Accoglimento
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/03/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01812/2025REG.PROV.COLL.
N. 03558/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3558 del 2023, proposto da Società agricola Il Torrazzo di OR A. e ST N., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati ON Carullo, Giuditta Carullo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. ON Carullo sito in Bologna, Strada Maggiore n. 47;
contro
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Argnani, Claudia Menini, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi, sito in Roma, via Alberico II, n. 33;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per l’Emilia Romagna (Sezione seconda) n. 86 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2025 gli avv.ti Alessandro Avagliano, in sostituzione degli avvocati ON Carullo e Giuditta Carullo, Claudia Menini;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- La domanda di annullamento proposta con il ricorso di primo grado verteva sul parere negativo reso dalla Regione Emilia Romagna sulla richiesta della società agricola ricorrente diretta alla verifica dei propri requisiti di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del d. lgs. n. 99 del 2004.
1.2.- Detto parere, inoltrato alla competente Agenzia delle entrate, evidenziava che « la società agricola Il Torrazzo di OR A e ST N. per l’anno 2015 non aveva la qualifica di IAP per mancanza del requisito del socio qualificante. Il socio qualificante sig. ON OR […] non aveva il requisito del reddito da lavoro necessario al rilascio della certificazione IAP ».
1.3.- Avverso detto parere la ricorrente società insorgeva deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
1.4.- La Regione Emilia Romagna si opponeva all’accoglimento del ricorso.
1.5.- Con sentenza n. 86 del 2023, il T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. II, rigettava la domanda di annullamento proposta con il ricorso di prime cure sulla base di considerazioni così – in via di estrema sintesi – articolate:
- nessun elemento avrebbe deposto in favore dell’attribuzione al socio qualificante sig. ON OR del reddito derivante da attività agricola per l’anno 2015 per la somma di €. 54.345,18;
- quanto all’affermazione, da parte della ricorrente, che tale reddito derivasse dall’attività agricola svolta dal sig. OR « quale socio della società semplice per l’anno 2015, sulla base della sottoscrizione, da parte dei due soci, di un regolamento interno per la ripartizione degli utili sociali », tale documento – attributivo al sig. OR il 90% del reddito derivante dall’attività agricola sociale quale socio qualificante e il 10% all’altra socia – non avrebbe potuto ritenersi rilevante ai fini della verifica del requisito di cui trattasi: si sarebbe trattato, in realtà, « di dato riportato in un regolamento interno tra i soci della società semplice riguardante la divisione degli utili per l’anno 2015 che è stato redatto quale semplice scrittura privata non autenticata, non registrata e comunque non inserita tra la documentazione anagrafica pubblica delle Aziende Agricole, con la conseguenza che detto documento risulta privo di data certa »;
- in ragione della inutilizzabilità di tale documento, correttamente la Regione avrebbe condotto la verifica sulla base della disciplina civile e fiscale delle società di persone, ossia avuto riguardo: a) all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e della determinazione degli elementi del contratto sociale (comprese le regole riguardanti il riparto degli utili e delle perdite) e delle sue variazioni; b) alla presunzioni di uguaglianza delle quote di partecipazione agli utili ai conferimenti dei soci se non diversamente risultante da atto pubblico o scrittura privata di data anteriori al periodo di imposta (che, nel caso di specie, sarebbero stati mancanti);
- sarebbe stato, nel caso di specie, insufficiente il reddito derivante da attività agricola percepito dal sig. OR nell’anno 2015 (pari al 50% dell’utile sociale) rispetto ai maggiori e prevalenti redditi di accertata provenienza da diversa fonte.
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la parte privata la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
1) Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d. lgs. n. 99 del 2004, travisamento dei fatti erroneo presupposto di fatto e di diritto; contraddittorietà della motivazione. Sostiene l’appellante che:
- il T.a.r. erroneamente avrebbe preso a riferimento per il calcolo del reddito unicamente l’anno reddituale 2015, ossia l’anno della domanda e non quello relativo ai due anni solari precedenti, come invece prescritto dalla disposizione di riferimento (come sarebbe esplicitato dalle linee guida regionali in applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 99 del 2004);
- il T.a.r. non avrebbe considerato l’esistenza delle linee guida sebbene ad esse si facesse riferimento nei motivi di ricorso: sicché, sulla base di quanto ivi previsto, avrebbe dovuto essere accertata la sussistenza del requisito di cui trattasi, considerato che dalla media dei due anni precedenti sarebbe stato evincibile che sig. OR era titolare di un reddito da attività agricola in misura pari all’80,79%, superiore al 50% rispetto al suo reddito da lavoro complessivo; il SI (Sistema informativo agricolo regionale) avrebbe, peraltro, imposto, per il calcolo del reddito, l’indicazione della media degli ultimi due anni solari precedenti la domanda, con ciò uniformandosi a quanto previsto dalle citate linee guida;
2) Erroneità della sentenza per violazione per difetto di motivazione e istruttoria; erroneo presupposto di fatto e di diritto; violazione e falsa applicazione art. 1 d.lgs. n. 99 del 2004. In via subordinata evidenzia l’appellante che all’affermazione di sussistenza del requisito si giungerebbe anche in ragione del regolamento interno di disciplina del riparto degli utili tra i soci sul rilievo che: a) nessuna disposizione di legge imporrebbe la data certa al regolamento interno e la sua registrazione, così come il suo inserimento nella documentazione anagrafica pubblica; b) la scrittura privata sarebbe assistita da data certa (timbro postale);
3) Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d. lgs. n. 99 del 2004, sotto diverso profilo, contraddittorietà della motivazione. In casi analoghi la Regione Emilia Romagna avrebbe accolto domande di riconoscimento IAP sulla base di regolamenti interni analoghi a quello di cui trattasi.
