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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/02/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4995/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, nella qualità di legale rapp.te p.t. della Parte_1 [...]
rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv.to CAMERA GIUSEPPE giusta mandato in calce al ricorso
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to CP_2
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.09.2023 la ricorrente in epigrafe indicata CP_ conveniva in giudizio l per sentire:” - annullare la deliberazione n.
851/2023 del Provinciale di Salerno nonché la disposizione CP_3 CP_2
n. 720000 – 22 – 0526 del 3/11/2022 del Direttore della Sede di CP_2
Salerno; - condannare l al pagamento di onorari e spese tutte di CP_2 giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Rappresentava di aver ricevuto dall' , in data 29.11.2021, un CP_4
provvedimento di esonero parziale dei contributi previdenziali ed in data
17.11.2022 la disposizione di annullamento in autotutela del precedente provvedimento per carenza dei requisiti normativamente previsti, segnatamente della regolarità contributiva attestata dal DURC. Assumeva di aver presentato ricorso amministrativo in data 31.01.2023 dinanzi al
CP_ Comitato Provinciale di Salerno che tuttavia lo rigettava con delibera n.
851/2023 attesa la presenza sulla piattaforma DURCONLINE di un solo
Documento irregolare dell'8.02.2023. Lamentava l'illegittimità della delibera impugnata precisando di aver effettuato la verifica della regolarità della sua posizione contributiva per l'anno 2021 ottenendo il DURC prot. n. 28719066 in atti, e l'irrilevanza di una eventuale diversa situazione per l'annualità successiva.
Si costituiva l rappresentando che l'annullamento dell'esonero parziale CP_2 dei contributi era dovuto all'esito negativo della verifica della regolarità contributiva, evidenziando che parte attrice era stata anche invitata a regolarizzare la posizione contributiva fissa relativa all'anno 2019 -per la quale le era stato notificato un avviso di addebito nel 2021-, senza ricevere alcun riscontro. Specificava che dalla piattaforma DURCONLINE risultava un solo DURC, irregolare, relativo alla posizione contributiva previdenziale della gestione Commercianti della mentre il DURC regolare risultava Pt_1 essere quello riferito alla posizione previdenziale dell'Azienda
Ma.Ra.Turismo di cui la era legale rappresentante. Concludeva per il Pt_1
rigetto del ricorso con vittoria di spese. Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 21.02.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, la ricorrente chiede l'annullamento della deliberazione n. 851 del 5.7.2023 del Comitato
Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, con la quale l ha rigettato il CP_2
ricorso amministrativo proposto, recante prot. n. 752302986 del 3.1.2023, nonché della disposizione del Direttore della sede di Salerno, avente CP_2
prot. n. 720000-22-0526 del 3.11.2022 con cui è stato disposto l'annullamento in autotutela del provvedimento in materia di esonero parziale dei contributi ex L. 178/2020, sull'assunto della regolarità della sua posizione contributiva, come da verifica del 6.08.2021. CP_ Dal suo canto, l assume che l'unico DURC relativo alla posizione personale della ricorrente nella Gestione Commercianti è quello irregolare del 08.02.2022 per non avere la stessa pagato la contribuzione fissa anno
2019, nonostante l'invito a regolarizzare. Quanto al prodotto DURC regolare del 06.08.2021 precisa come lo stesso riguarderebbe la posizione previdenziale dell'azienda e non quella personale della nella Gestione Pt_1
Commercianti.
Ciò premesso, occorre preliminarmente richiamare la normativa che rileva nella fattispecie che ci occupa.
L'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178 ha introdotto, per l'anno 2021,
l'esonero parziale della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni e CP_2
alle Casse professionali autonome in presenza di determinati requisiti.
Recita testualmente l'art. 1, nella parte che qui rileva :
20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell' Controparte_5
e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme
[...]
obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.
Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'
[...]
Controparte_6
21. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma
20 nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 20 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. A valere sulle risorse di cui al comma 20 sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del
COVID-19.
22. Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e 21 provvedono al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi 20 e 21 e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'esonero.
22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea […]”.
L'art. 47 bis del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio
2021, n. 106 ha poi previsto che “Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22- bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti”.
Dalla richiamata normativa risulta pertanto che sono beneficiari dell'esonero contributivo in questione i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n.
103/1996; alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione;
alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996 come professionisti, medici, infermieri e altri operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in pensione.
Quanto ai requisiti generali per i lavoratori iscritti all' il comma 20 CP_2 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 e l'articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle finanze, del 17 maggio 2021, individuano i requisiti che devono sussistere perché i soggetti interessati possano beneficiare dell'esonero contributivo. Per quanto riguarda gli iscritti alle Gestioni previdenziali , si precisa che CP_2
l'esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l'esonero alla data del 1° gennaio 2021. In ogni caso sono destinatari dell'esonero i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale Sono di conseguenza esclusi i soggetti che abbiano avviato l'attività dal 1° gennaio 202 compreso.
Inoltre, i soggetti in questione devono: a) avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno
2019. Il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell'anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno. Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'esonero svolga l'attività in più studi professionali o in più società, il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l'attività stessa;
mentre, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale.
Gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l'attività di amministratore in società di capitali sono esclusi dal beneficio in quanto il reddito percepito non si configura come reddito prodotto dall'azienda; b) avere percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla
Gestione non superiore a 50.000 euro. Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome dell degli artigiani ed esercenti attività commerciali CP_2
e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, della dichiarazione dei redditi
Persone fisiche, trasmessa agli uffici finanziari entro il termine ordinario o entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero. Per i soggetti iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche presentata entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l'iscrizione alla Gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile;
c) risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del
30 gennaio 2015; d) non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; e) non essere titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno
1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n.
103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.
Quanto alla verifica del possesso della regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, la stessa andava effettuata con riferimento al codice fiscale alfanumerico del titolare/professionista richiedente l'esonero (cfr Circolare n. 124 del CP_2
2021).
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, non risulta che la PI fosse in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il
Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.
Ed invero, dalla documentazione depositata dall' risulta, in relazione CP_2
alla posizione personale della ricorrente, nella gestione COMMERCIANTI, solo un DURC NON REGOLARE- protocollo – 29749896 - del CP_2
08.02.2022.
A seguito della richiesta di tale DURC, come da normativa vigente, l , in CP_2 data 09/02/2022, emetteva l'invito a regolarizzare, notificato a mezzo PEC, che evidenziava le omissioni contributive risultanti al momento della richiesta
DURC, ossia l'omesso pagamento dei contributi fissi dovuti alla Gestione
Commercianti anno 2019 per un totale di euro 1.169,76, senza che a ciò seguisse alcun pagamento. Di qui, la revoca dell'esonero contributivo riconosciuto solo in via provvisoria dall'ENTE.
Rileva evidenziare che il DURC REGOLARE avente protocollo 28719066 rilasciato in data 06/08/2021, depositato dalla – contrariamente a Pt_1
quanto dalla stessa dedotto anche nelle note sostitutive della prima udienza - si riferisce alla posizione previdenziale dell'azienda (reca invero la denominazione sociale della società ed il relativo codice fiscale) e non a quella personale della stessa nell'ambito della Gestione Commercianti, come ben può evincersi dalla documentazione estratta dalla piattaforma
DURCONLINE. E non potrebbe essere diversamente vista la sopra richiamata irregolarità contributiva relativa all'anno 2019.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, stante la legittimità dell'operato dell'Ente previdenziale, il ricorso va disatteso.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando la sostanziale novità della questione trattata.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Compensa tra le parti le spese processuali
Salerno, 21.02.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino