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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/10/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 954/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. RA AN, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 29 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.R.G. 954/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario BONGARZONE Parte_1
e LO IN come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli stessi, come indicato in ricorso
- parte ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dai propri dipendenti ex art. 417 bis c.p.c., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
- parte convenuta
Oggetto: carta del docente
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 28.3.2024 e ritualmente notificato, Parte_1 espone di essere attualmente in servizio alle dipendenze del come docente a Controparte_1 tempo determinato presso l'I.C. 2 “Riccardo Gulia” di Sora;
di avere lavorato alle dipendenze del medesimo , sempre come docente, con contratti a tempo determinato per supplenze di CP_1 almeno 180 giorni in ciascun anno, negli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024; di non avere usufruito, per tali anni scolastici, della c.d. “Carta Docente” di cui all'art. 1, comma 121, della
L. n. 107 del 2015, per la sola ragione che i rapporti di lavoro erano a tempo determinato, pur svolgendo le medesime mansioni dei colleghi di ruolo.
2. Tanto premesso, parte ricorrente deduce che il mancato riconoscimento della Carta Docente in ragione della natura a tempo determinato dei contratti in questione viola il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE e l'obbligo formativo che gli artt. 63 e 64 del CCNL Comparto Scuola prevedono a carico del in Controparte_1 favore di tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti di ruolo e a tempo determinato.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, parte ricorrente chiede al giudice adito di accertare e dichiarare il proprio diritto a fruire della carta docente ai sensi dell'art. 1, commi 121-124,
L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 e di condannare la parte convenuta ad accreditare in suo favore il relativo importo nella misura di euro 1.500,00, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale, con condanna del resistente alla refusione delle spese di lite, in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. L'Amministrazione convenuta eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione attiva di controparte. Deduce inoltre la non comparabilità della posizione del docente a tempo determinato con quella del docente a tempo indeterminato ai fini della fruizione del bonus formativo per cui è causa, con conseguente inapplicabilità della clausola 4 dell'accordo quadro alla fattispecie. Sostiene la non riconducibilità della carta del docente alle
“condizioni di impiego” di cui alla predetta clausola. Evidenzia la non utilizzabilità della carta oltre i due anni dall'assegnazione e la non convertibilità in denaro della stessa. Fa rilevare che il CCNL di comparto prevede ulteriori iniziative formative per il personale di comparto a tempo determinato.
Allega il difetto del requisito dell'annualità della supplenza quale presupposto per l'accoglimento della avversa domanda.
6. La causa è stata istruita documentalmente e decisa come di seguito all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 29 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La presente controversia verte sull'accertamento del diritto della parte ricorrente ad usufruire del bonus formativo della c.d. “Carta Docente” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo complessivo di euro
1.500,00. A fondamento della domanda parte ricorrente deduce che il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE osta ad una normativa nazionale che riserva tale beneficio al solo personale docente di ruolo, escludendo i docenti precari, ancorché chiamati a svolgere mansioni identiche a quelle del personale di ruolo e destinatari dei medesimi obblighi formativi.
8. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal
[...]
. Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo Controparte_1 rileva il cosiddetto petitum sostanziale, “il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della 'causa petendi', ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione” (cfr. Cass. civ. n. 20350/2018). Nel caso di specie parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del bonus formativo della c.d. carta elettronica del docente, che ha la consistenza del diritto soggettivo perché si correla ad una obbligazione del datore di lavoro – la cui sussistenza è condizionata alla ricorrenza di determinati presupposti definiti dal legislatore – nell'ambito del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ove la pubblica amministrazione opera con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato e dunque in posizione paritetica e non di supremazia rispetto al dipendente, sicché la giurisdizione spetta al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
9. Va parimenti rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente. Quest'ultima si afferma titolare del diritto fatto valere in giudizio, cosicché la questione della effettiva sussistenza o meno in concreto di tale diritto attiene alla fondatezza della domanda e non alla verifica preliminare delle condizioni dell'azione, e segnatamente della legitimatio ad causam, per la cui ricorrenza è sufficiente la astratta coincidenza tra i soggetto che chiede o nei cui confronti si chiede la tutela giurisdizionale e quello che si afferma essere nella prospettazione dell'atto introduttivo il titolare del diritto
(legittimazione attiva) o dell'obbligo (legittimazione passiva) fatto valere in giudizio.
10. Nel merito il ricorso è fondato e va integralmente accolto.
11. È utile premettere un sintetico richiamo del quadro normativo e della giurisprudenza eurounitaria rilevanti per la fattispecie scrutinata.
12. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 introduce l'istituto della c.d. “Carta Docente”, prevedendo che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le Controparte_4 modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
13. Le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta Docente, in esecuzione della citata norma primaria, sono attualmente disciplinate dal D.P.R. del 28 novembre 2016, il quale all'art. 2 così dispone:
“
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_3 attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”.
14. L'art. 6 indica, in coerenza con la norma primaria, le specifiche tipologie di acquisiti per i quali può essere utilizzata la Carta Docente.
15. L'art. 8 regola le operazioni di fatturazione da parte degli esercenti e la relativa liquidazione da parte dell'amministrazione scolastica per il tramite della CONSAP:
“
1. A seguito dell'accettazione del buono al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo alla struttura, all'esercente e all'ente registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata.
2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, la struttura, l'esercente e l'ente di cui all'articolo 7 ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse”.
16. L'art. 3, comma 2, stabilisce che “ La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
17. La disciplina in questione è stata interessata dal recente intervento normativo di cui all'art. 15 del D.L.
n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023, il quale ha esteso per l'anno
2023 il riconoscimento della Carta Docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile: “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
18. L'istituto in esame si inserisce nel sistema dei principi che regolano la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti.
19. L'art. 282 del D.Lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente” e lo definisce come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle conoscenze interdisciplinari, approfondimento nella preparazione didattica, partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
20. L'art. 1, comma 124, della L. n. 107 del 2015, specificando la portata del principio di cui al citato art. 282 del D.Lgs. n. 297 del 1994, stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, proseguendo con la specificazione degli obblighi datoriali esistenti in materia ed imponendo la definizione delle attività formative in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.).
21. L'art. 63 del CCNL di comparto prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale” e che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Il successivo art. 64 stabilisce che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
22. Le citate disposizioni legislative e contrattuali, nel proclamare e ribadire il diritto-dovere formativo continuo, non operano alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario (cfr., sul punto,
Cons. St., sez. VII, n. 1842/2022).
23. La Corte di Giustizia UE, con l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 su rinvio pregiudiziale, muovendo dalla premessa che il beneficio della Carta Docente rientra tra le “condizioni di impiego” e che la sola circostanza della durata del rapporto di lavoro non può costituire una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra lavoratori che svolgono un lavoro identico o simile e sono dunque “comparabili”, ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
24. Alla luce delle illustrate coordinate normative e della citata giurisprudenza eurounitaria, la Corte di
Cassazione, con la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha ricostruito l'istituto della c.d. Carta Docente, sul piano delle scelte di politica educativa, quale strumento di formazione e aggiornamento professionale del docente in servizio a sostegno della didattica annua, mediante l'accrescimento e lo sviluppo delle sue conoscenze e capacità professionali, in coerenza con il diritto-dovere di aggiornamento e formazione continua;
ne ha illustrato natura e struttura, quale obbligazione di pagamento sui generis, di natura pecuniaria e con vincolo di scopo, in forza della quale l'amministrazione scolastica è tenuta a rendere giuridicamente disponibile al docente avente diritto l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente di beni e servizi coerenti con le indicazioni della norma primaria e rientranti nelle specifiche tipologie ivi elencate, mediante un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento realizzato in forma di applicazione web alla quale si accede attraverso una piattaforma informatica dedicata e che prevede l'emissione di buoni elettronici di spesa;
tale meccanismo si sostanzia, sotto il profilo giuridico, in un complesso di obblighi meramente strumentali in vista del risultato finale, consistente nell'accreditamento in favore del docente per il pagamento del suo acquisto presso l'esercente – con tratti per certi versi assimilabili all'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. – di un importo nominale nel limite di 500,00 euro annui;
l'intera operazione è condizionata alla destinazione della somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri e tale finalità è assolutamente qualificante, così da configurare una obbligazione di pagamento “a scopo vincolato”.
25. Sul piano strettamente lavoristico il giudice apicale, muovendo dalla stretta correlazione dello strumento formativo in questione con la didattica su base annua, espressione di discrezionalità normativa desunta da plurimi indici normativi (taratura dell'importo di 500,00 euro in una misura annua e per anno scolastico;
collegamento con gli strumenti di programmazione del c.d. P.T.O.F. e con la programmazione didattico educativa del singolo docente;
conferma del riferimento annuale nello ius superveniens rappresentato dal D.L. n. 69 del 2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023), ha ritenuto che la norma legislativa che riserva la fruizione del beneficio della Carta Docente ai soli docenti di ruolo, escludendo i docenti precari incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 124 del 1999, dunque comparabili sotto il profilo in esame ai docenti a tempo indeterminato in quanto impegnati a prestare un servizio di analoga taratura annuale, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili quanto alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e va pertanto disapplicata.
26. In merito all'azione di adempimento finalizzata all'ottenimento del beneficio in questione, il giudice della nomofilachia ha chiarito che, fintantoché la prestazione sia possibile e non sia venuto meno l'interesse cui essa è funzionale (art. 1256 c.c.), vale a dire fino a quando l'istituto della Carta Docente continui ad essere operante nell'ordinamento – come all'attualità – e fino a quando il docente precario permanga nel sistema scolastico – in quanto iscritto nelle graduatorie per le supplenze, ad esaurimento, provinciali o di istituto o beneficiario di incarichi di supplenze – va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente per un importo pari al valore spettante secondo il sistema attuativo di funzionamento e finanziamento proprio di tale specifico bonus, soggetta al termine di prescrizione quinquennale (stante la natura di obbligazione pecuniaria con pagamento “di scopo” da assicurarsi con cadenza annuale, dunque riconducibile all'art. 2948, n. 4, c.c.), decorrente dal momento del conferimento dell'incarico o, se successivo, da quello in cui è possibile per il docente di ruolo procedere alla registrazione telematica per la fruizione del beneficio. Ove non sia più possibile l'azione di adempimento, perché il docente precario cui la Carta non è stata attribuita tempestivamente è fuoriuscito dal sistema scolastico, l'unica azione esperibile è quella risarcitoria, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale, decorrente dal momento in cui il danno, con la cessazione del servizio, ha acquisito attualità. Il pregiudizio da risarcire può consistere in esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente), perdita di chance formative, menomazione non patrimoniale della professionalità; va allegato da chi agisce;
può essere provato anche mediante presunzioni e liquidato in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (ad es. durata della permanenza nel sistema scolastico, o altro) entro il limite massimo pare al valore nominale della Carta che sarebbe spettato, salva la prova specifica di un concreto maggior pregiudizio.
27. Sono stati dunque enunciati nella sentenza in esame i seguenti principi di diritto, alla cui stregua va esaminata e decisa la controversia per cui è causa:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
28. Nel caso di specie lo stato matricolare prodotto dal convenuto documenta che parte CP_1 ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del quale docente della scuola Controparte_1 primaria negli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 con contratti a tempo determinato al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 124 del 1999.
29. È inoltre documentata l'attuale permanenza di parte ricorrente nel sistema scolastico, in quanto inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Frosinone, biennio
2024/2026, per la classe di concorso AA (cfr. prod. ric. del 15.11.2024).
30. Parte ricorrente ha dedotto l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che non le ha consentito di usufruire del bonus Carta elettronica del docente in relazione agli anni scolastici di cui sopra. Il non ha provato, come era suo onere, di avere adempiuto alla Controparte_1 obbligazione né ha fornito prova di fatti impeditivi o estintivi del diritto di controparte. Parte ricorrente ha quindi diritto ad usufruire di tale bonus formativo alla stessa stregua dei docenti a tempo indeterminato. 31. Alla luce dei principi sopra illustrati, va accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, con le medesime modalità previste dal
D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l'importo complessivo di euro 1.500,00.
Per l'effetto, il convenuto va condannato all'adempimento specifico consistente nella CP_1 erogazione in favore di parte ricorrente del bonus Carta Docente con le modalità indicate dal citato decreto ministeriale per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo complessivo di euro 1.500,00.
32. Le spese processuali sono poste a carico del secondo soccombenza e vanno Controparte_1 liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate (cause di lavoro, scaglione tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, parametri minimi in considerazione della serialità del contenzioso e dell'assenza di questioni in fatto), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
− accerta e dichiara il diritto di alla fruizione della Carta elettronica per Parte_1 la formazione e l'aggiornamento del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023
e 2023/2024, con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l'importo complessivo di euro 1.500,00;
− per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, ad attribuire a il bonus Carta Docente per gli anni Parte_1 scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del
28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l'importo complessivo di euro 1.500,00;
− condanna il a rifondere ai difensori di parte ricorrente, Controparte_1 dichiaratisi antistatari, le spese di giudizio, che liquida in euro 1.314,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato, nella misura di euro 49,00.
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
RA AN
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. RA AN, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 29 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.R.G. 954/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario BONGARZONE Parte_1
e LO IN come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli stessi, come indicato in ricorso
- parte ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dai propri dipendenti ex art. 417 bis c.p.c., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
- parte convenuta
Oggetto: carta del docente
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 28.3.2024 e ritualmente notificato, Parte_1 espone di essere attualmente in servizio alle dipendenze del come docente a Controparte_1 tempo determinato presso l'I.C. 2 “Riccardo Gulia” di Sora;
di avere lavorato alle dipendenze del medesimo , sempre come docente, con contratti a tempo determinato per supplenze di CP_1 almeno 180 giorni in ciascun anno, negli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024; di non avere usufruito, per tali anni scolastici, della c.d. “Carta Docente” di cui all'art. 1, comma 121, della
L. n. 107 del 2015, per la sola ragione che i rapporti di lavoro erano a tempo determinato, pur svolgendo le medesime mansioni dei colleghi di ruolo.
2. Tanto premesso, parte ricorrente deduce che il mancato riconoscimento della Carta Docente in ragione della natura a tempo determinato dei contratti in questione viola il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE e l'obbligo formativo che gli artt. 63 e 64 del CCNL Comparto Scuola prevedono a carico del in Controparte_1 favore di tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti di ruolo e a tempo determinato.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, parte ricorrente chiede al giudice adito di accertare e dichiarare il proprio diritto a fruire della carta docente ai sensi dell'art. 1, commi 121-124,
L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 e di condannare la parte convenuta ad accreditare in suo favore il relativo importo nella misura di euro 1.500,00, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale, con condanna del resistente alla refusione delle spese di lite, in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. L'Amministrazione convenuta eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione attiva di controparte. Deduce inoltre la non comparabilità della posizione del docente a tempo determinato con quella del docente a tempo indeterminato ai fini della fruizione del bonus formativo per cui è causa, con conseguente inapplicabilità della clausola 4 dell'accordo quadro alla fattispecie. Sostiene la non riconducibilità della carta del docente alle
“condizioni di impiego” di cui alla predetta clausola. Evidenzia la non utilizzabilità della carta oltre i due anni dall'assegnazione e la non convertibilità in denaro della stessa. Fa rilevare che il CCNL di comparto prevede ulteriori iniziative formative per il personale di comparto a tempo determinato.
Allega il difetto del requisito dell'annualità della supplenza quale presupposto per l'accoglimento della avversa domanda.
6. La causa è stata istruita documentalmente e decisa come di seguito all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 29 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La presente controversia verte sull'accertamento del diritto della parte ricorrente ad usufruire del bonus formativo della c.d. “Carta Docente” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo complessivo di euro
1.500,00. A fondamento della domanda parte ricorrente deduce che il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE osta ad una normativa nazionale che riserva tale beneficio al solo personale docente di ruolo, escludendo i docenti precari, ancorché chiamati a svolgere mansioni identiche a quelle del personale di ruolo e destinatari dei medesimi obblighi formativi.
8. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal
[...]
. Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo Controparte_1 rileva il cosiddetto petitum sostanziale, “il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della 'causa petendi', ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione” (cfr. Cass. civ. n. 20350/2018). Nel caso di specie parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del bonus formativo della c.d. carta elettronica del docente, che ha la consistenza del diritto soggettivo perché si correla ad una obbligazione del datore di lavoro – la cui sussistenza è condizionata alla ricorrenza di determinati presupposti definiti dal legislatore – nell'ambito del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ove la pubblica amministrazione opera con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato e dunque in posizione paritetica e non di supremazia rispetto al dipendente, sicché la giurisdizione spetta al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
9. Va parimenti rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente. Quest'ultima si afferma titolare del diritto fatto valere in giudizio, cosicché la questione della effettiva sussistenza o meno in concreto di tale diritto attiene alla fondatezza della domanda e non alla verifica preliminare delle condizioni dell'azione, e segnatamente della legitimatio ad causam, per la cui ricorrenza è sufficiente la astratta coincidenza tra i soggetto che chiede o nei cui confronti si chiede la tutela giurisdizionale e quello che si afferma essere nella prospettazione dell'atto introduttivo il titolare del diritto
(legittimazione attiva) o dell'obbligo (legittimazione passiva) fatto valere in giudizio.
10. Nel merito il ricorso è fondato e va integralmente accolto.
11. È utile premettere un sintetico richiamo del quadro normativo e della giurisprudenza eurounitaria rilevanti per la fattispecie scrutinata.
12. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 introduce l'istituto della c.d. “Carta Docente”, prevedendo che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le Controparte_4 modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
13. Le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta Docente, in esecuzione della citata norma primaria, sono attualmente disciplinate dal D.P.R. del 28 novembre 2016, il quale all'art. 2 così dispone:
“
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_3 attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”.
14. L'art. 6 indica, in coerenza con la norma primaria, le specifiche tipologie di acquisiti per i quali può essere utilizzata la Carta Docente.
15. L'art. 8 regola le operazioni di fatturazione da parte degli esercenti e la relativa liquidazione da parte dell'amministrazione scolastica per il tramite della CONSAP:
“
1. A seguito dell'accettazione del buono al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo alla struttura, all'esercente e all'ente registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata.
2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, la struttura, l'esercente e l'ente di cui all'articolo 7 ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse”.
16. L'art. 3, comma 2, stabilisce che “ La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
17. La disciplina in questione è stata interessata dal recente intervento normativo di cui all'art. 15 del D.L.
n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023, il quale ha esteso per l'anno
2023 il riconoscimento della Carta Docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile: “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
18. L'istituto in esame si inserisce nel sistema dei principi che regolano la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti.
19. L'art. 282 del D.Lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente” e lo definisce come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle conoscenze interdisciplinari, approfondimento nella preparazione didattica, partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
20. L'art. 1, comma 124, della L. n. 107 del 2015, specificando la portata del principio di cui al citato art. 282 del D.Lgs. n. 297 del 1994, stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, proseguendo con la specificazione degli obblighi datoriali esistenti in materia ed imponendo la definizione delle attività formative in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.).
21. L'art. 63 del CCNL di comparto prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale” e che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Il successivo art. 64 stabilisce che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
22. Le citate disposizioni legislative e contrattuali, nel proclamare e ribadire il diritto-dovere formativo continuo, non operano alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario (cfr., sul punto,
Cons. St., sez. VII, n. 1842/2022).
23. La Corte di Giustizia UE, con l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 su rinvio pregiudiziale, muovendo dalla premessa che il beneficio della Carta Docente rientra tra le “condizioni di impiego” e che la sola circostanza della durata del rapporto di lavoro non può costituire una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra lavoratori che svolgono un lavoro identico o simile e sono dunque “comparabili”, ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
24. Alla luce delle illustrate coordinate normative e della citata giurisprudenza eurounitaria, la Corte di
Cassazione, con la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha ricostruito l'istituto della c.d. Carta Docente, sul piano delle scelte di politica educativa, quale strumento di formazione e aggiornamento professionale del docente in servizio a sostegno della didattica annua, mediante l'accrescimento e lo sviluppo delle sue conoscenze e capacità professionali, in coerenza con il diritto-dovere di aggiornamento e formazione continua;
ne ha illustrato natura e struttura, quale obbligazione di pagamento sui generis, di natura pecuniaria e con vincolo di scopo, in forza della quale l'amministrazione scolastica è tenuta a rendere giuridicamente disponibile al docente avente diritto l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente di beni e servizi coerenti con le indicazioni della norma primaria e rientranti nelle specifiche tipologie ivi elencate, mediante un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento realizzato in forma di applicazione web alla quale si accede attraverso una piattaforma informatica dedicata e che prevede l'emissione di buoni elettronici di spesa;
tale meccanismo si sostanzia, sotto il profilo giuridico, in un complesso di obblighi meramente strumentali in vista del risultato finale, consistente nell'accreditamento in favore del docente per il pagamento del suo acquisto presso l'esercente – con tratti per certi versi assimilabili all'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. – di un importo nominale nel limite di 500,00 euro annui;
l'intera operazione è condizionata alla destinazione della somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri e tale finalità è assolutamente qualificante, così da configurare una obbligazione di pagamento “a scopo vincolato”.
25. Sul piano strettamente lavoristico il giudice apicale, muovendo dalla stretta correlazione dello strumento formativo in questione con la didattica su base annua, espressione di discrezionalità normativa desunta da plurimi indici normativi (taratura dell'importo di 500,00 euro in una misura annua e per anno scolastico;
collegamento con gli strumenti di programmazione del c.d. P.T.O.F. e con la programmazione didattico educativa del singolo docente;
conferma del riferimento annuale nello ius superveniens rappresentato dal D.L. n. 69 del 2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023), ha ritenuto che la norma legislativa che riserva la fruizione del beneficio della Carta Docente ai soli docenti di ruolo, escludendo i docenti precari incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 124 del 1999, dunque comparabili sotto il profilo in esame ai docenti a tempo indeterminato in quanto impegnati a prestare un servizio di analoga taratura annuale, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili quanto alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e va pertanto disapplicata.
26. In merito all'azione di adempimento finalizzata all'ottenimento del beneficio in questione, il giudice della nomofilachia ha chiarito che, fintantoché la prestazione sia possibile e non sia venuto meno l'interesse cui essa è funzionale (art. 1256 c.c.), vale a dire fino a quando l'istituto della Carta Docente continui ad essere operante nell'ordinamento – come all'attualità – e fino a quando il docente precario permanga nel sistema scolastico – in quanto iscritto nelle graduatorie per le supplenze, ad esaurimento, provinciali o di istituto o beneficiario di incarichi di supplenze – va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente per un importo pari al valore spettante secondo il sistema attuativo di funzionamento e finanziamento proprio di tale specifico bonus, soggetta al termine di prescrizione quinquennale (stante la natura di obbligazione pecuniaria con pagamento “di scopo” da assicurarsi con cadenza annuale, dunque riconducibile all'art. 2948, n. 4, c.c.), decorrente dal momento del conferimento dell'incarico o, se successivo, da quello in cui è possibile per il docente di ruolo procedere alla registrazione telematica per la fruizione del beneficio. Ove non sia più possibile l'azione di adempimento, perché il docente precario cui la Carta non è stata attribuita tempestivamente è fuoriuscito dal sistema scolastico, l'unica azione esperibile è quella risarcitoria, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale, decorrente dal momento in cui il danno, con la cessazione del servizio, ha acquisito attualità. Il pregiudizio da risarcire può consistere in esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente), perdita di chance formative, menomazione non patrimoniale della professionalità; va allegato da chi agisce;
può essere provato anche mediante presunzioni e liquidato in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (ad es. durata della permanenza nel sistema scolastico, o altro) entro il limite massimo pare al valore nominale della Carta che sarebbe spettato, salva la prova specifica di un concreto maggior pregiudizio.
27. Sono stati dunque enunciati nella sentenza in esame i seguenti principi di diritto, alla cui stregua va esaminata e decisa la controversia per cui è causa:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
28. Nel caso di specie lo stato matricolare prodotto dal convenuto documenta che parte CP_1 ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del quale docente della scuola Controparte_1 primaria negli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 con contratti a tempo determinato al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 124 del 1999.
29. È inoltre documentata l'attuale permanenza di parte ricorrente nel sistema scolastico, in quanto inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Frosinone, biennio
2024/2026, per la classe di concorso AA (cfr. prod. ric. del 15.11.2024).
30. Parte ricorrente ha dedotto l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che non le ha consentito di usufruire del bonus Carta elettronica del docente in relazione agli anni scolastici di cui sopra. Il non ha provato, come era suo onere, di avere adempiuto alla Controparte_1 obbligazione né ha fornito prova di fatti impeditivi o estintivi del diritto di controparte. Parte ricorrente ha quindi diritto ad usufruire di tale bonus formativo alla stessa stregua dei docenti a tempo indeterminato. 31. Alla luce dei principi sopra illustrati, va accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, con le medesime modalità previste dal
D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l'importo complessivo di euro 1.500,00.
Per l'effetto, il convenuto va condannato all'adempimento specifico consistente nella CP_1 erogazione in favore di parte ricorrente del bonus Carta Docente con le modalità indicate dal citato decreto ministeriale per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo complessivo di euro 1.500,00.
32. Le spese processuali sono poste a carico del secondo soccombenza e vanno Controparte_1 liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate (cause di lavoro, scaglione tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, parametri minimi in considerazione della serialità del contenzioso e dell'assenza di questioni in fatto), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
− accerta e dichiara il diritto di alla fruizione della Carta elettronica per Parte_1 la formazione e l'aggiornamento del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023
e 2023/2024, con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l'importo complessivo di euro 1.500,00;
− per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, ad attribuire a il bonus Carta Docente per gli anni Parte_1 scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del
28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l'importo complessivo di euro 1.500,00;
− condanna il a rifondere ai difensori di parte ricorrente, Controparte_1 dichiaratisi antistatari, le spese di giudizio, che liquida in euro 1.314,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato, nella misura di euro 49,00.
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
RA AN