3.- Si è costituita in giudizio la Regione Emilia Romagna la quale ha contrastato le pretese di parte appellante ed ha concluso per l’infondatezza dell’appello sulla base di argomenti così tratteggiati:
- nel caso in esame l’accertamento effettuato dalla Regione è stato avviato su espressa richiesta dell’Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Carpi, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo di competenza dell’Agenzia stessa, sicché l’atto con cui si è conclusa l’istruttoria regionale non sarebbe un diniego ad un’istanza (di parte) presentata dall’appellante, ma un parere negativo, riferito all’anno 2015, inviato all’Agenzia dell’entrate e, per conoscenza, alla medesima società con il quale volto a comunicare l’esito istruttorio;
- sarebbe inconferente il richiamo alle linee guida regionali « Modalità di riconoscimento della qualifica […] IAP – artt. 1 e 2 Indicazioni operative » che disciplinano il procedimento di verifica in ordine al possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica IAP su istanza dell’interessato e che non sarebbero volte a disciplinare le ipotesi – come quella in esame – in cui la Regione, su impulso di altre Amministrazioni (e nell’ambito di procedimenti di loro competenza) è chiamata a procedere ad un accertamento in ordine al relativo possesso, in una o più specifiche annualità, dei requisiti per la qualifica di IAP;
- poiché la verifica era finalizzata esclusivamente all’accertamento richiesto per l’annualità indicata nella domanda stessa, essa non avrebbe potuto, in tesi, che riferirsi a quella specifica annualità;
- anche a voler ipotizzare il riconoscimento della qualifica in capo al sig. ON OR in riferimento alla media dei redditi calcolati sul biennio precedente all’anno di accertamento e non del reddito del solo anno 2015, il sig. ON OR, in ogni caso, avrebbe dovuto mantenere tutti i requisiti necessari anche nell’anno 2015 ai fini dell’applicazione dell’agevolazione richiesta (obbligo di mantenimento che, in realtà, non sarebbe stato rispettato);
- poiché la certificazione della qualifica IAP è una rappresentazione della situazione del richiedente in un dato momento, la normativa imporrebbe il mantenimento di tutti i requisiti per un periodo di cinque anni;
- l’invocata definizione pattizia – in assenza di registrazione o inserimento in anagrafe delle Aziende agricole – non sarebbe idonea a provare che nel 2015 (data di riferimento dell’accertamento dell’Agenzia dell’entrate) la ripartizione degli utili non era quella prevista nell’atto costitutivo e dichiarata fiscalmente dallo stesso sig. ON OR, bensì quella indicata nel regolamento interno;
- nessuna situazione analoga sarebbe stata trattata diversamente.
4.- In prossimità dell’udienza le parti hanno ribadito, con ulteriori scritti difensivi, le rispettive posizioni.
5.- All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025, presenti i procuratori delle parti i quali si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, l’appello, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
6.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, è fondato.
7.- Benché formulato in via subordinata, il Collegio deve muovere dall’esame del secondo motivo d’appello considerato che il primo attiene ad aspetti non chiaramente sviluppati con le censure veicolate con l’atto introduttivo del ricorso di primo grado.
8.- La questione attiene alla capacità del regolamento contrattuale sottoscritto tra i soci a costituire strumento per far valere utilmente, ai fini del rilascio della certificazione IAP, il conseguimento da parte del socio di società di persone di un reddito superiore a quello di legge per il conseguimento di detta certificazione.
Deve essere osservato che la necessità di una data certa sull’atto, ove pure configurabile (e, certamente, per quanto qui di interesse, lo è ai soli fini fiscali), nel caso di specie può ritenersi esser soddisfatta dalla produzione della busta recante il timbro postale. Detto timbro, sebbene non apposto sul corpo dell’atto, è comunque di data prossima alla sottoscrizione del medesimo regolamento e, parimenti, molto distante dal momento in cui il contenzioso è emerso, circostanza questa che, ragionevolmente, elide ogni dubbio sulla sua riferibilità al riparto di utili così come autonomamente disciplinato dalle parti (aspetto, questo, per il vero, non revocato in dubbio dalla Regione Emilia Romagna). Né, sul punto, l’Amministrazione ha rilevato profili di incompatibilità di detta modalità di attestazione del reddito con le linee guida rilasciate il 23 novembre 2005 o altre diposizioni primarie puntualmente indicate.
9.- In tal senso l’Amministrazione avrebbe dovuto – in mancanza di evidenziati elementi ostativi involgenti, per quanto qui di interesse, l’effettivo conseguimento del reddito – considerare il riparto risultante dalla pattuizione privata.
10.- Ne discende l’accoglimento in parte qua dell’appello, e, previo assorbimento degli ulteriori motivi, la conseguente riforma dell’impugnata sentenza, con annullamento del provvedimento impugnato in prime cure. Rimangono salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione volti all’accertamento della effettiva correttezza dei dati reddituali allegati dalla parte privata, tenendo anche conto – per completezza – delle indicazioni operative dalla stessa dettate nell’anno 2005 con riferimento al periodo temporale di computo, irrilevante che, nel caso di specie, trattasi di procedimento avviato d’ufficio, fermo restando che il mantenimento pluriennale del requisito è da ritenersi previsto unicamente ai fini fiscali (e, dunque, rilevante per le attività di competenza dell’Amministrazione finanziaria).
10.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti della Regione Emilia Romagna.
Condanna la Regione Emilia Romagna alla rifusione, in favore di parte appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00 (euro seimila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO