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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1236/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1236/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 9 gennaio 2025 ad innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Davide Losi per l'avv. Andrea Marsili in sostituzione dell'avv. Michele Sandulli CP_1
i quali rendono dichiarazione ex art 196 duodeecies secondo comma disp att. cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Losi precisa che il riconoscimento dei periodi contributivi annullati da non andrebbe CP_1 ad influire sulla decorrenza della pensione, ma sul calcolo dell'importo liquidato dall'ente di cui si chiede con altra domanda l'integrazione al minimo. Insiste pertanto per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. L'avv. Marsili si riporta alla memoria di costituzione e alle note conclusive Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza con motivazione riservata.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato, ex art 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1236/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENTILI MARIA PAOLA e Parte_1 C.F._1 dall'avv. DAVIDE LOSI
Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANDULLI MICHELE CP_1 P.IVA_1
Parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione di vecchiaia con integrazione dell'importo sino a quello minimo indicato nella “tabella O” allegata al Nuovo Regolamento Generale Previdenza
2012, con decorrenza dal 1.1.2020 e per l'effetto
- condanna al riconoscimento e alla riliquidazione di detto trattamento pensionistico, con decorrenza CP_1 dal 1.1.2020 e a corrispondere al ricorrente le differenze sui ratei di pensione erogati maturate dalla suddetta data, oltre interessi legali;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dei periodi dal 1.7.1983 al 6.11.1983 e dal 1.3.2011 al
1.6.2011, e il conseguente diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di vecchiaia unificata, con decorrenza dal 1.1.2020 e, per l'effetto
- condanna alla riliquidazione di tale pensione, tenendo conto dei suddetti periodi, nonché alla CP_1 corresponsione delle relative differenze sui ratei di pensione maturati a partire dalla suddetta data di decorrenza, oltre interessi legali;
- condanna al pagamento a favore di delle spese di lite che si liquidano in € 4635,00 per CP_1 Parte_1
1 compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Riserva la motivazione in giorni sessanta.
Livorno, 9 gennaio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1236/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 9 gennaio 2025 ad innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Davide Losi per l'avv. Andrea Marsili in sostituzione dell'avv. Michele Sandulli CP_1
i quali rendono dichiarazione ex art 196 duodeecies secondo comma disp att. cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Losi precisa che il riconoscimento dei periodi contributivi annullati da non andrebbe CP_1 ad influire sulla decorrenza della pensione, ma sul calcolo dell'importo liquidato dall'ente di cui si chiede con altra domanda l'integrazione al minimo. Insiste pertanto per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. L'avv. Marsili si riporta alla memoria di costituzione e alle note conclusive Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza con motivazione riservata.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato, ex art 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1236/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENTILI MARIA PAOLA e Parte_1 C.F._1 dall'avv. DAVIDE LOSI
Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANDULLI MICHELE CP_1 P.IVA_1
Parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione di vecchiaia con integrazione dell'importo sino a quello minimo indicato nella “tabella O” allegata al Nuovo Regolamento Generale Previdenza
2012, con decorrenza dal 1.1.2020 e per l'effetto
- condanna al riconoscimento e alla riliquidazione di detto trattamento pensionistico, con decorrenza CP_1 dal 1.1.2020 e a corrispondere al ricorrente le differenze sui ratei di pensione erogati maturate dalla suddetta data, oltre interessi legali;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dei periodi dal 1.7.1983 al 6.11.1983 e dal 1.3.2011 al
1.6.2011, e il conseguente diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di vecchiaia unificata, con decorrenza dal 1.1.2020 e, per l'effetto
- condanna alla riliquidazione di tale pensione, tenendo conto dei suddetti periodi, nonché alla CP_1 corresponsione delle relative differenze sui ratei di pensione maturati a partire dalla suddetta data di decorrenza, oltre interessi legali;
- condanna al pagamento a favore di delle spese di lite che si liquidano in € 4635,00 per CP_1 Parte_1
1 compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Riserva la motivazione in giorni sessanta.
Livorno, 9 gennaio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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