Articolo 170 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 169Articolo 171
Versione
20 settembre 1975
Art. 170.
L' articolo 436 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 436 - Obbligo tra adottante e adottato. - Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente