Articolo 43 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 42Articolo 44
Versione
1 novembre 1986
Art. 43. 1. L' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 15. - (Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo).
- Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo ai sensi dell'articolo 10 consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, la promozione alla qualifica di ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento, se piu' favorevole, e con l'indennita' pensionabile della qualifica immediatamente superiore.
Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente principale ai sensi dell'articolo 13 consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, la promozione alla qualifica di vice ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento se piu' favorevole e con l'indennita' pensionabile della qualifica immediatamente superiore".
Entrata in vigore il 1 novembre 1986