TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/10/2025, n. 4603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4603 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 13837/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 13837/2025 R.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. Massimo Osler, ricorrente, contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
con l'avv. NA Toppan e l'avv. Melita Gobbo resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 23/09/2025
Conclusioni del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/06/2025, ha chiesto che sia pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NZ (PD), il giorno 22/06/2002, con , trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di NZ al n. 16, Parte Controparte_1
II, Serie A, dell'anno 2002.
Il ricorrente ha allegato che dall'unione matrimoniale nasceva, in data 18/02/2005, la figlia . Persona_1
In data 02/08/2021 veniva depositato avanti a questo Tribunale ricorso per la separazione consensuale definito con omologa n. 2267/2022 del 18/02/2022.
La parte ricorrente ha, poi, introdotto il presente giudizio dichiarando che la Parte_1
separazione è proseguita ininterrottamente per tutto il periodo e ha chiesto, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Confermare la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, alla madre e la consequenziale
Per_ assegnazione della predetta al padre, che ivi convivrà con la figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
Per_ 2) Confermare la revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia , disposto a carico dello stesso con decreto di omologa della separazione dei coniugi.
Per_ 3) Disporre che la madre contribuisca al mantenimento della figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando la somma mensile che sarà ritenuta di giustizia alla luce del deposito della documentazione reddituale di controparte, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia.
- Con condanna alle spese e competenze di lite in caso di opposizione.”
Con Decreto del 01/09/2025, vista l'istanza congiunta formulata dalle parti e depositata in data
11/08/2025, il Giudice delegato ha fissato udienza per conclusioni e fissato termine per note di trattazione scritta.
Con note di trattazione scritta depositate in data 23/09/2025 i coniugi hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la definizione in via conciliativa del contezioso rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
Per_
“a) Assegnarsi la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, al padre, che ivi convivrà con la figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
b) Statuire che la madre, anche in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla definizione dei loro rapporti
Per_ economico-patrimoniali discendenti dal matrimonio, contribuisca al mantenimento della figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando la somma mensile di euro 300,00, con rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia, a far data dal mese di settembre 2025.
- Spese compensate.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22/06/2002 tra
[...]
e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune Pt_1 Controparte_1
di NZ (PD) al n. 16, Parte II, serie A, dell'anno 2002;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti e da intendersi qui integralmente riprodotte.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 30/09/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 13837/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 13837/2025 R.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. Massimo Osler, ricorrente, contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
con l'avv. NA Toppan e l'avv. Melita Gobbo resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 23/09/2025
Conclusioni del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/06/2025, ha chiesto che sia pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NZ (PD), il giorno 22/06/2002, con , trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di NZ al n. 16, Parte Controparte_1
II, Serie A, dell'anno 2002.
Il ricorrente ha allegato che dall'unione matrimoniale nasceva, in data 18/02/2005, la figlia . Persona_1
In data 02/08/2021 veniva depositato avanti a questo Tribunale ricorso per la separazione consensuale definito con omologa n. 2267/2022 del 18/02/2022.
La parte ricorrente ha, poi, introdotto il presente giudizio dichiarando che la Parte_1
separazione è proseguita ininterrottamente per tutto il periodo e ha chiesto, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Confermare la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, alla madre e la consequenziale
Per_ assegnazione della predetta al padre, che ivi convivrà con la figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
Per_ 2) Confermare la revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia , disposto a carico dello stesso con decreto di omologa della separazione dei coniugi.
Per_ 3) Disporre che la madre contribuisca al mantenimento della figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando la somma mensile che sarà ritenuta di giustizia alla luce del deposito della documentazione reddituale di controparte, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia.
- Con condanna alle spese e competenze di lite in caso di opposizione.”
Con Decreto del 01/09/2025, vista l'istanza congiunta formulata dalle parti e depositata in data
11/08/2025, il Giudice delegato ha fissato udienza per conclusioni e fissato termine per note di trattazione scritta.
Con note di trattazione scritta depositate in data 23/09/2025 i coniugi hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la definizione in via conciliativa del contezioso rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
Per_
“a) Assegnarsi la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, al padre, che ivi convivrà con la figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
b) Statuire che la madre, anche in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla definizione dei loro rapporti
Per_ economico-patrimoniali discendenti dal matrimonio, contribuisca al mantenimento della figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando la somma mensile di euro 300,00, con rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia, a far data dal mese di settembre 2025.
- Spese compensate.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22/06/2002 tra
[...]
e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune Pt_1 Controparte_1
di NZ (PD) al n. 16, Parte II, serie A, dell'anno 2002;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti e da intendersi qui integralmente riprodotte.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 30/09/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca