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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/10/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1024/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. OL MP Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. RT HI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1024/2025, avente ad oggetto adozione di maggiorenne promossa da:
, nato a [...] il [...], con l'avv. Parte_1
Girotto
RICORRENTE adottante
nata a [...] in data [...] Persona_1
adottanda
MOTIVAZIONE
Con ricorso regolarmente notificato, chiedeva che Parte_1 il Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., procedesse alla dichiarazione di adozione di nata a [...] il [...], da Persona_1 parte dell'istante.
pagina 1 di 3 A fondamento dell'istanza, il ricorrente dichiarava di aver contratto matrimonio con la madre della stessa nel 2017, che a fronte di dichiarata decadenza del padre Per_2
nei confronti del figlio lo stesso veniva adottato da di talché
[...] Per_3 Parte_1
egli è oggi padre anche del di lei fratello. Lo stesso spiegava poi di convivere con la moglie ed i figli e (adottanda), e che la stessa esprimeva la volontà Per_3 Persona_1
di volere essere adottata dal signor che viene dalla stessa riconosciuto come Parte_1
suo centro di affetti e riferimento unitamente alla madre . Per_4
All'udienza del 4 luglio 2025 comparivano l'adottante e l'adottanda, che esprimevano il consenso all'adozione; la madre dell'adottanda che esprimeva pure il suo assenso. Il di lei padre “biologico” pur notificato non compariva;
sul punto venivano depositate quindi note d'udienza in data 23 settembre 2025 e la causa veniva quindi rimessa al Collegio.
***
E' preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette l'adozione '...alle persone ...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.
Nel caso in esame risulta che tale requisito è rispettato, considerando che il ricorrente è nato nel 1978 e l'adottando nel 2004, sussistendo quindi una differenza di età tra le parti di più di 18 anni.
Riconosciuta, quindi, la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla adozione. Si specifica rispetto alla mancanza di assenso di pur notificato, che lo stesso non ha Persona_2
comunque espresso diniego e che comunque attesa la maggiore età lo stesso non esercita più responsabilità genitoriale, di talché tale mancanza non è ostativa all'adozione da considerarsi corrispondente all'interesse dell'adottanda (art. 297 co. 2 c.c.) – come ulteriormente argomentato nelle note d'udienza del 23 settembre 2025-.
L'adottante e l'adottanda, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 cc, hanno fatto riferimento al lungo e positivo rapporto, con convivenza nello stesso nucleo famigliare e con già adozione del fratello dell'adottanda.
Si ritiene sussistente, pertanto, il presupposto della convenienza per l'adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c. che sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale pagina 2 di 3 rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ.,
n.2426/2006). Le parti chiedevano infine l'aggiunta del cognome che viene Parte_1
anteposto come per legge (similmente al fratello).
In conclusione sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n.
1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., pertanto, può farsi luogo all'adozione.
Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, non sussistendo una soccombenza tra le parti;
a ciascuna parte, dunque, resteranno a carico le spese sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, letti gli artt. 191 e ss. c.c.
DICHIARA l'adozione da parte di nato a nato a [...] Parte_1
Ligure il 22 marzo 1978 nei confronti di nata a Palermo in [...] Persona_1
7.02.2004, che antepone il cognome dell'adottante al proprio come segue Per_5
;
[...]
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
TE NO (Palermo).
Nulla sulle spese.
Alessandria, camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
RT HI OL MP
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. OL MP Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. RT HI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1024/2025, avente ad oggetto adozione di maggiorenne promossa da:
, nato a [...] il [...], con l'avv. Parte_1
Girotto
RICORRENTE adottante
nata a [...] in data [...] Persona_1
adottanda
MOTIVAZIONE
Con ricorso regolarmente notificato, chiedeva che Parte_1 il Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., procedesse alla dichiarazione di adozione di nata a [...] il [...], da Persona_1 parte dell'istante.
pagina 1 di 3 A fondamento dell'istanza, il ricorrente dichiarava di aver contratto matrimonio con la madre della stessa nel 2017, che a fronte di dichiarata decadenza del padre Per_2
nei confronti del figlio lo stesso veniva adottato da di talché
[...] Per_3 Parte_1
egli è oggi padre anche del di lei fratello. Lo stesso spiegava poi di convivere con la moglie ed i figli e (adottanda), e che la stessa esprimeva la volontà Per_3 Persona_1
di volere essere adottata dal signor che viene dalla stessa riconosciuto come Parte_1
suo centro di affetti e riferimento unitamente alla madre . Per_4
All'udienza del 4 luglio 2025 comparivano l'adottante e l'adottanda, che esprimevano il consenso all'adozione; la madre dell'adottanda che esprimeva pure il suo assenso. Il di lei padre “biologico” pur notificato non compariva;
sul punto venivano depositate quindi note d'udienza in data 23 settembre 2025 e la causa veniva quindi rimessa al Collegio.
***
E' preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette l'adozione '...alle persone ...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.
Nel caso in esame risulta che tale requisito è rispettato, considerando che il ricorrente è nato nel 1978 e l'adottando nel 2004, sussistendo quindi una differenza di età tra le parti di più di 18 anni.
Riconosciuta, quindi, la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla adozione. Si specifica rispetto alla mancanza di assenso di pur notificato, che lo stesso non ha Persona_2
comunque espresso diniego e che comunque attesa la maggiore età lo stesso non esercita più responsabilità genitoriale, di talché tale mancanza non è ostativa all'adozione da considerarsi corrispondente all'interesse dell'adottanda (art. 297 co. 2 c.c.) – come ulteriormente argomentato nelle note d'udienza del 23 settembre 2025-.
L'adottante e l'adottanda, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 cc, hanno fatto riferimento al lungo e positivo rapporto, con convivenza nello stesso nucleo famigliare e con già adozione del fratello dell'adottanda.
Si ritiene sussistente, pertanto, il presupposto della convenienza per l'adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c. che sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale pagina 2 di 3 rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ.,
n.2426/2006). Le parti chiedevano infine l'aggiunta del cognome che viene Parte_1
anteposto come per legge (similmente al fratello).
In conclusione sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n.
1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., pertanto, può farsi luogo all'adozione.
Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, non sussistendo una soccombenza tra le parti;
a ciascuna parte, dunque, resteranno a carico le spese sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, letti gli artt. 191 e ss. c.c.
DICHIARA l'adozione da parte di nato a nato a [...] Parte_1
Ligure il 22 marzo 1978 nei confronti di nata a Palermo in [...] Persona_1
7.02.2004, che antepone il cognome dell'adottante al proprio come segue Per_5
;
[...]
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
TE NO (Palermo).
Nulla sulle spese.
Alessandria, camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
RT HI OL MP
pagina 3 di 3