Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00278/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01352/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Centonze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell’efficacia,
del decreto di rigetto della istanza presentata dall’extracomunitario ricorrente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce il 12 agosto 2024 (volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale), emesso dalla Questura di Lecce con provvedimento n. -OMISSIS- del 30 settembre 2024, notificato in data 8 ottobre 2024, con contestuale avviso al predetto che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U.I., nonché di tutti gli atti connessi con quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. RL LL e uditi per le parti i difensori Avv. N. Pisanello, in sostituzione dell'Avv. S. Centonze, per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato M.G. Invitto per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 23.10.2024 e depositato in pari data, l’extracomunitario ricorrente – cittadino senegalese - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto di rigetto della istanza presentata dall’extracomunitario ricorrente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce il 12 agosto 2024 (volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale), emesso dalla Questura di Lecce con provvedimento n. -OMISSIS- del 30 settembre 2024, notificato in data 8 ottobre 2024, con contestuale avviso al predetto che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U.I., nonché di tutti gli atti connessi con quello impugnato.
Il ricorrente ha premesso in punto di fatto:
- che nell’anno 2023 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Lecce ha rilasciato all’imprenditore agricolo -OMISSIS-, nell’ambito delle quote stabilite dal c.d. decreto flussi stagionali per l’anno 2022, il nulla osta all’assunzione del ricorrente;
- che in data 13.9.2023 l’Ambasciata italiana in Senegal ha rilasciato in favore del ricorrente il visto di ingresso stagionale con validità dal 19.9.2023 fino al 29.6.2024;
- che lo straniero è giunto, quindi, in Italia il 26.10.2023;
- che, In data 3.1.2024, ha sottoscritto il contratto di lavoro con il predetto imprenditore agricolo, e lo stesso giorno ha chiesto di essere di convocato in Prefettura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, in data 9.2.2024 e che, lo stesso giorno, si è recato presso l’ufficio postale per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno mediante invio del kit postale (c.d. busta a banda gialla), con il predetto ufficio che ha convocato lo straniero presso la Questura per il successivo 12.8.2024;
- che il 19.5.2024, la società -OMISSIS- è subentrata nel rapporto di lavoro con lo straniero, assumendolo alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato e che il ricorrente, avendo maturato il numero di giornate lavorative di cui all’art. 24, co. 10, t.u. imm., ha chiesto la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro tout court;
- che il 12.8.2024, lo straniero si è presentato puntualmente in Questura per le formalità di foto segnalamento e che, il successivo 8.10.2024, si è ripresentato in Questura per il ritiro del permesso di soggiorno, ricevendone, invece, la notifica del rifiuto di rilascio motivato sul presupposto che il visto di ingresso fosse già scaduto di validità: “RILEVATO che alla scadenza della durata del Visto il cittadino straniero non ha fatto rientro nel suo Paese d’origine”.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I – “Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, co. 5, e 24 t.u. imm., nonché degli artt. 11 e 12 reg. att. t. u. imm. – Violazione e falsa applicazione degli artt. e 1, 2, 3, 7 e 21 octies l. 241/90 - Violazione degli art. 2, 3, 24 e 97 Cost. – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Difetto istruttorio – Carenza motivazionale.”
II – “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 10 bis e 21 octies l. 241/90 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d. lg 286/98 (t.u. imm.) e 3 d.p.r. n. 394/99 (Reg. att. t.u. imm.), nonché degli artt. 3, 10, 16, 24 e 97 Cost. - Violazione del diritto di difesa e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Difetto istruttorio.”
III – “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 t.u. imm. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 16, 24 e 97 Cost. - Violazione del diritto di difesa, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Difetto istruttorio – Carenza motivazionale sotto ulteriori profili.”
Il 23.10.2024, il ricorrente ha depositato in giudizio una istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
Il 25.10.2024, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, pubblicata il 20.11.2024, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto risulta per tabulas che l’extracomunitario odierno ricorrente ha fatto ingresso in Italia il 27 ottobre 2023, munito di visto d’ingresso di tipo D per lavoro stagionale valido per 270 giorni, con la conseguenza che il permesso di soggiorno richiesto (per lavoro subordinato stagionale) non avrebbe, comunque, potuto avere una durata eccedente quella del visto d’ingresso, essendo finalizzato alla medesima funzione (lavoro stagionale). Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt.5 comma 3-bis lett.a) e 24 commi 7 e 8 del D. Lgs. 25/07/1998 n.286 e ss.mm., il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può mai avere una durata complessiva superiore a nove mesi e il nulla osta/visto di ingresso per lavoro stagionale autorizza lo svolgimento immediato di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi, al termine del quale il lavoratore deve fare rientro nello Stato di provenienza. Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, l’extracomunitario ricorrente - che avrebbe potuto svolgere attività lavorativa stagionale immediatamente (fin dal momento del suo ingresso in Italia) e che poi ha effettivamente svolto - al momento dell’adozione del provvedimento impugnato aveva già effettivamente soggiornato in Italia per oltre nove mesi, nel mentre nessuna rilevanza - ai fini di causa- ha la circostanza della dichiarata - ma non provata - presentazione da parte del medesimo ricorrente di un’istanza di conversione del permesso di soggiorno da stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ordinario, anche perché non risulta che il datore di lavoro del ricorrente abbia chiesto alla Prefettura di Lecce la propedeutica quota (Decreto Flussi 2024) - peraltro insussistente - per la predetta conversione, sicchè - avendo il provvedimento impugnato carattere vincolato - appare irrilevante nella specie l’omesso preavviso di diniego ex art. 10 bis della Legge 241 del 1990.“
Avverso quest’ultima ordinanza cautelare è stato presentato appello e, il Consiglio di Stato che, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha accolto l’appello cautelare con la seguente motivazione: “Il Collegio, considerato che la delicatezza della problematica richiede l’approfondimento proprio della sede di merito, ritiene che le esigenze cautelari avanzate dall’appellante possono essere tutelabili adeguatamente mediante la sollecita fissazione da parte del TAR dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.; Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.”
Con decreto n. -OMISSIS-, pubblicato il 19.12.2024, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale ha respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ricorrente, considerato che “le pretese che intende far valere in giudizio appaiono manifestamente infondate (art. 126, I° comma, D.P.R. 115/02) in relazione ai motivi di ricorso astrattamente prospettati”.
Il 16.01.2025, il ricorrente ha depositato in giudizio una istanza di riesame dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già respinta con decreto n. -OMISSIS-.
Nella pubblica udienza del 22.07.2025, il difensore della parte ricorrente ha chiesto un rinvio della trattazione della causa in quanto sarebbe in corso un tentativo di bonaria definizione, facendo presente di aver preso contatti direttamente con la Questura di Lecce. Il Presidente di questa Sezione ha, quindi, ritenuto di concedere il chiesto rinvio e disposto che la causa venga trattata nel merito alla udienza pubblica del 10 febbraio 2026.
Nella pubblica udienza del 10 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato nel merito e va, dunque, respinto per le ragioni di seguito indicate.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, con la quale si è rilevata l’insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris, con la articolata motivazione sopra riportata.
A tanto vi è solo da aggiungere e precisare quanto segue.
Il Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), all’articolo 5, comma 3-bis, “Permesso di soggiorno”, stabilisce:
“3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.”
All’art. 24, al comma 7 e al comma 8, rubricato “Lavoro stagionale”, invece, il citato Testo Unico dell’Immigrazione, prevede:
“7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.
8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del ((SIISL)). In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare. Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.”
La durata complessiva del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, dunque, come emerge con chiarezza dal tenore letterale della prima delle due norme soprariportate del T.U. dell’Immigrazione (articolo 5, lettera a comma 3-bis), non può essere superiore a nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale.
Più precisamente, da una lettura combinata degli art. 5 comma 3-bis lett a), e 24 comma 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 286/1998 e ss.mm., si ricava che, la durata del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non può superare la durata massima di nove mesi in un periodo di dodici mesi, e ciò al di là del fatto che, in concreto, siano stipulati uno più contratti di lavoro stagionale, con lo stesso o con altro datore di lavoro, con il lavoratore straniero che, al termine del periodo massimo di nove mesi (in un periodo di dodici mesi) deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, è accaduto che l’extracomunitario ricorrente - che ha fatto ingresso in Italia il 27 ottobre 2023, munito di visto di ingresso di tipo D per lavoro stagionale valido per 270 giorni, e che ha effettivamente svolto attività lavorativa stagionale sul territorio nazionale - nel momento in cui è stato adottato l’impugnato provvedimento della Questura di Lecce n. -OMISSIS- del 30 settembre 2024, di rigetto dell’istanza dallo stesso presentata in data 12 agosto 2024 e finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, aveva già effettivamente soggiornato in Italia per un periodo superiore a quello dei visto di ingresso, con la conseguenza che, l’Amministrazione procedente, tenuto conto proprio di quanto disposto dall’art. 24 commi 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 286/1998, e ravvisata l’impossibilità di rilasciare qualsivoglia altro permesso di soggiorno in favore dell’istante, difettandone i presupposti normativi, ha provveduto legittimamente all’adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza de qua diretta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, ex art. 24 commi 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 286/1998.
