Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1560/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1560/2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Ragazzini Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Forlì (FC), Corso Garibaldi n.18, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto e
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Lia Biscottini e Controparte_1 C.F._2
Federica Baratoni presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Ravenna, vicolo San Nicandro
n. 4, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
ATTORI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Ravenna (RA) da
[...]
e , in data 26.07.2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del CP_1 Parte_1 suddetto Comune dell'anno 2014, Atto n.79, P. II, Sez. A con ogni conseguente ordine all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere alle annotazioni di rito, alle seguenti condizioni:
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eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la stessa, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente durante il tempo di permanenza della figlia presso ciascuno di loro in relazione alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2) assegnare la casa familiare sita in Ravenna, via Natisone, n. 16 alla sig.ra presso la quale CP_1
avrà prevalente collocazione abitativa e residenza anagrafica la figlia minore;
laddove la minore e la madre si fossero già trasferite presso altra abitazione, nulla quanto all'assegnazione della casa familiare;
3) disporre che il sig. veda e tenga con sé la figlia minore secondo i tempi e modalità di seguito Pt_1
indicati, fatta salva la disponibilità di accettare eventuali variazioni presentate dallo stesso, in concomitanza dei propri impegni lavorativi diurni e di quelli legati alla propria attività concertistica, i quali lo vedono impegnato, in prevalenza, nei fine settimana e durante le festività (in queste circostanze sarà cura della madre organizzarsi nei tempi e con le modalità da lei stabilite, anche con l'ausilio di persone di sua fiducia):
a) da lunedì all'uscita di scuola sino a mercoledì mattina in cui la riaccompagnerà a scuola nonché a weekend alterni, secondo la seguente scansione:
a.1) Nei weekend di spettanza paterna, il venerdì il padre preleverà alle ore 15 presso i nonni Per_1
materni o presso altro luogo che la madre indicherà; trascorrerà quindi con lei il pomeriggio e la riaccompagnerà a casa dei nonni materni o presso altro luogo che la madre indicherà, alle ore 19.30, ove rimarrà altresì per il pernotto. Il sabato il padre ritirerà la figlia dai nonni materni o presso il diverso luogo che la madre indicherà alle ore 15. Sarà sua cura accompagnarla a scuola il lunedì mattina.
a.2) Nel weekend di spettanza della madre, il padre, il venerdì, ritirerà entro le ore 15 dai Per_1
nonni materni ovvero dal diverso luogo che la madre indicherà e la terrà con sé fino alle ore 19,30, quando sarà la madre a prelevarla ed a tenerla con sé sino al lunedì mattina, in cui la riaccompagnerà
a scuola.
b) Ciascun genitore, nei rispettivi tempi di spettanza, avrà facoltà all'occorrenza di affidare la minore a persone di fiducia senza necessità di previo accordo con l'altro genitore.
c) Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, a far data dal termine dell'anno scolastico sino alla ripresa, la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori tre settimane, anche frazionate, che i genitori concorderanno entro il 15 maggio di ciascun anno. In caso di mancato accordo il periodo sarà scelto pagina 2 di 6 un anno dall'uno e l'anno successivo dall'altro e comunicato entro il 30 maggio. I genitori inoltre prestano sin da ora il consenso all'iscrizione di a centri estivi ricreativi (CRE), con Per_1
suddivisione delle spese al 50% ivi comprese le spese di vitto.
d) Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con un genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al pomeriggio del 30 dicembre e con l'altro genitore dal pomeriggio del 30 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, alternando detti periodi di anno in anno;
per il corrente anno la figlia trascorrerà con il padre il primo periodo e con la madre il secondo.
e) Le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore.
f) Nei rispettivi tempi di spettanza ciascun genitore dovrà farsi carico di accompagnare e di andare a prendere la minore a scuola ed alle varie attività extrascolastiche e sportive, potendo avvalersi, laddove impossibilitato, dell'ausilio dei rispettivi genitori o terze persone di fiducia anche per eventuali pernotti.
4) In ragione dei tempi paritari che la minore trascorre con ciascun genitore e delle condizioni economico patrimoniali delle parti, tali da non giustificare allo stato il riconoscimento di un assegno perequativo, disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento della minore nei tempi in cui l'avrà con sé.
5) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario individuate e ripartite come da Protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna, che di seguito si trascrive:
a) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite senza pernottamento, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi, unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco, se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico- fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico.
pagina 3 di 6 b) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI: -spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
-spese parascolastiche (dopo scuola e centri estivi qualora, opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori o di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
-spese medico-sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN e in generali i trattamenti medici in libera professione;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico-fisiche diagnosticate);
-spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro ivi comprendendosi l'acquisto del relativo corredo sportivo o dello strumento musicale). In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente, entro giorni 7 (sette) (comunque nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il rimborso delle spese anticipate da ciascun genitore dovrà avvenire in maniera tempestiva e comunque non oltre giorni 20 (venti) dalla trasmissione della documentazione. Le relative detrazioni competeranno a ciascun genitore nella misura del 50%. A specificazione di quanto previsto nel richiamato Protocollo, le spese di retta della scuola privata San Vincenzo de Paoli e, dal prossimo anno, quelle relative all'istituto per il periodo delle scuole medie inferiori, resteranno a carico della madre, che per Pt_2
l'effetto le porterà in detrazione nella misura del 100%.
6) L'assegno unico, se ed in quanto dovuto, sarà percepito integralmente dalla sig.ra CP_1 impegnandosi il sig. a fare quanto all'uopo necessario. Pt_1
7) Le parti si danno reciproca autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ivi compreso il passaporto, per sé e per la figlia minore.
8) Nulla sarà dovuto dall'uno all'altro dei coniugi a titolo di assegno divorzile godendo entrambi i coniugi di redditi adeguati.
9) In ragione della avvenuta definizione dei rapporti economici in sede di separazione, i coniugi dichiarano di nulla avere reciprocamente a richiedere e/o pretendere.
10) Le spese legali sono compensate”.
pagina 4 di 6 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 116/2024, pubblicata il 15.7.2024 il Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e ricorso avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vista l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di omologa degli accordi di separazione consensuale, preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 25.2.2025.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione stante la volontà dichiarata dalle parti di non volersi riconciliare ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 116/2024, pubblicata il
15.7.2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si non si appalesano in contrasto con gl'interessi della figlia , con Persona_1
norme imperative o di ordine pubblico.
3. Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1560/2024 R.G., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_3 [...]
, celebrato a Ravenna il 26/7/2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto CP_1
Comune dell'anno 2014, atto n. 79, p. 2, serie A;
pagina 5 di 6 b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 6/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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