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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 14719/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14719/03 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Cathia Zedde
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
premesso
che
- con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 4.8.23 la SI.ra ha instaurato il Pt_1
presente procedimento nei confronti della SI.ra chiedendone la condanna al rilascio CP_1
dell'immobile sito in via Carrera 64 in Torino, al rimborso delle spese sostenute nel pagina 1 di 4 periodo successivo alla data in cui la SI.ra si era obbligata a rilasciarlo con CP_1
contratto di compravendita del 22.12.22 e al risarcimento dei danni;
- nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, la SI.ra non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
CP_1
- nelle more del giudizio, il 4.10.23, la SI.ra ha rilasciato l'immobile; CP_1
- l'istruttoria è consistita in una C.T.U.;
- la causa viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- l'acquirente SI.ra ha chiesto la condanna della SI.ra al rilascio dell'immobile Pt_1 CP_1
che, in base al contratto di compravendita del 22.12.22, sarebbe dovuto avvenire entro il
30.4.23;
- pertanto il fondamento della pretesa attorea era ed è documentalmente provato, mentre la SI.ra restando contumace ha rinunciato alla facoltà di formulare eventuali CP_1
contestazioni ed eccezioni;
- il 4.10.23 l'immobile è stato rilasciato e, in conseguenza, la ricorrente ha rinunciato alla relativa domanda e viene meno il presupposto della correlata istanza ex art. 614 bis
c.p.c.;
- quanto alle restanti domande, si rileva che:
a) sono dovuti euro 478,75 (203 + 275,75 così come rideterminate e ridotte nelle conclusioni a pag. delle note del 7.4.25) a titolo di rimborso delle spese condominiali e delle spese di riscaldamento durante il periodo in cui la SI.ra ha impedito alla CP_1
SI.ra di utilizzare l'immobile; Pt_1
pagina 2 di 4 b) come da accertamento peritale, sono dovuti euro 2.150 a titolo di indennità di occupazione per il periodo di occupazione abusiva dal maggio al settembre 2023,
mentre per effetto dell'art. 2059 c.c. non è liquidabile il danno non patrimoniale lamentato dall'attrice;
- il credito attoreo ammonta dunque ad euro 2.628,75 (478,75 + 2.150) oltre ad interessi al tasso legale da ciascun pagamento effettuato dalla ricorrente al condominio e da ciascuna mensilità di occupazione al saldo;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale della SI.ra rispetto alla CP_1
domanda di rilascio e la soccombenza effettiva rispetto alle altre domande;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo minimo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
- attivazione della negoziazione: euro 221
a) fase di studio: euro 425
b) fase introduttiva: euro 425
c) fase istruttoria: euro 851
d) fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 2.552, oltre ad euro 545,50 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del C.T.U., nei rapporti interni anche le spese di C.T.U. vengono poste interamente a carico della soccombente SI.ra ; CP_1
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
pagina 3 di 4 - condanna al pagamento in favore di di euro Controparte_1 Parte_1
2.628,75 oltre ad interessi come in motivazione sino al saldo;
- condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali che liquida in euro 545,50 per esposti ed euro 2.552 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
- pone le spese di C.T.U. integralmente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Torino l'8 aprile 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14719/03 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Cathia Zedde
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
premesso
che
- con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 4.8.23 la SI.ra ha instaurato il Pt_1
presente procedimento nei confronti della SI.ra chiedendone la condanna al rilascio CP_1
dell'immobile sito in via Carrera 64 in Torino, al rimborso delle spese sostenute nel pagina 1 di 4 periodo successivo alla data in cui la SI.ra si era obbligata a rilasciarlo con CP_1
contratto di compravendita del 22.12.22 e al risarcimento dei danni;
- nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, la SI.ra non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
CP_1
- nelle more del giudizio, il 4.10.23, la SI.ra ha rilasciato l'immobile; CP_1
- l'istruttoria è consistita in una C.T.U.;
- la causa viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- l'acquirente SI.ra ha chiesto la condanna della SI.ra al rilascio dell'immobile Pt_1 CP_1
che, in base al contratto di compravendita del 22.12.22, sarebbe dovuto avvenire entro il
30.4.23;
- pertanto il fondamento della pretesa attorea era ed è documentalmente provato, mentre la SI.ra restando contumace ha rinunciato alla facoltà di formulare eventuali CP_1
contestazioni ed eccezioni;
- il 4.10.23 l'immobile è stato rilasciato e, in conseguenza, la ricorrente ha rinunciato alla relativa domanda e viene meno il presupposto della correlata istanza ex art. 614 bis
c.p.c.;
- quanto alle restanti domande, si rileva che:
a) sono dovuti euro 478,75 (203 + 275,75 così come rideterminate e ridotte nelle conclusioni a pag. delle note del 7.4.25) a titolo di rimborso delle spese condominiali e delle spese di riscaldamento durante il periodo in cui la SI.ra ha impedito alla CP_1
SI.ra di utilizzare l'immobile; Pt_1
pagina 2 di 4 b) come da accertamento peritale, sono dovuti euro 2.150 a titolo di indennità di occupazione per il periodo di occupazione abusiva dal maggio al settembre 2023,
mentre per effetto dell'art. 2059 c.c. non è liquidabile il danno non patrimoniale lamentato dall'attrice;
- il credito attoreo ammonta dunque ad euro 2.628,75 (478,75 + 2.150) oltre ad interessi al tasso legale da ciascun pagamento effettuato dalla ricorrente al condominio e da ciascuna mensilità di occupazione al saldo;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale della SI.ra rispetto alla CP_1
domanda di rilascio e la soccombenza effettiva rispetto alle altre domande;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo minimo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
- attivazione della negoziazione: euro 221
a) fase di studio: euro 425
b) fase introduttiva: euro 425
c) fase istruttoria: euro 851
d) fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 2.552, oltre ad euro 545,50 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del C.T.U., nei rapporti interni anche le spese di C.T.U. vengono poste interamente a carico della soccombente SI.ra ; CP_1
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
pagina 3 di 4 - condanna al pagamento in favore di di euro Controparte_1 Parte_1
2.628,75 oltre ad interessi come in motivazione sino al saldo;
- condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali che liquida in euro 545,50 per esposti ed euro 2.552 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
- pone le spese di C.T.U. integralmente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Torino l'8 aprile 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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