Art. 170.
L' articolo 436 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 436 - Obbligo tra adottante e adottato. - Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui".
L' articolo 436 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 436 - Obbligo tra adottante e adottato. - Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui".