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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 14.7.2025 in II grado R.G. n. 2695/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1371/2024 emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca, giusta procura generale alle liti in Pt_1 atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29; APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avv,ti Paolo Pizzuti e Controparte_1
AR IA TT ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Pietra n. 44; APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza impugnata: “Con ricorso depositato in data 04.04.2022 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio le originarie parti convenute e Controparte_1 Pt_1
e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le CP_2 conclusioni di cui alle pagg. 34-35 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte: Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia accogliere il presente ricorso in opposizione ed in particolare: a) sospendere – anche inaudita altera parte con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione – l'esecutività degli avvisi di addebito n. 39720220000219708000, n. 39720220000219809000 e n. 39720220000219910000, ai sensi dell'art. 24, comma 6, D. Lgs. 46/1999; b) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui ai punti da 1.1 a 1.3 della parte in diritto, l'illegittimità degli avvisi di addebito n. 39720220000219708000, n. 39720220000219809000 e n. 39720220000219910000, in quanto emessi in violazione dell'art. 24, comma 3, D. Lgs. 46/1999, e/o dell'art. 25, D. Lgs. 46/1999, e/o dell'art. 4, D. Lgs. 462/1997 e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza dell'obbligo per la di pagare gli importi Controparte_3 indicati negli avvisi di addebito opposti;
c) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui ai punti da 2 a 6 della parte in diritto, l'illegittimità degli avvisi di addebito n. 39720220000219708000, n. 39720220000219809000 e n. 39720220000219910000 per infondatezza della pretesa contributiva vantata dell e, per l'effetto, dichiarare Pt_1
l'insussistenza dell'obbligo per la di pagare gli importi indicati negli Controparte_3 avvisi di addebito opposti. Con vittoria di spese (15%), competenze ed onorari. Nel dettaglio, la parte ricorrente ha impugnato, nel presente giudizio, gli avvisi di addebito n. 39720220000219708000 (riguardante contributi previdenziali relativi al periodo da settembre 2014 a dicembre 2014), n. 39720220000219809000 (riguardante contributi previdenziali relativi al periodo da gennaio 2015 a settembre 2015) e n. 39720220000219910000 (riguardante contributi previdenziali relativi al periodo da ottobre 2015 a febbraio dicembre 2017) – notificati in data 25.02.2022 ed emessi sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. RM00000/2018-729- 0111/74/228 del 5.03.2018 (a sua volta facente seguito ai verbali di accertamento ispettivo n. 2017006851/DDL notificato in data 11.10.2019, n. 2017025168/DDL notificato in data 10.02.2020, n. 2017025171/DDL notificato in data 27.10.2020 e n. 2020008796/DDL notificato in data 11.02.2021 – presentando i seguenti motivi di ricorso: 1) illegittimità degli avvisi di addebito impugnati in ragione dell'avvenuta emissione degli stessi durante la pendenza di giudizi incardinati avverso gli atti di accertamento ad essi presupposti (in violazione dell'art. 24, co. 3, del D. Lgs. 46/1999); 2) illegittimità degli avvisi di addebito impugnati per intervenuta decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 46/1999; 3) illegittimità degli avvisi di addebito impugnati per erroneità degli importi iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 462/1997; 4) illegittimità degli avvisi di addebito impugnati in quanto fondati su verbali di accertamento nei quali è stata fatta errata applicazione, ai fini della determinazione del minimale contributivo, dei criteri di individuazione della maggiore rappresentatività sindacale;
5) decadenza della parte convenuta dal potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981, in ragione del decorso del termine di 90 giorni per la contestazione degli illeciti accertati;
6) insussistenza dei requisiti per disporre la revoca, ex art. 1, co. 1175, della L. n. 296/2006, delle agevolazioni contributive in godimento alla parte ricorrente, giacché i maggiori crediti contributivi auto-accertati dalla parte convenuta deriverebbero esclusivamente dalla (erronea) applicazione, ai fini della Pt_1 determinazione del minimale contributivo, di un CCNL asseritamente stipulato da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e diverso da quello effettivamente applicato dalla parte ricorrente;
7) erroneità dei conteggi redatti dalla parte convenuta in allegato ai verbali di accertamento ispettivo e di accertamento unico e notificazione precedentemente menzionati;
8) estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 39720220000219708000, relativi al periodo da settembre 2014 a dicembre 2014. Si è costituita in giudizio la parte convenuta contestando le affermazioni attoree e Pt_1 chiedendo la conferma degli atti impugnati ex adverso. La parte convenuta ha inoltre eccepito l'inammissibilità, per tardività, dei motivi di ricorso relativi a vizi formali o procedimentali degli atti impugnati, in quanto qualificabili in termini di motivi di opposizione all'esecuzione e dunque assoggettati al termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c., All'udienza del 21.09.2022 la parte ricorrente ha rinunciato alle domande proposte nei confronti della parte convenuta , non costituita in giudizio, e la CP_2 parte convenuta costituita non si è opposta a tale rinuncia: pertanto la causa è Pt_1 proseguita esclusivamente tra la parte ricorrente e la parte convenuta costituita Pt_1
Nelle more del giudizio – e, segnatamente, in data 11.03.2023 e 12.04.2023 (all. 1, 2 alle note di deposito di parte ricorrente del 14.09.2023) – la parte ricorrente ha presentato due istanze di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231/252, della L. n. 197/2022 (c.d. “rottamazionequater”), rispettivamente in riferimento all'avviso di addebito n. 397 2022 00002198 09 000 e all'avviso di addebito n. 397 2022 00002199 10 000, e l'agente della riscossione ha accolto tali istanze in data 25.07.2023 (all. 3, 4 alle note di deposito di parte ricorrente del 14.09.2023): pertanto la parte ricorrente ha rinunciato alle domande proposte nel presente giudizio in relazione ai due avvisi di addebito sopra indicati e chiesto la dichiarazione della sospensione (parziale) del giudizio ai sensi dell'art. 1, co. 236, della L. n. 197/2022. Con ordinanza emessa in data 28.09.2024 è stata disposta la separazione, dal presente giudizio, delle domande proposte dalla parte ricorrente in riferimento agli avvisi di addebito n. 397 2022 00002198 09 000 e n. 397 2022 00002199 10 000 ed è stata dichiarata, nel procedimento in tal modo separato, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, co. 236, I periodo, della L. n. 197/2022 e s.m.i. Per effetto della ordinanza appena menzionata l'oggetto del presente procedimento è stato quindi circoscritto alle sole domande presentate dalla parte ricorrente in relazione all'avviso di addebito n. 39720220000219708000 e agli atti ad esso presupposti”.
Il Tribunale, accertata l'insussistenza dei diritti di credito portati dall'avviso di addebito n. 39720220000219708000, dichiarava la nullità dello stesso.
Con ricorso depositato l'1.10.2024, l ha proposto appello avverso la detta Pt_1 decisione del Tribunale deducendo che “Il Tribunale, in pendenza del ricorso in appello (RG. 1335/24) avverso la sentenza 748/24, ha ritenuto trattarsi di ipotesi di sospensione facoltativa e non di sospensione necessaria. 2) Il Tribunale nella sentenza 1371/24, direttamente ed anche in ragione della richiamata sentenza 748/24: a) ha ritenuto erronea l'applicazione del CCNL operata nel verbale ispettivo in ragione dei criteri di individuazione della rappresentatività sindacale ritenendo pertanto idoneo il CCNL applicato dalla società ad operare come parametro di determinazione del CP_1 minimale contributivo;
b) ha ritenuto che sull incombesse l'onere di provare la CP_4 maggiore rappresentatività di altre sigle sindacali rispetto alla sigla firmataria del C.C.N.L. concretamente applicato dalla società ricorrente nel periodo in esame;
C) ha ritenuto che l' non abbia adempito all'onere della prova sullo stesso incombente Pt_1 circa la maggior rappresentatività di altre sigle sindacali rispetto alla sigla firmataria del C.C.N.L. concretamente applicato dalla società ricorrente nel periodo in esame. D)Inoltre la sentenza 1371/24, anche in ragione del contenuto precettivo della sentenza 748/24, ha dichiarato l'insussistenza dei diritti di credito portati dall'avviso di addebito n. 39720220000219708000 e, conseguentemente, la nullità del medesimo avviso di addebito. E) si impugna anche il capo di sentenza relativo alla condanna alle spese di lite. La sentenza 1371/24 è ingiusta e merita l'integrale riforma. 1) SOSPENSIONE NECESSARIA Poiché il verbale 2017006851 è il presupposto dell'avviso Pt_1
39720220000219708000, si ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto sospendere il giudizio Rg.1822/22 fino alla definizione del Giudizio d'appello Rg.1335/24 … 2) ILLOGICITÀ E NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMA DI RIFERIMENTO. CCNL APPLICABILE … 3) ONERE PROVA ….”.
L'appello è infondato. Al riguardo, è doveroso richiamare anche ex art. 118 disp. att. c.p.p. quanto accertato da questa Corte con sent. n. 4021/2024, con cui è stato dato esito al giudizio innanzi alla medesima (RG. N. 1335/2024) e che così ha condivisibilmente disposto;
“In data 11 ottobre 2019 l notificava alla Co.ser. soc. coop. (d'ora in avanti, Pt_1
) il verbale unico di accertamento e notificazione n. Controparte_5
2017006851/DDL, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva di
€.107.115,51 a titolo di contributi, sanzioni e interessi, relativamente al periodo settembre
- dicembre 2014. 2. Con ricorso depositato in data 7 maggio 2021 la mpugnava CP_1 il predetto verbale per i seguenti motivi: “Illegittimità del verbale di accertamento per erronea applicazione dei criteri sull'individuazione della rappresentatività sindacale”;
“Estinzione dell'obbligazione di pagamento contenuta nel verbale per violazione dell'art. 14, L. 689/81”; “Infondatezza della pretesa dell per inutilizzabilità dei Pt_1 conteggi;
“contestazione della evasione contributiva”.
3. La chiedeva, quindi, CP_1 che fosse dichiarata <
7. Come ben emerge dalla lettura dell'atto di gravame, le obiezioni dell non vertono sui principi che regolamentano la fattispecie in esame Pt_1 ma sulla individuazione dell'OO.SS. che possa vantare la maggiore rappresentatività comparativa e, conseguentemente, sul CCNL da prendere in considerazione per determinare il c.d. minimale contributivo. Il Tribunale ha dato atto (vd. punto 4.6) delle circostanze addotte dalla a riprova della maggiore rappresentatività della CP_1
A fronte di tale allegazione l (su cui, è bene ribadirlo, gravava l'onere di Pt_2 Pt_1 CP_ Co provare che, in realtà, le tre confederazioni CGIL, sono quelle maggiormente rappresentative) ha opposto un presunto fatto notorio e il contenuto delle sentenze della Corte cost. 51/2015 e del Tar Lazio n. 8865/2014. 8. Orbene, della non applicabilità del fatto notorio ha già fatto giustizia il Tribunale (vd. punto 4.4) con una motivazione che non è stata specificamente censurata e che, ad ogni buon fine, il Collegio condivide, fa propria e ribadisce in questa sede. D'altra parte, la maggiore rappresentatività non è una qualità ma un fatto che ben può mutare nel corso del tempo. Di modo che ciò che può apparire notorio in un anno non può dirsi che valga, sine die, anche per il futuro né che un sindacato “maggiormente” rappresentativo, anche notoriamente, in un determinato momento storico non possa cessare di essere tale, perché nel tempo sopravanzato da altre sigle sindacali. Ne consegue che, al fine di verificare se il minimale contributivo sia stato rispettato o no in un determinato periodo (nella specie settembre - dicembre 2014) deve stabilirsi se il CCNL applicato dal datore di lavoro - in presenza di più contratti collettivi nella medesima categoria produttiva – sia, oppure no, quello stipulato dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria (c.d. “contratto leader”), secondo gli indici della consistenza numerica, della diffusione territoriale, nella diffusione settoriale e categoriale e nella partecipazione alla contrattazione collettiva delle organizzazioni sindacali. A riprova della maggiore rappresentatività delle tre CP_ Co confederazioni l ha richiamato, come detto, le sentenze del Tar Lazio CP_8 Pt_1 del 2014 e della Corte Cost. 2015. 9. Sennonché, con la sentenza n. 8865/2014, il Tar si è limitato a contestare la tesi dell secondo Controparte_9 la quale una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2, comma 25 della Legge “comporta la necessità di coniugare il criterio della maggiore rappresentatività ai fini della individuazione del minimale contributivo con il superiore e generale principio del pluralismo negoziale in materia di contrattazione collettiva, mentre l'individuazione in termini assoluti di un unico contratto applicabile seppure a fini contributivi si pone in spregio dell'art. 2, comma 25 della legge citata”. Il Tar, poi, ha aggiunto che “nessuno toglie alla e alla di essere Organizzazioni Sindacali Maggiormente CP_9 CP_10
Rappresentative, ma quanto a "preferire" il contratto collettivo dalle stesse stipulato ai fini della individuazione della base imponibile contributiva di cui all'art. 1 della legge n. 389/1989 o viene supportato da una idonea prova che esse sono anche "comparativamente più rappresentative della categoria", secondo l'interpretazione data alla ridetta norma dall'art. 2, comma 25 della legge n. 549 del 1995 o altrimenti la pretesa resta affidata ad una mera petizione di principio”. Dunque, il giudice amministrativo - dinanzi al quale era stato impugnato la circolare del 1° giugno 2012 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva fornito precisazioni in ordine ai criteri di individuazione dei Contratti Collettivi Nazionali ai fini dell'individuazione della base imponibile contributiva, stabilendo che tale è il contratto collettivo nazionale CP_ Co sottoscritto da e , , – ha affermato che l'atto CP_8 CP_11 CP_12 impugnato non poteva essere annullato perché il sindacato ricorrente non aveva provato che esso era “comparativamente più rappresentativo” della categoria. Ma nella specie, in cui si verte della fondatezza della pretesa contributiva vantata dall Pt_1 CP_ Co l'onere probatorio sulla maggiore rappresentatività delle confederazioni CP_8 gravava sull'istituto. Ne consegue che la statuizione del Tar [peraltro attinente a un ricorso presentato nel 2012, nel mentre, come detto, il periodo da prendere in considerazione è settembre – dicembre 2014, in relazione al quale erano operanti altri contratti rispetto alla situazione del 2012 (CCNL logistica, trasporto merci e spedizione 2013 – 201; accordo aziendale Fast/confsal del 30 aprile 2014 e accoro collettivo di prossimità Fast/confsal 21 dicembre 2014 – vd. verbale ispettivo -)], non adduce alcun significativo apporto alla tesi 10. Con la sentenza n. 51/2015 la Corte cost. ha Pt_1 dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 39 cost., dell'art. 7, comma 4, d.l. n. 248 del 2007, conv., con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 28 febbraio 2008, n. 31, il quale dispone che "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria". È una statuizione che conferma la legittimità della norma che impone alle società cooperative di applicare i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria, ma non CP_ Co afferma affatto che siano più rappresentative Controparte_13 dell 11. In conclusione, a fronte delle circostanze che il Tribunale ha CP_14 ritenuto indicative della maggiore rappresentatività del sindacato Unic/Confsal (vd. punto 4.6), l ha opposto dati di nessun valore probatorio, venendo meno all'onere Pt_1 dimostrativo di cui era gravato. L'appello va, pertanto, respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.”. Poiché il verbale 2017006851/DDL è posto a fondamento dell'avviso di addebito impugnato, il gravame va rigettato. In considerazione della soccombenza l deve essere condannato al Pt_1 pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello:
- condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate per l'intero in € Pt_1
3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 14.10.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 14.7.2025 in II grado R.G. n. 2695/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1371/2024 emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca, giusta procura generale alle liti in Pt_1 atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29; APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avv,ti Paolo Pizzuti e Controparte_1
AR IA TT ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Pietra n. 44; APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza impugnata: “Con ricorso depositato in data 04.04.2022 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio le originarie parti convenute e Controparte_1 Pt_1
e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le CP_2 conclusioni di cui alle pagg. 34-35 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte: Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia accogliere il presente ricorso in opposizione ed in particolare: a) sospendere – anche inaudita altera parte con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione – l'esecutività degli avvisi di addebito n. 39720220000219708000, n. 39720220000219809000 e n. 39720220000219910000, ai sensi dell'art. 24, comma 6, D. Lgs. 46/1999; b) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui ai punti da 1.1 a 1.3 della parte in diritto, l'illegittimità degli avvisi di addebito n. 39720220000219708000, n. 39720220000219809000 e n. 39720220000219910000, in quanto emessi in violazione dell'art. 24, comma 3, D. Lgs. 46/1999, e/o dell'art. 25, D. Lgs. 46/1999, e/o dell'art. 4, D. Lgs. 462/1997 e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza dell'obbligo per la di pagare gli importi Controparte_3 indicati negli avvisi di addebito opposti;
c) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui ai punti da 2 a 6 della parte in diritto, l'illegittimità degli avvisi di addebito n. 39720220000219708000, n. 39720220000219809000 e n. 39720220000219910000 per infondatezza della pretesa contributiva vantata dell e, per l'effetto, dichiarare Pt_1
l'insussistenza dell'obbligo per la di pagare gli importi indicati negli Controparte_3 avvisi di addebito opposti. Con vittoria di spese (15%), competenze ed onorari. Nel dettaglio, la parte ricorrente ha impugnato, nel presente giudizio, gli avvisi di addebito n. 39720220000219708000 (riguardante contributi previdenziali relativi al periodo da settembre 2014 a dicembre 2014), n. 39720220000219809000 (riguardante contributi previdenziali relativi al periodo da gennaio 2015 a settembre 2015) e n. 39720220000219910000 (riguardante contributi previdenziali relativi al periodo da ottobre 2015 a febbraio dicembre 2017) – notificati in data 25.02.2022 ed emessi sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. RM00000/2018-729- 0111/74/228 del 5.03.2018 (a sua volta facente seguito ai verbali di accertamento ispettivo n. 2017006851/DDL notificato in data 11.10.2019, n. 2017025168/DDL notificato in data 10.02.2020, n. 2017025171/DDL notificato in data 27.10.2020 e n. 2020008796/DDL notificato in data 11.02.2021 – presentando i seguenti motivi di ricorso: 1) illegittimità degli avvisi di addebito impugnati in ragione dell'avvenuta emissione degli stessi durante la pendenza di giudizi incardinati avverso gli atti di accertamento ad essi presupposti (in violazione dell'art. 24, co. 3, del D. Lgs. 46/1999); 2) illegittimità degli avvisi di addebito impugnati per intervenuta decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 46/1999; 3) illegittimità degli avvisi di addebito impugnati per erroneità degli importi iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 462/1997; 4) illegittimità degli avvisi di addebito impugnati in quanto fondati su verbali di accertamento nei quali è stata fatta errata applicazione, ai fini della determinazione del minimale contributivo, dei criteri di individuazione della maggiore rappresentatività sindacale;
5) decadenza della parte convenuta dal potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981, in ragione del decorso del termine di 90 giorni per la contestazione degli illeciti accertati;
6) insussistenza dei requisiti per disporre la revoca, ex art. 1, co. 1175, della L. n. 296/2006, delle agevolazioni contributive in godimento alla parte ricorrente, giacché i maggiori crediti contributivi auto-accertati dalla parte convenuta deriverebbero esclusivamente dalla (erronea) applicazione, ai fini della Pt_1 determinazione del minimale contributivo, di un CCNL asseritamente stipulato da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e diverso da quello effettivamente applicato dalla parte ricorrente;
7) erroneità dei conteggi redatti dalla parte convenuta in allegato ai verbali di accertamento ispettivo e di accertamento unico e notificazione precedentemente menzionati;
8) estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 39720220000219708000, relativi al periodo da settembre 2014 a dicembre 2014. Si è costituita in giudizio la parte convenuta contestando le affermazioni attoree e Pt_1 chiedendo la conferma degli atti impugnati ex adverso. La parte convenuta ha inoltre eccepito l'inammissibilità, per tardività, dei motivi di ricorso relativi a vizi formali o procedimentali degli atti impugnati, in quanto qualificabili in termini di motivi di opposizione all'esecuzione e dunque assoggettati al termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c., All'udienza del 21.09.2022 la parte ricorrente ha rinunciato alle domande proposte nei confronti della parte convenuta , non costituita in giudizio, e la CP_2 parte convenuta costituita non si è opposta a tale rinuncia: pertanto la causa è Pt_1 proseguita esclusivamente tra la parte ricorrente e la parte convenuta costituita Pt_1
Nelle more del giudizio – e, segnatamente, in data 11.03.2023 e 12.04.2023 (all. 1, 2 alle note di deposito di parte ricorrente del 14.09.2023) – la parte ricorrente ha presentato due istanze di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231/252, della L. n. 197/2022 (c.d. “rottamazionequater”), rispettivamente in riferimento all'avviso di addebito n. 397 2022 00002198 09 000 e all'avviso di addebito n. 397 2022 00002199 10 000, e l'agente della riscossione ha accolto tali istanze in data 25.07.2023 (all. 3, 4 alle note di deposito di parte ricorrente del 14.09.2023): pertanto la parte ricorrente ha rinunciato alle domande proposte nel presente giudizio in relazione ai due avvisi di addebito sopra indicati e chiesto la dichiarazione della sospensione (parziale) del giudizio ai sensi dell'art. 1, co. 236, della L. n. 197/2022. Con ordinanza emessa in data 28.09.2024 è stata disposta la separazione, dal presente giudizio, delle domande proposte dalla parte ricorrente in riferimento agli avvisi di addebito n. 397 2022 00002198 09 000 e n. 397 2022 00002199 10 000 ed è stata dichiarata, nel procedimento in tal modo separato, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, co. 236, I periodo, della L. n. 197/2022 e s.m.i. Per effetto della ordinanza appena menzionata l'oggetto del presente procedimento è stato quindi circoscritto alle sole domande presentate dalla parte ricorrente in relazione all'avviso di addebito n. 39720220000219708000 e agli atti ad esso presupposti”.
Il Tribunale, accertata l'insussistenza dei diritti di credito portati dall'avviso di addebito n. 39720220000219708000, dichiarava la nullità dello stesso.
Con ricorso depositato l'1.10.2024, l ha proposto appello avverso la detta Pt_1 decisione del Tribunale deducendo che “Il Tribunale, in pendenza del ricorso in appello (RG. 1335/24) avverso la sentenza 748/24, ha ritenuto trattarsi di ipotesi di sospensione facoltativa e non di sospensione necessaria. 2) Il Tribunale nella sentenza 1371/24, direttamente ed anche in ragione della richiamata sentenza 748/24: a) ha ritenuto erronea l'applicazione del CCNL operata nel verbale ispettivo in ragione dei criteri di individuazione della rappresentatività sindacale ritenendo pertanto idoneo il CCNL applicato dalla società ad operare come parametro di determinazione del CP_1 minimale contributivo;
b) ha ritenuto che sull incombesse l'onere di provare la CP_4 maggiore rappresentatività di altre sigle sindacali rispetto alla sigla firmataria del C.C.N.L. concretamente applicato dalla società ricorrente nel periodo in esame;
C) ha ritenuto che l' non abbia adempito all'onere della prova sullo stesso incombente Pt_1 circa la maggior rappresentatività di altre sigle sindacali rispetto alla sigla firmataria del C.C.N.L. concretamente applicato dalla società ricorrente nel periodo in esame. D)Inoltre la sentenza 1371/24, anche in ragione del contenuto precettivo della sentenza 748/24, ha dichiarato l'insussistenza dei diritti di credito portati dall'avviso di addebito n. 39720220000219708000 e, conseguentemente, la nullità del medesimo avviso di addebito. E) si impugna anche il capo di sentenza relativo alla condanna alle spese di lite. La sentenza 1371/24 è ingiusta e merita l'integrale riforma. 1) SOSPENSIONE NECESSARIA Poiché il verbale 2017006851 è il presupposto dell'avviso Pt_1
39720220000219708000, si ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto sospendere il giudizio Rg.1822/22 fino alla definizione del Giudizio d'appello Rg.1335/24 … 2) ILLOGICITÀ E NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMA DI RIFERIMENTO. CCNL APPLICABILE … 3) ONERE PROVA ….”.
