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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Cristina Giusti , in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 7/02/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. rg .476 /2024
TRA
( ), rapp.ta e difesa dall'avv. DE PASCALE NOVELLA e dell'avv. p. Parte_1 C.F._1 Gianmaria Scognamiglio con cui elettivamente domicilia Via G Matteotti n 84014 Nocera Inferiore (SA), come in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e Controparte_1 difeso ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano come in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/01/2024 la ricorrente in epigrafe, attualmente docente di scuola superiore di II grado presso IST. (NAIS078002), ha dedotto di aver Controparte_2 Con lavorato in qualità di docente con contratto a tempo determinato alle dipendenze del , per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ed ha affermato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente). Ha chiesto quindi riconoscersi il proprio diritto ad ottenere la carta del docente per i periodi indicati in ricorso, per la somma totale di € 3.000,00 con vittoria di spese. In diritto, ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio ex
DPCM 28/11/2016, per violazione dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A. ma in particolare per la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della clausola 4 dell'Accordo quadro come recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE. Il si è costituito ed ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione e nel Controparte_1 merito l'infondatezza della domanda e la prescrizione parziale del credito con riguardo alle annualità 2015/2016 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 . Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati. Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice e ordinario e giudice amministrativo rileva il criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018). Nel caso in esame, l'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine “unionale”, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Controparte_1
Ciò posto, incontestato lo svolgimento di attività di docenza per gli anni di cui al ricorso, occorre richiamare la cornice normativa in cui la fattispecie in esame si inquadra.
Andando al merito, in tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall' art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015 , quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.
La carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i , ed è prevista dall''art. 1 Controparte_4 comma 121 della L. 107/2015.
La carta consiste quindi in un beneficio finanziario a destinazione vincolata, riconoscibile anche ai docenti a tempo determinato nonché agli educatori (Cassazione civile , sez. lav. , 31/10/2022 , n. 32104) "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
[...] ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”
Per quanto qui di stretto interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che: 1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
Va evidenziato che sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente - il Consiglio di Stato, Sezione Settima, aveva emesso la sentenza n. 1842/2022 (mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017) con cui ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente, ed ha stabilito che la norma
(l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015) può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e un' uniformità di regole in materia di formazione del personale docente, senza distinzione tra quello a tempo determinato e quello a tempo indeterminato, essendo la formazione finalizzata a garantire la qualità dell'insegnamento. Sul petitum oggetto di questo giudizio, investita della questione dal Tribunale di Vercelli, si è pronunciata recentemente la Corte di Giustizia Europea. Con ordinanza n. 450 del 18/05/2022 ha stabilito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
Il decreto-legge 69/23 ha esteso poi il beneficio della carta docente ai lavoratori a tempo determinato con contratto al 31 agosto (art 124 co. 1 l. 124/99), supplenza su posto vacante e disponibile o supplenza annuale. All'esito del rinvio pregiudiziale, disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, su varie questioni sorte nella trattazione dei procedimenti relativi alla carta del docente nella giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione con sentenza 29961/2023 ha stabilito i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, condividendosi le argomentazioni di cui alla recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea e della sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, nonché dei principi di diritto enunciati dalla
Suprema Corte sopra riportati ritiene questo Giudice che il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati, dovendosi riconoscere anche alla ricorrente, docente a tempo determinato, il beneficio della c.d. Carta del docente, atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse
e opportunità che garantiscano la formazione in servizio", tra le quali certamente può comprendersi la Carta del docente.
Tanto chiarito, venendo all'esame della specifica posizione della ricorrente ed al servizio presso le istituzioni scolastiche statali, va subito chiarito che effettivamente risulta allegato e documentato che la , ha prestato servizio Parte_1 per gli anni scolastici indicati in ricorso in qualità di docente precario, con supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, con un impegno orario pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti assunti a tempo indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi del DPCM del 28.11.2016. Va tuttavia analizzata l'eccezione di prescrizione sollevata dal con riguardo alle Controparte_1 annualità 2015/2016; 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Orbene, alla luce dell'attento scrutinio della documentazione versata in atti, tale eccezione può essere accolta solo con riferimento all'anno scolastico 2017/2018 e ciò in quanto, con riferimento agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, l'eccezione è manifestamente inconferente giacché non vi è alcuna richiesta rispetto a tali periodi;
analogamente infondata risulta l'eccezione con riferimento all'anno scolastico 2018/2019 in quanto è stato prodotto in atti l'atto di diffida inviato a mezzo pec in data 4.10.2023 valevole ad interrompere la prescrizione quinquennale decorrente dalla data di assunzione che risulta essere 30.10.2018 (cfr. contratto del 31.10.2018 prot. N. 11697).
Ciò chiarito, tenuto conto che la ricorrente ha provato di essere tuttora nel sistema scolastico con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 presso l'ISTITUTO SUPERIORE IST.
[...]
, va detto che permane l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per Controparte_2 cui è causa, ragion per cui deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 per l'importo complessivo di € 2.500,00. In definitiva, per le argomentazioni esposte, va accolta la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica e per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare in favore del ricorrente la Carta elettronica per gli anni CP_1 scolatici 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 per l'importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 199, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Pertanto il convenuto dovrà costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui CP_1 agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Le spese del giudizio sono compensate nella misura di 1/3 in considerazione della reciproca soccombenza e liquidate come da dispositivo tenuto conto della semplicità e della serialità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023;
- per l'effetto condanna il convenuto all'erogazione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € CP_1 500,00 annue per l'aggiornamento e la formazione del docente, pari alla complessiva somma di €. 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 199, dalla data del diritto all'accredito, alla concreta attribuzione;
Con
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e pone il restante terzo a carico del he liquida in € 875,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice
Cristina Giusti