Articolo 5 della Legge 26 ottobre 1952, n. 1463
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 dicembre 1952
Art. 5.
Gli alunni, nelle scuole per i ciechi, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1952