CASS
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2025, n. 33776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33776 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RI MO TT PA RADDUSA DEBORA TRIPICCIONE - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: LE RE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Alessandro Cimmino che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena sostitutiva. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 .
2. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, deducendo la violazione dell’art. 545 bis cod.proc.pen. Con l’atto di appello era stata avanzata richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, a fronte della quale la Corte di appello ne riteneva la tardività, evidenziando che, in base all’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione doveva essere richiesta nel processo di primo grado, essendo questo pendente alla data di entrata in vigore della riforma. La difesa del ricorrente ha eccepito che, in base alla recente giurisprudenza formatasi sul punto, deve ritenersi che la sostituzione può essere richiesta per la prima volta, anche in appello, posto che non vi è alcuna disposizione contraria.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La soluzione della questione di diritto proposta dal ricorrente presuppone la sintetica esposizione delle cadenze processuali, dovendosi evidenziare come il giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza pronunciata il 23 ottobre 2023, era pendente alla data di Penale Sent. Sez. 6 Num. 33776 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NI AO Data Udienza: 30/09/2025 entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, in virtù del quale è stato introdotto l’art. 545-bis cod. proc. pen., che disciplina la fase, successiva alla pronuncia della condanna in primo grado, nell’ambito della quale il Tribunale deve valutare l’eventuale sostituzione della pena detentiva.
2.1. La Corte di appello ha ritenuto di desumere la tardività della richiesta di sostituzione, avanzata dall’imputato solo con l’atto di impugnazione, valorizzando la previsione della normativa transitoria. L’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto». La Corte di appello ha interpretato tale norma nel senso che, se al momento dell’entrata in vigore della riforma il procedimento era pendente in appello, l’imputato poteva avanzare direttamente al giudice dell’impugnazione la richiesta di sostituzione. Nel diverso caso in cui il processo pendeva in primo grado all’entrata in vigore della modifica normativa, la richiesta di sostituzione doveva essere necessariamente proposta dinanzi al Tribunale e, solo in caso di rigetto, la decisione sul punto era suscettibile di impugnazione.
2.2. Si tratta di una soluzione che non ha trovato il conforto della giurisprudenza di legittimità. Si è recentemente affermato, per ragioni pienamente condivisibili, che la richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata, per la prima volta, anche in appello, posto che nessuna disposizione lo vieta, sicché è ricorribile per cassazione la decisione d'appello che non abbia provveduto su tale richiesta (Sez.6, n. 8215 dell’11/2/2025, Pesare, Rv. 287610; con riferimento alla sanzione sostitutiva pecuniaria ex art. 53, legge n. 689 del 1981, Sez. 1, 1T 15293 del 08/04/2021, Vrbanovic, Rv. 281064).
3. Alla luce di tale principio, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, dovendo la Corte di appello pronunciarsi sulla richiesta sostituzione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AO DI NI PIERLUIGI DI STEFANO 2
udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Alessandro Cimmino che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena sostitutiva. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 .
2. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, deducendo la violazione dell’art. 545 bis cod.proc.pen. Con l’atto di appello era stata avanzata richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, a fronte della quale la Corte di appello ne riteneva la tardività, evidenziando che, in base all’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione doveva essere richiesta nel processo di primo grado, essendo questo pendente alla data di entrata in vigore della riforma. La difesa del ricorrente ha eccepito che, in base alla recente giurisprudenza formatasi sul punto, deve ritenersi che la sostituzione può essere richiesta per la prima volta, anche in appello, posto che non vi è alcuna disposizione contraria.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La soluzione della questione di diritto proposta dal ricorrente presuppone la sintetica esposizione delle cadenze processuali, dovendosi evidenziare come il giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza pronunciata il 23 ottobre 2023, era pendente alla data di Penale Sent. Sez. 6 Num. 33776 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NI AO Data Udienza: 30/09/2025 entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, in virtù del quale è stato introdotto l’art. 545-bis cod. proc. pen., che disciplina la fase, successiva alla pronuncia della condanna in primo grado, nell’ambito della quale il Tribunale deve valutare l’eventuale sostituzione della pena detentiva.
2.1. La Corte di appello ha ritenuto di desumere la tardività della richiesta di sostituzione, avanzata dall’imputato solo con l’atto di impugnazione, valorizzando la previsione della normativa transitoria. L’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto». La Corte di appello ha interpretato tale norma nel senso che, se al momento dell’entrata in vigore della riforma il procedimento era pendente in appello, l’imputato poteva avanzare direttamente al giudice dell’impugnazione la richiesta di sostituzione. Nel diverso caso in cui il processo pendeva in primo grado all’entrata in vigore della modifica normativa, la richiesta di sostituzione doveva essere necessariamente proposta dinanzi al Tribunale e, solo in caso di rigetto, la decisione sul punto era suscettibile di impugnazione.
2.2. Si tratta di una soluzione che non ha trovato il conforto della giurisprudenza di legittimità. Si è recentemente affermato, per ragioni pienamente condivisibili, che la richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata, per la prima volta, anche in appello, posto che nessuna disposizione lo vieta, sicché è ricorribile per cassazione la decisione d'appello che non abbia provveduto su tale richiesta (Sez.6, n. 8215 dell’11/2/2025, Pesare, Rv. 287610; con riferimento alla sanzione sostitutiva pecuniaria ex art. 53, legge n. 689 del 1981, Sez. 1, 1T 15293 del 08/04/2021, Vrbanovic, Rv. 281064).
3. Alla luce di tale principio, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, dovendo la Corte di appello pronunciarsi sulla richiesta sostituzione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AO DI NI PIERLUIGI DI STEFANO 2