TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 8286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8286 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
1
Proc. 27287 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 27287/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità
contrattuale per inadempimento obblighi inerenti contratto di affitto di azienda , e vertente
TRA
con partita IVA elett.te dom.ta in Sorrento alla via Parte_1 P.IVA_1
P.R. Giuliani n. 24 presso l'avv. Umberto Davide del foro di Torre Annunziata, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
con codice fiscale Controparte_1 P.IVA_2
elett.te dom.ta in Sorrento alla via Marziale n. 9 presso l'avv. Giovanni Palomba , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA – ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI : 2
le parti concludono come da verbale di udienza del 19/5/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la ha dedotto Parte_1
che la in qualità di concedente, con contratto del 29/5/2017 Controparte_1
autenticato dal Notaio e registrato a Napoli il 16/6/2017 al n. 11889/15 le Per_1
aveva dato in affitto una azienda, ma che successivamente la concedente medesima, con ricorso iscritto a ruolo con R.G. n. 1013/2021, assegnato alla terza sezione civile del
Tribunale di Torre Annunziata, aveva domandato la risoluzione del rapporto per inadempimento della controparte. Nel corso del relativo processo di merito la ricorrente aveva chiesto e ottenuto l'emissione in proprio favore di una ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. , poi confermata in sede di reclamo, per la propria reimmissione nel possesso dell'azienda e la liberazione da cose e persone dell'immobile in cui era ubicata. In sede di attuazione erano però rimasti nell'azienda una serie di cose mobili, meglio descritte nelle rispettive fatture di acquisto emesse in favore della affittuaria, e la CP_1
sempre in corso di causa, aveva domandato l'emissione di un provvedimento di
[...]
sequestro giudiziario delle stesse, inizialmente concesso dal Giudice ma poi annullato in sede di reclamo. Quindi la aveva chiesto la restituzione in proprio Parte_1
favore di tali beni mobili e il Giudice, con ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c., aveva accolto l'istanza, indirizzando l'ordine alla , ma solo una parte delle Controparte_1
cose era stata riconsegnata.
Di qui l'iniziativa della citazione introduttiva del presente giudizio, con la quale la ha lamentato che nonostante ben tre provvedimenti avessero Parte_1
affermato il suo pieno diritto di proprietà sulle cose mobili, i beni erano rimasti in gran parte nella disponibilità della utilizzate per Parte_2
l'esercizio dell'attività di bar e ristorazione. Trattasi di cuoci - pasta, tavolo, friggitrice, 3
abbattitori, forno, armadio, lavamano, lavello, banco - bar, lavastoviglie, impianti per cella ed aspirazione, cappa di aspirazione, aspiratore e ventilatore, di cui era stata disposta la restituzione alla affittuaria con il provvedimento emesso ex art. 669
duodecies c.p.c. Tale ordinanza si basava sul rilievo che non era stata raggiunta adeguata prova, nemmeno in fase di attuazione della misura, circa il diritto della concedente sui beni mobili, perché non riconosciuti come cespiti facenti parte ab
origine del complesso aziendale ceduto in godimento. In altri termini, in sede di attuazione del provvedimento cautelare il Giudice di Torre Annunziata aveva asserito che si trattava di arredamenti, attrezzature, impianti nonché macchinari , e che, in tale prospettiva, era del tutto plausibile ritenere che i beni rivendicati dalla Parte_1
fossero quelli da essa stessa acquistati e forniti per l'esercizio dell'impresa e non facessero parte fin dall'inizio del compendio aziendale concesso in fitto dalla
[...]
. CP_1
Pertanto con la citazione introduttiva del presente giudizio è stata proposta domanda di risarcimento del danno , da qualificarsi come ipotesi di responsabilità contrattuale da inadempimento all'obbligo di restituzione, nei seguenti termini :
€ 42.600 a titolo di indennità risarcitoria per la mancata disponibilità dei beni e la contestuale illegittima utilizzazione degli stessi da parte del danneggiante;
- € 36.600 I.V.A. inclusa quale somma dovuta per l'impossibilità di onorare ben tre offerte di acquisto di quei beni ricevute da soggetti terzi;
- € 1.962 quale importo dovuto per la rottura della lava-bicchieri .
Instaurato ritualmente il contraddittorio nei confronti della , quest'ultima CP_1
si è costituita in giudizio con comparsa di risposta, nella quale da un lato ha chiesto il rigetto della domanda attorea, dall'altro ha preteso la condanna della controparte al 4
risarcimento del danno asseritamente subìto dalla resistente a causa dell'inadempimento della al contratto di affitto di azienda del 2017. Parte_1
Va rilevato preliminarmente che, in punto di rito, pur trattandosi di controversia inerente l'esecuzione di un contratto di affitto di azienda, il processo è stato introdotto e definito nelle forme del rito ordinario e non di quello locatizio, ma che dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità "né la stessa può essere dedotta quale motivo di
impugnazione, a meno che l'errore di rito non abbia inciso sul contraddittorio o
sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia
altro specifico pregiudizio processuale alla parte" ( v. Cass. civ. sez. III, 29/9/2005, n.
19136 e, più di recente, Cass. civ. sez. I, 12/5/2021, n. 12567 ). In particolare, nella fattispecie l'adozione del rito ordinario ha consentito di spiegare compiutamente tutte le loro istanze istruttorie, senza incorrere nelle preclusioni tipiche del rito locatizio, che maturano già con gli atti introduttivi.
Respinte le richieste istruttorie delle parti, la controversia è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/5/2025 e in quella sede è stata rimessa in decisione ex art. 190 c.p.c. con l'assegnazione dei termini per il deposito degli atti difensivi finali. Successivamente, con la propria memoria di replica depositata l'8/9/2025, il difensore di parte resistente ha allegato la circostanza, in realtà verificatasi già il 15/5/2025, vale a dire prima della rimessione della causa in decisione, del decesso del socio accomandatario della nella persona di , ed ha chiesto CP_1 CP_1
dichiararsi l'interruzione del processo ex artt. 300 c.p.c. e 2323 c.c.
L'istanza di cui sopra è palesemente infondata. Invero nel caso in cui l'evento della morte della parte costituita in giudizio sia dichiarata dal suo procuratore in comparsa conclusionale ( scambiata con le controparti costituite ) e prima, quindi, della scadenza dei termini assegnati ai sensi dell'art. 190 c.p.c. - il Giudice è tenuto a dare atto 5
dell'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 comma 1 c.p.c., con la conseguente necessità della sua riassunzione tempestiva, in virtù dell'art. 303 c.p.c., al fine di non incorrere nella declaratoria di estinzione ( v. Cass. civ. sez. sez. II, 10/11/2022, n. 33203
) . Tuttavia i rappresentanti legali la cui morte, per il combinato disposto degli art. 299 e
300 c.p.c., è causa di interruzione del processo, sono soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettività. Il riferito principio trova applicazione anche in caso di rappresentanza organica di società di persone. Il fatto che le società di persone non siano munite di personalità giuridica non osta minimamente a che gli effetti giuridici della attività processuale siano deviati dalla sfera del socio rappresentante e quella della società, che è dotata di un patrimonio autonomo. Al
riguardo - inoltre - è irrilevante che trattandosi di società in accomandita semplice il deceduto sia il solo socio accomandatario. Ciò in quanto in una società in accomandita semplice, il decesso dell'unico socio accomandatario e la mancata ricostituzione della relativa categoria di socio, nel termine di sei mesi, da parte del socio superstite,
comporta lo scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2272 n. 4, c.c., ma non la sua automatica estinzione. Infatti, il verificarsi di una causa di scioglimento dà avvio al procedimento di liquidazione, con la conseguenza che la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione. Solo nel momento in cui viene predisposto e depositato il bilancio finale di liquidazione è possibile chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, con la conseguente estinzione della società stessa. ( v.
Cass. civ. sez. II, 31/3/2014, n. 7503 ; Corte di Appello di Perugia, 15/10/2019, n. 644
). 6
Più in particolare, l'art. 2315 c.c. stabilisce che “alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo (S.n.c.)”. La norma consente di applicare l'art. 2284 c.c., il quale stabilisce che, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi del defunto, a meno che preferiscano sciogliere la società o continuare con gli eredi stessi, se questi acconsentono. Quindi
l'art. 2284 c.c., applicabile tramite il rinvio all'articolo 2315 c.c., prevede tre possibili esiti in caso di morte di un socio:
1. Liquidare la quota agli eredi
Gli altri soci possono decidere di calcolare il valore della quota e liquidarla agli eredi,
mettendo fine al loro coinvolgimento nella società.
2. Sciogliere la società
Se i soci non intendono proseguire l'attività, possono optare per lo scioglimento della società.
3. Continuare con gli eredi
Gli eredi possono entrare in società, ma solo se tutti i soci sono d'accordo e se gli eredi stessi accettano di assumersi le responsabilità legali del socio accomandatario.
Infine la società ha 6 mesi di tempo per nominare un nuovo socio accomandatario. Se
non si trova una soluzione entro il limite temporale stabilito, la società è destinata allo scioglimento ex art. 2272 comma 1 n. 4 c.c.
Ora, poiché alla attualità non è stato allegato né risulta agli atti che sia stata cancellata dal Registro delle Imprese la non può essere Controparte_1
dichiarata l'interruzione del giudizio. 7
Ciò premesso in punto di rito, nel merito la domanda risarcitoria attorea è infondata nel merito. In primo luogo va evidenziato l'errore di fondo in cui è incorsa la Parte_1
allorquando ha affermato essere stato accertato definitivamente con tre
[...]
provvedimenti cautelari resi in corso di causa dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata
il suo diritto di proprietà sui beni mobili da lei stessa comprati, e in relazione ai quali sono state prodotte anche le relative fatture di acquisto, per essere utilizzati nel contesto dell'azienda presa in fitto.
Infatti quanto all'efficacia del cosiddetto giudicato cautelare, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di Cassazione, i provvedimenti di natura cautelare o possessoria costituiscono decisioni a carattere strumentale ed interinale, come tali inidonei a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, operanti per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso ( v. Cass. civ. sez. II, 3/8/2022, n. 24075
).
In altri termini, in virtù del c.d. principio del giudicato cautelare previsto dall'art. 669
septies comma 1 c.p.c., è inammissibile la domanda cautelare che riproponga le medesime istanze formulate in precedente procedimento d'urgenza concluso con il rigetto della domanda quando con il nuovo ricorso non vengano invocati mutamenti delle circostanze o dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Deve inoltre ritenersi che,
analogamente a quello che promana dalla sentenza, anche il giudicato cautelare copra non solo le questioni espressamente dedotte nel giudizio cautelare ma anche quelle che avrebbero potuto esserlo, quantomeno quando ne sia allegata e dimostrata la conoscibilità in epoca successiva alla definizione del procedimento cautelare concluso con provvedimento negativo. 8
Tuttavia, in tema di efficacia del provvedimento cautelare anticipatorio, la misura cautelare anticipatoria non acquisisce la autorità propria del giudicato, con la conseguente impossibilità di essere invocata in altri processi ( art. 669-octies, comma 9
c.p.c. ) , il che è lo stesso che dire che non esiste un giudicato cautelare in senso proprio
( cfr. Cass. civ. sez. un., 28/12/2007, n. 27187 ).
Va dunque esaminato ex novo il presupposto della domanda risarcitoria da cui parte la
: la proprietà in capo a detta società dei beni mobili da questa comprati Parte_1
in funzione strumentale all'esercizio dell'attività aziendale presa in affitto. A tale scopo va definita la qualificazione giuridica degli arredi in questione nell'ambito del rapporto di affitto di azienda, a prescindere dal loro valore. Trattasi infatti di addizioni, vale a dire di opere che, mantenendo la propria individualità ed identità rispetto alla cosa locata, ne determinano un accrescimento estrinseco di carattere quantitativo, o al limite di miglioramenti, ai quali parimenti sembrerebbe doversi applicare la disciplina legale di cui all'art. 1593 c.c., norma in base alla quale il conduttore ha diritto di togliere le
addizioni apportate all'immobile locato se possa farlo senza arrecare nocumento al bene, salvo che il locatore non preferisca ritenere le addizioni stesse pagando, in tal caso, una indennità pari alla minore somma tra l'importo delle spesa e il valore delle stesse al tempo della riconsegna.
Tuttavia la disciplina dettata dagli artt. 1592 e 1593 c.c. in tema di miglioramenti ed addizioni all'immobile apportate dal conduttore, non trova applicazione nell'affitto di azienda, per il quale non è previsto uno ius tollendi in capo all'affittuario al termine del rapporto. Infatti, dal combinato disposto degli artt. 2561, comma 4, e 2562 c.c., emerge che la differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'affitto è
regolata solo in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto, sia essa 9
derivata da mutamenti quantitativi o soltanto qualitativi delle componenti aziendali ( v.
Cass. civ. sez. III, 16/5/2023, n. 13363 ; Cass. civ. sez. I, 9/5/2007, n. 10623 ). In altri termini, la non aveva alcun diritto di ricevere la restituzione degli Parte_1
arredi e dei beni strumentali da essa stessa comprati per l'esercizio dell'attività
aziendale condotta in fitto. Anzi, nella fattispecie non aveva neppure diritto al pagamento di una indennità sostitutiva, perché all'art. 7 del contratto di affitto del 2017
era prevista una apposita deroga all'art. 2561 ult. comma c.c., nel momento in cui, pur riconoscendo la facoltà della di effettuare modifiche o opere per Parte_1
arredare il locale, la clausola escludeva espressamente il diritto della concessionaria a ogni forma di indennizzo per migliorie o addizioni al termine del rapporto.
Da tanto deriva il rigetto integrale della domanda risarcitoria attorea, non essendo stata commessa alcuna violazione contrattuale da parte della concedente nel momento in cui non ha restituito le addizioni.
La domanda risarcitoria riconvenzionale della convenuta va invece dichiarata inammissibile in punto di rito, in quanto trattasi di azione precedentemente esercitata nell'ambito del distinto giudizio contraddistinto dal numero di ruolo 1013/2021 R.G. e accolta in quella sede, come risulta dalla sentenza n. 8704/2024 resa al suo esito, con conseguente verificarsi di una litispendenza che impedisce una nuova pronuncia nel merito, al fine di prevenire qualsiasi possibilità di conflitto di giudicati.
Le spese del giudizio vanno compensate integralmente tra le parti ex art. 92 comma 2
c.p.c. alla luce della loro soccombenza reciproca sulle rispettive domande risarcitorie.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
a ) rigetta la domanda risarcitoria attorea;
10
b ) dichiara la inammissibilità della domanda riconvenzionale risarcitoria di parte convenuta;
c ) visto l'art. 92 comma 2 c.p.c. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, 24/9/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi
Proc. 27287 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 27287/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità
contrattuale per inadempimento obblighi inerenti contratto di affitto di azienda , e vertente
TRA
con partita IVA elett.te dom.ta in Sorrento alla via Parte_1 P.IVA_1
P.R. Giuliani n. 24 presso l'avv. Umberto Davide del foro di Torre Annunziata, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
con codice fiscale Controparte_1 P.IVA_2
elett.te dom.ta in Sorrento alla via Marziale n. 9 presso l'avv. Giovanni Palomba , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA – ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI : 2
le parti concludono come da verbale di udienza del 19/5/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la ha dedotto Parte_1
che la in qualità di concedente, con contratto del 29/5/2017 Controparte_1
autenticato dal Notaio e registrato a Napoli il 16/6/2017 al n. 11889/15 le Per_1
aveva dato in affitto una azienda, ma che successivamente la concedente medesima, con ricorso iscritto a ruolo con R.G. n. 1013/2021, assegnato alla terza sezione civile del
Tribunale di Torre Annunziata, aveva domandato la risoluzione del rapporto per inadempimento della controparte. Nel corso del relativo processo di merito la ricorrente aveva chiesto e ottenuto l'emissione in proprio favore di una ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. , poi confermata in sede di reclamo, per la propria reimmissione nel possesso dell'azienda e la liberazione da cose e persone dell'immobile in cui era ubicata. In sede di attuazione erano però rimasti nell'azienda una serie di cose mobili, meglio descritte nelle rispettive fatture di acquisto emesse in favore della affittuaria, e la CP_1
sempre in corso di causa, aveva domandato l'emissione di un provvedimento di
[...]
sequestro giudiziario delle stesse, inizialmente concesso dal Giudice ma poi annullato in sede di reclamo. Quindi la aveva chiesto la restituzione in proprio Parte_1
favore di tali beni mobili e il Giudice, con ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c., aveva accolto l'istanza, indirizzando l'ordine alla , ma solo una parte delle Controparte_1
cose era stata riconsegnata.
Di qui l'iniziativa della citazione introduttiva del presente giudizio, con la quale la ha lamentato che nonostante ben tre provvedimenti avessero Parte_1
affermato il suo pieno diritto di proprietà sulle cose mobili, i beni erano rimasti in gran parte nella disponibilità della utilizzate per Parte_2
l'esercizio dell'attività di bar e ristorazione. Trattasi di cuoci - pasta, tavolo, friggitrice, 3
abbattitori, forno, armadio, lavamano, lavello, banco - bar, lavastoviglie, impianti per cella ed aspirazione, cappa di aspirazione, aspiratore e ventilatore, di cui era stata disposta la restituzione alla affittuaria con il provvedimento emesso ex art. 669
duodecies c.p.c. Tale ordinanza si basava sul rilievo che non era stata raggiunta adeguata prova, nemmeno in fase di attuazione della misura, circa il diritto della concedente sui beni mobili, perché non riconosciuti come cespiti facenti parte ab
origine del complesso aziendale ceduto in godimento. In altri termini, in sede di attuazione del provvedimento cautelare il Giudice di Torre Annunziata aveva asserito che si trattava di arredamenti, attrezzature, impianti nonché macchinari , e che, in tale prospettiva, era del tutto plausibile ritenere che i beni rivendicati dalla Parte_1
fossero quelli da essa stessa acquistati e forniti per l'esercizio dell'impresa e non facessero parte fin dall'inizio del compendio aziendale concesso in fitto dalla
[...]
. CP_1
Pertanto con la citazione introduttiva del presente giudizio è stata proposta domanda di risarcimento del danno , da qualificarsi come ipotesi di responsabilità contrattuale da inadempimento all'obbligo di restituzione, nei seguenti termini :
€ 42.600 a titolo di indennità risarcitoria per la mancata disponibilità dei beni e la contestuale illegittima utilizzazione degli stessi da parte del danneggiante;
- € 36.600 I.V.A. inclusa quale somma dovuta per l'impossibilità di onorare ben tre offerte di acquisto di quei beni ricevute da soggetti terzi;
- € 1.962 quale importo dovuto per la rottura della lava-bicchieri .
Instaurato ritualmente il contraddittorio nei confronti della , quest'ultima CP_1
si è costituita in giudizio con comparsa di risposta, nella quale da un lato ha chiesto il rigetto della domanda attorea, dall'altro ha preteso la condanna della controparte al 4
risarcimento del danno asseritamente subìto dalla resistente a causa dell'inadempimento della al contratto di affitto di azienda del 2017. Parte_1
Va rilevato preliminarmente che, in punto di rito, pur trattandosi di controversia inerente l'esecuzione di un contratto di affitto di azienda, il processo è stato introdotto e definito nelle forme del rito ordinario e non di quello locatizio, ma che dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità "né la stessa può essere dedotta quale motivo di
impugnazione, a meno che l'errore di rito non abbia inciso sul contraddittorio o
sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia
altro specifico pregiudizio processuale alla parte" ( v. Cass. civ. sez. III, 29/9/2005, n.
19136 e, più di recente, Cass. civ. sez. I, 12/5/2021, n. 12567 ). In particolare, nella fattispecie l'adozione del rito ordinario ha consentito di spiegare compiutamente tutte le loro istanze istruttorie, senza incorrere nelle preclusioni tipiche del rito locatizio, che maturano già con gli atti introduttivi.
Respinte le richieste istruttorie delle parti, la controversia è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/5/2025 e in quella sede è stata rimessa in decisione ex art. 190 c.p.c. con l'assegnazione dei termini per il deposito degli atti difensivi finali. Successivamente, con la propria memoria di replica depositata l'8/9/2025, il difensore di parte resistente ha allegato la circostanza, in realtà verificatasi già il 15/5/2025, vale a dire prima della rimessione della causa in decisione, del decesso del socio accomandatario della nella persona di , ed ha chiesto CP_1 CP_1
dichiararsi l'interruzione del processo ex artt. 300 c.p.c. e 2323 c.c.
L'istanza di cui sopra è palesemente infondata. Invero nel caso in cui l'evento della morte della parte costituita in giudizio sia dichiarata dal suo procuratore in comparsa conclusionale ( scambiata con le controparti costituite ) e prima, quindi, della scadenza dei termini assegnati ai sensi dell'art. 190 c.p.c. - il Giudice è tenuto a dare atto 5
dell'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 comma 1 c.p.c., con la conseguente necessità della sua riassunzione tempestiva, in virtù dell'art. 303 c.p.c., al fine di non incorrere nella declaratoria di estinzione ( v. Cass. civ. sez. sez. II, 10/11/2022, n. 33203
) . Tuttavia i rappresentanti legali la cui morte, per il combinato disposto degli art. 299 e
300 c.p.c., è causa di interruzione del processo, sono soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettività. Il riferito principio trova applicazione anche in caso di rappresentanza organica di società di persone. Il fatto che le società di persone non siano munite di personalità giuridica non osta minimamente a che gli effetti giuridici della attività processuale siano deviati dalla sfera del socio rappresentante e quella della società, che è dotata di un patrimonio autonomo. Al
riguardo - inoltre - è irrilevante che trattandosi di società in accomandita semplice il deceduto sia il solo socio accomandatario. Ciò in quanto in una società in accomandita semplice, il decesso dell'unico socio accomandatario e la mancata ricostituzione della relativa categoria di socio, nel termine di sei mesi, da parte del socio superstite,
comporta lo scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2272 n. 4, c.c., ma non la sua automatica estinzione. Infatti, il verificarsi di una causa di scioglimento dà avvio al procedimento di liquidazione, con la conseguenza che la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione. Solo nel momento in cui viene predisposto e depositato il bilancio finale di liquidazione è possibile chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, con la conseguente estinzione della società stessa. ( v.
Cass. civ. sez. II, 31/3/2014, n. 7503 ; Corte di Appello di Perugia, 15/10/2019, n. 644
). 6
Più in particolare, l'art. 2315 c.c. stabilisce che “alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo (S.n.c.)”. La norma consente di applicare l'art. 2284 c.c., il quale stabilisce che, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi del defunto, a meno che preferiscano sciogliere la società o continuare con gli eredi stessi, se questi acconsentono. Quindi
l'art. 2284 c.c., applicabile tramite il rinvio all'articolo 2315 c.c., prevede tre possibili esiti in caso di morte di un socio:
1. Liquidare la quota agli eredi
Gli altri soci possono decidere di calcolare il valore della quota e liquidarla agli eredi,
mettendo fine al loro coinvolgimento nella società.
2. Sciogliere la società
Se i soci non intendono proseguire l'attività, possono optare per lo scioglimento della società.
3. Continuare con gli eredi
Gli eredi possono entrare in società, ma solo se tutti i soci sono d'accordo e se gli eredi stessi accettano di assumersi le responsabilità legali del socio accomandatario.
Infine la società ha 6 mesi di tempo per nominare un nuovo socio accomandatario. Se
non si trova una soluzione entro il limite temporale stabilito, la società è destinata allo scioglimento ex art. 2272 comma 1 n. 4 c.c.
Ora, poiché alla attualità non è stato allegato né risulta agli atti che sia stata cancellata dal Registro delle Imprese la non può essere Controparte_1
dichiarata l'interruzione del giudizio. 7
Ciò premesso in punto di rito, nel merito la domanda risarcitoria attorea è infondata nel merito. In primo luogo va evidenziato l'errore di fondo in cui è incorsa la Parte_1
allorquando ha affermato essere stato accertato definitivamente con tre
[...]
provvedimenti cautelari resi in corso di causa dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata
il suo diritto di proprietà sui beni mobili da lei stessa comprati, e in relazione ai quali sono state prodotte anche le relative fatture di acquisto, per essere utilizzati nel contesto dell'azienda presa in fitto.
Infatti quanto all'efficacia del cosiddetto giudicato cautelare, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di Cassazione, i provvedimenti di natura cautelare o possessoria costituiscono decisioni a carattere strumentale ed interinale, come tali inidonei a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, operanti per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso ( v. Cass. civ. sez. II, 3/8/2022, n. 24075
).
In altri termini, in virtù del c.d. principio del giudicato cautelare previsto dall'art. 669
septies comma 1 c.p.c., è inammissibile la domanda cautelare che riproponga le medesime istanze formulate in precedente procedimento d'urgenza concluso con il rigetto della domanda quando con il nuovo ricorso non vengano invocati mutamenti delle circostanze o dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Deve inoltre ritenersi che,
analogamente a quello che promana dalla sentenza, anche il giudicato cautelare copra non solo le questioni espressamente dedotte nel giudizio cautelare ma anche quelle che avrebbero potuto esserlo, quantomeno quando ne sia allegata e dimostrata la conoscibilità in epoca successiva alla definizione del procedimento cautelare concluso con provvedimento negativo. 8
Tuttavia, in tema di efficacia del provvedimento cautelare anticipatorio, la misura cautelare anticipatoria non acquisisce la autorità propria del giudicato, con la conseguente impossibilità di essere invocata in altri processi ( art. 669-octies, comma 9
c.p.c. ) , il che è lo stesso che dire che non esiste un giudicato cautelare in senso proprio
( cfr. Cass. civ. sez. un., 28/12/2007, n. 27187 ).
Va dunque esaminato ex novo il presupposto della domanda risarcitoria da cui parte la
: la proprietà in capo a detta società dei beni mobili da questa comprati Parte_1
in funzione strumentale all'esercizio dell'attività aziendale presa in affitto. A tale scopo va definita la qualificazione giuridica degli arredi in questione nell'ambito del rapporto di affitto di azienda, a prescindere dal loro valore. Trattasi infatti di addizioni, vale a dire di opere che, mantenendo la propria individualità ed identità rispetto alla cosa locata, ne determinano un accrescimento estrinseco di carattere quantitativo, o al limite di miglioramenti, ai quali parimenti sembrerebbe doversi applicare la disciplina legale di cui all'art. 1593 c.c., norma in base alla quale il conduttore ha diritto di togliere le
addizioni apportate all'immobile locato se possa farlo senza arrecare nocumento al bene, salvo che il locatore non preferisca ritenere le addizioni stesse pagando, in tal caso, una indennità pari alla minore somma tra l'importo delle spesa e il valore delle stesse al tempo della riconsegna.
Tuttavia la disciplina dettata dagli artt. 1592 e 1593 c.c. in tema di miglioramenti ed addizioni all'immobile apportate dal conduttore, non trova applicazione nell'affitto di azienda, per il quale non è previsto uno ius tollendi in capo all'affittuario al termine del rapporto. Infatti, dal combinato disposto degli artt. 2561, comma 4, e 2562 c.c., emerge che la differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'affitto è
regolata solo in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto, sia essa 9
derivata da mutamenti quantitativi o soltanto qualitativi delle componenti aziendali ( v.
Cass. civ. sez. III, 16/5/2023, n. 13363 ; Cass. civ. sez. I, 9/5/2007, n. 10623 ). In altri termini, la non aveva alcun diritto di ricevere la restituzione degli Parte_1
arredi e dei beni strumentali da essa stessa comprati per l'esercizio dell'attività
aziendale condotta in fitto. Anzi, nella fattispecie non aveva neppure diritto al pagamento di una indennità sostitutiva, perché all'art. 7 del contratto di affitto del 2017
era prevista una apposita deroga all'art. 2561 ult. comma c.c., nel momento in cui, pur riconoscendo la facoltà della di effettuare modifiche o opere per Parte_1
arredare il locale, la clausola escludeva espressamente il diritto della concessionaria a ogni forma di indennizzo per migliorie o addizioni al termine del rapporto.
Da tanto deriva il rigetto integrale della domanda risarcitoria attorea, non essendo stata commessa alcuna violazione contrattuale da parte della concedente nel momento in cui non ha restituito le addizioni.
La domanda risarcitoria riconvenzionale della convenuta va invece dichiarata inammissibile in punto di rito, in quanto trattasi di azione precedentemente esercitata nell'ambito del distinto giudizio contraddistinto dal numero di ruolo 1013/2021 R.G. e accolta in quella sede, come risulta dalla sentenza n. 8704/2024 resa al suo esito, con conseguente verificarsi di una litispendenza che impedisce una nuova pronuncia nel merito, al fine di prevenire qualsiasi possibilità di conflitto di giudicati.
Le spese del giudizio vanno compensate integralmente tra le parti ex art. 92 comma 2
c.p.c. alla luce della loro soccombenza reciproca sulle rispettive domande risarcitorie.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
a ) rigetta la domanda risarcitoria attorea;
10
b ) dichiara la inammissibilità della domanda riconvenzionale risarcitoria di parte convenuta;
c ) visto l'art. 92 comma 2 c.p.c. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, 24/9/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi