CASS
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di: CA UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/05/2025 del TRIBUNALE di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 16 maggio 2025, il Tribunale di Catania ha assolto Calì UC dai reato di cui agli artt.56,624 bis, 625 n. 2, 61 n. 5 cod. pen. (capo A) e dai reato di cui agli artt. 624 bis, 61 n. 5 cod. pen, (capo B) perché ritenuti non procedibili per difetto di querela. 2. Il Procuratore Generale della Repubblica di Catania ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata evidenziando l'errore di diritto in cui è caduto il Tribunale, essendo il reato di tentato furto in abitazione procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1795 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 14/11/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. 1. In via preliminare occorre ricordare che la sentenza impugnata, emessa il 28 febbraio 2025, avendo ad oggetto reato a citazione diretta (essendo la fattispecie di cui all'art.473 cod.pen. punita con pena della reclusione non superiore a quattro anni) era unicamente ricorribile per cassazione e non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc.pen., siccome modificato dalla Legge n. 114 del 9 agosto 2024, essendo, peraltro, la pronuncia del giudice monocratico intervenuta nel febbraio 2025, e quindi dopo l'entrata in vigore della riforma. 2 Re al tema relativo alla sussistenza della procedibilità d'ufficio del reato di cui all'art.624 bis cod. pen. dopo le modifiche di cui al D.Lgs. 150/2022, entrato in vigore il 30/12/2022, che ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di cui all'art.624 cod. pen. deve ritenersi pacifico che, con riferimento al furto in abitazione sia sopravvissuta la procedibilità di ufficio. La riforma Cartabia ha modificato il regime di procedibilità per il furto semplice aggravato (art. 624 c.p.), ma non ha modificato la disciplina del furto in abitazione. La scelta del legislatore di mantenere la procedibilità d'ufficio per l'art. 624 bis c.p. risiede nella volontà di accordare una tutela rafforzata ai luoghi di privata dimora, considerati inviolabili. L'introduzione nel domicilio altrui per commettere un furto manifesta una pericolosità sociale tale da giustificare l'intervento dello Stato a prescindere dalla volontà della vittima. Il Tribunale non ha fatto buon governo dei principi indicati: invero, nel ricondurre ia fattispecie concreta nella sfera applicativa del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., ha, tuttavia, erroneamente ritenuto modificato il regime della procedibilità a seguito della riforma Cartabia di cui al D. L.gs 150/2022. 3. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 608 comma 1 e 623, lett.d), cod,proc.pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica. Così è deciso, 14/11/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 16 maggio 2025, il Tribunale di Catania ha assolto Calì UC dai reato di cui agli artt.56,624 bis, 625 n. 2, 61 n. 5 cod. pen. (capo A) e dai reato di cui agli artt. 624 bis, 61 n. 5 cod. pen, (capo B) perché ritenuti non procedibili per difetto di querela. 2. Il Procuratore Generale della Repubblica di Catania ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata evidenziando l'errore di diritto in cui è caduto il Tribunale, essendo il reato di tentato furto in abitazione procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1795 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 14/11/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. 1. In via preliminare occorre ricordare che la sentenza impugnata, emessa il 28 febbraio 2025, avendo ad oggetto reato a citazione diretta (essendo la fattispecie di cui all'art.473 cod.pen. punita con pena della reclusione non superiore a quattro anni) era unicamente ricorribile per cassazione e non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc.pen., siccome modificato dalla Legge n. 114 del 9 agosto 2024, essendo, peraltro, la pronuncia del giudice monocratico intervenuta nel febbraio 2025, e quindi dopo l'entrata in vigore della riforma. 2 Re al tema relativo alla sussistenza della procedibilità d'ufficio del reato di cui all'art.624 bis cod. pen. dopo le modifiche di cui al D.Lgs. 150/2022, entrato in vigore il 30/12/2022, che ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di cui all'art.624 cod. pen. deve ritenersi pacifico che, con riferimento al furto in abitazione sia sopravvissuta la procedibilità di ufficio. La riforma Cartabia ha modificato il regime di procedibilità per il furto semplice aggravato (art. 624 c.p.), ma non ha modificato la disciplina del furto in abitazione. La scelta del legislatore di mantenere la procedibilità d'ufficio per l'art. 624 bis c.p. risiede nella volontà di accordare una tutela rafforzata ai luoghi di privata dimora, considerati inviolabili. L'introduzione nel domicilio altrui per commettere un furto manifesta una pericolosità sociale tale da giustificare l'intervento dello Stato a prescindere dalla volontà della vittima. Il Tribunale non ha fatto buon governo dei principi indicati: invero, nel ricondurre ia fattispecie concreta nella sfera applicativa del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., ha, tuttavia, erroneamente ritenuto modificato il regime della procedibilità a seguito della riforma Cartabia di cui al D. L.gs 150/2022. 3. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 608 comma 1 e 623, lett.d), cod,proc.pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica. Così è deciso, 14/11/2025