TAR Lecce, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 278
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Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
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Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, co. 5, e 24 t.u. imm., nonché degli artt. 11 e 12 reg. att. t. u. imm. – Violazione e falsa applicazione degli artt. e 1, 2, 3, 7 e 21 octies l. 241/90 - Violazione degli art. 2, 3, 24 e 97 Cost. – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Difetto istruttorio – Carenza motivazionale

    Il Tribunale ha confermato l'ordinanza cautelare, ritenendo il ricorso infondato nel merito. La durata del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può superare i nove mesi e il ricorrente aveva già soggiornato per un periodo superiore. La conversione del permesso di soggiorno non era possibile per mancanza di quote. Pertanto, il rigetto dell'istanza era legittimo e vincolato.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 10 bis e 21 octies l. 241/90 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d. lg 286/98 (t.u. imm.) e 3 d.p.r. n. 394/99 (Reg. att. t.u. imm.), nonché degli artt. 3, 10, 16, 24 e 97 Cost. - Violazione del diritto di difesa e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Difetto istruttorio.

    Le censure relative all'omesso preavviso di diniego sono state disattese poiché il provvedimento di rigetto era strutturalmente vincolato, sia per il superamento del periodo massimo di permanenza che per l'insussistenza della quota per la conversione del permesso di soggiorno.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 t.u. imm. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 16, 24 e 97 Cost. - Violazione del diritto di difesa, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Difetto istruttorio – Carenza motivazionale sotto ulteriori profili.

    Le ragioni addotte dall'Amministrazione a sostegno dell'atto impugnato sono state ritenute complete ed esaustive, indicando correttamente le norme di riferimento e le circostanze giuridiche e fattuali che hanno determinato l'impossibilità di rilasciare un permesso di soggiorno diverso da quello stagionale, dato il superamento dei nove mesi di permanenza e l'assenza di quote per la conversione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 278
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 278
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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