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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 3857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3857 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 16369/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. GUAJANA GIOVANNI per parte ricorrente nonché l'avv. RAGO ALESSANDRA in sostituzione dell'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per l' l'avv. LA VALLE LUIGI per CP_2
l' nessuno è presente per l' CP_3 CP_4
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:43 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16369 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GUAJANA GIOVANNI Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente –
Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
[...]
CACIOPPO SALVATORE
- resistente –
Controparte_1
-convenuta contumace - oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 25/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' CP_4
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento
2 n. 296 2024 9032840889 000, limitatamente ai crediti portati dall'avviso d'addebito n.296 2017 004203 2359 000, di cui dichiara la prescrizione del diritto all'esazione;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione del 80% delle spese di lite in favore degli enti resistenti, che liquida complessivamente in € 1.600,00, oltre spese generali, oltre CPA e IVA se dovute, per ciascuno di essi, compensando la restante parte;
- compensa le spese tra le altre parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12/11/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' l' e l' CP_2 CP_3 Controparte_7
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
296 2024 9032840889 000, notificata in data 25.10.2024, limitatamente ai carichi portati dalle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito CP_3 CP_2
(cartella n. 296 2017 002527 6486 000, cartella n. 296 2017 004203 2359
000, cartella n. 296 2018 006032 8472 000, avviso d'addebito n. 596 2016
000141 2904 000, avviso d'addebito n. 596 2016 000594 9377 000, avviso
d'addebito n. 596 2017 000248 0864 000, avviso d'addebito n. 596 2018
000260 9633 000, avviso d'addebito 596 2018 000653 7465 000, avviso
d'addebito n. 596 2019 000166 1723 000), deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti, intercorsa prescrizione e, comunque, insussistenza della pretesa contributiva.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio gli Enti creditori convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva l' CP_8
, di cui pertanto va dichiarata la contumacia.
[...]
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
3 Va preliminarmente osservato che, a dispetto della mancata costituzione dell' l'ente creditore ha depositato in uno al ricorso la CP_4 CP_3
documentazione pervenuta dall' su richiesta, ove si evincono le CP_4
relate di notifica delle cartelle oggi in discussione e una precedente intimazione di pagamento.
Sul punto occorre svolgere alcune considerazioni.
La prima, attinente alla prescrizione contributiva, ma strettamente correlata alla notifica dei titoli esecutivi è che va comunque scrutinata l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, il cui accertamento deve avvenire obbligatoriamente (cfr. Cass. n.9600/2018) ex officio, operando la stessa ex lege, indipendentemente dalla volontà delle parti ed essendo rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. n. 21830/2014).
Avendo così rilevanza ogni elemento atto a determinare la corretta notificazione del titolo.
Ancora va rilevato che deve considerarsi anch'essa rilevabile d'ufficio ogni possibile interruzione della prescrizione (cfr. Cass., ord. del 22/04/2021, n.
10634).
Ogni elemento comunque acquisito, dunque, deve essere valutato dal giudice in tal senso.
Ancora va preliminarmente scrutinato l'ultimo motivo d'opposizione attinente alla mancata prova del diritto degli enti creditori all'imposizione di contributi e premi assicurativi.
L'ente assicuratore costituendosi precisa che i primi impagati e iscritti a ruolo sono dovuti da “ , inquadrata Parte_2
al settore artigianato, è intestataria del cd. 14735852 dal 11/05/2007, con
PAT 92648319 avente polizza artigiana nella quale il titolare artigiano è assicurato per lo svolgimento dell'attività di “computer grafica”, alla voce di tariffa 0722”.
Dacché può facilmente desumersi che i contributi richiesti dall' siano CP_2
dovuti per il medesimo motivo.
Ciò premesso, in merito al primo motivo d'opposizione, si rileva:
4 la cartella di pagamento n. 296 2017 002527 6486 000, risulta notificata a mani del destinatario in data 28.1.2017; la cartella di pagamento n. 296 2017 004203 2359 000, risulta notificata per compiuta giacenza in data 9.3.2018. Sul punto va rigettata ogni eccezione di irritualità della notifica perché proveniente da operatore privato (Nexive), dovendo considerarsi valida ogni notifica così compiuta a far data dal 1.1.2018
(cfr. Cass. ord. n. 1357/2022) la cartella di pagamento n. 296 2018 006032 8472 000, risulta notificata per compiuta giacenza in data 1.3.20219. avendo da valere le considerazioni sopra svolte;
l'avviso d'addebito n. 596 2016 000141 2904 000 risulta notificato a mezzo del servizio postale in data 31.5.2016;
l'avviso d'addebito n. 596 2016 000594 9377 000 risulta notificato a mezzo del servizio postale in data 17.11.2016, con compita giacenza perfezionatasi il
17.12.2016;
l'avviso d'addebito n. 596 2017 000248 0864 000 risulta notificato a mezzo del servizio postale in data 28.9.2017;
l'avviso d'addebito n. 596 2018 000260 9633 000 risulta notificato a mezzo del servizio postale in data 14.8.2018;
l'avviso d'addebito 596 2018 000653 7465 000 risulta notificato a mezzo del servizio postale in data 9.1.2019;
l'avviso d'addebito n. 596 2019 000166 1723 000 risulta notificato a mezzo del servizio postale in data 2.9.2019, con compiuta giacenza perfezionatasi il
2.10.2019.
Tutti questi titoli esecutivi sono stati quindi ritualmente notificati e non opposti;
la mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
5 Ivi compresa ogni doglianza in ordine alla causa del credito, come sopra individuata.
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Esaminata quindi l'eccezione di prescrizione, vanno determinate le naturali date di maturazione della prescrizione del diritto all'esazione:
per la cartella di pagamento n. 296 2017 002527 6486 000, il 28.1.2022;
per la cartella di pagamento n. 296 2017 004203 2359 000, il 9.3.2023;
per la cartella di pagamento n. 296 2018 006032 8472 000, il 1.3.20224.
per l'avviso d'addebito n. 596 2016 000141 2904 000 il 31.5.2021;
per l'avviso d'addebito n. 596 2016 000594 9377 000 il 17.12.2021;
per l'avviso d'addebito n. 596 2017 000248 0864 000 il 28.9.2022;
per l'avviso d'addebito n. 596 2018 000260 9633 000 il 14.8.2023;
per l'avviso d'addebito 596 2018 000653 7465 000 il 9.1.2024;
per l'avviso d'addebito n. 596 2019 000166 1723 000 il 2.10.2024.
Su tali date vanno poi applicati i termini di sospensione dovuti alla legislazione emergenziale da Sars-Cov2 (l'art. 154 del D.L. n. 34/2020
(decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) D.L. n.
125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n. 3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n.
183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni);'art. 9 del D.L. n.
73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99) che, comunque, vanno sempre computati allorquando il periodo emergenziale sia in tutto o in parte ricaduto all'interno del periodo di decorrenza (cfr. Cass. ord. 965/2025).
E così, per la cartella di pagamento n. 296 2017 002527 6486 000, in maturazione il 28.1.2022, col temine maggiorato di 311 giorni essendo venuto a scadenza dopo il 31.12.2020, il termine è posposto al 5.12.2022; per la cartella di pagamento n. 296 2017 004203 2359 000, il 9.3.2023, al
15.1.2024; per la cartella di pagamento n. 296 2018 006032 8472 000, il 1.3.2023
6 all'8.1.2024; per l'avviso d'addebito n. 596 2016 000141 2904 000 il 31.5.2021 al
7.4.2025; per l'avviso d'addebito n. 596 2016 000594 9377 000 il 17.12.2021 al
24.10.2022; per l'avviso d'addebito n. 596 2017 000248 0864 000 il 28.9.2022 al
5.8.2023; per l'avviso d'addebito n. 596 2018 000260 9633 000 il 14.8.2023 al
20.6.2024; per l'avviso d'addebito 596 2018 000653 7465 000 il 9.1.2024 al
15.11.2024; per l'avviso d'addebito n. 596 2019 000166 1723 000 il 2.10.2024 al
9.8.2025.
Essendo l'intimazione impugnata in data 25.10.2024, appare evidente che non erano ancora prescritti i diritti esattive relativi agli avvisi d'addebito n.
20180006537465000 e n. 59620190001661723000.
Tra la documentazione trasmessa dall'agente della riscossione all' e CP_3
prodotta in atti, vi sono due intimazioni di pagamento, la n.29620229000506548000 notificata personalmente al destinatario il
7.5.2022 e la n.29620229017891682000 notificata in data 28.03.2023.
Nella prima sono comprese le cartelle nn 296 2017 002527 6486 000, n.
596 2016 000141 2904 000, n. 596 2016 000594 9377 000,. 596 2017
000248 0864 000, la cui prescrizione è stata quindi utilmente interrotta.
Nella seconda sono comprese le cartelle nn. 296 2017 004203 2359 000 e
296 2018 006032 8472 000, nonché l'avviso d'addebito n. 596 2018 000260
9633 000.
Dall'esame delle date, è dato evincersi che al momento dell'intimazione
28.3.2023 la cartella n. 296 2017 004203 2359 000 era già prescritta in data
9.3.2023.
Va dunque dichiarata la prescrizione del diritto all'esazione dei crediti contenuti in questa ultima cartella e, conseguentemente, annullata
7 l'intimazione di pagamento annullata limitata mente a tale titolo e rigettando per il resto il ricorso.
Le spese seguono la parziale soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 25/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
8
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 16369/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. GUAJANA GIOVANNI per parte ricorrente nonché l'avv. RAGO ALESSANDRA in sostituzione dell'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per l' l'avv. LA VALLE LUIGI per CP_2
l' nessuno è presente per l' CP_3 CP_4
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:43 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16369 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GUAJANA GIOVANNI Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente –
Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
[...]
CACIOPPO SALVATORE
- resistente –
Controparte_1
-convenuta contumace - oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 25/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' CP_4
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento
2 n. 296 2024 9032840889 000, limitatamente ai crediti portati dall'avviso d'addebito n.296 2017 004203 2359 000, di cui dichiara la prescrizione del diritto all'esazione;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione del 80% delle spese di lite in favore degli enti resistenti, che liquida complessivamente in € 1.600,00, oltre spese generali, oltre CPA e IVA se dovute, per ciascuno di essi, compensando la restante parte;
- compensa le spese tra le altre parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12/11/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' l' e l' CP_2 CP_3 Controparte_7
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
296 2024 9032840889 000, notificata in data 25.10.2024, limitatamente ai carichi portati dalle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito CP_3 CP_2
(cartella n. 296 2017 002527 6486 000, cartella n. 296 2017 004203 2359
000, cartella n. 296 2018 006032 8472 000, avviso d'addebito n. 596 2016
000141 2904 000, avviso d'addebito n. 596 2016 000594 9377 000, avviso
d'addebito n. 596 2017 000248 0864 000, avviso d'addebito n. 596 2018
000260 9633 000, avviso d'addebito 596 2018 000653 7465 000, avviso
d'addebito n. 596 2019 000166 1723 000), deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti, intercorsa prescrizione e, comunque, insussistenza della pretesa contributiva.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio gli Enti creditori convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva l' CP_8
, di cui pertanto va dichiarata la contumacia.
[...]
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
3 Va preliminarmente osservato che, a dispetto della mancata costituzione dell' l'ente creditore ha depositato in uno al ricorso la CP_4 CP_3
documentazione pervenuta dall' su richiesta, ove si evincono le CP_4
relate di notifica delle cartelle oggi in discussione e una precedente intimazione di pagamento.
Sul punto occorre svolgere alcune considerazioni.
La prima, attinente alla prescrizione contributiva, ma strettamente correlata alla notifica dei titoli esecutivi è che va comunque scrutinata l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, il cui accertamento deve avvenire obbligatoriamente (cfr. Cass. n.9600/2018) ex officio, operando la stessa ex lege, indipendentemente dalla volontà delle parti ed essendo rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. n. 21830/2014).
Avendo così rilevanza ogni elemento atto a determinare la corretta notificazione del titolo.
Ancora va rilevato che deve considerarsi anch'essa rilevabile d'ufficio ogni possibile interruzione della prescrizione (cfr. Cass., ord. del 22/04/2021, n.
10634).
Ogni elemento comunque acquisito, dunque, deve essere valutato dal giudice in tal senso.
Ancora va preliminarmente scrutinato l'ultimo motivo d'opposizione attinente alla mancata prova del diritto degli enti creditori all'imposizione di contributi e premi assicurativi.
L'ente assicuratore costituendosi precisa che i primi impagati e iscritti a ruolo sono dovuti da “ , inquadrata Parte_2
al settore artigianato, è intestataria del cd. 14735852 dal 11/05/2007, con
PAT 92648319 avente polizza artigiana nella quale il titolare artigiano è assicurato per lo svolgimento dell'attività di “computer grafica”, alla voce di tariffa 0722”.
Dacché può facilmente desumersi che i contributi richiesti dall' siano CP_2
dovuti per il medesimo motivo.
Ciò premesso, in merito al primo motivo d'opposizione, si rileva:
4 la cartella di pagamento n. 296 2017 002527 6486 000, risulta notificata a mani del destinatario in data 28.1.2017; la cartella di pagamento n. 296 2017 004203 2359 000, risulta notificata per compiuta giacenza in data 9.3.2018. Sul punto va rigettata ogni eccezione di irritualità della notifica perché proveniente da operatore privato (Nexive), dovendo considerarsi valida ogni notifica così compiuta a far data dal 1.1.2018
(cfr. Cass. ord. n. 1357/2022) la cartella di pagamento n. 296 2018 006032 8472 000, risulta notificata per compiuta giacenza in data 1.3.20219. avendo da valere le considerazioni sopra svolte;
l'avviso d'addebito n. 596 2016 000141 2904 000 risulta notificato a mezzo del servizio postale in data 31.5.2016;
l'avviso d'addebito n. 596 2016 000594 9377 000 risulta notificato a mezzo del servizio postale in data 17.11.2016, con compita giacenza perfezionatasi il
17.12.2016;
l'avviso d'addebito n. 596 2017 000248 0864 000 risulta notificato a mezzo del servizio postale in data 28.9.2017;
l'avviso d'addebito n. 596 2018 000260 9633 000 risulta notificato a mezzo del servizio postale in data 14.8.2018;
l'avviso d'addebito 596 2018 000653 7465 000 risulta notificato a mezzo del servizio postale in data 9.1.2019;
l'avviso d'addebito n. 596 2019 000166 1723 000 risulta notificato a mezzo del servizio postale in data 2.9.2019, con compiuta giacenza perfezionatasi il
2.10.2019.
Tutti questi titoli esecutivi sono stati quindi ritualmente notificati e non opposti;
la mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
5 Ivi compresa ogni doglianza in ordine alla causa del credito, come sopra individuata.
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Esaminata quindi l'eccezione di prescrizione, vanno determinate le naturali date di maturazione della prescrizione del diritto all'esazione:
per la cartella di pagamento n. 296 2017 002527 6486 000, il 28.1.2022;
per la cartella di pagamento n. 296 2017 004203 2359 000, il 9.3.2023;
per la cartella di pagamento n. 296 2018 006032 8472 000, il 1.3.20224.
per l'avviso d'addebito n. 596 2016 000141 2904 000 il 31.5.2021;
per l'avviso d'addebito n. 596 2016 000594 9377 000 il 17.12.2021;
per l'avviso d'addebito n. 596 2017 000248 0864 000 il 28.9.2022;
per l'avviso d'addebito n. 596 2018 000260 9633 000 il 14.8.2023;
per l'avviso d'addebito 596 2018 000653 7465 000 il 9.1.2024;
per l'avviso d'addebito n. 596 2019 000166 1723 000 il 2.10.2024.
Su tali date vanno poi applicati i termini di sospensione dovuti alla legislazione emergenziale da Sars-Cov2 (l'art. 154 del D.L. n. 34/2020
(decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) D.L. n.
125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n. 3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n.
183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni);'art. 9 del D.L. n.
73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99) che, comunque, vanno sempre computati allorquando il periodo emergenziale sia in tutto o in parte ricaduto all'interno del periodo di decorrenza (cfr. Cass. ord. 965/2025).
E così, per la cartella di pagamento n. 296 2017 002527 6486 000, in maturazione il 28.1.2022, col temine maggiorato di 311 giorni essendo venuto a scadenza dopo il 31.12.2020, il termine è posposto al 5.12.2022; per la cartella di pagamento n. 296 2017 004203 2359 000, il 9.3.2023, al
15.1.2024; per la cartella di pagamento n. 296 2018 006032 8472 000, il 1.3.2023
6 all'8.1.2024; per l'avviso d'addebito n. 596 2016 000141 2904 000 il 31.5.2021 al
7.4.2025; per l'avviso d'addebito n. 596 2016 000594 9377 000 il 17.12.2021 al
24.10.2022; per l'avviso d'addebito n. 596 2017 000248 0864 000 il 28.9.2022 al
5.8.2023; per l'avviso d'addebito n. 596 2018 000260 9633 000 il 14.8.2023 al
20.6.2024; per l'avviso d'addebito 596 2018 000653 7465 000 il 9.1.2024 al
15.11.2024; per l'avviso d'addebito n. 596 2019 000166 1723 000 il 2.10.2024 al
9.8.2025.
Essendo l'intimazione impugnata in data 25.10.2024, appare evidente che non erano ancora prescritti i diritti esattive relativi agli avvisi d'addebito n.
20180006537465000 e n. 59620190001661723000.
Tra la documentazione trasmessa dall'agente della riscossione all' e CP_3
prodotta in atti, vi sono due intimazioni di pagamento, la n.29620229000506548000 notificata personalmente al destinatario il
7.5.2022 e la n.29620229017891682000 notificata in data 28.03.2023.
Nella prima sono comprese le cartelle nn 296 2017 002527 6486 000, n.
596 2016 000141 2904 000, n. 596 2016 000594 9377 000,. 596 2017
000248 0864 000, la cui prescrizione è stata quindi utilmente interrotta.
Nella seconda sono comprese le cartelle nn. 296 2017 004203 2359 000 e
296 2018 006032 8472 000, nonché l'avviso d'addebito n. 596 2018 000260
9633 000.
Dall'esame delle date, è dato evincersi che al momento dell'intimazione
28.3.2023 la cartella n. 296 2017 004203 2359 000 era già prescritta in data
9.3.2023.
Va dunque dichiarata la prescrizione del diritto all'esazione dei crediti contenuti in questa ultima cartella e, conseguentemente, annullata
7 l'intimazione di pagamento annullata limitata mente a tale titolo e rigettando per il resto il ricorso.
Le spese seguono la parziale soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 25/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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