Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/02/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6244 2022 R.G. avente ad oggetto “Contratti bancari(deposito bancario, etc) ”, promossa da
, con l'Avv. COSTANTINI ANTONIO;
Parte_1
parte attrice - opponente contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., con l'Avv. Controparte_1
POLVERINO LUCA;
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino CP_2
parte convenuta - opposta
L'odierna opponente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1118/22 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente accertare e dichiarare il difetto di procura della società cessionaria di costituitasi nel CP_2 Controparte_3 presente giudizio con atto del 3/10/2024 per quanto innanzi motivato;
2) Dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla società e Controparte_4 successivamente ceduto alla ed alla società cessionaria della Controparte_1 CP_2 per quanto innanzi motivato. 3) Dichiarare in ogni caso il difetto di Controparte_1 legittimazione della società e per essa quale mandataria del credito Controparte_1
Italia e conseguentemente anche della società cessionaria CP_5 CP_4 CP_2 CP_1 della per quanto innanzi motivato. 4) Dichiarare conseguentemente Controparte_1
l'illegittimità e la nullità del decreto ingiuntivo opposto 1118/2022 r.g. 4026/2022 del
28/05/2022 emesso dal Tribunale di Lecce, e notificato il 23/06/2022 e conseguentemente revocare lo stesso per tutto quanto innanzi premesso e dedotto. 5)
Condannare la società in persona del legale rappresentante p.t., e per essa CP_2 quale mandataria per la gestione del credito in persona del legale Controparte_6 rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Si insiste in ogni caso nella richiesta di CTU circa
.
[...]
L'opposta contesta l'assunto di parte opponente e chiede il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di causa.
La causa viene all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
Sull'eccezione inerente il difetto di procura alle liti sollevata da parte opponente si osserva che “La procura generale, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, non deve necessariamente a pena di nullità, contenere la specifica dei procedimenti per la quale essa è stata materialmente conferita, prescindendo per altro dall'effettiva esistenza di una res litigiosa al momento del suo conferimento” (Fonte:
Redazione Giuffrè 2023 - Tribunale Avezzano sez. lav., 06/12/2022, n.248). Nel caso di specie il difensore della a depositato procura generale alle liti relativa a “… CP_2 tutte le cause civili attive e passive relative all'attività di recupero crediti, promosse e da promuoversi avanti qualsiasi Autorità giudiziaria, contro qualsiasi soggetto e per qualsiasi titolo, in ogni stadio, grado e fase di giurisdizione anche eventuale, ivi compresa la fase monitoria relativa alla richiesta di emissione di decreti ingiuntivi e quella di opposizione ai decreti ingiuntivi.”. Pertanto, l'eccezione non può trovare accoglimento.
Dall'esame degli atti di causa emerge che non sia in discussione la fonte dell'obbligazione dell'opposta e che parte opponente abbia ricevuto il bene oggetto del titolo negoziale de quo e si sia resa inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento delle rate convenute.
Pertanto, il rapporto sottostante alla richiesta di ingiunzione risulta provato se si osserva che parte opponente non ha disconosciuto di aver ricevuto il finanziamento.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore/opponente è convenuto in senso sostanziale, così come il convenuto/opposto è attore in senso sostanziale, si applica alle rispettive posizioni sostanziali delle parti il noto principio per cui: “ il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n.13533/2001)”.
Pertanto, non avendo l'opponente, convenuto in senso sostanziale, dato prova dell'avvenuto adempimento, risulta meritevole di accoglimento la pretesa monitoria azionata dal creditore, considerato che è provata l'esistenza della prestazione per cui
è causa.
L'opposto ha fornito la prova del credito vantato contrariamente all'opponente che non ha fornito la prova di quanto eccepito. L'eccezione inerente il difetto di legittimazione attiva di parte opposta è infondata per i seguenti motivi.
L'opposta ha dimostrato di essere subentrata nella posizione contrattuale oggetto di causa in virtù di cessione e, pertanto, ha dimostrato la sua legittimazione a richiedere le somme oggetto di causa.
La cessione del credito ex artt. 1260 e seguenti del codice civile è un contratto attraverso il quale viene ceduto il diritto di credito di un soggetto ad un terzo, che subentra nella disponibilità del diritto di riscossione nei confronti del debitore ceduto e si perfeziona per effetto del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto. La notifica al debitore ex art. 1264 del codice civile è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario e, pertanto, la comunicazione della cessione non rileva ai fini della validità della cessione stessa.
L'attuale titolarità del credito e la legittimazione attiva di è stata indicata e CP_2 documentata dalla stessa parte opposta nei seguenti passaggi: “1) 27.11.2007: cessione del credito da GMAC Italia S.r.l. a (già, Controparte_8 Controparte_9
; 2) 15.01.2016: cessione del credito da a
[...] Controparte_8 CP_10
3) 11.08.2020: cessione del credito da a
[...] Controparte_10 CP_1
4) 26.07.2024: cessione del credito da a Inoltre, parte
[...] CP_1 CP_2 opposta ha documentato gli estremi della posizione debitoria e per quanto attiene al valore probatorio dell'estratto della Gazzetta Ufficiale.
In punto di onere della prova della cessione del credito, la Suprema Corte (Cassazione civile sez. III, 24/06/2024, (ud. 27/05/2024, dep. 24/06/2024), n.17390) ha ribadito “che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ.”
L'eccezione di prescrizione è infondata stante le comunicazioni effettuate all'opponente e depositate in atti e valide ai fini interruttivi della prescrizione.
Il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, prevedeva un totale finanziato di euro importo totale di € 19.935,36 da corrispondersi in n. 48 rate di € 415,32 a decorrere dal 29.05.2005, con ultima rata prevista il 29.04.2009. L'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, comporta la decorrenza di un unitario termine di prescrizione, decennale, che decorre dal termine convenzionalmente pattuito per il pagamento dell'ultima rata. Il termine decennale (che sarebbe spirato il 29.04.2019) è stato interrotto con lettera raccomandata a/r del 24.02.2016, prodotta in atti, con cui quale mandataria di sollecitava l'opponente al CP_11 Controparte_10 pagamento del debito residuo delle rate scadute.
L'eccezione riguardante la mancata ricezione della suddetta raccomandata è infondata in considerazione del fatto che l'indirizzo di spedizione è lo stesso fornito al momento della sottoscrizione del contratto con la Banca Cedente dalla stessa opponente ed è quello a cui è stato notificato il decreto ingiuntivo a cui ha fatto seguito l'odierna opposizione.
Pertanto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese e competenze legali per la fase monitoria come da decreto ingiuntivo confermato;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per competenze oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 03/02/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore