chiamato a riscontrare la ritualità del procedimento e la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art.112 comma 1 CCII.
Esaminati già in precedenza con provvedimento che integralmente si richiama
(decreto collegiale di apertura emesso in data 13-16.2.2025) l'ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, l'esito del voto, va ora vagliata la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine dello stesso a raggiungere l'obiettivo di risanamento perseguito.
In punto fattibilità il Commissario Giudiziale, con motivazione diffusa, nella relazione finale e parere motivato in vista dell'udienza di omologazione, ha argomentato ampiamente sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, esponendo che: “…Sotto il profilo della convenienza della soluzione concordataria rispetto al possibile esito di una liquidazione giudiziale, lo scrivente non può che confermare quanto già esposto nelle proprie precedenti relazioni: è indubbio che la soluzione liquidatoria non solo NON porterebbe ad un soddisfo del ceto creditorio equivalente a quello proposto nell'ambito della soluzione concordataria (beninteso: se risultasse compiutamente attuata in concreto), - ma sussiste il rischio di un recupero di attivo di molto inferiore…”
I dubbi sulla fattibilità del piano espressi originariamente nel parere del commissario ad oggi risultano superati e quindi può ritenersi realizzata la non manifesta inattitudine del piano a raggiungere l'obiettivo di risanamento – anche alla luce del
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giudizio dell'attestatore dott. che nell'integrazione depositata il 13 Persona_1 giugno 2025 espressamente esprimeva “giudizio positivo in merito alla fattibilità del Con Piano stesso, il tutto all'esito dell'effettiva iniezione di liquidità a favore di a titolo di finanza esterna nella misura di euro 100.000 entro la fine del corrente mese di giugno 2025” con l'espressa indicazione che “il Piano appare idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori nei termini e nelle modalità indicati nel Piano stesso;
il tutto sospensivamente condizionato all'effettiva iniezione di Con liquidità a favore di a titolo di finanza esterna nella misura di euro 100.000 entro la fine del corrente mese di giugno 2025” – per il fatto che, come dato atto a verbale dell'odierna udienza, tutta la finanza esterna promessa di € 200.000,00 risulta versata sul conto corrente della procedura, come accertato positivamente dal commissario giudiziale.
Secondo quanto precisato dal CG e dalla difesa di parte ricorrente a verbale di udienza in data odierna, le criticità risultano superate, come emerge dalla verbalizzazione in data odierna: “…il commissario giudiziale avv. PAOLO
CO il quale dà atto che il versamento della finanza esterna di € 200.000 è stato integralmente completato da parte della ricorrente in quanto da un controllo odierno sul c.c. della procedura si evince che risultano accreditati ulteriori €
180.000. Rileva che la morosità permane per tre mensilità quanto ai canoni di locazione immobiliare ma non si tratta di condizione posta dall'attestatore al fine della fattibilità. Rimane, a suo avviso, la perplessità sull'andamento aziendale al fine del rispetto degli obiettivi del piano, rileva che in caso di omologa sarà in ogni caso cura del CG monitorare i risultati. Conferma che il concordato preventivo è estremamente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e che le condizioni ravvisate dall'attestatore si sono realizzate ai fini della fattibilità. L'avv. ROSSI insiste per l'omologa del concordato, rileva che i soci si sono dichiarati disposti a sanare la morosità dei canoni di locazione immobiliare entro dicembre 2025, hanno sostenuto investimenti e stanno sostenendo un impegno finanziario per il rilancio dell'attività commerciale, essendo un segnale positivo il versamento della finanza esterna.”
Il disallineamento dei dati di produzione dei flussi di cassa derivanti dalla gestione di non conformi ai risultati previsti nell'ambizioso business plan, si Pt_1 spiega con la lentezza della ripresa della produzione nei mesi di riapertura, con la
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necessità di un periodo di rilancio aziendale in capo alla newco, con l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione del locale/ristorante; quindi è ben possibile una momentanea difficoltà o ritardo nella generazione dei flussi.
Si tratta peraltro della normale alea di esecuzione del concordato in continuità indiretta affrontata necessariamente da ciascun creditore che è stato consapevolmente informato di tali rischi nella relazione commissariale ex art. 105 CCII, risultando in ogni caso il piano rispettoso della previsione di cui all'art. 87 comma 1 lettera f)
CCII.
Su tale alea economico finanziaria di realizzazione del piano di continuità indiretta,
a seguito dei motivati pareri commissariali, che hanno esposto ogni criticità in punto fattibilità economica, si sono espressi i creditori consapevolmente con il loro voto, sicché ogni ulteriore controllo è precluso al Tribunale in sede di omologazione, atteso che il piano non appare ad oggi ex ante privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza, peraltro in assenza di opposizioni dei creditori o di altri interessati o di motivi ostativi espliciti.
Può formularsi quindi un giudizio probabilistico e prognostico favorevole sulla conservazione dei valori aziendali di occupazione ed avviamento per effetto della continuità indiretta e sul superamento dell'insolvenza; peraltro, la continuazione dell'attività aziendale in senso oggettivo in capo all'affittuaria consente all'impresa in sé di rientrare sul mercato risanata e ristrutturata.
3. I presupposti per la ristrutturazione c.d. “trasversale” ex art. 112 comma
2 CCII.
Passando all'esame della ricorrenza delle condizioni di cui all'art.112, comma 2,
CCII per omologare il concordato in continuità aziendale, su richiesta del debitore, nonostante il dissenso di alcune classi, va innanzi tutto determinato il valore di liquidazione e così, per differenza rispetto all'attivo messo a disposizione per l'esecuzione del piano, il valore eccedente quello di liquidazione.
Veniamo all'esame delle singole condizioni che devono essere tutte congiuntamente presenti, come da parere motivato finale del CG:
“…Con riguardo alla richiesta di omologa formulata dalla debitrice ai sensi dell'art.
112 c.c.i.i., lo scrivente si rimette evidentemente alla valutazione spettante esclusivamente al Tribunale, limitandosi a confermare – ad integrazione della narrativa della difesa di che sul punto non si esprime –, la sussistenza dei CP_2
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presupposti formali previsti dalla norma, laddove: i. la proposta è sicuramente riconducibile alla fattispecie del concordato in continuità, di modo che può applicarsi il secondo comma dell'art. 112 c.c.i.i.; ii. come già osservato nella
Relazione ai sensi dell'art. 105 c.c.i.i., si conferma che il valore di liquidazione, nell'accezione di cui all'art. 87 c.c.i.i., viene distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
si riporta per comodità la tabella di sintesi del raffronto operato ai fini di quantificare il “valore di liquidazione”:
iii. il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito correttamente ed ai creditori inclusi nelle classi dissenzienti è riservato un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore: per citare la Relazione ai sensi dell'art. 105 c.c.i.i., “ipotizzando un valore di liquidazione come sopra calcolato in €. 366.823,59, la mera sommatoria di costi prededucibili (destinati oltretutto a crescere nella liquidazione giudiziale) e dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis cod.civ., sommati al credito con privilegio ai sensi dell'art.
8-bis L. 24 marzo 2015 n. 33, risulterebbe superiore e quindi sarebbe rispettata la graduazione dei crediti;
sull'ulteriore importo realizzando, poi, appare rispettata la regola di priorità relativa e ciò a maggior ragione se si considera la libera destinabilità al ceto privilegiato degradato e chirografario ab origine della “finanza esterna” (tenuto conto della già precisata esistenza di crediti privilegiati da espungere dal chirografo, l'importo distribuito è, seppur di poco, inferiore ai 200.000 euro apportati da ”; viene altresì Parte_1 rispettato il settimo comma dell'art. 84 c.c.i.i., essendo previsto l'integrale soddisfo in via prioritaria di tutti i crediti privilegiati ai sensi dell'art. 2751-bis cod.civ.; iv. per nessun creditore è previsto un soddisfo superiore all'importo del proprio credito;
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v. anche se la proposta NON risulta approvata dalla maggioranza delle classi, la proposta è stata approvata dalla classe formata dai crediti erariali e si può ritenere
(se l'interpretazione del n. 2 della lett. d) dell'art. 112 secondo comma c.c.i.i. è, come sembra, di dover considerare l'attivo complessivo del concordato e di favorire la proposta che una classe di creditori ha approvato- si ipotizza perché migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria – benchè la finanza esterna vada a favore di un'altra classe) che tali crediti verrebbero soddisfatti almeno in parte (ovvero addirittura per l'intero computando l'impatto delle rinunzie dei soci alla rivalsa per crediti prededucibili soddisfatti) applicando l'ordine delle cause di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione sulla base del seguente calcolo:
In sostanza, pare si possano ritenere in astratto sussistenti le condizioni per applicare l'art. 112secondo comma c.c.i.i, ferma restando la necessità di valutare se la soluzione alternativa della crisi offerta sia meritevole di beneficiare di quella disciplina di favore”.
Riepilogando, quindi:
- si tratta di concordato in continuità indiretta, conforme al modello legale dell'art. 84 comma 2 CCII (cfr. anche Cassazione civile, sez. I, 19 novembre
2018, n. 29742; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 gennaio 2020, n. 73) come precisato nel decreto di apertura, per le seguenti ragioni: “…è previsto che la continuità indiretta contribuisca al soddisfacimento dei creditori in misura prevalente per complessivi € 625.297,52 per sommatoria del prezzo di cessione aziendale e per canoni di affitto pari a € 44.000,00; considerato
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che il concordato si palesa in continuità c.d. indiretta secondo il dettato normativo dell'art. 84 co. 2 CCII, essendo prevista dal piano concordatario la gestione dell'azienda in esercizio in forza di affitto di azienda a "
[...]
, con sede in Milano, via Ugo Foscolo n. 4, stipulato con rogito notarile Pt_1 della Dott.ssa in data 30.1.2025 autorizzato da Parte_2 questo Tribunale in via di urgenza, con durata annuale e per canoni complessivi di € 48.000, prevedendosi a norma di legge la gestione dell'azienda in esercizio con ripresa dell'attività di ristorazione da parte di un soggetto diverso dal debitore in forza del predetto contratto di affitto aziendale, con conseguente impegno di acquisto e cessione con riserva di proprietà; rilevato che le linee guida strategiche del piano di concordato in continuità indiretta prevedono che la ricorrente possa superare la crisi in cui versa mediante un concordato preventivo che utilizza lo schema della c.d. continuità indiretta, attraverso l'affitto della propria azienda, con l'impegno
(condizionato all'omologa) da parte dell'affittuaria al futuro acquisto. Tale operazione, secondo le prospettazioni della società, consentirebbe di preservare i valori aziendali e addivenire al (miglior) soddisfacimento dei creditori sociali (nelle tempistiche e nelle misure che saranno descritte infra) in sostanza mediante il ricavato dalla dismissione dell'asset, oltre ad ulteriori realizzi, anche mediante apporto di finanza esterna.”
- come affermato dal CG nel parere finale di cui sopra, il valore di liquidazione pari a € 366.823,59 risulta correttamente individuato ed è distribuito rispettando le cause di prelazione;
- la proposta concordataria non prevede per alcun creditore il pagamento in misura eccedente rispetto all'importo del rispettivo credito, non potendosi ammettere indebiti trattamenti preferenziali che inficerebbero la regolarità del voto;
il presupposto risulta esser stato espressamente e specificamente verificato dal C.G. per la redazione della relazione ex art. 105 ccii e sulla base dei riscontri forniti dai creditori alle richieste di precisazioni del credito;
- la proposta non è stata approvata dalla maggioranza delle classi;
- pur in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, tuttavia, ha votato favorevolmente al 100,00%, la classe II – priv. artt. 2752 co. 1 c.c. 1 per un importo di € 275.288,71, che a termini di piano è una seconda classe
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di privilegiati composta dai debiti tributari e previdenziali assistiti dai privilegi previsti sino al n. 18 dell'art. 2778 cod. civ. (privilegiati ai sensi del primo comma dell'artt. 2752 cod.civ.), cui si propone il soddisfo di un importo non integrale, nella misura del 38% del credito;
- secondo il CG, la predetta classe sarebbe soddisfatta per il 60% applicando l'ordine delle cause di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione;
si tratta dunque di una classe di creditori “interessati” alla ristrutturazione, in quanto destinatari di una qualche soddisfazione anche qualora la proposta prevedesse una distribuzione del valore dell'attivo concordatario secondo la regola di priorità assoluta;
- in relazione alla quarta classe che comprende la quota falcidiata ed i crediti ab origine chirografari, nell'ambito dei debiti tributari e previdenziali, alla quale si propone il soddisfo in percentuale pari a 30,5%, va affermato che la presente proposta che prevede un miglior trattamento delle classi composte da creditori aventi privilegio generale incapiente e quindi degradati al chirografo, rispetto alle altre classi V, VII, VIII composte da creditori chirografari ab origine, non viola la regola di cui all'art. 112 lett. b), in quanto “i creditori privilegiati che subiscono la degradazione al grado chirografario per incapienza dell'attivo non sono equiparabili né ai privilegiati non degradati né tantomeno ai creditori chirografari “ab origine”, poiché conservano una sorta di “privilegio attenuato” (cfr. Corte d'Appello di
Milano 24.3.2025, ; Email_4
- il trattamento dell'ottava classe (dissenziente) che è formata dai fornitori chirografari che superano i limiti indicati dall'art. 85 c.c.i.i., per i quali si prevede il soddisfo al 26%, non è di ostacolo all'omologazione: seppur tale classe venga trattata in modo deteriore rispetto alle altre classi chirografarie soddisfatte al 27% - quindi non in misura pari alla classe chirografaria destinataria del trattamento migliore (vedi sul punto Corte d'Appello Milano
8.11.2024, est. in Diritto della Crisi) – va precisato che la differenza di Per_2 trattamento nell'ambito di tali classi dipende solo dalla libera destinazione ed allocazione da parte del debitore delle risorse costituenti finanza esterna (già versata) ex art. 84 comma 4 CCII, che costituisce un ulteriore apporto rispetto al surplus eccedente il valore di liquidazione, come confermato dal
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commissario giudiziale (cfr. verbale di udienza in data 9.10.2025: “Conferma che € 200.000 è un importo a titolo di finanza esterna pura liberamente distribuibile e che è destinata al pagamento dei chirografari come da piano.”).
Tanto considerato, sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte – la sussistenza di tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt.40, 48,
84, 85, 87, 88, 112, CCII.
Trattandosi di concordato in continuità “indiretta” non deve essere nominato un liquidatore giudiziale, atteso che, come precisato dal commissario giudiziale nel parere finale: “…pur essendo prevista una fase “liquidatoria”, il piano proposto non prevede la nomina di un liquidatore giudiziale anche per il risparmio di costi conseguente: a seguito del contratto di cessione d'azienda a favore di Parte_1 si dovrà unicamente gestire l'incasso del corrispettivo e la sua distribuzione ai creditori.”
Nell'ambito del presente provvedimento conclusivo del procedimento unitario, stante la soluzione positiva della crisi imprenditoriale mediante l'omologazione dello strumento regolatorio alternativo proposta dal debitore, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale formulata dal Pubblico Ministero a verbale di udienza in data
9.10.2025 deve ritenersi assorbita e comunque rigettata per carenza attuale dello stato di insolvenza;
a seguito dello svolgimento del presente procedimento la positiva definizione dell'omologa concordataria esclude l'attualità della crisi e la esigibilità immediata dei debiti scaduti ed in prospettiva risolve l'insolvenza dimostrandone la superabilità.
P.Q.M.
omologa il concordato preventivo proposto dalla società ricorrente c.f. e CP_2
P. IVA ), con sede legale a MILANO (MI) CORSO ITALIA 8 cap P.IVA_1
20123; rigetta l'istanza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale formulata dal P.M;
STABILISCE
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le seguenti disposizioni esecutive che tengono conto dell'assenza di un organo istituzionale rappresentativo degli interessi dei creditori, come invece avviene nella forma di concordato liquidatoria/per cessione dei beni:
a) il legale rappresentante della ricorrente provvederà ad inviare al commissario giudiziale report trimestrali entro quindici giorni dalla conclusione di ogni trimestre, comprensivi di situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, in ordine all'andamento della gestione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento agli obblighi assunti in sede concordataria;
b) il commissario giudiziale provvederà a dare tempestiva comunicazione al giudice delegato di tale adempimento, corredando la situazione patrimoniale depositata dal debitore con succinta nota esplicativa;
c) il legale rappresentante della società ricorrente depositerà in cancelleria ogni tre mesi una relazione corredata dal parere del commissario giudiziale, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari destinati al fabbisogno concordatario;
d) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il legale rappresentante dovrà munirsi del parere favorevole del Commissario
Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
e) il legale rappresentante richiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
f) il legale rappresentante, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al commissario giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;
g) le somme ricavate dalla mera liquidazione di beni ove sussistenti e dall'incasso dei crediti commerciali saranno depositate dal Legale rappresentante sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi ai fini esecutivi del piano saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale, che curerà altresì l'incasso sul conto corrente della procedura a fini di riparto della finanza esterna promessa;
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h) il legale rappresentante dovrà registrare ogni operazione contabile attinente l'esecuzione dei pagamenti della proposta in un apposito registro previamente vidimato dal commissario giudiziale;
i) i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dalla società in ragione della collocazione e del grado dei crediti;
il legale rappresentante della società ricorrente provvederà a predisporre entro la data indicata nel piano il progetto di ripartizione dei creditori privilegiati e chirografari e detto progetto, vistato dal commissario giudiziale, sarà sottoposto al giudice delegato per la preventiva visione;
l'organo commissariale procederà tempestivamente alla comunicazione del piano di riparto ai creditori, fatta salva l'eventuale previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata;
j) il legale rappresentante della società ricorrente riferirà all'organo commissariale in ordine alle eventuali procedure competitive di dismissione dei cespiti non strategici, nonché procederà all'eventuale predisposizione del relativo progetto di ripartizione secondo le modalità sopra indicate;
k) il legale rappresentante riferirà tempestivamente all'organo commissariale circa le operazioni straordinarie, ancorché non previste nel piano;
l) il legale rappresentante della ricorrente, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere dell'organo commissariale;
m) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il legale rappresentante depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice
Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere dell'organo commissariale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;
quindi l'organo commissariale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;
n) all'esito, previa liquidazione delle competenze da parte del Tribunale, il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il commissario giudiziale (ove depositate sul conto della procedura) a seguito dell'attestazione dell'organo commissariale indicata al punto precedente;
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o) l'organo commissariale riferirà sollecitamente al giudice delegato l'emergere di ogni fatto qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie, nonché l'emergere di situazioni significative relative al piano dei costi o dei flussi derivanti dalla c.d. continuità indiretta in grado di incidere negativamente sull'esecuzione della proposta concordataria;
p) il Commissario giudiziale in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'art.119
CCII qualora non valuti di attivarsi direttamente;
q) resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento in relazione alle attività, non espressamente previste nei punti precedenti, che si rivelassero necessarie nella fase di esecuzione del concordato;
r) dispone che la società ricorrente informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
s) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Milano nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato
Tribunale di provvedimenti autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;
t) il Commissario giudiziale dovrà redigere semestralmente i rapporti riepilogativi di cui all'art.118 comma 1 CCII, dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;
a cadenza semestrale decorrente dalla pubblicazione del decreto di omologa, dovrà redigere un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, trasmettendolo ai creditori;
conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9 CCII;
u) dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglierà
l'adempimento, dovendo riferire al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione urgente al Pubblico Ministero, alla società proponente ed al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione via PEC ai creditori;
Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.45 CCII.
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Così deciso in Milano, in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data
20 novembre 2025.
Il giudice rel. est.
Il Presidente dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Caterina Macchi
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