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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 484/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 484, dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 18 marzo 2025, tra:
elettivamente domiciliata in Terni – Via XX Settembre n. Parte_1
15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.
[...]
per procura generale alle liti per atto del notaio in Roma, del Persona_1
17.12.2010, rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Terni, CP_1
Via Turati n. 18/20 Resistente
OGGETTO: riconoscimento malattie professionali - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 giugno 2023, ritualmente notificato, Parte_2 operaia – addetta alle pulizie civili, ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di aver esperito
[...] infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, è affetta dalle patologie Sindrome del tunnel carpale bilaterale e Tendinite del sovraspinoso, per l'effetto, condannare l all'erogazione in suo favore dei benefici previdenziali previsti, nella CP_1 misura di legge, previo cumulo con altre patologie già accertate e riconosciute. A fondamento del ricorso, deduceva: - Di aver svolto, dal 1975 all'attualità del ricorso, attività di addetta alle pulizie civili alle dipendenze di varie aziende, quali la Soc. Coop SE.A. Servizi Associati e la Terni Servizi Controparte_3
Tiesse S.r.l. (Cfr. estratto contributivo - All.to 3 al ricorso); -Di essersi CP_4 sempre occupata della pulizia di uffici, box, pulpiti, mense, spogliatoi all'interno Contr dello stabilimento dell' di Terni, utilizzando strumenti manuali (scopa, straccio, mocio) e macchinari quali aspirapolveri, monospazzole vibranti e lavasciuga e idropulitrici per la pulizia delle docce;
- Di provvedere manualmente alla pulizia dei pavimenti con scopa e straccio spostando, anche per lunghi tratti, secchi d'acqua del peso di circa 10 Kg, alla pulizia e spolvero degli arredi e delle pareti, alla pulizia manuale di porte, finestre e vetrate poste anche oltre i due metri di altezza;
- Di spostare manualmente sedie, armadietti e scrivanie per effettuare la pulizia dei pavimenti e degli arredi stessi;
- Di occuparsi, altresì, del ritiro della spazzatura in sacchi del peso di circa 15/20 kg e del trasporto degli stessi fino al punto di raccolta, che dista anche 50 - 100 mt;
- Di essere esposta, nell'espletamento delle indicate mansioni, ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, dal sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, dalle vibrazioni e microtraumi, movimenti ripetitivi e dal mantenimento protratto di posture incongrue;
- Di aver contratto, in ragione di detta esposizione, le patologie Sindrome del tunnel carpale bilaterale e Tendinite del sovraspinoso, per come acclarate dal consulente di parte Dr. (Cfr. All. CP_6
1 al ricorso); - Di aver presentato all' , in data 22.03.2019, domande CP_1 amministrative per il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie professionali indicate (Cfr. All.ti 5 e 9 al ricorso); – Che, l' , con note del CP_1
04.07.2019, comunicava il rigetto delle rispettive domande ritenendo la documentazione acquisita insufficiente per esprimere parere medico-legale (Cfr. All. 6 e 10 al ricorso); - Di aver proposto opposizione avverso tali provvedimenti, riscontrata negativamente dall'Istituto che, senza disporre collegiale medica, non mutava il giudizio precedentemente espresso, ritenendo non significative le motivazioni poste a sostegno delle opposizioni (Cfr. All.ti 8 e 12 al ricorso). Contestava tali valutazioni e, pertanto, conveniva l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Terni, l'accertamento dell'origine professionale della malattia contratta e la condanna dell'Istituto all'erogazione delle previdenze economiche. Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del direttore Controparte_2 pro tempore, sostenendo: - che le lavorazioni cui è stata adibita la ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alle patologie lamentate;
- che, dagli accertamenti effettuati dall'istituto in via amministrativa, non risulta che le malattie denunciate (sindrome del tunnel carpale e tendinite della cuffia dei rotatori) abbiano origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità. L' , quindi, insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1 L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dalla ricorrente, limitatamente ai capitoli indicati nell'ordinanza di ammissione e, all'esito, veniva ammessa ed espletata la consulenza medico legale al fine di valutare l'eziologia delle patologie denunciate e la conseguente invalidità permanente derivatane. Quindi, all'odierna udienza la causa viene decisa con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e, per l'effetto, può trovare accoglimento nei limiti che seguono.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel CP_1 caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la CP_1 pratica di riconoscimento della natura professionale delle malattie sofferte dalla parte ricorrente per inidoneità del rischio lavorativo a provocare le malattie denunciate. La ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall'istituto convenuto, sostenendo la sussistenza delle patologie professionali contratte e che le stesse debbano ritenersi produttive di un danno biologico permanente valutabile, rispettivamente, nella misura del 9% e del 15% (Cfr. relazioni medico legali di parte – All. 1 al ricorso) Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto conto contributivo e certificato di idoneità alla mansione – All. 3 e 4 al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che la ricorrente ha lavorato per i periodi indicati nel ricorso, come operaia addetta alle pulizie civili e di aver svolto, a tale ragione, le lavorazioni per come dalla stessa descritte. Tali circostanze, oltre ad essere state confermate dai testi escussi, non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario.
In particolare, la prima teste escussa , collega di parte Tes_1 ricorrente dal 1990, ha dichiarato: “io l'ho conosciuta la ricorrente quando è venuta a lavorare alle con la SEA prima e poi la e poi Terni Per_2 CP_3
Sevizi; dal 1990 quando l'ho conosciuta io come collega confermo che svolge attività di addetta alle pulizie civili”. Riguardo le lavorazioni svolte e gli strumenti utilizzati, la teste ha Cont dichiarato: “E' vero da quando la conosco io presso lo stabilimento per le pulizie si adoperano gli strumenti elencati nel capitolo che confermo ed anche confermo che si puliscono i locali elencati nel capitolo” (Cfr. Cap. 3 del ricorso: pulizia di uffici, box, pulpiti, mense, spogliatoi all'interno dello stabilimento Contr dell' di Terni, utilizzando strumenti manuali (scopa, straccio, mocio) e macchinari (aspirapolveri, monospazzole vibranti e lavasciuga e idropulitrici per la pulizia delle docce). Riguardo la movimentazione manuale di pesi, la teste ha confermato:
“…che le pulizie quelle elencate nel capitolo sono pulizie giornaliere che si effettuano manualmente;
il secchio dell'acqua che trasportiamo è certamente del peso di circa 10 KG”. Ed ha aggiunto: “Quando ci sono da effettuare pulizie più a fondo spostiamo sgombriamo le stanze e spostiamo le sedie nei corridoi e poi le riponiamo a pulizia terminata”. La teste ha anche confermato l'attività di ritiro e trasporto dei sacchi di spazzatura, precisando che: “si è vero siamo noi che ci occupiamo del ritiro della spazzatura e del trasporto dei sacchi che distano circa 50/ 100 metri;
faccio presente che alle non esiste un ascensore negli uffici”. Riguardo Per_2
l'orario di lavoro, infine, la teste ha dichiarato: “si confermo che la ricorrente prima svolgeva il lavoro di 40 ore settimanali poi è passata a 30 ore settimanali negli ultimi tre anni dalle 6,00 di mattina alle 12,00”. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 24.01.2024) Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal teste collega Testimone_2 di parte ricorrente dal 1990 al 2010, il quale ha sostanzialmente confermato le mansioni e le lavorazioni svolte dalla ricorrente per come dalla stessa dedotte in ricorso. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 24.01.2024 – in atti). Confermata dalle prove orali la verosimile esposizione della ricorrente al rischio di contrarre le patologie oggetto del ricorso, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor , all'esito della disamina Persona_3 della documentazione sanitaria allegata e dell'indagine clinico anamnestica svolta, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori con interessamento del CLB della spalla, bilateralmente, trattata chirurgicamente” e
“Sindrome del tunnel carpale, bilaterale”. Nello specifico, riguardo la tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori, il CTU ha evidenziato che “…sebbene questa riconosca una origine multifattoriale e possa essere comunemente annoverata nella popolazione generale (per cause legate ad es. all'invecchiamento), in alcune categorie di lavoratori presenta un'incidenza decisamente più elevata in ragione dell'attività lavorativa svolta. Ci si riferisce, nello specifico, a quelle mansioni che comportano un evidente impiego di forza, un'abituale e ripetitiva movimentazione delle spalle nonché posture incongrue di questi distretti, tali da comportare croniche ripercussioni sulle strutture che le compongono”. Aggiunge, ancora, il CTU che, nel caso di specie: “...le mansioni lavorative svolte dalla in maniera duratura nel tempo (oltre 30 anni) ed Parte_1 integranti tutte le condizioni poc'anzi descritte, consentono di ritenere l'attività lavorativa svolta responsabile, quanto meno in termini di concausa efficiente, della patologia denunciata”, concludendo, quindi, per la natura tecnopatica della patologia alle spalle. Al contrario, per la Sindrome del tunnel carpale bilaterale, quale
“neuropatia del nervo mediano associata o meno a tendinite dei muscoli flessori nel decorso attraverso il canale carpale”, il CTU precisa che “La eziopatogenesi della STC riconosce cause locali (esiti fratturativi, edemi, emorragie, neoformazioni, ecc.), cause generali quali modificazioni fisiologiche o patologiche (gravidanza, menopausa, terapia con estrogeni, distiroidismi in particolare ipotiroidismo, diabete mellito, iperuricemia, insufficienza renale cronica, emodialisi), malattie del connettivo, mieloma multiplo” e come, nel caso in esame: “…l'attività lavorativa esercitata negli anni dalla Parte_1 difficilmente possa essere stata responsabile della patologia denunciata: le mansioni svolte non sembrano infatti contemplare microtraumi ripetuti né movimenti reiterati del polso né quelle condizioni di amplificazione del rischio appena descritte, a fronte peraltro di una condizione patologica (diabete mellito) che, come noto, prevede invece il coinvolgimento delle strutture articolari e peri- articolari del polso e delle mani”, escludendo, pertanto, l'origine professionale per questa disfunzione. L'ausiliare del giudice, quindi, ha concluso in maniera discorde per le due patologie accertate, ritenendo solo per la “Tendinopatia bilaterale degenerativa della cuffia dei rotatori” l'esistenza del nesso di causalità efficiente con l'attività lavorativa da ella svolta. L'ausiliario del giudice ha proceduto, quindi, alla quantificazione dei relativi postumi invalidanti, limitatamente a tale patologia, valutando il danno biologico consequenziale nella misura dell'11%, con richiamo, con criterio analogico-proporzionale, alle voci tabellari n. 223 e n. 227 ex D. Lgs. 38/2000. Il CTU, tenuto conto delle menomazioni preesistenti già accertate e riconosciute nella misura dell'8%, ha valutato il danno biologico cumulativo nella misura del 18%, con decorrenza dalla data della domanda (22.03.2019).
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono pervenute note critiche dal consulente della ricorrente, prof. il quale ha insistito per il CP_6 riconoscimento della natura tecnopatica anche della patologia Sindrome del tunnel carpale. Il dott. ha riscontrato tali osservazioni precisando che: “… non Per_3
è in discussione il fatto che le attività svolte dalla ricorrente la abbiano esposta a fattori di rischio o abbiano comportato un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori… il fatto è che le mansioni esercitate nel corso del tempo non risultano idonee ad aver determinato, almeno in maniera così frequente e prolungata, quei microtraumi ripetuti, quei movimenti reiterati del polso e quelle condizioni di amplificazione del rischio già descritte, necessarie a giustificare l'inquadramento dell'affezione come “work related disease”. Su tale situazione peraltro insiste una condizione patologica di base (diabete mellito) che, come detto, prevede il coinvolgimento di strutture articolari e peri-articolari di polso e mano, favorendo l'occorrenza dell'affezione in discussione”. Confermando, in sintesi, le conclusioni rassegnate. Note discordi sono giunte al CTU anche dal consulente di parte resistente il quale, a sua volta, ha contestato il riconoscimento dell'origine professionale della Tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori, per assenza di esposizione ai rischi correlati, per come evidenziato dal DVR aziendale. Il Dr. ha efficacemente replicato anche a tali contestazioni Per_3 precisando che: “1) Un'esposizione al rischio di grado basso, nella fattispecie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, non esclude che una patologia di tale distretto possa comunque verificarsi a seguito delle mansioni lavorative svolte;
2) Il DVR, per quanto indubbiamente utile a 'misurare' il peso di un fattore di rischio, ha tuttavia dei limiti (già puntualmente enunciati dal Dott.
e non è “riferito a quel dipendente”, come sostenuto dal Collega, Parte_3 bensì a 'quella categoria di dipendenti'. In altri termini il DVR non tiene conto delle caratteristiche 'bio-fisiche' di un lavoratore rispetto ad un altro che è elemento fondamentale per poter concretamente valutare l'effettiva correlazione causale con un'eventuale patologia. 3) Ancora, deve dissentirsi sull'affermazione che il Medico Competente non avrebbe mai indicato il
“sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (SBAS)” come un fattore di rischio lavorativo: a ben vedere, nella certificazione di visita periodica del maggio 2017 viene riportato “RISCHI LAVORAZIONE Movimentazione Manuale Carichi Polveri Generiche Sovraccarico Biomeccanico Arti Superiori”, indicando chiaramente come la lavoratrice fosse effettivamente esposta a tale rischio lavorativo”. (Cfr. elaborato peritale in atti). Il difensore di parte ricorrente lamentava in sede di discussione ha lamentato il mancato riconoscimento di una delle due malattie denunciate dalla ricorrente – sindrome del tunnel carpale – che l' stessa ha riconosciuto in CP_1 sede amministrativa ad altra ricorrente e ha chiesto il riesame dele dichiarazioni rese dalla teste e della documentazione prodotta all.17. Tes_1
Il dottor chiamato ha chiarimenti sul punto ha evidenziato Per_3 come “le dichiarazioni rese dalla teste e la documentazione prodotta Tes_1 con l'allegato 17 (Prospetto liquidazione del 10/03/2023 in favore di CP_1 Tes_1 per 'Sindrome del tunnel carpale bilaterale, di media entità' - Grado
[...] accertato: 006%), già valutate in fase preliminare dallo scrivente CTU al pari di tutta la documentazione presente, non apportino alcun elemento aggiuntivo sotto l'aspetto biologico né sotto il profilo scientifico. Le dichiarazioni rese dalla suddetta teste altro non sono che la conferma del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori subito dalla perizianda nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative. Tale dato non può di certo considerarsi una novità altrimenti questo CTU mai avrebbe riconosciuto come di natura professionale l'altra malattia denunciata, la 'tendinopatia degenerativa bilaterale della cuffia dei rotatori'. L'allegato 17 documenta, invece, come alla suddetta teste la STC bilaterale sia stata riconosciuta dall' in sede stragiudiziale”….. nonché CP_1 che “Atteso che si è già avuto modo di spiegare nella relazione preliminare e di ribadire in sede di risposta alle osservazioni, le motivazioni che hanno indotto questo CTU a non ritenere di origine professionale l'affezione in discussione, vale in questa sede evidenziare come - in linea generale - l'appartenenza di due soggetti allo stesso 'gruppo omogeneo di lavoro', per quanto indicativa in termini di rischi, esposizioni, possibili patologie lavoro-correlate (etc…), non possa da sola orientare al riconoscimento dell'origine professionale di una determinata patologia, avendo alle spalle ciascun lavoratore differenti storie mediche (fattori di rischio, malattie di base, farmaci) ovvero differenti condizioni para- fisiologiche e/o anatomo-costituzionali, in grado di condizionarne l'insorgenza. Stante i chiarimenti sin qui forniti, si confermano quindi integralmente le conclusioni medico-legali riportate nella consulenza tecnica”.
Orbene, all'esito della dialettica processuale tra consulenti, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente d'ufficio in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici. Il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Invero, deve rilevarsi che la malattia Sindrome del tunnel carpale bilaterale non è di eziologia professionale, in quanto, all'esito dell'istruttoria e della CTU, non sono emersi elementi tali da poter far ritenere l'attività lavorativa svolta dal ricorrente rientrante nelle previsioni tabellari. Conseguentemente, resta a carico del ricorrente l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità secondo i criteri ordinari. In proposito, si ricorda che a mente dei principi enunciati in sede di legittimità “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra la malattia contratta e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari. In caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito” (Cassazione Civile, 26 agosto 2021, n. 23505; cfr. anche Cass. n. 27752 del 2009; n. 13024 del 2017). La relazione è esauriente e priva di vizi logici, emerge la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente e la malattia professionale “Tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale”. In base al grado di invalidità determinato pari all'11%, cumulato con la menomazione preesistente, complessivamente pari al 18%, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 22.03.2019. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. L' , comunque soccombente, deve essere condannato a rimborsare CP_1 al ricorrente le spese di lite nella residua metà come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nella causa iscritta al R.G. n. 484/2023, disattesa ogni altra eccezione e
[...] deduzione:
1.accerta e dichiara che la malattia “Tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale” ha natura professionale e dalla stessa è derivato un danno biologico pari all'11% e complessivo del 18% (effettuato il cumulo con pregresse menomazioni già riconosciute nella misura complessiva dell'8%);
2. dichiara il diritto della ricorrente a percepire il relativo indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art.13 del D.Lvo n.38 del 2000 e condanna l ad CP_1 erogare la prestazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
3.rigetta per il resto il ricorso;
4- compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore CP_1 della parte ricorrente delle spese processuali nella misura della restante metà liquidate in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria;
5.pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto. Terni, 18 marzo 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 484, dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 18 marzo 2025, tra:
elettivamente domiciliata in Terni – Via XX Settembre n. Parte_1
15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.
[...]
per procura generale alle liti per atto del notaio in Roma, del Persona_1
17.12.2010, rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Terni, CP_1
Via Turati n. 18/20 Resistente
OGGETTO: riconoscimento malattie professionali - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 giugno 2023, ritualmente notificato, Parte_2 operaia – addetta alle pulizie civili, ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di aver esperito
[...] infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, è affetta dalle patologie Sindrome del tunnel carpale bilaterale e Tendinite del sovraspinoso, per l'effetto, condannare l all'erogazione in suo favore dei benefici previdenziali previsti, nella CP_1 misura di legge, previo cumulo con altre patologie già accertate e riconosciute. A fondamento del ricorso, deduceva: - Di aver svolto, dal 1975 all'attualità del ricorso, attività di addetta alle pulizie civili alle dipendenze di varie aziende, quali la Soc. Coop SE.A. Servizi Associati e la Terni Servizi Controparte_3
Tiesse S.r.l. (Cfr. estratto contributivo - All.to 3 al ricorso); -Di essersi CP_4 sempre occupata della pulizia di uffici, box, pulpiti, mense, spogliatoi all'interno Contr dello stabilimento dell' di Terni, utilizzando strumenti manuali (scopa, straccio, mocio) e macchinari quali aspirapolveri, monospazzole vibranti e lavasciuga e idropulitrici per la pulizia delle docce;
- Di provvedere manualmente alla pulizia dei pavimenti con scopa e straccio spostando, anche per lunghi tratti, secchi d'acqua del peso di circa 10 Kg, alla pulizia e spolvero degli arredi e delle pareti, alla pulizia manuale di porte, finestre e vetrate poste anche oltre i due metri di altezza;
- Di spostare manualmente sedie, armadietti e scrivanie per effettuare la pulizia dei pavimenti e degli arredi stessi;
- Di occuparsi, altresì, del ritiro della spazzatura in sacchi del peso di circa 15/20 kg e del trasporto degli stessi fino al punto di raccolta, che dista anche 50 - 100 mt;
- Di essere esposta, nell'espletamento delle indicate mansioni, ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, dal sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, dalle vibrazioni e microtraumi, movimenti ripetitivi e dal mantenimento protratto di posture incongrue;
- Di aver contratto, in ragione di detta esposizione, le patologie Sindrome del tunnel carpale bilaterale e Tendinite del sovraspinoso, per come acclarate dal consulente di parte Dr. (Cfr. All. CP_6
1 al ricorso); - Di aver presentato all' , in data 22.03.2019, domande CP_1 amministrative per il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie professionali indicate (Cfr. All.ti 5 e 9 al ricorso); – Che, l' , con note del CP_1
04.07.2019, comunicava il rigetto delle rispettive domande ritenendo la documentazione acquisita insufficiente per esprimere parere medico-legale (Cfr. All. 6 e 10 al ricorso); - Di aver proposto opposizione avverso tali provvedimenti, riscontrata negativamente dall'Istituto che, senza disporre collegiale medica, non mutava il giudizio precedentemente espresso, ritenendo non significative le motivazioni poste a sostegno delle opposizioni (Cfr. All.ti 8 e 12 al ricorso). Contestava tali valutazioni e, pertanto, conveniva l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Terni, l'accertamento dell'origine professionale della malattia contratta e la condanna dell'Istituto all'erogazione delle previdenze economiche. Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del direttore Controparte_2 pro tempore, sostenendo: - che le lavorazioni cui è stata adibita la ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alle patologie lamentate;
- che, dagli accertamenti effettuati dall'istituto in via amministrativa, non risulta che le malattie denunciate (sindrome del tunnel carpale e tendinite della cuffia dei rotatori) abbiano origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità. L' , quindi, insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1 L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dalla ricorrente, limitatamente ai capitoli indicati nell'ordinanza di ammissione e, all'esito, veniva ammessa ed espletata la consulenza medico legale al fine di valutare l'eziologia delle patologie denunciate e la conseguente invalidità permanente derivatane. Quindi, all'odierna udienza la causa viene decisa con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e, per l'effetto, può trovare accoglimento nei limiti che seguono.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel CP_1 caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la CP_1 pratica di riconoscimento della natura professionale delle malattie sofferte dalla parte ricorrente per inidoneità del rischio lavorativo a provocare le malattie denunciate. La ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall'istituto convenuto, sostenendo la sussistenza delle patologie professionali contratte e che le stesse debbano ritenersi produttive di un danno biologico permanente valutabile, rispettivamente, nella misura del 9% e del 15% (Cfr. relazioni medico legali di parte – All. 1 al ricorso) Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto conto contributivo e certificato di idoneità alla mansione – All. 3 e 4 al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che la ricorrente ha lavorato per i periodi indicati nel ricorso, come operaia addetta alle pulizie civili e di aver svolto, a tale ragione, le lavorazioni per come dalla stessa descritte. Tali circostanze, oltre ad essere state confermate dai testi escussi, non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario.
In particolare, la prima teste escussa , collega di parte Tes_1 ricorrente dal 1990, ha dichiarato: “io l'ho conosciuta la ricorrente quando è venuta a lavorare alle con la SEA prima e poi la e poi Terni Per_2 CP_3
Sevizi; dal 1990 quando l'ho conosciuta io come collega confermo che svolge attività di addetta alle pulizie civili”. Riguardo le lavorazioni svolte e gli strumenti utilizzati, la teste ha Cont dichiarato: “E' vero da quando la conosco io presso lo stabilimento per le pulizie si adoperano gli strumenti elencati nel capitolo che confermo ed anche confermo che si puliscono i locali elencati nel capitolo” (Cfr. Cap. 3 del ricorso: pulizia di uffici, box, pulpiti, mense, spogliatoi all'interno dello stabilimento Contr dell' di Terni, utilizzando strumenti manuali (scopa, straccio, mocio) e macchinari (aspirapolveri, monospazzole vibranti e lavasciuga e idropulitrici per la pulizia delle docce). Riguardo la movimentazione manuale di pesi, la teste ha confermato:
“…che le pulizie quelle elencate nel capitolo sono pulizie giornaliere che si effettuano manualmente;
il secchio dell'acqua che trasportiamo è certamente del peso di circa 10 KG”. Ed ha aggiunto: “Quando ci sono da effettuare pulizie più a fondo spostiamo sgombriamo le stanze e spostiamo le sedie nei corridoi e poi le riponiamo a pulizia terminata”. La teste ha anche confermato l'attività di ritiro e trasporto dei sacchi di spazzatura, precisando che: “si è vero siamo noi che ci occupiamo del ritiro della spazzatura e del trasporto dei sacchi che distano circa 50/ 100 metri;
faccio presente che alle non esiste un ascensore negli uffici”. Riguardo Per_2
l'orario di lavoro, infine, la teste ha dichiarato: “si confermo che la ricorrente prima svolgeva il lavoro di 40 ore settimanali poi è passata a 30 ore settimanali negli ultimi tre anni dalle 6,00 di mattina alle 12,00”. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 24.01.2024) Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal teste collega Testimone_2 di parte ricorrente dal 1990 al 2010, il quale ha sostanzialmente confermato le mansioni e le lavorazioni svolte dalla ricorrente per come dalla stessa dedotte in ricorso. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 24.01.2024 – in atti). Confermata dalle prove orali la verosimile esposizione della ricorrente al rischio di contrarre le patologie oggetto del ricorso, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor , all'esito della disamina Persona_3 della documentazione sanitaria allegata e dell'indagine clinico anamnestica svolta, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori con interessamento del CLB della spalla, bilateralmente, trattata chirurgicamente” e
“Sindrome del tunnel carpale, bilaterale”. Nello specifico, riguardo la tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori, il CTU ha evidenziato che “…sebbene questa riconosca una origine multifattoriale e possa essere comunemente annoverata nella popolazione generale (per cause legate ad es. all'invecchiamento), in alcune categorie di lavoratori presenta un'incidenza decisamente più elevata in ragione dell'attività lavorativa svolta. Ci si riferisce, nello specifico, a quelle mansioni che comportano un evidente impiego di forza, un'abituale e ripetitiva movimentazione delle spalle nonché posture incongrue di questi distretti, tali da comportare croniche ripercussioni sulle strutture che le compongono”. Aggiunge, ancora, il CTU che, nel caso di specie: “...le mansioni lavorative svolte dalla in maniera duratura nel tempo (oltre 30 anni) ed Parte_1 integranti tutte le condizioni poc'anzi descritte, consentono di ritenere l'attività lavorativa svolta responsabile, quanto meno in termini di concausa efficiente, della patologia denunciata”, concludendo, quindi, per la natura tecnopatica della patologia alle spalle. Al contrario, per la Sindrome del tunnel carpale bilaterale, quale
“neuropatia del nervo mediano associata o meno a tendinite dei muscoli flessori nel decorso attraverso il canale carpale”, il CTU precisa che “La eziopatogenesi della STC riconosce cause locali (esiti fratturativi, edemi, emorragie, neoformazioni, ecc.), cause generali quali modificazioni fisiologiche o patologiche (gravidanza, menopausa, terapia con estrogeni, distiroidismi in particolare ipotiroidismo, diabete mellito, iperuricemia, insufficienza renale cronica, emodialisi), malattie del connettivo, mieloma multiplo” e come, nel caso in esame: “…l'attività lavorativa esercitata negli anni dalla Parte_1 difficilmente possa essere stata responsabile della patologia denunciata: le mansioni svolte non sembrano infatti contemplare microtraumi ripetuti né movimenti reiterati del polso né quelle condizioni di amplificazione del rischio appena descritte, a fronte peraltro di una condizione patologica (diabete mellito) che, come noto, prevede invece il coinvolgimento delle strutture articolari e peri- articolari del polso e delle mani”, escludendo, pertanto, l'origine professionale per questa disfunzione. L'ausiliare del giudice, quindi, ha concluso in maniera discorde per le due patologie accertate, ritenendo solo per la “Tendinopatia bilaterale degenerativa della cuffia dei rotatori” l'esistenza del nesso di causalità efficiente con l'attività lavorativa da ella svolta. L'ausiliario del giudice ha proceduto, quindi, alla quantificazione dei relativi postumi invalidanti, limitatamente a tale patologia, valutando il danno biologico consequenziale nella misura dell'11%, con richiamo, con criterio analogico-proporzionale, alle voci tabellari n. 223 e n. 227 ex D. Lgs. 38/2000. Il CTU, tenuto conto delle menomazioni preesistenti già accertate e riconosciute nella misura dell'8%, ha valutato il danno biologico cumulativo nella misura del 18%, con decorrenza dalla data della domanda (22.03.2019).
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono pervenute note critiche dal consulente della ricorrente, prof. il quale ha insistito per il CP_6 riconoscimento della natura tecnopatica anche della patologia Sindrome del tunnel carpale. Il dott. ha riscontrato tali osservazioni precisando che: “… non Per_3
è in discussione il fatto che le attività svolte dalla ricorrente la abbiano esposta a fattori di rischio o abbiano comportato un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori… il fatto è che le mansioni esercitate nel corso del tempo non risultano idonee ad aver determinato, almeno in maniera così frequente e prolungata, quei microtraumi ripetuti, quei movimenti reiterati del polso e quelle condizioni di amplificazione del rischio già descritte, necessarie a giustificare l'inquadramento dell'affezione come “work related disease”. Su tale situazione peraltro insiste una condizione patologica di base (diabete mellito) che, come detto, prevede il coinvolgimento di strutture articolari e peri-articolari di polso e mano, favorendo l'occorrenza dell'affezione in discussione”. Confermando, in sintesi, le conclusioni rassegnate. Note discordi sono giunte al CTU anche dal consulente di parte resistente il quale, a sua volta, ha contestato il riconoscimento dell'origine professionale della Tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori, per assenza di esposizione ai rischi correlati, per come evidenziato dal DVR aziendale. Il Dr. ha efficacemente replicato anche a tali contestazioni Per_3 precisando che: “1) Un'esposizione al rischio di grado basso, nella fattispecie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, non esclude che una patologia di tale distretto possa comunque verificarsi a seguito delle mansioni lavorative svolte;
2) Il DVR, per quanto indubbiamente utile a 'misurare' il peso di un fattore di rischio, ha tuttavia dei limiti (già puntualmente enunciati dal Dott.
e non è “riferito a quel dipendente”, come sostenuto dal Collega, Parte_3 bensì a 'quella categoria di dipendenti'. In altri termini il DVR non tiene conto delle caratteristiche 'bio-fisiche' di un lavoratore rispetto ad un altro che è elemento fondamentale per poter concretamente valutare l'effettiva correlazione causale con un'eventuale patologia. 3) Ancora, deve dissentirsi sull'affermazione che il Medico Competente non avrebbe mai indicato il
“sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (SBAS)” come un fattore di rischio lavorativo: a ben vedere, nella certificazione di visita periodica del maggio 2017 viene riportato “RISCHI LAVORAZIONE Movimentazione Manuale Carichi Polveri Generiche Sovraccarico Biomeccanico Arti Superiori”, indicando chiaramente come la lavoratrice fosse effettivamente esposta a tale rischio lavorativo”. (Cfr. elaborato peritale in atti). Il difensore di parte ricorrente lamentava in sede di discussione ha lamentato il mancato riconoscimento di una delle due malattie denunciate dalla ricorrente – sindrome del tunnel carpale – che l' stessa ha riconosciuto in CP_1 sede amministrativa ad altra ricorrente e ha chiesto il riesame dele dichiarazioni rese dalla teste e della documentazione prodotta all.17. Tes_1
Il dottor chiamato ha chiarimenti sul punto ha evidenziato Per_3 come “le dichiarazioni rese dalla teste e la documentazione prodotta Tes_1 con l'allegato 17 (Prospetto liquidazione del 10/03/2023 in favore di CP_1 Tes_1 per 'Sindrome del tunnel carpale bilaterale, di media entità' - Grado
[...] accertato: 006%), già valutate in fase preliminare dallo scrivente CTU al pari di tutta la documentazione presente, non apportino alcun elemento aggiuntivo sotto l'aspetto biologico né sotto il profilo scientifico. Le dichiarazioni rese dalla suddetta teste altro non sono che la conferma del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori subito dalla perizianda nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative. Tale dato non può di certo considerarsi una novità altrimenti questo CTU mai avrebbe riconosciuto come di natura professionale l'altra malattia denunciata, la 'tendinopatia degenerativa bilaterale della cuffia dei rotatori'. L'allegato 17 documenta, invece, come alla suddetta teste la STC bilaterale sia stata riconosciuta dall' in sede stragiudiziale”….. nonché CP_1 che “Atteso che si è già avuto modo di spiegare nella relazione preliminare e di ribadire in sede di risposta alle osservazioni, le motivazioni che hanno indotto questo CTU a non ritenere di origine professionale l'affezione in discussione, vale in questa sede evidenziare come - in linea generale - l'appartenenza di due soggetti allo stesso 'gruppo omogeneo di lavoro', per quanto indicativa in termini di rischi, esposizioni, possibili patologie lavoro-correlate (etc…), non possa da sola orientare al riconoscimento dell'origine professionale di una determinata patologia, avendo alle spalle ciascun lavoratore differenti storie mediche (fattori di rischio, malattie di base, farmaci) ovvero differenti condizioni para- fisiologiche e/o anatomo-costituzionali, in grado di condizionarne l'insorgenza. Stante i chiarimenti sin qui forniti, si confermano quindi integralmente le conclusioni medico-legali riportate nella consulenza tecnica”.
Orbene, all'esito della dialettica processuale tra consulenti, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente d'ufficio in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici. Il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Invero, deve rilevarsi che la malattia Sindrome del tunnel carpale bilaterale non è di eziologia professionale, in quanto, all'esito dell'istruttoria e della CTU, non sono emersi elementi tali da poter far ritenere l'attività lavorativa svolta dal ricorrente rientrante nelle previsioni tabellari. Conseguentemente, resta a carico del ricorrente l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità secondo i criteri ordinari. In proposito, si ricorda che a mente dei principi enunciati in sede di legittimità “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra la malattia contratta e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari. In caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito” (Cassazione Civile, 26 agosto 2021, n. 23505; cfr. anche Cass. n. 27752 del 2009; n. 13024 del 2017). La relazione è esauriente e priva di vizi logici, emerge la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente e la malattia professionale “Tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale”. In base al grado di invalidità determinato pari all'11%, cumulato con la menomazione preesistente, complessivamente pari al 18%, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 22.03.2019. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. L' , comunque soccombente, deve essere condannato a rimborsare CP_1 al ricorrente le spese di lite nella residua metà come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nella causa iscritta al R.G. n. 484/2023, disattesa ogni altra eccezione e
[...] deduzione:
1.accerta e dichiara che la malattia “Tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale” ha natura professionale e dalla stessa è derivato un danno biologico pari all'11% e complessivo del 18% (effettuato il cumulo con pregresse menomazioni già riconosciute nella misura complessiva dell'8%);
2. dichiara il diritto della ricorrente a percepire il relativo indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art.13 del D.Lvo n.38 del 2000 e condanna l ad CP_1 erogare la prestazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
3.rigetta per il resto il ricorso;
4- compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore CP_1 della parte ricorrente delle spese processuali nella misura della restante metà liquidate in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria;
5.pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto. Terni, 18 marzo 2025
Il giudice
Michela Francorsi