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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2024, n. 5103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 5103 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI –I Sezione Civile-
composto dai signori Magistrati:
Dott. Rosella Nocera Presidente
Dott. Valeria Guaragnella Giudice rel.
Dott. Tiziana De Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 16644/2015, discussa nella camera di consiglio del 17/12/2024, promossa con ricorso depositato in data 13/11/2015
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Ursini Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Cimmino Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI: all'udienza dell'8/07/2024 sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica e con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, che rassegnava le proprie conclusioni con nota depositata in data 18/07/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e contraevano matrimonio concordatario in data 18 Parte_1 CP_1 Controparte_1 dicembre 1997 in Bari, debitamente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune. L'unione, dalla quale nasceva l'unico figlio in data 15/07/2000 a Putignano, Per_1 tuttavia, si rivelava infelice. Si perveniva, quindi, alla separazione con sentenza n. 2948/2014 del 13/06/2014 del Tribunale di Bari, che recepiva l'accordo di separazione intervenuto tra le parti, prevedendo l'affido condiviso con collocamento del figlio minore presso la Per_1 madre nella casa coniugale, in comproprietà fra i coniugi, con specifica regolamentazione delle visite paterne e, in merito agli aspetti economici, che il versasse alla moglie Pt_1
l'importo complessivo di € 1.400,00 mensili, di cui € 800,00 a titolo di mantenimento della stessa ed € 600,00 per il figlio oltre al 50% delle spese straordinarie relative al Per_1 figlio. Inoltre, il si impegnava al pagamento integrale dei ratei mensili del mutuo Pt_1 fondiario cointestato ai coniugi relativo all'acquisto della casa familiare, assegnata in favore della Controparte_1
Facendo premessa di quanto sopra, con ricorso depositato il 13/11/2015, chiedeva Parte_1 che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio, con ogni conseguenziale statuizione di carattere anagrafico;
l'esclusione di qualsiasi assegno divorzile in favore della o, in subordine, la sua riduzione nella misura di € Controparte_1
300,00; la riduzione del contributo al mantenimento del figlio ad € 400,00 mensili;
Per_1 da ultimo, la conferma del regolamento di incontri padre-figlio previsto in sede di separazione. Con spese e competenze del giudizio secondo soccombenza. Si costituiva la resistente che, non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva di riconfermare l'affidamento condiviso del minore Per_1 con collocazione presso la madre, disponendo la libertà di incontri con il padre, tenendo conto dei rispettivi impegni e desideri e, con riferimento agli aspetti economici, di onerare il Pt_1 di un assegno divorzile in suo favore di € 800,00 mensili e di un contributo al mantenimento ordinario del figlio nell'importo di € 800,00 mensili. Con vittoria di spese. Per_1
All'udienza presidenziale del 12/05/2016, il Presidente della I Sez. Civ., preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione e previa audizione delle parti in ordine alle loro condizioni patrimoniali, si riservava. Sciolta la riserva, dava con ordinanza del 16/05/2016 i provvedimenti provvisori e urgenti, riducendo ad € 500,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, confermando, di contro, l'importo del mantenimento in favore del figlio di € 600,00 e le ulteriori previsioni regolanti lo stato separativo. Veniva fissata per il giorno 14/11/2016 l'udienza di comparizione e trattazione della causa davanti al Giudice Istruttore. Su concorde richiesta dei coniugi, veniva pronunciata sentenza non definitiva n. 3447/2017, pubblicata il 4/07/2017, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proseguendo l'istruttoria della causa per i profili patrimoniali. Segnatamente, con ordinanza del 14/03/2018, venivano disposte indagini a mezzo del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, richieste dalla parte resistente, al fine di accertare la concreta consistenza economico-patrimoniale del ricorrente . Pt_1
In data 19/10/2023, il ricorrente depositava la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1287/2021 di delibazione della sentenza ecclesiastica n. 116 del 31/05/2018 con la quale veniva dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e, in aggiunta, la denunzia di successione a favore della resistente conseguente al decesso del di lei padre. All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo un rinvio richiesto dalle parti al fine di raggiungere una intesa concliativa, all'udienza dell'08/07/2024 il G.I. acquisiva le conclusioni, indi rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo già stata pronunziata (e verosimilmente passata in giudicato) la sentenza non definitiva sullo status dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al Collegio non resta che decidere sulle questioni accessorie. Preliminarmente, si osserva che, pur essendo intervenuta sentenza di delibazione della nullità del matrimonio concordatario contratto tra le parti, (sent. Corte di Appello di Bari n. 1287/2021), tale pronuncia è improduttiva di effetti nel presente giudizio, essendo intervenuta in precedenza la sentenza sullo status, passata in giudicato. Ed invero, sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con pronuncia n. 9004/2021, hanno statuito che “In tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere in quest'ultimo giudizio, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile.” Sempre in via preliminare, rileva il Collegio che non vi è più luogo a provvedere in punto di affidamento e regolamentazione degli incontri paterni con il figlio stante Per_1
l'intervenuto raggiungimento da parte del ragazzo della maggiore età. Restano, dunque, da esaminare le questioni di contenuto economico, inerenti alla debenza e alla quantificazione dell'assegno divorzile chiesto dalla resistente e alla quantificazione dell'assegno per il figlio maggiorenne Per_1
Quanto all'assegno divorzile, il ricorrente ne ha chiesto l'esclusione o, in subordine, la sua riduzione ad € 300,00 mnsili. Di contro, la resistente, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni ha chiesto la corresponsione di un assegno divorzile pari ad € 500,00 mensili, così come previsto dall'ordinanza presidenziale del 16/05/2016. Orbene, ai fini decisori è necessario soffermarsi sulla pronuncia delle Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 18287/2018 depositata l'11 luglio 2018, ha ridefinito i principi in materia. Le Sezioni Unite del 2018, al fine di dare attuazione agli artt. 2, 3 e 29 Cost., hanno offerto una interpretazione dell'art. 5, comma 6 L. Div. che vede ormai superata la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno di divorzio. In particolare, la Corte regolatrice ha evidenziato che “il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. L'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi e all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve, dunque, essere saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, i quali, alla luce del principio solidaristico che permea la formazione sociale della famiglia, di rilievo costituzionale, costituiscono attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 c.c. In definitiva, sulla base delle approfondite argomentazioni sin qui testualmente richiamate, le Sezioni Unite del 2018 sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente: “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Questo accertamento, che “non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi”, diviene necessario in quanto è la stessa norma regolatrice del diritto all'assegno che attribuisce rilievo alle scelte e ai ruoli della vita familiare, rilievo che ha “l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”, di modo che ove la disparità reddituale abbia questa specifica radice causale e sia accertato – con assolvimento di un onere probatorio che le Sezioni Unite richiedono espressamente sia
“rigoroso” (cfr. pag. 36 della sentenza in commento) – “che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”, di tale specifica caratteristica della vita familiare occorre tenere conto “nella valutazione della inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive”. Tuttavia, una volta sgominato il terreno da qualsiasi “suggestione criptoindissolubilista” (cfr. pag. 29 sentenza in oggetto), risulta opportuno evidenziale che “l'assegno risponde, anzitutto, ad un'esigenza assistenziale che – occorre ribadire – le Seziono Unite non hanno affatto inteso cancellare e danno invece per scontata” (testualmente cfr. Cort. Cass., Sez. I, n. 24250/2021). In questa prospettiva “il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancora ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge […] Ed inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale” (Ibidem). Ciò posto, aderendo all'opzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza di legittimità successiva, quanto al caso concreto, ritiene il Collegio che, alla luce dell'istruttoria svolta, debba essere riconosciuto un assegno divorzile in favore della SI.ra . Controparte_1
L'esame comparato della situazione economico-patrimoniale delle parti attesta una disparità tra gli ex coniugi: il , infatti, come ingegnere libero professionista ha una capacità Pt_1 reddituale superiore a quella della resistente che, pur essendo proprietaria di alcuni immobili
– comproprietà appartamento in via Bari alla via Piccini n. 182 di mq 180 di cui è assegnataria;
villa in Rosamarina di Ostuni;
appartamento in Campitello Matese;
villa di campagna in Castellana Grotte di complessivi 180 mq;
terreno agricolo di 10.000 mq;
da ultimo, ulteriori immobili derivanti da un compendio ereditario di cui una quota di un fabbricato in Castellana Grotte e una abitazione in villini in Polignano a Mare su strada provinciale -, essendo inoccupata, ha redditi più modesti rispetto al ricorrente, consistenti, essenzialmente, nell'assegno di mantenimento e nel canone annuo di € 1.000,000 derivante dalla locazione di una casa rurale donata dal genitore alla sita nelle campagne di Monopoli (cfr. Controparte_1
UNICO 2022 reddito complessivo € 9.053.00; UNICO 2023 reddito complessivo € 7.372,00; UNICO 2024 reddito complessivo € 9.053.00). Quanto alle condizioni economico-reddituali del ricorrente, rileva il Collegio che il lamentato peggioramento della situazione economica del deve essere sottoposto a revisione Pt_1 critica alla luce delle risultanze della documentazione fiscale versata in atti (cfr. UNICO 2021 reddito complessivo € 23.097,00; UNICO 2022 reddito complessivo € 68.616,00; UNICO 2023 reddito complessivo € 52.228,00; UNICO 2024 reddito complessivo 22.906,00). Invero, pur considerando i redditi netti percepiti, sottraendo gli oneri deducili e tassazione, la situazione economico-patrimoniale del non deve essere letta in modo artificiosamente Pt_1 parcellizzato, ma nel suo complesso, lungo il corso degli anni. E', dunque, evidente come il contesto reddituale del ricorrente sia caratterizzato da un andamento ondivago, fatto di alti e bassi, tipico della libera professione. Circostanza che, risulta dal compendio probatorio, emergeva già per gli anni pregressi alla richiesta di separazione (cfr. UNICO 2015 reddito complessivo € 29.966,00; UNICO 2014 reddito complessivo 80.675,00). Tanto premesso, occorre verificare le ragioni di questo iato reddituale, onde evitare quel che il Supremo Collegio ha stigmatizzato nella sua ratio decidendi, ossia che l'assegno divorzile diventi viatico di una fittizia ultrattività del matrimonio. In tal senso, il sostiene che Pt_1
l'attuale condizione della resistente non sia ascrivibile a ragioni oggettive, ma sia, essenzialmente, da ricondurre all'inattività della nel cercare un impiego o, Controparte_1 almeno, di mettere a frutto le sue proprietà immobiliari, come, del resto, già ammonita nell'ordinanza presidenziale del 2016. Ed invero, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, l'ex coniuge che non si sia adoperato doverosamente ed adeguatamente nella ricerca di una occupazione lavorativa confacente alle sue attitudini non può pretendere che a fronte di tale inerzia gli sia riconosciuto un assegno di mantenimento, seppure lo stesso fosse stato attribuito in precedenza. Infatti, il colpevole stato di disoccupazione dell'ex coniuge non può essere posto a carico dell'altro, nonostante il divario tra le capacità economiche degli ex coniugi, elemento questo assolutamente neutro in tal caso (arg. da Cass. n. 6886/2018; n. 2653/2021). Tuttavia, deve in questa sede rilevarsi la ridotta capacità lavorativa della la Controparte_1 quale, all'età di 56 anni, risulta sfornita di alcun titolo o esperienza professionale pregressa. A ciò si aggiunga anche quanto emerso dalla sentenza di delibazione della Corte d'Appello di Bari n. 1287/2021, ritualmente depositata dal ricorrente, dalla quale risultano esiziali problematiche della tanto di carattere psichico quanto di matrice organica (cfr. Controparte_1 pagg. 5 e 6 sentenza in commento). In merito al valore probatorio della richiamata pronuncia nell'odierna decisione, come evidenziato dallo stesso ricorrente nella memoria di replica (cfr. pag. 2 e 3), la sentenza resa in diverso processo tra le stesse parti ha valore di “prova atipica” nel processo ad quem e, come tale, beneficia del relativo grado di efficacia probatoria. In particolare, la Corte regolatrice “ha ripetutamente affermato che, nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse” (cfr. Cort. Cass., n. 2947/2023 e giurisprudenza ivi citata). Quanto al valore probatorio da attribuire alla c.d. “prova atipica”, non riducibile a mero argomento di prova, va condiviso l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, a mente della quale essa ha grado di indizio ex art. 2729 c.c. (arg. da Cort. Cass., Sez. VI – III, n. 24867/2018). Orbene, queste risultanze, in uno con le suindicate condizioni della resistente, portano il Collegio ad inferire, secondo un criterio di normalità basato sull'id quod plerumque accidit, l' impossibilità oggettiva della di accedere ad una posizione lavorativa tale da Controparte_1 garantirle indipendenza ed autosufficienza economica. In aggiunta, la natura non solo assistenziale ma anche perequativa-compensativa sottesa all'assegno divorzile impone – come detto – una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori ipostatizzati all'art. 5, comma 6, L. div., valutazione che, nel caso in esame, induce ad un giudizio di sicura sussistenza del diritto all'emolumento richiesto. Infatti, quanto all'indagine del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, vanno svolte le seguenti riflessioni. Risulta provato ex art. 115, comma 1 c.p.c., giacché mai contestato in atti, il fatto che la non abbia mai esperito alcuna attività lavorativa Controparte_1 durante il matrimonio, tra gli altri motivi, anche perché il ricorrente esprimeva la sua Pt_1 massima contrarietà in ordine al fatto che la coniuge potesse lavorare. L'assunto, lungi dal corroborare, come vorrebbe il ricorrente, una sorta di inanità della resistente nelle dinamiche del ménage, ha consentito al di dedicarsi con maggior fruttuosità alla propria attività Pt_1 lavorativa, delegando alla la cura del figlio minore e delle ordinarie mansioni Controparte_1 familairi, sebbene coadiuvata da collaboratrici domestiche. Quanto finora esposto risulta necessario presupposto di quel che si dirà; infatti, il Collegio è consapevole che “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970- essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (Cass., n. 29920/22)”. Tuttavia, altrettanto consolidato formante giurisprudenziale postula da tempo che “in tema di determinazione dell'assegno di divorzio, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass., n. 23583/22; n. 24250/21)”(cfr. Cort. Cass., Sez. I, n. 17144/2023). Conseguentemente, come emerge dalla convenzione di separazione consensuale (pag. 7), l'acquisto della casa familiare, costituita dall'appartamento in Bari, via Piccini 182, è attribuibile, in larga parte, alla sfera della resistente, stante l'oneroso esborso effettuato dal padre della consistente in £ 320.000.000, a fronte di un pagamento totale di lire CP_1
475.000.000. Orbene, questo risulta essere un considerevole contributo personale dato dalla odierna resistente alla formazione del patrimonio comune e, di riverbero, anche dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale. La condizione di cui si discute risulta pienamente sussumibile nella giurisprudenza suindicata, a cui si vuole dar seguito. Ed infatti, la sicurezza economica rappresentata dal conferimento del padre della resistente ha rappresentato, da un canto, un indubbio sacrificio -anche- della dall'altro, un beneficio ex post Controparte_1 ingiustificato per il BA (che è comproprietario dell'immobile, pur avendo contribuito all'acquisto con una somma di gran lunga inferiore alla metà), passibile di essere compensato con l'attribuzione di un assegno divorzile in favore della resistente. Tanto premesso, il Collegio, alla luce della complessiva condizione economico reddituale del ricorrente e della resistente, ritiene equo quantificare l'assegno divorzile nella misura di € 400,00, somma, annualmente rivalutabile in base all'indice Istat annuale, che il dovrà Pt_1 corrispondere alla ex moglie entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data della presente decisione, fermo quanto in precedenza disposto in sede presidenziale per il tempo pregresso. Si ritiene, dunque, di non riconfermare quanto previsto dall'ordinanza del 16/05/2016 e ciò per una duplice ragione. Da un lato, l'asserita simulazione della vendita della quota pari al 49% della “Pasquale BA e Figli s.r.l.” che, a dire della sarebbe fonte di un Controparte_1 ipotetico ammanco di redditi dichiarati dal , risulta smentita ex actis dalle indagini di Pt_1
Polizia Tributaria disposte in sede di istruttoria e, comunque, mai sorretta da una specifica azione o supporto probatorio. Dall'altro, la resistente, come già esposto, è proprietaria di un compendio immobiliare che non risulta efficacemente messo a frutto. A titolo esemplificativo, i prospettati tentativi di vendita e/o locazione dell'immobile sito in Campitello Matese non risultano in alcun modo documentati. In merito alla contribuzione del padre per il figlio (di anni 24), il ricorrente, nella Per_1 propria comparsa conclusionale, ha chiesto la riduzione del contributo paterno al mantenimento del figlio ad € 400,00 mensili, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%. Per converso, la resistente ha chiesto che sia confermo l'importo fissato in sede di ordinanza presidenziale del 16/05/2016 pari ad € 600,00 mensili da versarsi in favore della genitrice con lui convivente, fino a quando il figlio non sarà in grado di provvedere autonomamente a sé stesso. Rileva il Collegio che l'assegno di mantenimento in favore del figlio vada Per_1 confermato nella quantificazione dell'ordinanza del 16/05/2016, in quanto, questi, che ha raggiunto la maggiore età nelle more processuali, risulta, per concordi dichiarazioni delle parti, non autosufficiente, in quanto studente universitario di giurisprudenza. Il dato anagrafico acquisisce valore preminente ai fini della determinazione del quantum del contributo paterno, alla luce del presumibile incremento delle esigenze quotidiane del figlio, connesse alla sua crescita. Dando con ciò seguito al principio di diritto più volte affermato dalla S.C., secondo cui le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni e dunque sono notoriamente legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità dei figli in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale e non hanno bisogno di specifica dimostrazione (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Ordinanza 13664/2022). Dunque, il Collegio ritiene equo confermare la misura dell'assegno a carico del in favore del figlio così come richiesto dalla resistente, obbligandolo ad una Pt_1 Per_1 corresponsione di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Del pari, non può darsi seguito alla iniziale richiesta della madre di aumentare l'assegno ad € 800,00, in quanto alla udienza di precisazione delle conclusione, nonché nella successiva memoria conclusionale e di replica, la resistente ha riperimetrato per riduzione le proprie richieste, attestandosi sulle cifre indicate nella già citata ordinanza presidenziale, dacché “l'eventuale difformità - anche soltanto quantitativa - tra le precedenti richieste e quelle conclusive, comporta una presunzione di abbandono delle richieste non riprodotte […]” (cfr. Cort. Cass., Sez. III., n. 8459/2020 e giurisprudenza ivi citata). Spese compensate, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 16644/2015 R.G.A.C. tra e Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., vista la sentenza non definitiva n. 3447/2017 di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede con riferimento alle residue questioni:
1) revoca le disposizioni relative all'affidamento del figlio divenuto Per_1
maggiorenne;
2) conferma l'assegno di mantenimento a carico di in favore del figlio Parte_1
in misura di € 600,00 mensili, oltre ad aggiornamento Istat annuale ed Per_1
al 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo del Tribunale di Bari);
3) accoglie la domanda di assegno divorzile avanzata dalla parte resistente e, per l'effetto, pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 Controparte_1
la somma mensile di € 400,00 a titolo di assegno divorzile, importo,
[...]
rivalutabile annualmente in base all'Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente decisione, fermo quanto disposto in sede presidenziale per il tempo pregresso;
4) spese compensate.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 17/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Valeria Guaragnella Rossella Nocera
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Alberto Fiermonte
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI –I Sezione Civile-
composto dai signori Magistrati:
Dott. Rosella Nocera Presidente
Dott. Valeria Guaragnella Giudice rel.
Dott. Tiziana De Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 16644/2015, discussa nella camera di consiglio del 17/12/2024, promossa con ricorso depositato in data 13/11/2015
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Ursini Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Cimmino Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI: all'udienza dell'8/07/2024 sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica e con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, che rassegnava le proprie conclusioni con nota depositata in data 18/07/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e contraevano matrimonio concordatario in data 18 Parte_1 CP_1 Controparte_1 dicembre 1997 in Bari, debitamente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune. L'unione, dalla quale nasceva l'unico figlio in data 15/07/2000 a Putignano, Per_1 tuttavia, si rivelava infelice. Si perveniva, quindi, alla separazione con sentenza n. 2948/2014 del 13/06/2014 del Tribunale di Bari, che recepiva l'accordo di separazione intervenuto tra le parti, prevedendo l'affido condiviso con collocamento del figlio minore presso la Per_1 madre nella casa coniugale, in comproprietà fra i coniugi, con specifica regolamentazione delle visite paterne e, in merito agli aspetti economici, che il versasse alla moglie Pt_1
l'importo complessivo di € 1.400,00 mensili, di cui € 800,00 a titolo di mantenimento della stessa ed € 600,00 per il figlio oltre al 50% delle spese straordinarie relative al Per_1 figlio. Inoltre, il si impegnava al pagamento integrale dei ratei mensili del mutuo Pt_1 fondiario cointestato ai coniugi relativo all'acquisto della casa familiare, assegnata in favore della Controparte_1
Facendo premessa di quanto sopra, con ricorso depositato il 13/11/2015, chiedeva Parte_1 che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio, con ogni conseguenziale statuizione di carattere anagrafico;
l'esclusione di qualsiasi assegno divorzile in favore della o, in subordine, la sua riduzione nella misura di € Controparte_1
300,00; la riduzione del contributo al mantenimento del figlio ad € 400,00 mensili;
Per_1 da ultimo, la conferma del regolamento di incontri padre-figlio previsto in sede di separazione. Con spese e competenze del giudizio secondo soccombenza. Si costituiva la resistente che, non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva di riconfermare l'affidamento condiviso del minore Per_1 con collocazione presso la madre, disponendo la libertà di incontri con il padre, tenendo conto dei rispettivi impegni e desideri e, con riferimento agli aspetti economici, di onerare il Pt_1 di un assegno divorzile in suo favore di € 800,00 mensili e di un contributo al mantenimento ordinario del figlio nell'importo di € 800,00 mensili. Con vittoria di spese. Per_1
All'udienza presidenziale del 12/05/2016, il Presidente della I Sez. Civ., preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione e previa audizione delle parti in ordine alle loro condizioni patrimoniali, si riservava. Sciolta la riserva, dava con ordinanza del 16/05/2016 i provvedimenti provvisori e urgenti, riducendo ad € 500,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, confermando, di contro, l'importo del mantenimento in favore del figlio di € 600,00 e le ulteriori previsioni regolanti lo stato separativo. Veniva fissata per il giorno 14/11/2016 l'udienza di comparizione e trattazione della causa davanti al Giudice Istruttore. Su concorde richiesta dei coniugi, veniva pronunciata sentenza non definitiva n. 3447/2017, pubblicata il 4/07/2017, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proseguendo l'istruttoria della causa per i profili patrimoniali. Segnatamente, con ordinanza del 14/03/2018, venivano disposte indagini a mezzo del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, richieste dalla parte resistente, al fine di accertare la concreta consistenza economico-patrimoniale del ricorrente . Pt_1
In data 19/10/2023, il ricorrente depositava la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1287/2021 di delibazione della sentenza ecclesiastica n. 116 del 31/05/2018 con la quale veniva dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e, in aggiunta, la denunzia di successione a favore della resistente conseguente al decesso del di lei padre. All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo un rinvio richiesto dalle parti al fine di raggiungere una intesa concliativa, all'udienza dell'08/07/2024 il G.I. acquisiva le conclusioni, indi rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo già stata pronunziata (e verosimilmente passata in giudicato) la sentenza non definitiva sullo status dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al Collegio non resta che decidere sulle questioni accessorie. Preliminarmente, si osserva che, pur essendo intervenuta sentenza di delibazione della nullità del matrimonio concordatario contratto tra le parti, (sent. Corte di Appello di Bari n. 1287/2021), tale pronuncia è improduttiva di effetti nel presente giudizio, essendo intervenuta in precedenza la sentenza sullo status, passata in giudicato. Ed invero, sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con pronuncia n. 9004/2021, hanno statuito che “In tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere in quest'ultimo giudizio, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile.” Sempre in via preliminare, rileva il Collegio che non vi è più luogo a provvedere in punto di affidamento e regolamentazione degli incontri paterni con il figlio stante Per_1
l'intervenuto raggiungimento da parte del ragazzo della maggiore età. Restano, dunque, da esaminare le questioni di contenuto economico, inerenti alla debenza e alla quantificazione dell'assegno divorzile chiesto dalla resistente e alla quantificazione dell'assegno per il figlio maggiorenne Per_1
Quanto all'assegno divorzile, il ricorrente ne ha chiesto l'esclusione o, in subordine, la sua riduzione ad € 300,00 mnsili. Di contro, la resistente, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni ha chiesto la corresponsione di un assegno divorzile pari ad € 500,00 mensili, così come previsto dall'ordinanza presidenziale del 16/05/2016. Orbene, ai fini decisori è necessario soffermarsi sulla pronuncia delle Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 18287/2018 depositata l'11 luglio 2018, ha ridefinito i principi in materia. Le Sezioni Unite del 2018, al fine di dare attuazione agli artt. 2, 3 e 29 Cost., hanno offerto una interpretazione dell'art. 5, comma 6 L. Div. che vede ormai superata la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno di divorzio. In particolare, la Corte regolatrice ha evidenziato che “il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. L'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi e all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve, dunque, essere saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, i quali, alla luce del principio solidaristico che permea la formazione sociale della famiglia, di rilievo costituzionale, costituiscono attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 c.c. In definitiva, sulla base delle approfondite argomentazioni sin qui testualmente richiamate, le Sezioni Unite del 2018 sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente: “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Questo accertamento, che “non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi”, diviene necessario in quanto è la stessa norma regolatrice del diritto all'assegno che attribuisce rilievo alle scelte e ai ruoli della vita familiare, rilievo che ha “l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”, di modo che ove la disparità reddituale abbia questa specifica radice causale e sia accertato – con assolvimento di un onere probatorio che le Sezioni Unite richiedono espressamente sia
“rigoroso” (cfr. pag. 36 della sentenza in commento) – “che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”, di tale specifica caratteristica della vita familiare occorre tenere conto “nella valutazione della inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive”. Tuttavia, una volta sgominato il terreno da qualsiasi “suggestione criptoindissolubilista” (cfr. pag. 29 sentenza in oggetto), risulta opportuno evidenziale che “l'assegno risponde, anzitutto, ad un'esigenza assistenziale che – occorre ribadire – le Seziono Unite non hanno affatto inteso cancellare e danno invece per scontata” (testualmente cfr. Cort. Cass., Sez. I, n. 24250/2021). In questa prospettiva “il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancora ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge […] Ed inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale” (Ibidem). Ciò posto, aderendo all'opzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza di legittimità successiva, quanto al caso concreto, ritiene il Collegio che, alla luce dell'istruttoria svolta, debba essere riconosciuto un assegno divorzile in favore della SI.ra . Controparte_1
L'esame comparato della situazione economico-patrimoniale delle parti attesta una disparità tra gli ex coniugi: il , infatti, come ingegnere libero professionista ha una capacità Pt_1 reddituale superiore a quella della resistente che, pur essendo proprietaria di alcuni immobili
– comproprietà appartamento in via Bari alla via Piccini n. 182 di mq 180 di cui è assegnataria;
villa in Rosamarina di Ostuni;
appartamento in Campitello Matese;
villa di campagna in Castellana Grotte di complessivi 180 mq;
terreno agricolo di 10.000 mq;
da ultimo, ulteriori immobili derivanti da un compendio ereditario di cui una quota di un fabbricato in Castellana Grotte e una abitazione in villini in Polignano a Mare su strada provinciale -, essendo inoccupata, ha redditi più modesti rispetto al ricorrente, consistenti, essenzialmente, nell'assegno di mantenimento e nel canone annuo di € 1.000,000 derivante dalla locazione di una casa rurale donata dal genitore alla sita nelle campagne di Monopoli (cfr. Controparte_1
UNICO 2022 reddito complessivo € 9.053.00; UNICO 2023 reddito complessivo € 7.372,00; UNICO 2024 reddito complessivo € 9.053.00). Quanto alle condizioni economico-reddituali del ricorrente, rileva il Collegio che il lamentato peggioramento della situazione economica del deve essere sottoposto a revisione Pt_1 critica alla luce delle risultanze della documentazione fiscale versata in atti (cfr. UNICO 2021 reddito complessivo € 23.097,00; UNICO 2022 reddito complessivo € 68.616,00; UNICO 2023 reddito complessivo € 52.228,00; UNICO 2024 reddito complessivo 22.906,00). Invero, pur considerando i redditi netti percepiti, sottraendo gli oneri deducili e tassazione, la situazione economico-patrimoniale del non deve essere letta in modo artificiosamente Pt_1 parcellizzato, ma nel suo complesso, lungo il corso degli anni. E', dunque, evidente come il contesto reddituale del ricorrente sia caratterizzato da un andamento ondivago, fatto di alti e bassi, tipico della libera professione. Circostanza che, risulta dal compendio probatorio, emergeva già per gli anni pregressi alla richiesta di separazione (cfr. UNICO 2015 reddito complessivo € 29.966,00; UNICO 2014 reddito complessivo 80.675,00). Tanto premesso, occorre verificare le ragioni di questo iato reddituale, onde evitare quel che il Supremo Collegio ha stigmatizzato nella sua ratio decidendi, ossia che l'assegno divorzile diventi viatico di una fittizia ultrattività del matrimonio. In tal senso, il sostiene che Pt_1
l'attuale condizione della resistente non sia ascrivibile a ragioni oggettive, ma sia, essenzialmente, da ricondurre all'inattività della nel cercare un impiego o, Controparte_1 almeno, di mettere a frutto le sue proprietà immobiliari, come, del resto, già ammonita nell'ordinanza presidenziale del 2016. Ed invero, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, l'ex coniuge che non si sia adoperato doverosamente ed adeguatamente nella ricerca di una occupazione lavorativa confacente alle sue attitudini non può pretendere che a fronte di tale inerzia gli sia riconosciuto un assegno di mantenimento, seppure lo stesso fosse stato attribuito in precedenza. Infatti, il colpevole stato di disoccupazione dell'ex coniuge non può essere posto a carico dell'altro, nonostante il divario tra le capacità economiche degli ex coniugi, elemento questo assolutamente neutro in tal caso (arg. da Cass. n. 6886/2018; n. 2653/2021). Tuttavia, deve in questa sede rilevarsi la ridotta capacità lavorativa della la Controparte_1 quale, all'età di 56 anni, risulta sfornita di alcun titolo o esperienza professionale pregressa. A ciò si aggiunga anche quanto emerso dalla sentenza di delibazione della Corte d'Appello di Bari n. 1287/2021, ritualmente depositata dal ricorrente, dalla quale risultano esiziali problematiche della tanto di carattere psichico quanto di matrice organica (cfr. Controparte_1 pagg. 5 e 6 sentenza in commento). In merito al valore probatorio della richiamata pronuncia nell'odierna decisione, come evidenziato dallo stesso ricorrente nella memoria di replica (cfr. pag. 2 e 3), la sentenza resa in diverso processo tra le stesse parti ha valore di “prova atipica” nel processo ad quem e, come tale, beneficia del relativo grado di efficacia probatoria. In particolare, la Corte regolatrice “ha ripetutamente affermato che, nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse” (cfr. Cort. Cass., n. 2947/2023 e giurisprudenza ivi citata). Quanto al valore probatorio da attribuire alla c.d. “prova atipica”, non riducibile a mero argomento di prova, va condiviso l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, a mente della quale essa ha grado di indizio ex art. 2729 c.c. (arg. da Cort. Cass., Sez. VI – III, n. 24867/2018). Orbene, queste risultanze, in uno con le suindicate condizioni della resistente, portano il Collegio ad inferire, secondo un criterio di normalità basato sull'id quod plerumque accidit, l' impossibilità oggettiva della di accedere ad una posizione lavorativa tale da Controparte_1 garantirle indipendenza ed autosufficienza economica. In aggiunta, la natura non solo assistenziale ma anche perequativa-compensativa sottesa all'assegno divorzile impone – come detto – una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori ipostatizzati all'art. 5, comma 6, L. div., valutazione che, nel caso in esame, induce ad un giudizio di sicura sussistenza del diritto all'emolumento richiesto. Infatti, quanto all'indagine del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, vanno svolte le seguenti riflessioni. Risulta provato ex art. 115, comma 1 c.p.c., giacché mai contestato in atti, il fatto che la non abbia mai esperito alcuna attività lavorativa Controparte_1 durante il matrimonio, tra gli altri motivi, anche perché il ricorrente esprimeva la sua Pt_1 massima contrarietà in ordine al fatto che la coniuge potesse lavorare. L'assunto, lungi dal corroborare, come vorrebbe il ricorrente, una sorta di inanità della resistente nelle dinamiche del ménage, ha consentito al di dedicarsi con maggior fruttuosità alla propria attività Pt_1 lavorativa, delegando alla la cura del figlio minore e delle ordinarie mansioni Controparte_1 familairi, sebbene coadiuvata da collaboratrici domestiche. Quanto finora esposto risulta necessario presupposto di quel che si dirà; infatti, il Collegio è consapevole che “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970- essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (Cass., n. 29920/22)”. Tuttavia, altrettanto consolidato formante giurisprudenziale postula da tempo che “in tema di determinazione dell'assegno di divorzio, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass., n. 23583/22; n. 24250/21)”(cfr. Cort. Cass., Sez. I, n. 17144/2023). Conseguentemente, come emerge dalla convenzione di separazione consensuale (pag. 7), l'acquisto della casa familiare, costituita dall'appartamento in Bari, via Piccini 182, è attribuibile, in larga parte, alla sfera della resistente, stante l'oneroso esborso effettuato dal padre della consistente in £ 320.000.000, a fronte di un pagamento totale di lire CP_1
475.000.000. Orbene, questo risulta essere un considerevole contributo personale dato dalla odierna resistente alla formazione del patrimonio comune e, di riverbero, anche dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale. La condizione di cui si discute risulta pienamente sussumibile nella giurisprudenza suindicata, a cui si vuole dar seguito. Ed infatti, la sicurezza economica rappresentata dal conferimento del padre della resistente ha rappresentato, da un canto, un indubbio sacrificio -anche- della dall'altro, un beneficio ex post Controparte_1 ingiustificato per il BA (che è comproprietario dell'immobile, pur avendo contribuito all'acquisto con una somma di gran lunga inferiore alla metà), passibile di essere compensato con l'attribuzione di un assegno divorzile in favore della resistente. Tanto premesso, il Collegio, alla luce della complessiva condizione economico reddituale del ricorrente e della resistente, ritiene equo quantificare l'assegno divorzile nella misura di € 400,00, somma, annualmente rivalutabile in base all'indice Istat annuale, che il dovrà Pt_1 corrispondere alla ex moglie entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data della presente decisione, fermo quanto in precedenza disposto in sede presidenziale per il tempo pregresso. Si ritiene, dunque, di non riconfermare quanto previsto dall'ordinanza del 16/05/2016 e ciò per una duplice ragione. Da un lato, l'asserita simulazione della vendita della quota pari al 49% della “Pasquale BA e Figli s.r.l.” che, a dire della sarebbe fonte di un Controparte_1 ipotetico ammanco di redditi dichiarati dal , risulta smentita ex actis dalle indagini di Pt_1
Polizia Tributaria disposte in sede di istruttoria e, comunque, mai sorretta da una specifica azione o supporto probatorio. Dall'altro, la resistente, come già esposto, è proprietaria di un compendio immobiliare che non risulta efficacemente messo a frutto. A titolo esemplificativo, i prospettati tentativi di vendita e/o locazione dell'immobile sito in Campitello Matese non risultano in alcun modo documentati. In merito alla contribuzione del padre per il figlio (di anni 24), il ricorrente, nella Per_1 propria comparsa conclusionale, ha chiesto la riduzione del contributo paterno al mantenimento del figlio ad € 400,00 mensili, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%. Per converso, la resistente ha chiesto che sia confermo l'importo fissato in sede di ordinanza presidenziale del 16/05/2016 pari ad € 600,00 mensili da versarsi in favore della genitrice con lui convivente, fino a quando il figlio non sarà in grado di provvedere autonomamente a sé stesso. Rileva il Collegio che l'assegno di mantenimento in favore del figlio vada Per_1 confermato nella quantificazione dell'ordinanza del 16/05/2016, in quanto, questi, che ha raggiunto la maggiore età nelle more processuali, risulta, per concordi dichiarazioni delle parti, non autosufficiente, in quanto studente universitario di giurisprudenza. Il dato anagrafico acquisisce valore preminente ai fini della determinazione del quantum del contributo paterno, alla luce del presumibile incremento delle esigenze quotidiane del figlio, connesse alla sua crescita. Dando con ciò seguito al principio di diritto più volte affermato dalla S.C., secondo cui le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni e dunque sono notoriamente legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità dei figli in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale e non hanno bisogno di specifica dimostrazione (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Ordinanza 13664/2022). Dunque, il Collegio ritiene equo confermare la misura dell'assegno a carico del in favore del figlio così come richiesto dalla resistente, obbligandolo ad una Pt_1 Per_1 corresponsione di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Del pari, non può darsi seguito alla iniziale richiesta della madre di aumentare l'assegno ad € 800,00, in quanto alla udienza di precisazione delle conclusione, nonché nella successiva memoria conclusionale e di replica, la resistente ha riperimetrato per riduzione le proprie richieste, attestandosi sulle cifre indicate nella già citata ordinanza presidenziale, dacché “l'eventuale difformità - anche soltanto quantitativa - tra le precedenti richieste e quelle conclusive, comporta una presunzione di abbandono delle richieste non riprodotte […]” (cfr. Cort. Cass., Sez. III., n. 8459/2020 e giurisprudenza ivi citata). Spese compensate, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 16644/2015 R.G.A.C. tra e Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., vista la sentenza non definitiva n. 3447/2017 di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede con riferimento alle residue questioni:
1) revoca le disposizioni relative all'affidamento del figlio divenuto Per_1
maggiorenne;
2) conferma l'assegno di mantenimento a carico di in favore del figlio Parte_1
in misura di € 600,00 mensili, oltre ad aggiornamento Istat annuale ed Per_1
al 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo del Tribunale di Bari);
3) accoglie la domanda di assegno divorzile avanzata dalla parte resistente e, per l'effetto, pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 Controparte_1
la somma mensile di € 400,00 a titolo di assegno divorzile, importo,
[...]
rivalutabile annualmente in base all'Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente decisione, fermo quanto disposto in sede presidenziale per il tempo pregresso;
4) spese compensate.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 17/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Valeria Guaragnella Rossella Nocera
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Alberto Fiermonte