Non convince, invero, l’intero impianto delle contestazioni sollevate dall’odierno ricorrente con tre pluriarticolati motivi di ricorso (che possono essere trattati congiuntamente), ed incentrate sulla considerazione per cui, il lavoratore straniero avrebbe tempestivamente posto in essere tutte le formalità cui era tenuto per legge e che, la definizione del procedimento oltre la scadenza del visto di ingresso, non potrebbe, pertanto, essere imputabile a fatto e colpa del richiedente che, peraltro, aveva ottenuto la proroga del rapporto lavorativo, con l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto rilasciare il richiesto titolo di soggiorno (sia pur scaduto di validità), per consentire al lavoratore straniero di dimostrare, in sede di conversione, di essere incorso in ritardo incolpevole dovuto a causa di forza maggiore.
Al riguardo, infatti, questo Tribunale osserva che, nella fattispecie oggetto d’esame, la definizione del procedimento oltre la scadenza del visto di ingresso non ha determinato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, l’illegittimità dell’impugnato provvedimento, in quanto - nell’impossibilità di rilasciare qualsivoglia altro permesso di soggiorno in favore dell’istante - il rigetto dell’istanza di che trattasi per scadenza del visto di tipo D, al superamento della durata massima di permanenza sul territorio nazionale del lavoratore straniero, risulta pienamente giustificato - da un lato - sul piano normativo, in ragione del fatto che tale tipologia di titolo (nulla osta stagionale) si caratterizza (di regola) per la temporaneità della sua validità, con la conseguenza che, allo scadere del titolo (e al di fuori delle ipotesi di conseguimento, medio tempore, di un titolo di soggiorno diverso che, tuttavia, non ricorre nella presente fattispecie) lo straniero ha l’obbligo di rientrare nel proprio Stato di provenienza, e – dall’altro lato – sul piano sostanziale, se solo si considera che, a monte delle istanze di nulla osta per lavoro stagionale, vi è la temporanea necessità del datore di lavoro richiedente di assumere lavoratori per una precisa e circoscritta esigenza occupazionale, “e che ciò comporta (fisiologicamente) periodici ingressi e rimpatri di lavoratori stranieri, come può avvenire, ad esempio, non solo nell’ipotesi del superamento del periodo di validità del visto (come accaduto nel caso di specie), ma anche in caso di sopravvenuta indisponibilità del promittente datore di lavoro, da reputarsi circostanza idonea a vanificare una siffatta esigenza e che, quindi, non può consentire la permanenza sul territorio nazionale dell’interessato. (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 4 aprile 2024, n. 407; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 19 settembre 2024, n. 599; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 novembre 2021, n. 12321)” (T.A.R. della Campania – Salerno, Sez. III, sentenza n. 2004/2024).
Osserva questo Tribunale, inoltre, che come già rilevato con la citata ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, ai fini di causa nessuna rilevanza assume la dichiarata presentazione da parte dell’odierno ricorrente di un’istanza di conversione del permesso di soggiorno da stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ordinario, perché non risulta che il datore di lavoro del ricorrente abbia chiesto alla Prefettura di Lecce una quota comunque, insussistente nella specie insussistente sul piano concreto (decreto Flussi 2024), per la predetta conversione.
Quest’ultima circostanza, dunque, consente di superare anche le doglianze sollevate dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso, ed incentrate essenzialmente sul rilievo della esistenza del contratto di soggiorno, di un contratto di lavoro e di un passaporto in corso di validità che a dire del ricorrente non sarebbero stati valutati dall’Amministrazione procedente a fini istruttori, così determinando l’illegittimità dell’impugnato provvedimento per carenza di motivazione e di istruttoria.
Occorre osservare, infatti, che il contratto citato ha consentito al lavoratore straniero solo di svolgere l’attività lavorativa sul territorio nazionale e fino al limite massimo stabilito dalla legge per il nulla osta al lavoro stagionale in nove mesi in un periodo di dodici mesi, senza che, tale circostanza, in assenza (sul piano concreto) di una quota per la predetta conversione, possa determinare il rilascio di altro permesso di soggiorno a favore dell’istante, con la conseguenza che, le ragioni addotte dall’Amministrazione procedente a sostegno dell’atto impugnato si rivelano complete, esaustive ed adeguate, indicando correttamente le norme di riferimento e le circostanze giuridiche e fattuali attraverso le quali ha ravvisato l’impossibilità di rilasciare qualsivoglia latro permesso di soggiorno in favore dell’istante, difettandone i presupposti normativi.
Il superamento, dunque, nel caso di specie, della durata complessiva che il nulla osta/visto di ingresso per lavoro stagionale autorizza per lo svolgimento immediato di attività lavorativa sul territorio nazionale, al termine del quale (per espressa disposizione di legge) il lavoratore straniero deve fare rientro nello Stato di provenienza, in uno alla segnalata insussistenza della necessaria quota (decreto Flussi 2024) ai fini di una eventuale conversione del permesso di soggiorno da stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fanno emergere l’assenza dei profili di illegittimità dell’impugnato provvedimento lamentati dalla parte ricorrente, con la conseguenza che devono essere respinte, perché infondate nel merito, le censure sollevate con il primo ed il terzo motivo di ricorso.
Parimenti e correlativamente, questo Tribunale osserva che le medesime considerazioni valgono anche con riguardo alle censure formulate con il secondo motivo di ricorso, che fa leva sull’omesso preavviso di diniego, ex art.10 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in quanto, l’atto di cui si discute, a bene vedere, integra un provvedimento strutturalmente vincolato, e ciò - sia - per il superamento del periodo massimo di permanenza sul territorio nazionale stabilito dalla legge in caso di rilascio di nulla osta stagionale (e correttamente indicato, anche con i relativi riferimenti normativi, nella motivazione del provvedimento de quo), - sia anche - per la sopracitata insussistenza (sul piano concreto) di una quota (decreto Flussi 2024) necessaria per l’eventuale conversione del permesso di soggiorno, con l’effetto che, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il provvedimento di rigetto va correttamente qualificato come strutturalmente vincolato e, dunque, anche le censure formali/procedimentali formulate con il secondo motivo di ricorso devono essere disattese.
3. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso deve essere respinto.
4. Ricorrono, tuttavia, i presupposti di legge, anche in relazione alle particolari condizioni personali e sociali dello straniero ricorrente, per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti costituite.
5. Inoltre, il Collegio ritiene che, nonostante il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della apposita Commissione istituita presso questo T.A.R. espresso con decreto n. -OMISSIS- (fondato sull’apparenza di manifesta infondatezza delle pretese fatte valere dal ricorrente, art. 126, comma primo, D.P.R. n. 115/2002, con il ricorso introduttivo del giudizio), a seguito dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- che ha accolto l’appello cautelare con la seguente motivazione “Il Collegio, considerato che la delicatezza della problematica richiede l’approfondimento proprio della sede di merito, ritiene che le esigenze cautelari avanzate dall’appellante possono essere tutelabili adeguatamente mediante la sollecita fissazione da parte del TAR dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.; Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese” sussistono, ora, i presupposti di legge per revocare il sopracitato decreto n. -OMISSIS- della Commissione per il patrocinio dello Stato istituita presso questo Tribunale e per ammettere, quindi, il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con il compenso in favore del suo difensore, e a carico dell’Erario, liquidato nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Si dispone la revoca del decreto n. -OMISSIS- della Commissione per il patrocinio dello Stato istituita presso questo Tribunale e si ammette, quindi, il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con il compenso in favore del suo difensore Avv. Salvatore Centonze, e a carico dell’Erario, liquidato in misura pari ad € 2.000,00 (Duemila/00), oltre gli accessori di legge, ordinandone il pagamento all’Erario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OR, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
RL LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL LL | RI OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.