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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/11/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
DA, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 7 Novembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 14 Novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2563 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da il signor nato il [...] ad [...] e residente a [...], in Parte_1
via delle Petunie n. 40, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del CodiceFiscale_1
presente giudizio, a Ribera (AG), in via Berlinguer n. 42/B, presso lo studio dell'Avv. Vito
AS Ferro, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso di merito depositato l'8/08/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, presso l'Avvocatura dell'ente sita nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata il 26/11/2024,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 8 Agosto 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., il signor dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Parte_1
1 contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per
il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 12 Giugno
1984.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 26 Novembre 2024 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In seno a tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del presente giudizio veniva disposta C.T.U. medico-legale. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14 Novembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 7 Novembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza disporre il rinnovo della C.T.U. richiesta dall'istante.
Nel merito il ricorso introduttivo della vertenza processuale che ci occupa non è
giuridicamente legittimo e fondato. Sicché, deve essere rigettato per quanto di ragione.
Invero, l'art. 1 della legge n. 222 del 12 Giugno 1984 prevede che, per ottenere l'assegno ordinario di invalidità la capacità lavorativa dell'assicurato deve essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo. Mentre, il successivo art. 2 della stessa richiede per la pensione ordinaria di inabilità che l'assicurato si trovi nell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Nella fattispecie in esame il requisito sanitario richiesto dalla prima delle norme appena riportate non risulta soddisfatto.
A ben guardare, il consulente tecnico d'ufficio Dott. nominato nel Persona_1 presente giudizio, all'esito di un'indagine esaustiva condotta sulla documentazione sanitaria in atti e sulla scorta dell'esame clinico del ricorrente, è motivatamente pervenuto a una dirimente conclusione. Segnatamente che, il signor non può considerarsi invalido, Parte_1
poiché la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini non è ridotta in maniera permanente a meno di un terzo. Quindi, manca il requisito sanitario per accedere al beneficio da lui preteso.
Tale conclusione, coerente con gli esiti dell'indagine medico-legale compiuta nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, appare incensurabile sul piano metodologico e
2 convincente. Da ciò discende la conferma degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, conseguentemente, il rigetto del ricorso.
Il ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerato dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24
Novembre 2003. Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico del signor ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., Parte_1 avendo lo stesso prodotto pure in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del
D. L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre 2003.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella citata fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara DA, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso proposto dal signor
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso ad Agrigento in data 14 Novembre 2025.
Il Giudice
Barbara DA
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