Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 170.
L' articolo 436 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 436 - Obbligo tra adottante e adottato. - Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui".
L' articolo 436 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 436 - Obbligo tra adottante e adottato. - Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui".
Commentario • 1
- 1. Titolo VI - Del matrimonioStudio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025 · 1
Capo I - Della promessa di matrimonio Art. 79 Effetti La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento. Art. 80 Restituzione dei doni Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti. Art. 81 Risarcimento dei danni La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a …
Leggi di più…