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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/07/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del giudizio civile RG. N. 480/2024 promosso da
C.F. elettivamente domiciliato in Roma in Parte_1 CodiceFiscale_1
Viale Bruno Buozzi n. 99, presso lo studio dell'Avv. Stefania Rinaldi (CF: C.F._2
pec: , FAX 063217536) che lo rappresenta e
[...] Email_1 difende in virtù di procura in atti attore contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._3 di Santa Lucia n. 46, Fiumicino (Roma) (C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._4 CP_3
entrambi residenti in [...]
n. 40 Contumaci
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. depositato in data 23.2.2024 il sig. Parte_1 conveniva in giudizio , e per sentir Controparte_1 CP_2 CP_3 accertare e dichiarare la occupazione sine titulo da parte dei convenuti dell'immobile sito in Roma, Fiumicino Via del Casale di Santa Lucia N° 46 (già N° 43 ) Catasto dei Terreni, foglio 739, particella 203 e 595 e N° n° 40 (già 49 oggi e degli immobili che insistono sugli stessi, Foglio Catasto Fabbricati 739 particella 110; in via alternativa, laddove dovessero ritenersi sussistenti dei validi contratti di locazione, accertare la cessazione degli stessi e/o risoluzione per grave inadempimento e per l'effetto, condannare i medesimi, convenuti al rilascio degli immobili di causa. Premetteva il ricorrente: di essere pieno proprietario dei seguenti immobili siti nel Comune di FIUMICINO (Codice M297), ai civici 46 e 49 di del VIA DEL CASALE DI SANTA LUCIA Piano T (catastalmente n. 43, secondo la precedente numerazione): a) abitazione sita in Fiumicino, Via del Casale di Santa Lucia n. 43, piano T, distinta Catasto dei Fabbricati al Foglio 739, particella 110, - cat. A/5, cl. 2, consistenza 3,0 vani , r.c. 154,94; b) terreno sito nel Comune di Fiumicino, distinto al Catasto dei Terreni al foglio 739, particella 203, qualità Orto, classe 02, superficie are 17 e ca 26, r.d Euro 21,04, r.a. 7,13; c) terreno sito nel Comune di Fiumicino, distinto al Catasto dei Terreni al foglio 739, part. 595, qualità Orto, cl. 2, superficie are 17 ca. 26, r.d. Euro 21,04, r..a. Euro 7,13 (doc. all. 1 sub a. b.c.); che le dette proprietà gli erano pervenute per successione del padre, Sig. (C.F. Persona_1
), nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 19 settembre C.F._6
2005; che il ricorrente aveva a sua volta acquistato la piena proprietà di detti immobili, quanto alla quota del 50% indiviso, per successione della sig.ra (C.F. Persona_2
,) nata a [...] il [...] e deceduta in C.F._7
Roma in data 23 febbraio 1975, e, quanto alla restante quota del 50% indiviso, per atto di compravendita a rogito Notaio del 9 ottobre 1978, rep. 22839 dalla sorella Persona_3
. Parte_2
Precisava che i predetti immobili -catastalmente individuati come tutti siti in Via del Casale di Santa Lucia n. 43 -avevano nel corso del tempo modificato numerazione del civico;
più in particolare: il n° 43 era stato modificato, il 17/05/1983, nel N° 46 e il N° 49 era stato modificato il 17/05/1983 nel N° 40; che dopo la morte del padre, il Sig. Parte_1 divenuto proprietario degli immobili suddetti, aveva tentato inutilmente di prendere possesso degli stessi, risultando occupati senza titolo alcuno, dai Signori CP_1
e che il sig. , dante causa dell'odierno
[...] CP_2 CP_3 Persona_1 attore, aveva infatti concesso in locazione, l'immobile sito in Via Casale Santa Lucia n. 49 (successivamente 40) e il relativo terreno a decorrere dal 1° gennaio 1979, per la durata di un anno, ai signori e alla moglie cui erano subentrati, Parte_3 Parte_4 in data 1/4/1980, alle medesime condizioni, i Sigg.ri e;
che lo stesso Parte_5 Parte_6 aveva concesso, altresì, in locazione, con contratto del 27/5/1991 per anni 5, l'altra porzione del terreno e l'immobile che su di esso insisteva aventi accesso dalla Via Casale santa Lucia n. 46 (già 43) ai signori e , cui erano subentrati, Parte_7 Parte_8 dapprima il sig. e, nel 1997, la sig.ra che i Signori Controparte_4 Controparte_1
così come la sig.ra avevano dopo pochi mesi dall'inizio del rapporto CP_2 CP_1 contrattuale cessato di versare il canone, continuando altresì ad occupare l'immobile nonostante la cessazione del rapporto locatizio, impedendo al Signor di rientrare Pt_1 nella sua proprietà; che si erano qualificati occupanti senza titolo in sede di verbale delle operazioni peritali, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.g.e. 268/2012 presso il Tribunale di Civitavecchia, dott.ssa redatto in data 18 febbraio 2014 Per_4 dall'U.G. dott.ssa , unitamente al Custode Avv. Celestino Gnazi, al CTU e Persona_5 alla Forza Pubblica;
che il Sig. pur in forme irrituali aveva sempre denunciato Persona_1
l'impossibilità di riprendere possesso della sua proprietà e, infine, in data 13 ottobre 2017, a mezzo raccomandata a.r. aveva diffidato i convenuti all'immediato rilascio degli immobili, senza riscontro. Precisava di avere avviato il procedimento di mediazione, proc. n. 139/2020, dinanzi la Camera per la Mediazione dell'Ordine forense di Civitavecchia che si era concluso con la mancata adesione delle parti chiamate. I convenuti rimanevano contumaci e la causa istruita documentalmente veniva assunta in decisione. La domanda del ricorrente va accolta. Va premesso, sotto il profilo della distribuzione degli oneri di prova (art. 2697 c.c.), che alla parte che svolga azione personale di rilascio (art. 2037 cit.) incombe esclusivamente di fornire dimostrazione della materiale occupazione dell'immobile da parte del convenuto, e di allegare che questi sia privo di titolo che lo legittimi a tale detenzione;
incombe al convenuto di eccepire e dimostrare di essere legittimo detentore della res in proprietà dell'attore, in virtù di idoneo titolo contrattuale o legale che lo abiliti a tanto (sulla distribuzione dell'onere probatorio v. ex plurimis Cass. n°4416.2007: "in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo"; conf. Cass. n°26003.2010; Cass. n°1929.2009; Cass. n°11774.2006; Cass. n°23086.2004: "la domanda di restituzione di un bene, allorquando sia fondata sulla deduzione dell'arbitraria disponibilità materiale dello stesso da parte del convenuto e non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà, non può qualificarsi come rivendica e non integra un'azione reale, ma dev'essere qualificata come azione personale di rilascio o di restituzione e, qualora il convenuto contrapponga il suo diritto alla detenzione in base ad un titolo giuridico, la validità e persistenza di quest'ultimo diventa l'oggetto della controversia"; Cass. n°13605.2000). Ebbene, nel caso di specie, la documentazione versata in atti comprova la titolarità degli immobili di causa , precisamente: a) abitazione sita in Fiumicino, Via del Casale di Santa Lucia n. 43, piano T, distinta Catasto dei Fabbricati al Foglio 739, particella 110, - cat. A/5, cl. 2, consistenza 3,0 vani , r.c. 154,94; b) terreno sito nel Comune di Fiumicino, distinto al Catasto dei Terreni al foglio 739, particella 203, qualità Orto, classe 02, superficie are 17 e ca 26, r.d Euro 21,04, r.a. 7,13; c) terreno sito nel Comune di Fiumicino, distinto al Catasto dei Terreni al foglio 739, part. 595, qualità Orto, cl. 2, superficie are 17 ca. 26, r.d. Euro 21,04, r..a. Euro 7,13. Quanto alla allegazione della occupazione senza titolo va detto intanto che tutti i convenuti risultano dalle visure anagrafiche del 21.5.2024 residenti negli immobili di causa e dove è avvenuta la notifica del ricorso introduttivo del giudizio ricevuta a mani da CP_5
in data 4.7.24 ( al civico 46) e completata per compiuta giacenza quanto agli due (al
[...] civico 40). La occupazione risulta anche dal verbale redatto dall'U.G. dott.ssa unitamente al Per_5
Custode Avv. Celestino Gnazi, al CTU e alla Forza Pubblica, nell'ambito delle operazioni peritali compiute nella procedura esecutiva immobiliare R.g.e. 268/2012 dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, avente ad oggetto gli immobili per cui è causa nel corso delle quali i resistenti rinvenuti sui luoghi oggetto del pignoramento, si qualificavano, appunto, quali “occupanti” degli immobili (doc. all. 9), tanto di riservarsi in tale sede di agire per l'accertamento del diritto di usucapione: fatto che non risulta . La domanda va, quindi, accolta e i resistenti condannati al rilascio. Le spese di lite come in dispositivo liquidate seguono la soccombenza
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1 accoglie la domanda e, accertata la occupazione senza titolo, condanna i sig.ri CP_2
e CP_3 Controparte_1 all'immediato rilascio in favore del ricorrente dei seguenti immobili: immobile sito in Roma, Fiumicino Via del Casale di Santa Lucia N° 46 (già N° 43 ) Catasto dei Terreni, foglio 739, particella 203 e 595 e N° 40 (già 49) e degli immobili che insistono sugli stessi, Foglio Catasto Fabbricati 739 particella 110; condanna i resistenti in solido al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 320,0 per esborsi ed euro 2500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
Civitavecchia 5.7.2025 IL GIUDICE Dott.ssa Roberta Nardone
SENTENZA nell'ambito del giudizio civile RG. N. 480/2024 promosso da
C.F. elettivamente domiciliato in Roma in Parte_1 CodiceFiscale_1
Viale Bruno Buozzi n. 99, presso lo studio dell'Avv. Stefania Rinaldi (CF: C.F._2
pec: , FAX 063217536) che lo rappresenta e
[...] Email_1 difende in virtù di procura in atti attore contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._3 di Santa Lucia n. 46, Fiumicino (Roma) (C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._4 CP_3
entrambi residenti in [...]
n. 40 Contumaci
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. depositato in data 23.2.2024 il sig. Parte_1 conveniva in giudizio , e per sentir Controparte_1 CP_2 CP_3 accertare e dichiarare la occupazione sine titulo da parte dei convenuti dell'immobile sito in Roma, Fiumicino Via del Casale di Santa Lucia N° 46 (già N° 43 ) Catasto dei Terreni, foglio 739, particella 203 e 595 e N° n° 40 (già 49 oggi e degli immobili che insistono sugli stessi, Foglio Catasto Fabbricati 739 particella 110; in via alternativa, laddove dovessero ritenersi sussistenti dei validi contratti di locazione, accertare la cessazione degli stessi e/o risoluzione per grave inadempimento e per l'effetto, condannare i medesimi, convenuti al rilascio degli immobili di causa. Premetteva il ricorrente: di essere pieno proprietario dei seguenti immobili siti nel Comune di FIUMICINO (Codice M297), ai civici 46 e 49 di del VIA DEL CASALE DI SANTA LUCIA Piano T (catastalmente n. 43, secondo la precedente numerazione): a) abitazione sita in Fiumicino, Via del Casale di Santa Lucia n. 43, piano T, distinta Catasto dei Fabbricati al Foglio 739, particella 110, - cat. A/5, cl. 2, consistenza 3,0 vani , r.c. 154,94; b) terreno sito nel Comune di Fiumicino, distinto al Catasto dei Terreni al foglio 739, particella 203, qualità Orto, classe 02, superficie are 17 e ca 26, r.d Euro 21,04, r.a. 7,13; c) terreno sito nel Comune di Fiumicino, distinto al Catasto dei Terreni al foglio 739, part. 595, qualità Orto, cl. 2, superficie are 17 ca. 26, r.d. Euro 21,04, r..a. Euro 7,13 (doc. all. 1 sub a. b.c.); che le dette proprietà gli erano pervenute per successione del padre, Sig. (C.F. Persona_1
), nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 19 settembre C.F._6
2005; che il ricorrente aveva a sua volta acquistato la piena proprietà di detti immobili, quanto alla quota del 50% indiviso, per successione della sig.ra (C.F. Persona_2
,) nata a [...] il [...] e deceduta in C.F._7
Roma in data 23 febbraio 1975, e, quanto alla restante quota del 50% indiviso, per atto di compravendita a rogito Notaio del 9 ottobre 1978, rep. 22839 dalla sorella Persona_3
. Parte_2
Precisava che i predetti immobili -catastalmente individuati come tutti siti in Via del Casale di Santa Lucia n. 43 -avevano nel corso del tempo modificato numerazione del civico;
più in particolare: il n° 43 era stato modificato, il 17/05/1983, nel N° 46 e il N° 49 era stato modificato il 17/05/1983 nel N° 40; che dopo la morte del padre, il Sig. Parte_1 divenuto proprietario degli immobili suddetti, aveva tentato inutilmente di prendere possesso degli stessi, risultando occupati senza titolo alcuno, dai Signori CP_1
e che il sig. , dante causa dell'odierno
[...] CP_2 CP_3 Persona_1 attore, aveva infatti concesso in locazione, l'immobile sito in Via Casale Santa Lucia n. 49 (successivamente 40) e il relativo terreno a decorrere dal 1° gennaio 1979, per la durata di un anno, ai signori e alla moglie cui erano subentrati, Parte_3 Parte_4 in data 1/4/1980, alle medesime condizioni, i Sigg.ri e;
che lo stesso Parte_5 Parte_6 aveva concesso, altresì, in locazione, con contratto del 27/5/1991 per anni 5, l'altra porzione del terreno e l'immobile che su di esso insisteva aventi accesso dalla Via Casale santa Lucia n. 46 (già 43) ai signori e , cui erano subentrati, Parte_7 Parte_8 dapprima il sig. e, nel 1997, la sig.ra che i Signori Controparte_4 Controparte_1
così come la sig.ra avevano dopo pochi mesi dall'inizio del rapporto CP_2 CP_1 contrattuale cessato di versare il canone, continuando altresì ad occupare l'immobile nonostante la cessazione del rapporto locatizio, impedendo al Signor di rientrare Pt_1 nella sua proprietà; che si erano qualificati occupanti senza titolo in sede di verbale delle operazioni peritali, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.g.e. 268/2012 presso il Tribunale di Civitavecchia, dott.ssa redatto in data 18 febbraio 2014 Per_4 dall'U.G. dott.ssa , unitamente al Custode Avv. Celestino Gnazi, al CTU e Persona_5 alla Forza Pubblica;
che il Sig. pur in forme irrituali aveva sempre denunciato Persona_1
l'impossibilità di riprendere possesso della sua proprietà e, infine, in data 13 ottobre 2017, a mezzo raccomandata a.r. aveva diffidato i convenuti all'immediato rilascio degli immobili, senza riscontro. Precisava di avere avviato il procedimento di mediazione, proc. n. 139/2020, dinanzi la Camera per la Mediazione dell'Ordine forense di Civitavecchia che si era concluso con la mancata adesione delle parti chiamate. I convenuti rimanevano contumaci e la causa istruita documentalmente veniva assunta in decisione. La domanda del ricorrente va accolta. Va premesso, sotto il profilo della distribuzione degli oneri di prova (art. 2697 c.c.), che alla parte che svolga azione personale di rilascio (art. 2037 cit.) incombe esclusivamente di fornire dimostrazione della materiale occupazione dell'immobile da parte del convenuto, e di allegare che questi sia privo di titolo che lo legittimi a tale detenzione;
incombe al convenuto di eccepire e dimostrare di essere legittimo detentore della res in proprietà dell'attore, in virtù di idoneo titolo contrattuale o legale che lo abiliti a tanto (sulla distribuzione dell'onere probatorio v. ex plurimis Cass. n°4416.2007: "in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo"; conf. Cass. n°26003.2010; Cass. n°1929.2009; Cass. n°11774.2006; Cass. n°23086.2004: "la domanda di restituzione di un bene, allorquando sia fondata sulla deduzione dell'arbitraria disponibilità materiale dello stesso da parte del convenuto e non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà, non può qualificarsi come rivendica e non integra un'azione reale, ma dev'essere qualificata come azione personale di rilascio o di restituzione e, qualora il convenuto contrapponga il suo diritto alla detenzione in base ad un titolo giuridico, la validità e persistenza di quest'ultimo diventa l'oggetto della controversia"; Cass. n°13605.2000). Ebbene, nel caso di specie, la documentazione versata in atti comprova la titolarità degli immobili di causa , precisamente: a) abitazione sita in Fiumicino, Via del Casale di Santa Lucia n. 43, piano T, distinta Catasto dei Fabbricati al Foglio 739, particella 110, - cat. A/5, cl. 2, consistenza 3,0 vani , r.c. 154,94; b) terreno sito nel Comune di Fiumicino, distinto al Catasto dei Terreni al foglio 739, particella 203, qualità Orto, classe 02, superficie are 17 e ca 26, r.d Euro 21,04, r.a. 7,13; c) terreno sito nel Comune di Fiumicino, distinto al Catasto dei Terreni al foglio 739, part. 595, qualità Orto, cl. 2, superficie are 17 ca. 26, r.d. Euro 21,04, r..a. Euro 7,13. Quanto alla allegazione della occupazione senza titolo va detto intanto che tutti i convenuti risultano dalle visure anagrafiche del 21.5.2024 residenti negli immobili di causa e dove è avvenuta la notifica del ricorso introduttivo del giudizio ricevuta a mani da CP_5
in data 4.7.24 ( al civico 46) e completata per compiuta giacenza quanto agli due (al
[...] civico 40). La occupazione risulta anche dal verbale redatto dall'U.G. dott.ssa unitamente al Per_5
Custode Avv. Celestino Gnazi, al CTU e alla Forza Pubblica, nell'ambito delle operazioni peritali compiute nella procedura esecutiva immobiliare R.g.e. 268/2012 dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, avente ad oggetto gli immobili per cui è causa nel corso delle quali i resistenti rinvenuti sui luoghi oggetto del pignoramento, si qualificavano, appunto, quali “occupanti” degli immobili (doc. all. 9), tanto di riservarsi in tale sede di agire per l'accertamento del diritto di usucapione: fatto che non risulta . La domanda va, quindi, accolta e i resistenti condannati al rilascio. Le spese di lite come in dispositivo liquidate seguono la soccombenza
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1 accoglie la domanda e, accertata la occupazione senza titolo, condanna i sig.ri CP_2
e CP_3 Controparte_1 all'immediato rilascio in favore del ricorrente dei seguenti immobili: immobile sito in Roma, Fiumicino Via del Casale di Santa Lucia N° 46 (già N° 43 ) Catasto dei Terreni, foglio 739, particella 203 e 595 e N° 40 (già 49) e degli immobili che insistono sugli stessi, Foglio Catasto Fabbricati 739 particella 110; condanna i resistenti in solido al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 320,0 per esborsi ed euro 2500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
Civitavecchia 5.7.2025 IL GIUDICE Dott.ssa Roberta Nardone