Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00421/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 282 del 2023, proposto da:
RM PE, AR OR, rappresentati e difesi dagli avvocati Aristide De Vivo, William Trucillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale, Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza del Comune di Salerno - Settore Trasformazioni Edilizie - Ufficio Verifiche di Conformità Edilizia n. 7/STE/2022 del 06/12/2022, notificata ai ricorrenti in data 22-23/12/2022, in forza del verbale di sopralluogo prot. n. 280545/2022, con cui sono state contestate le seguenti pretese difformità: “1. Sul terrazzo antistante e in prosecuzione del torrino scale è stato realizzato un nuovo vano destinato a soggiorno, in cui è posizionato l’ingresso dell’abitazione. Il manufatto realizzato con pareti perimetrali e copertura in legno con soprastante isolamento avente una forma ad elle e una superficie lorda di circa mq. 35,00 ed una altezza media di m. 2,95 ed un VVP di circa mc. 103; 2. Anteriormente al predetto vano soggiorno, chiuso per tre lati, è esistente un terrazzo coperto di mq. 5,20; 3. La copertura originaria è stata completamente trasformata per forma ed altezza, generando ulteriore volume. Oggi le falde sono due con due abbaini, mentre nei grafici della C.E. n. 50/2001 sono tre falde. L’altezza misurata oggi dal pavimento all’estradosso della copertura nella zona minima è circa m. 1,55 e nella zona massima è circa m. 3,25, mentre nei grafici della C.E. in sanatoria n. 50/200 le altezze lette sono: minimo m 0,70 e massimo m. 3,00. I due abbaini a due falde, realizzato uno per ogni falda della copertura, hanno il culmine alto circa m. 2,50, misurato dalla quota del pavimento all’estradosso della copertura. La superficie lorda attuale della copertura è circa mq. 84,00 ed il VVP è circa mc 185,00; 4. La camera da letto padronale che affaccia lungo la parete Nord è stata dotata di un piccolo sporto realizzato da staffe in ferro e lastra di marmo delle seguenti dimensioni circa m. 1,20 x 0,50; 5. Sulla copertura sono state realizzate due finestre a raso delle dimensioni circa 0,93 x 0,72 e 0,71 x 0,50 … omissis … ”, con ordine “ai Sigg.ri OR AR (…) e PE RM, in qualità di responsabili dell’abuso e proprietari dell’immobile da questo interessato, di provvedere, nel termine di SESSANTA GIORNI, decorrenti dalla data di notifica della presente ordinanza, alla demolizione delle opere abusive realizzate presso l’immobile sito in Salerno, alla via Zoccoli, n. 8, catastalmente individuato al Foglio 28, p.lla 621, sub. 4; in particolare si ingiunge: - la demolizione delle opere di cui al verbale di sopralluogo prot. n. 280545/2022 – come descritte al punto 5 del “premesso” – che hanno determinato il cambio destinazione d’uso del sottotetto in abitativo; - il ripristino della copertura del sottotetto alla consistenza assentita con la Concessione Edilizia in sanatoria n. 50/2001 … omissis ... ”;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compreso il verbale di sopralluogo prot. n. 280545/2022, mai consegnato, mai notificato e mai reso noto ai ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026, il dott. PA SE;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue;
FATTO
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza di demolizione in epigrafe, avverso la quale articolavano censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici.
Si costituiva in giudizio il Comune di Salerno, depositando documenti pertinenti al ricorso, e , in data 30.01.2026, memoria in cui chiedeva che il ricorso fosse dichiarato improcedibile, stante il deposito agli atti del giudizio, da parte dei ricorrenti, di istanza di accertamento di conformità, ex art. 36 d.P.R. n. 380/01, presentata in data 19/01/2026; ovvero, in subordine, concludendo per il rigetto del gravame, perché infondato.
In data 9.02.2026, parte ricorrente produceva in giudizio note difensive del seguente tenore: “Successivamente alla presentazione del ricorso, parte ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 36 TUE, acquisita al protocollo comunale n. 0012953 del 19.01.2026, pure qui depositata in atti in pari data. Tale istanza, benché non ancora definita, rende improcedibile il proposto ricorso, in virtù del consolidato indirizzo giurisprudenziale anche di codesto T.A.R., secondo il quale la presentazione dell’istanza di sanatoria rende improcedibile l’ordine di demolizione, che, solo in caso di diniego, deve essere rinnovato, restando altrimenti assorbito dal provvedimento di accoglimento di tale istanza. Parimenti dicasi anche laddove volesse accedersi alla distinta tesi, secondo cui in pendenza dell’istanza di sanatoria l'ordine demolitorio non perderebbe efficacia, ma rimarrebbe solo temporaneamente paralizzato senza determinare carenza d'interesse, atteso che, in tal caso, si tratterebbe comunque di una causa di improcedibilità temporanea che non consente di definire il ricorso nel merito”; e pertanto chiedeva che il Tribunale dichiarasse l’improcedibilità sopravvenuta del ricorso, compensando le spese del giudizio.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 2 marzo 2026, tenuta da remoto, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse (come del resto prospettato da entrambe le parti nelle loro memorie conclusive).
Tanto, sia conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale: “In ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa, applicando, per l'effetto, l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione” (Consiglio di Stato, Sez. II, 26/05/2025, n. 4575); sia perché, in ogni caso, a conclusione del procedimento relativo all’istanza di sanatoria ex art. 36 bis T. U. Ed., presentata da parte ricorrente in data 19.01.2026, il Comune di Salerno dovrà pronunciarsi sulla stessa, tacitamente od espressamente, con un provvedimento quindi che, se favorevole, determinerà la soddisfazione dell’interesse della stessa parte ricorrente e la cessazione della materia del contendere, ovvero, se negativo, dovrà essere gravato dalla medesima parte, in esso concentrandosi, allora, la lesione della sua sfera giuridica ed il correlativo interesse a ricorrere.
Le spese di lite possono – stante l’esito in rito della controversia – essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
PA SE, Consigliere, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA SE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO