Art. 2.
L' art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"La somma suindicata sara' distribuita a favore dei Consigli di patronato e delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza alle famiglie degli internati negli Istituti di prevenzione e pena e ai dimessi dai detti Istituti".
L' art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"La somma suindicata sara' distribuita a favore dei Consigli di patronato e delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza alle famiglie degli internati negli Istituti di prevenzione e pena e ai dimessi dai detti Istituti".