L'appello è infondato. Al riguardo, è doveroso richiamare anche ex art. 118 disp. att. c.p.p. quanto accertato da questa Corte con sent. n. 4021/2024, con cui è stato dato esito al giudizio innanzi alla medesima (RG. N. 1335/2024) e che così ha condivisibilmente disposto;
“In data 11 ottobre 2019 l notificava alla Co.ser. soc. coop. (d'ora in avanti, Pt_1
) il verbale unico di accertamento e notificazione n. Controparte_5
2017006851/DDL, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva di
€.107.115,51 a titolo di contributi, sanzioni e interessi, relativamente al periodo settembre
- dicembre 2014. 2. Con ricorso depositato in data 7 maggio 2021 la mpugnava CP_1 il predetto verbale per i seguenti motivi: “Illegittimità del verbale di accertamento per erronea applicazione dei criteri sull'individuazione della rappresentatività sindacale”;
“Estinzione dell'obbligazione di pagamento contenuta nel verbale per violazione dell'art. 14, L. 689/81”; “Infondatezza della pretesa dell per inutilizzabilità dei Pt_1 conteggi;
“contestazione della evasione contributiva”.
3. La chiedeva, quindi, CP_1 che fosse dichiarata <
7. Come ben emerge dalla lettura dell'atto di gravame, le obiezioni dell non vertono sui principi che regolamentano la fattispecie in esame Pt_1 ma sulla individuazione dell'OO.SS. che possa vantare la maggiore rappresentatività comparativa e, conseguentemente, sul CCNL da prendere in considerazione per determinare il c.d. minimale contributivo. Il Tribunale ha dato atto (vd. punto 4.6) delle circostanze addotte dalla a riprova della maggiore rappresentatività della CP_1
A fronte di tale allegazione l (su cui, è bene ribadirlo, gravava l'onere di Pt_2 Pt_1 CP_ Co provare che, in realtà, le tre confederazioni CGIL, sono quelle maggiormente rappresentative) ha opposto un presunto fatto notorio e il contenuto delle sentenze della Corte cost. 51/2015 e del Tar Lazio n. 8865/2014. 8. Orbene, della non applicabilità del fatto notorio ha già fatto giustizia il Tribunale (vd. punto 4.4) con una motivazione che non è stata specificamente censurata e che, ad ogni buon fine, il Collegio condivide, fa propria e ribadisce in questa sede. D'altra parte, la maggiore rappresentatività non è una qualità ma un fatto che ben può mutare nel corso del tempo. Di modo che ciò che può apparire notorio in un anno non può dirsi che valga, sine die, anche per il futuro né che un sindacato “maggiormente” rappresentativo, anche notoriamente, in un determinato momento storico non possa cessare di essere tale, perché nel tempo sopravanzato da altre sigle sindacali. Ne consegue che, al fine di verificare se il minimale contributivo sia stato rispettato o no in un determinato periodo (nella specie settembre - dicembre 2014) deve stabilirsi se il CCNL applicato dal datore di lavoro - in presenza di più contratti collettivi nella medesima categoria produttiva – sia, oppure no, quello stipulato dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria (c.d. “contratto leader”), secondo gli indici della consistenza numerica, della diffusione territoriale, nella diffusione settoriale e categoriale e nella partecipazione alla contrattazione collettiva delle organizzazioni sindacali. A riprova della maggiore rappresentatività delle tre CP_ Co confederazioni l ha richiamato, come detto, le sentenze del Tar Lazio CP_8 Pt_1 del 2014 e della Corte Cost. 2015. 9. Sennonché, con la sentenza n. 8865/2014, il Tar si è limitato a contestare la tesi dell secondo Controparte_9 la quale una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2, comma 25 della Legge “comporta la necessità di coniugare il criterio della maggiore rappresentatività ai fini della individuazione del minimale contributivo con il superiore e generale principio del pluralismo negoziale in materia di contrattazione collettiva, mentre l'individuazione in termini assoluti di un unico contratto applicabile seppure a fini contributivi si pone in spregio dell'art. 2, comma 25 della legge citata”. Il Tar, poi, ha aggiunto che “nessuno toglie alla e alla di essere Organizzazioni Sindacali Maggiormente CP_9 CP_10
Rappresentative, ma quanto a "preferire" il contratto collettivo dalle stesse stipulato ai fini della individuazione della base imponibile contributiva di cui all'art. 1 della legge n. 389/1989 o viene supportato da una idonea prova che esse sono anche "comparativamente più rappresentative della categoria", secondo l'interpretazione data alla ridetta norma dall'art. 2, comma 25 della legge n. 549 del 1995 o altrimenti la pretesa resta affidata ad una mera petizione di principio”. Dunque, il giudice amministrativo - dinanzi al quale era stato impugnato la circolare del 1° giugno 2012 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva fornito precisazioni in ordine ai criteri di individuazione dei Contratti Collettivi Nazionali ai fini dell'individuazione della base imponibile contributiva, stabilendo che tale è il contratto collettivo nazionale CP_ Co sottoscritto da e , , – ha affermato che l'atto CP_8 CP_11 CP_12 impugnato non poteva essere annullato perché il sindacato ricorrente non aveva provato che esso era “comparativamente più rappresentativo” della categoria. Ma nella specie, in cui si verte della fondatezza della pretesa contributiva vantata dall Pt_1 CP_ Co l'onere probatorio sulla maggiore rappresentatività delle confederazioni CP_8 gravava sull'istituto. Ne consegue che la statuizione del Tar [peraltro attinente a un ricorso presentato nel 2012, nel mentre, come detto, il periodo da prendere in considerazione è settembre – dicembre 2014, in relazione al quale erano operanti altri contratti rispetto alla situazione del 2012 (CCNL logistica, trasporto merci e spedizione 2013 – 201; accordo aziendale Fast/confsal del 30 aprile 2014 e accoro collettivo di prossimità Fast/confsal 21 dicembre 2014 – vd. verbale ispettivo -)], non adduce alcun significativo apporto alla tesi 10. Con la sentenza n. 51/2015 la Corte cost. ha Pt_1 dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 39 cost., dell'art. 7, comma 4, d.l. n. 248 del 2007, conv., con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 28 febbraio 2008, n. 31, il quale dispone che "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria". È una statuizione che conferma la legittimità della norma che impone alle società cooperative di applicare i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria, ma non CP_ Co afferma affatto che siano più rappresentative Controparte_13 dell 11. In conclusione, a fronte delle circostanze che il Tribunale ha CP_14 ritenuto indicative della maggiore rappresentatività del sindacato Unic/Confsal (vd. punto 4.6), l ha opposto dati di nessun valore probatorio, venendo meno all'onere Pt_1 dimostrativo di cui era gravato. L'appello va, pertanto, respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.”. Poiché il verbale 2017006851/DDL è posto a fondamento dell'avviso di addebito impugnato, il gravame va rigettato. In considerazione della soccombenza l deve essere condannato al Pt_1 pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello:
- condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate per l'intero in € Pt_1
3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 14.10.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste