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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/08/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Angeletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 27/3/2024
DA
, comparso in causa a mezzo dell'avv. Parte_1
Alessio Veggiari per mandato inserito nel fascicolo telematico con domicilio digitale eletto all'indirizzo
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CONTRO
in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, comparsa in causa a mezzo degli avv.ti Michele Bignami e Alessandro Maria Longo per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Agnello n. 12
OGGETTO: impugnazione licenziamento
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 7/5/2025
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: In via principale: Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, la nullità, l'annullabilità, l'illegittimità, l'inefficacia, la natura discriminatoria e/o ritorsiva o come meglio ritenuto del licenziamento adottato dalla società convenuta nei confronti del ricorrente per i motivi e le causali esposte;
Condannare la società convenuta per tutti i motivi esposti, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 18
1 comma 1 della legge n. 300 del 1970, alla reintegra immediata del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato;
Condannare altresì, per le ragioni esposte, la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno, ex art. 18 comma I della legge n. 300 del 1970, una somma corrispondente alle retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, calcolate con riferimento alla retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art.429, co. 3°, c.p.c.; Condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi legali. In via subordinata: Accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui sopra, la nullità, l'annullabilità, l'illegittimità, l'assenza di giusta causa e/o di giustificatezza o come meglio ritenuto del licenziamento adottato dalla Società convenuta al ricorrente e condannare in persona del rappresentante legale pro CP_1 tempore, al pagamento, in favore del dott. , per Parte_1
i motivi e le causali di cui sopra, della somma complessiva di euro 350.502,46 (141.775,85 + 196.152,72 + 12.573,89), o la diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia ed il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge ex art. 429 co. 3 cpc. In ogni caso: Condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e/o non patrimoniali subiti dal ricorrente, per i motivi e le causali esposte, nella misura di cui sopra o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche con eventuale rinvio alla valutazione equitativa;
Spese e compensi del presente giudizio interamente rifusi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: A) In via preliminare,
• per tutti i motivi esposti, accertare e dichiarare la nullità della notifica del Ricorso e del pedissequo decreto di fissazione
2 dell'udienza di discussione, in quanto effettuata dal Ricorrente in violazione del termine a difesa di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c.;
• conseguentemente, concedere un termine affinché la convenuta possa essere messa nelle condizioni di formulare compiutamente le proprie difese e, dunque, integrare ed eventualmente modificare quanto dedotto con la presente memoria. B) Nel merito, in via principale
• per tutti motivi esposti, respingere tutte le domande formulate dalla Ricorrente nei confronti della Società in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto. C) Nel merito, in via subordinata
• nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande di parte ricorrente, liquidare l'indennità supplementare nell'importo minimo previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro;
• ove applicabile, detrarre dalla misura dell'indennità risarcitoria l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum, nonché qualsivoglia eventuale importo erogato al Ricorrente dagli enti previdenziali in ragione del suo eventuale stato di disoccupazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rimborso forfettario.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA COME DA MEMORIA INTEGRATIVA AUTORIZZATA DEL 24/5/2024: A) Nel merito, in via principale
• per tutti motivi esposti, respingere tutte le domande formulate dalla Ricorrente nei confronti della Società in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto. B) Nel merito, in via subordinata
• nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande di parte ricorrente, liquidare l'indennità supplementare nell'importo minimo previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro;
• ove applicabile, detrarre dalla misura dell'indennità risarcitoria l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum, nonché qualsivoglia eventuale importo erogato al Ricorrente dagli enti previdenziali in ragione del suo eventuale stato di disoccupazione.
3 C) In via riconvenzionale
• per tutti i motivi esposti, accertare e dichiarare che la Società ha subito un danno all'immagine e alla propria reputazione commerciale e, per l'effetto, condannare il Ricorrente a corrispondere in favore della medesima Società la somma di euro 300.000,00 (trecentomila/00) a titolo di danno non patrimoniale, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, o la diversa somma (maggiore o minore) che sarà accertata e quantificata in corso di causa e ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rimborso forfettario.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE COME DA MEMORIA DEL 18/10/2024: Si richiamano integralmente le conclusioni e le istanze già formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio, da intendersi qui integralmente riproposte;
con la richiesta in ogni caso di rigetto della domanda riconvenzionale ex adverso proposta.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 marzo 2024, Parte_1
conveniva in giudizio l'ex datrice di lavoro, la società CP_1
formalizzando le conclusioni riportate nell'epigrafe della
[...]
sentenza, volte in sintesi all'accertamento giudiziale dell'illegittimità de licenziamento con ogni statuizione consequenziale e al ristoro dal danno esistenziale, morale, all'immagine.
Parte ricorrente era in servizio presso con decorrenza CP_1
dal 2001. La società, che inizialmente apparteneva alla sua famiglia, era stata ceduta nel giugno 2016 a e con CP_2
decorrenza dal 1° luglio 2016, il ricorrente acquisiva la qualifica
4 dirigenziale e le mansioni di responsabile Business
Development.
è una macro realtà imprenditoriale con fatturato di CP_2
alcune centinaia di milioni all'anno, capitale sociale di quarantacinquemilioni (oltre seimila gli addetti) ed è attiva nel settore della ristorazione (doc. 2, 4 fascicolo ricorrente). Anche
interamente di proprietà di CP_1 CP_2
rappresenta una realtà imprenditoriale di notevoli dimensioni, com'è dato ricavare agevolmente dalla visura camerale agli atti;
il ricorrente, dunque, era inserito in un contesto aziendale complesso e articolato.
Con contestazione disciplinare del 7 agosto 2023 (pag. 5 del ricorso), la datrice di lavoro espone di aver CP_1
appreso in data 31 luglio 2023 della notifica al sig. Pt_1
dell'ordinanza cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g.
e, svolta questa premessa, muove nei suoi confronti lo stesso addebito contenuto nell'ordinanza di cui si è detto, consistente, secondo l'ipotesi accusatoria, nell'aver -in concorso con più persone e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle caserme di Padova e , nel 3° Persona_1 Per_2
reparto areomobili dell'aeronautica militare di Treviso e nel 5° reggimento Alpini Menini De Caroli di Vipiteno- apposto “sulle relative monoporzioni etichette che riportavano falsamente come data di produzione il giorno stesso della consegna” e nell'aver somministrato pasti preparati con carne bovina ed avicola convenzionale e non biologica indicando falsamente nel menu del pranzo e della cena la presenza di carne bio”, nonché
5 “insalate di varia tipologia e uova convenzionali e non biologiche indicando falsamente nel menu del pranzo e della cena la presenza di insalata verde BIO” (artt. 110, 81 cpv, 356,
355 c.p.). Tali condotte erano tutte contestate al ricorrente a titolo di concorso e con riferimento all'arco temporale da agosto
2022 al 31 dicembre 2022.
La società, oltre a contestare al ricorrente gli stessi fatti descritti nel capo di accusa, muove nei suoi confronti ulteriori addebiti, precisamente l'aver avuto consapevolezza di tutti gli inadempimenti descritti, anche se commessi materialmente da altri soggetti tra cui e l'averli Persona_3 Persona_4
“avvallati”, per aver omesso di adottare misure correttive al fine di determinarne la cessazione, in particolare acconsentendo ai comportamenti illeciti posti in essere dai signori Persona_3
e . Persona_5
Nel difendersi da tali accuse, parte ricorrente, in estrema sintesi, premettendo la descrizione dei numerosi e gravosi incarichi che gli vennero assegnati, asserisce di aver invece, nei limiti delle ridotte facoltà che gli furono concesse, svolto un'azione oppositiva rispetto agli inadempimenti -alcuni soltanto dei quali- erano a lui noti.
Il ricorrente cumulava i seguenti incarichi: direzione generale di
Direzione Commerciale e Operativa SMB (piccole e CP_1
medie imprese) Nord Est di Direzione Commerciale e CP_2
Operativa Area 4 (Triveneto), cui era riconducibile l'appalto con il Ministero della Difesa. Tale appalto, chiarisce il ricorrente, rappresentava quindi una parte minima nell'ambito delle
6 competenze a lui assegnate (il 10% circa del volume d'affare da lui gestito).
Il coinvolgimento del ricorrente nella gestione dell'appalto con
MD (Ministero della Difesa) risulta dalla procura allo stesso conferita (doc. 6 fasc. ricorrente). Sostiene a tale riguardo il ricorrente che tale procura non menziona alcuna delega che potesse consentirgli di gestire realmente l'appalto che era stato deliberato a livello nazionale ed era gestito a livello gestionale;
per esempio, non poteva assumere nuove risorse o fare gli adeguati investimenti o risolvere il contratto con un fornitore
(cfr., a tale riguardo anche l'interrogatorio); per contro una maggiore effettività di poteri gestionali era di fatto esercitata dal
Direttore Operativo, , dal Regional Manager, Persona_3
e dai Coordinator ( , Persona_5 Persona_6 [...]
subentrato a a sua volta subentrato al Per_7 Per_8 Per_9
e ). Persona_10 Persona_11
Il sig. , in primo luogo, chiarisce di non aver partecipato Pt_1
alla negoziazione e alla conclusione del contratto di appalto e sottolinea l'importanza della sua estraneità, argomentando come le condizioni contrattuali erano congegnate in modo tale da rendere prevedibile ex ante i futuri inadempimenti, di tal che egli solo durante l'esecuzione dell'appalto invece si rese conto dell'estrema difficoltà di adempiere con esattezza agli impegni presi.
Nella nota finale, il ricorrente sostiene che il contratto prevedeva margini di guadagno a tal punto irrisori da rendere chiaro che l'obiettivo era stato quello di aggiudicarsi l'appalto
7 potendo poi contare o sull'assenza di controlli o su un successivo contenzioso per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Il ricorrente si spinge ad ipotizzare e ad argomentare che il suo ruolo, siccome svuotato di contenuto decisionale, era di fatto quello del semplice “parafulmine”, cioè era preordinato ad offrire un facile capro espiatorio in caso di ricadute penalistiche dei numerosi inadempimenti contrattuali.
Il sig. elenca e descrive i numerosi interventi da lui Pt_1
messi in campo, attraverso mail, riunioni, attività formative, conversazioni, tutti volti a riportare nei limiti del corretto adempimento i comportamenti di nega di aver CP_1
minimamente voluto o agevolato i reati contestati, sottolineando per contro i tratti oppositivi della sua condotta rispetto agli episodi di inadempimento di cui veniva a conoscenza. ritualmente costituita, in persona CP_1
dell'amministratore unico , rileva che come Controparte_3
risulta dalla procura allegata (doc. 6 fascicolo ricorrente) al era stato affidato il compito di curare l'esatto Pt_1
adempimento dei contratti attivi nell'ambito della direzione di appartenenza a lui assegnata;
il inoltre avrebbe Pt_1
partecipato alla gara di appalto e sarebbe comunque stato coinvolto nella procedura e ciò sarebbe dimostrato dal c.d. patto di integrità. La società resistente ripercorre inoltre la vicenda giudiziaria, ribadendo che in data 31 luglio 2023 era venuta a conoscenza della misura disposta nei confronti del ricorrente;
in particolare, dal suo interrogatorio risultava che egli stesso aveva dichiarato “non nego di aver avuto il ruolo
8 contestatomi nei capi di imputazione”, con ciò ammettendo tutto quanto descritto nei capi d'accusa. La società asseriva inoltre che il era ben consapevole delle criticità emerse nella Pt_1
gestione dell'appalto con il Ministero della Difesa. In particolare, era stato informato della falsificazione delle bolle di consegna da parte del ed avrebbe avallato tale illecito (doc. 8 Pt_2
pag, 7). In sintesi il ricorrente era pienamente a conoscenza della materialità dei fatti, che aveva contribuito a porre in essere, senza peraltro mettere in campo quegli interventi correttivi che avrebbero evitato la prosecuzione del disegno criminoso. La società convenuta svolgeva inoltre domanda riconvenzionale di risarcimento in relazione ai danni alla reputazione e all'immagine subiti per effetto delle illegittime condotte del ricorrente.
Non è stata svolta alcuna attività istruttoria, in quanto le pregresse indagini di p.g. risultano ampiamente esaustive rispetto ai temi di decisione della presente causa.
***
Com'è agevole ricavare dalla sintesi degli atti appena svolta, gli addebiti mossi al ricorrente riproducono i capi di imputazione provvisoria riportati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. e consistono inoltre negli ulteriori rimproveri già descritti, consistiti nell'aver avuto piena consapevolezza, nell'aver avallato il comportamento illecito di altri e nel non aver attuato misure impeditive. L'analisi della condotta del ricorrente riguarderà quindi da un lato la verifica della sussistenza dei fatti di cui ai
9 capi d'accusa e dall'altro il raggiungimento dei livelli di competenza attesi dal datore di lavoro.
Al ricorrente fu addebitato di aver in concorso con altri compiuto l'apposizione di false etichette e la somministrazione di carne, uova e verdura convenzionale e non biologica. Tali eventi e condotte ricadrebbero sotto la sua responsabilità, non già perché ne sia stato l'autore materiale, ma in quanto nel suo ruolo li avrebbe “avallati”. Si deve intendere, trattandosi di materia penale, che gli sia stata contestata una condotta agevolatrice, cioè una condotta, attiva e/o omissiva, che seppur non decisiva nella causazione dell'evento criminoso ne abbia tuttavia agevolato la realizzazione.
Per comprendere l'esistenza e l'efficienza causale della condotta del ricorrente, è utile risalire al fatto generatore dell'intera vicenda penalistica, ossia gli inadempimenti di CP_2
rispetto al contratto di appalto per la fornitura di pasti
[...]
presso le strutture del Ministero della Difesa.
Tali inadempimenti si desumono chiaramente dalle intercettazioni telefoniche agli atti ed emerge altresì la loro genesi, cioè il fatto che fossero sin dall'inizio prevedibili e, verosimilmente previsti ed accettati in quanto funzionali alla riduzione delle spese con conseguente aumento degli utili.
L'offerta di in sede di aggiudicazione dell'appalto era CP_2
particolarmente vantaggiosa, essendo qualificata dalla presenza dei c.d. CAM e dei criteri premianti, nonché dalla somministrazione di pasti preparati in giornata (anche nei
10 giorni immediatamente successivi ai festivi) e con un'elevata percentuale di biologico.
Poteva verosimilmente apparire chiaro già in fase di conclusione del contratto che le promesse (per meglio dire, le obbligazioni) assunte in contratto non avrebbero potuto essere onorate;
peraltro senza particolari conseguenze, vuoi per l'assenza di controlli, vuoi, ove fossero stati approntati, per la possibilità di instaurare una causa civile che, attraverso l'istituto dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, avrebbe condotto alla rinegoziazione.
Quelle che seguono sono le conformi valutazioni del legale stesso della società, captate attraverso l'intercettazione della sua conversazione con il ricorrente (doc. 10 fasc. resistente pag. 9 s.): “In Elior (…) da anni mi trovo in situazioni che si ripetono (…) nell'appalto dei vigili del fuoco, anche lì avevamo preso un impegno di dare determinati criteri premianti e quindi determinate percentuali di prodotti BIO, quell'appalto non prevedeva e non prevede un meccanismo di verifica mese per mese, la verifica non la fa nessuno (…) ci siamo resi conto che le percentuali di bio che noi avremmo dovuto dare ai vigili del fuoco sono notevolmente inferiori a quelle previste in offerta e di questo il , cioè i Vigili del fuoco, non s'è Controparte_4
manco accorto”. Continua il legale della società, chiarendo che la società metteva già nel conto, in caso di controlli, una causa per eccessiva onerosità sopravvenuta che, però, attraverso la necessaria produzione di parte, avrebbe messo la controparte in grado di constatare la pregressa e deliberata frode, con rischi
11 quindi di pagamento delle penali e di ricadute processual- penalistiche.
Le dichiarazioni agli atti del legale della società che, partendo da tale descrizione, preannunciava al ricorrente che avrebbe chiarito all'a.d. di voler esser tenuto fuori da tale CP_5
sistema, non sono contraddette da alcun altro atto o elemento di prova e sembrano invece supportate, dal punto di vista probatorio, dalle specifiche clausole contrattuali del contratto di appalto, le quali rendevano difficilissima la sua esecuzione e non agevolavano certo l'attività di verifica dell'esatto adempimento.
Per fare un esempio, non era prevista sic et simpliciter la somministrazione del biologico, ma la somministrazione di percentuali diverse a seconda degli alimenti (l'80% dei formaggi freschi, il 50% degli altri formaggi, il 40% della carne bovina e avicola, il 50% del prosciutto crudo). Inoltre, l'impegno assunto era nel senso di rispettare i criteri ambientali minimi (CAM), ad esempio una percentuale minima di un prodotto agroalimentare biologico e i criteri c.d. premianti, cioè una percentuale minima in aggiunta a quella già indicata. L'attuazione pratica di tali criteri era resa ancor più difficile dall'omessa previsione nel capitolato di specifici menu, che avrebbero potuto essere riprodotti ciclicamente;
inoltre, l'assenza di personale sia operativo che qualificato rendeva ancor più impegnativa l'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali.
Andando per ordine, occorre in primo luogo dar conto del fatto che il ricorrente era rimasto estraneo alla fase di
12 aggiudicazione dell'appalto, nel senso che non aveva partecipato alla formazione dell'accordo contrattuale o quantomeno non c'è nessuna prova della sua partecipazione alle operazioni precontrattuali e contrattuali.
Parte resistente è del tutto generica sul punto, in quanto allude ad un suo coinvolgimento che, tuttavia, non chiarisce nei dettagli e soprattutto non documenta (non risulta allegato al doc. 4 il patto di integrità il cui rilievo comunque non è dato di comprendere).
Di rilievo probatorio è invece la Relazione conclusiva del
Comando di Polizia Veterinaria (doc 1, pag. 11 allegato alla memoria del ricorrente del 31.1.2025) dalla quale risulta chiaramente che in base alle indagini svolte (acquisizione mail, manuale operativo, perquisizioni, dichiarazioni) il ricorrente non prese parte alla fase di conclusione del contratto di appalto.
Le indagini di p.g. approfondiscono un ulteriore aspetto, anch'esso significativo nel presente processo, ovvero il suo ruolo, i suoi effettivi poteri, l'esigibilità di determinate condotte impeditive nella fase di attuazione dell'appalto; le conclusioni di tali indagini, in quanto utili nella presente sede, sono qui di seguito riportate: “Sebbene non abbia partecipato alla conclusione dell'appalto, aveva un potere decisionale, Pt_1
organizzativo ed economico limitato (con un'autonomia massima di € 200.000) e quindi non avrebbe potuto risolvere alcune problematiche senza l'intervento dell'Amministratore delegato. Per quanto fosse costantemente informato da parte
13 dei cosiddetti Assistenti Territoriali circa le problematiche dell'A.D., non ha adottato per quanto di sua Pt_1
competenza alcun provvedimento. In alcuni casi non è stato nemmeno interpellato dal suo subalterno Direttore Operativo –
relativamente ad avvenimenti di rilevanza Persona_3
penale commessi dal personale del centro di cottura di San
Biagio di Callalta (TV)”.
E' un fatto accertato, quindi, che il ricorrente non abbia partecipato alla conclusione del contratto, fase che -per quanto già chiarito- poneva le basi logiche del successivo, prevedibile e probabilmente previsto, inadempimento.
E' accertato altresì, attraverso i documenti di cui si dirà, che egli non aveva pieni poteri di gestione dell'appalto, né totale padronanza di informazioni e che nondimeno realizzò una serie di interventi che miravano a riportare la condotta della società nei limiti del corretto adempimento.
Sulla scorta di tali considerazioni che si va a sviluppare si deve ritenere, anticipando sin d'ora le conclusioni della presente motivazione, che non risulta provata in capo al ricorrente la volontà di commettere i reati contestati, rispetto ai quali la sua condotta non fu di agevolazione ma di contrasto;
possiamo aggiungere che le azioni oppositive del ricorrente non furono pienamente efficaci e che tale inadeguatezza era in parte dovuta all'assenza di effettivi poteri decisionali. Ma dobbiamo precisare che, nel ragionare sul livello di performances esigibili dal ricorrente, siamo già fuori dall'area di rilevanza penale e ci poniamo invece nel settore civilistico delle aspettative di
14 elevatissima professionalità del dirigente, il quale nella sua massima funzione apicale, è chiamato al raggiungimento di standard che stanno ben al di sopra della soglia penale di responsabilità.
La dimensione penalistica presuppone, invece, sotto il profilo soggettivo la volontà, anche nella declinazione dell'accettazione del rischio, e sotto il profilo oggettivo della causalità, l'agevolazione del concorrente nel determinismo della condotta e/o dell'evento.
Detto altrimenti, una cosa è la valutazione penale, fondata sulla volontà e coscienza di porre in essere determinati fatti, anche attraverso omissioni, altra è la soglia di abilità e competenza che il datore di lavoro può legittimamente attendersi da dipendenti con funzioni dirigenziali.
Nel ricorso introduttivo, il sig. -dopo aver ampiamente Pt_1
illustrato i suoi molteplici ruoli e obiettivi di risultato, rispetto ai quali l'appalto con MD rappresentava una minima parte- elenca i suoi interventi (pagg. 20-30), con riferimento al periodo giugno-dicembre 2022, lievemente più ampio di quello contestato, e documenta le difficoltà riscontrate nell'attuarli. I suoi interventi sono qui di seguito elencati.
-organizzazione di una riunione per discutere degli scostamenti rispetto al capitolato d'appalto (doc. 24, mail 16.6.2022) e proposta di una consulenza da affidare ad professionista specializzato per riportare le forniture nell'ambito dei confini contrattuali;
15 -ricerca di un consulente esterno (dott. : attraverso Parte_3
un consulente esterno avrebbe potuto realizzarsi un controllo di qualità costante tale da allineare la somministrazione dei pasti agli stringenti criteri del capitolato di appalto. La richiesta fu da lui autorizzata ma non venne approvata dall' . CP_6
(doc. 9, 29, 30);
-l'elenco specifico di tutte le risorse mancanti (cfr., mail del
16.6.2022 sub doc. 31): le criticità riscontrate discendevano
(anche) dall'assenza di personale;
il ricorrente che non aveva autonomo potere di assunzione elencò con analiticità tutte le risorse necessarie per l'attuazione del servizio richiesto;
-nella successiva riunione del 17.6.2022 (doc. 32) rimarca nuovamente l'assenza di personale e la necessità di colmare le carenze riscontrate;
-con mail del 14.7.2022 (doc. 33) da' l'assenso al menu preparato dalla dott. ssa specificando che il parere è Per_12
favorevole nella misura in cui il menu è conforme al capitolato;
-nella riunione del 21.7.2022 (doc. 34) focalizza nuovamente l'attenzione sul rispetto del capitolato e sul pericolo di dover sostenere i costi delle penali;
-in data 28.11.2022 (doc. 35) convoca in via d'urgenza una riunione sui temi CAM e criteri premianti e chiede il supporto dell'a.d. (doc. 36);
-da un fitto scambio di mail (doc. 39) apprende che a sua insaputa era stato distribuito il tovagliolo ad un velo anziché due, difformemente da quanto contrattualmente previsto: reagisce in modo adirato, telefonicamente, (doc. 40
16 intercettazione conversazione con ) e via mail (doc. Per_5
41). Con tale mail, prendendo evidentemente atto di essere sovente scavalcato, formalizzava la seguente presa di posizione “Informo inoltre che nessuno potrà essere autorizzato a prendere decisioni per mio conto difformi a quanto contrattualmente previsto”.
- nel frattempo , e in accordo fra loro Pt_2 Per_3 Per_4
falsificavano le etichette e decidevano di comunicare a cose fatte le loro condotte al in data 28.11.2022 (richiesta di Pt_1
applicazione misure cautelari, sub doc. 8 fasc. resistente, pag.
7);
-in una conversazione con l'a.d. (del 13.12.2021 sub CP_5
doc. 10, pag. 18 fasc. resistente), sollecitato da questi a tagliare i costi, dice chiaramente che non intende tagliarli con riferimento all'appalto MD, perché da ciò potrebbero derivare dei problemi e che potrebbe tagliare solo i costi della produttività (pulizie), afferma altresì chiaramente che non intende utilizzare il “sottovuoto”, non essendo previsto dal capitolato, così suscitando la reazione avversa dell'a.d.;
Tornando quindi al tema che ci occupa, ossia all'addebitabilità al ricorrente delle somministrazioni di pasti Parte_1
non conformi al capitolato, si può linearmente prendere atto della sua costante linea di condotta volta a correggere un trend che in parte gli era noto ma che non era facilmente modificabile con le risorse e con il contesto aziendale nel quale si trovava ad operare.
17 Da un lato, infatti, c'erano centri decisionali che agivano indipendentemente dalla sua conoscenza e dal suo volere
(come avvenuto con l'utilizzo del tovagliolo ad un velo), dall'altro le sue proposte non erano accettate e non aveva il potere di imporle (è il caso delle nuove assunzioni e del consulente esterno).
L'addebito disciplinare menziona un'altra problematica a lui addebitata, cioè l'aver somministrato pasti con etichetta falsa, così da farli apparire preparati in giornata, mentre erano stati preparati nei giorni precedenti, abbattuti termicamente e poi conservati in frigorifero fino alla consegna. Tali fatti sono stati accertati a seguito delle indagini del NAS di Trento e del Nucleo
Polizia veterinaria. Le indagini sono consistite in osservazioni, rilevazioni di immagini attraverso videocamere installate dentro le cucine, nonché intercettazioni telefoniche e ambientali.
Tali fatti risultano descritti anche nella richiesta ordinanza applicativa della misura cautelare (pag, 7 doc. 8 fascicolo resistente) ma non emerge che siano stati avallati dal ricorrente. Essi, a quanto consta, avvennero a sua insaputa e gli vennero comunicati a posteriori. Non c'è prova né della sua partecipazione né del suo avallo;
risulta unicamente che
[...]
(non a riporto del ricorrente ma di tale realizzò Pt_2 Per_13
materialmente la condotta, in accordo con e Tedeschi Per_3
e che la falsificazione fu in seguito comunicata al ricorrente
(richiesta di applicazione misure cautelari, pag. 7 doc. 8 fascicolo resistente e verbale integrale di interrogatorio del ricorrente).
18 Tirando le fila del ragionamento, non risultano in questa sede processuale addebitabili al ricorrente i fatti e le condotte descritte nella lettera di contestazione: egli non era al corrente di tutti gli inadempimenti ivi descritti, non avendo piena conoscenza delle iniziative che assumevano in suoi sottoposti, né pieni poteri decisionali in merito alla gestione dell'appalto. In base agli elementi sin qui esaminati, si deve escludere che egli partecipò fattivamente alla fase di aggiudicazione dell'appalto ed altresì che abbia avuto l'intento di agevolare le condotte illecite descritte nei capi di imputazione, rispetto alle quali invece assunse un atteggiamento oppositivo. Sulla scorta di tali considerazioni si deve ritenere che il licenziamento non è sorretto da giusta causa, tale essendo una ragione di tale gravità da rendere legittima l'immediata cessazione del rapporto di lavoro.
Diversa questione è quella che attiene alla giustificatezza del licenziamento;
è granitico l'orientamento della Corte di
Cassazione (ex plurimus ord. Cass. 88/2023) che vede nella giustificatezza qualsiasi ragione che non sia arbitraria o pretestuosa, diversamente dalla giusta causa determinata dalla presenza di una tale lesione del vincolo fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto.
Ora è chiaro che, sotto il profilo della giustificatezza, può essere non censurabile la valutazione datoriale di estromissione del dirigente reputato non pienamente adeguato agli elevati standard richiesti. Tale valutazione, che ovviamente presenta margini di opinabilità, è secondo il ricorrente non
19 corretta alla luce del totale coinvolgimento nel reato della società che, dunque, non avrebbe alcun titolo per muovere addebiti nei confronti del ricorrente, il quale sarebbe il suo capro espiatorio.
Ma dagli atti e dai documenti emerge una realtà aziendale molto complessa e di dimensioni notevoli, nel cui ambito l'appalto MD occupava una parte infinitesima e non ci sono elementi per assumere, con elevato grado di verosimiglianza, che il licenziamento del dirigente sia retto da ragioni diverse da quelle enunciate e che si tratti di ragioni totalmente arbitrarie o pretestuose. La società rimprovera al dirigente, non solo di aver commesso una serie di reati, ciò che in questa sede non risulta, ma altresì di non aver raggiunto il risultato, non importa se molto ambizioso rispetto ai normali standard, di impedirne la causazione;
è un criterio di valutazione particolarmente severo, ma coerente con il ruolo apicale del dirigente. In altre parole, pur nell'oggettiva opinabilità della questione, sembra ragionevole affermare che la giustificatezza, sorretta dalla decisione di non condividere il suo operato e di reputarlo inadeguato rispetto alle aspettative è esente da censure sotto il profilo della giustificatezza.
Da ciò consegue la condanna di parte resistente unicamente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso nei termini, non contestati, esposti dal ricorrente.
Ogni altra domanda è assorbita considerazioni già svolte. In particolare, quanto al risarcimento del danno morale, esistenziale, all'immagine azionato dal ricorrente, oltre al rilievo
20 che la giustificatezza del licenziamento osta ad una valutazione di totale illegittimità della condotta datoriale, si deve ritenere che il danno, patrimoniale e non, discenda, in ipotesi, non tanto dal licenziamento in sé per sé, bensì dal parallelo processo penale il quale per le inevitabili ricadute sulla sfera reputazionale e morale determina il disagio e la sofferenza descritti dal ricorrente .
Le spese di lite, compensate per metà, sono liquidate a carico del soccombente in ragione dei parametri di cui al d.m.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata:
1.Accerta e dichiara l'assenza di giusta causa del licenziamento intimato a;
Parte_1
2.Condanna a corrispondergli l'indennità di CP_1
mancato preavviso quantificata in € 141.775,85 oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
3.Compensa per metà le spese di lite e pone la restante parte a carico della convenuta, liquidandola in € 9.500,00 oltre IVA,
CPA, rimb. sp. forf..
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 7 maggio 2025
IL GIUDICE
21 dott. Cristina Angeletti
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Angeletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 27/3/2024
DA
, comparso in causa a mezzo dell'avv. Parte_1
Alessio Veggiari per mandato inserito nel fascicolo telematico con domicilio digitale eletto all'indirizzo
Email_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, comparsa in causa a mezzo degli avv.ti Michele Bignami e Alessandro Maria Longo per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Agnello n. 12
OGGETTO: impugnazione licenziamento
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 7/5/2025
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: In via principale: Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, la nullità, l'annullabilità, l'illegittimità, l'inefficacia, la natura discriminatoria e/o ritorsiva o come meglio ritenuto del licenziamento adottato dalla società convenuta nei confronti del ricorrente per i motivi e le causali esposte;
Condannare la società convenuta per tutti i motivi esposti, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 18
1 comma 1 della legge n. 300 del 1970, alla reintegra immediata del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato;
Condannare altresì, per le ragioni esposte, la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno, ex art. 18 comma I della legge n. 300 del 1970, una somma corrispondente alle retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, calcolate con riferimento alla retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art.429, co. 3°, c.p.c.; Condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi legali. In via subordinata: Accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui sopra, la nullità, l'annullabilità, l'illegittimità, l'assenza di giusta causa e/o di giustificatezza o come meglio ritenuto del licenziamento adottato dalla Società convenuta al ricorrente e condannare in persona del rappresentante legale pro CP_1 tempore, al pagamento, in favore del dott. , per Parte_1
i motivi e le causali di cui sopra, della somma complessiva di euro 350.502,46 (141.775,85 + 196.152,72 + 12.573,89), o la diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia ed il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge ex art. 429 co. 3 cpc. In ogni caso: Condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e/o non patrimoniali subiti dal ricorrente, per i motivi e le causali esposte, nella misura di cui sopra o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche con eventuale rinvio alla valutazione equitativa;
Spese e compensi del presente giudizio interamente rifusi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: A) In via preliminare,
• per tutti i motivi esposti, accertare e dichiarare la nullità della notifica del Ricorso e del pedissequo decreto di fissazione
2 dell'udienza di discussione, in quanto effettuata dal Ricorrente in violazione del termine a difesa di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c.;
• conseguentemente, concedere un termine affinché la convenuta possa essere messa nelle condizioni di formulare compiutamente le proprie difese e, dunque, integrare ed eventualmente modificare quanto dedotto con la presente memoria. B) Nel merito, in via principale
• per tutti motivi esposti, respingere tutte le domande formulate dalla Ricorrente nei confronti della Società in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto. C) Nel merito, in via subordinata
• nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande di parte ricorrente, liquidare l'indennità supplementare nell'importo minimo previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro;
• ove applicabile, detrarre dalla misura dell'indennità risarcitoria l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum, nonché qualsivoglia eventuale importo erogato al Ricorrente dagli enti previdenziali in ragione del suo eventuale stato di disoccupazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rimborso forfettario.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA COME DA MEMORIA INTEGRATIVA AUTORIZZATA DEL 24/5/2024: A) Nel merito, in via principale
• per tutti motivi esposti, respingere tutte le domande formulate dalla Ricorrente nei confronti della Società in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto. B) Nel merito, in via subordinata
• nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande di parte ricorrente, liquidare l'indennità supplementare nell'importo minimo previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro;
• ove applicabile, detrarre dalla misura dell'indennità risarcitoria l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum, nonché qualsivoglia eventuale importo erogato al Ricorrente dagli enti previdenziali in ragione del suo eventuale stato di disoccupazione.
3 C) In via riconvenzionale
• per tutti i motivi esposti, accertare e dichiarare che la Società ha subito un danno all'immagine e alla propria reputazione commerciale e, per l'effetto, condannare il Ricorrente a corrispondere in favore della medesima Società la somma di euro 300.000,00 (trecentomila/00) a titolo di danno non patrimoniale, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, o la diversa somma (maggiore o minore) che sarà accertata e quantificata in corso di causa e ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rimborso forfettario.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE COME DA MEMORIA DEL 18/10/2024: Si richiamano integralmente le conclusioni e le istanze già formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio, da intendersi qui integralmente riproposte;
con la richiesta in ogni caso di rigetto della domanda riconvenzionale ex adverso proposta.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 marzo 2024, Parte_1
conveniva in giudizio l'ex datrice di lavoro, la società CP_1
formalizzando le conclusioni riportate nell'epigrafe della
[...]
sentenza, volte in sintesi all'accertamento giudiziale dell'illegittimità de licenziamento con ogni statuizione consequenziale e al ristoro dal danno esistenziale, morale, all'immagine.
Parte ricorrente era in servizio presso con decorrenza CP_1
dal 2001. La società, che inizialmente apparteneva alla sua famiglia, era stata ceduta nel giugno 2016 a e con CP_2
decorrenza dal 1° luglio 2016, il ricorrente acquisiva la qualifica
4 dirigenziale e le mansioni di responsabile Business
Development.
è una macro realtà imprenditoriale con fatturato di CP_2
alcune centinaia di milioni all'anno, capitale sociale di quarantacinquemilioni (oltre seimila gli addetti) ed è attiva nel settore della ristorazione (doc. 2, 4 fascicolo ricorrente). Anche
interamente di proprietà di CP_1 CP_2
rappresenta una realtà imprenditoriale di notevoli dimensioni, com'è dato ricavare agevolmente dalla visura camerale agli atti;
il ricorrente, dunque, era inserito in un contesto aziendale complesso e articolato.
Con contestazione disciplinare del 7 agosto 2023 (pag. 5 del ricorso), la datrice di lavoro espone di aver CP_1
appreso in data 31 luglio 2023 della notifica al sig. Pt_1
dell'ordinanza cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g.
e, svolta questa premessa, muove nei suoi confronti lo stesso addebito contenuto nell'ordinanza di cui si è detto, consistente, secondo l'ipotesi accusatoria, nell'aver -in concorso con più persone e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle caserme di Padova e , nel 3° Persona_1 Per_2
reparto areomobili dell'aeronautica militare di Treviso e nel 5° reggimento Alpini Menini De Caroli di Vipiteno- apposto “sulle relative monoporzioni etichette che riportavano falsamente come data di produzione il giorno stesso della consegna” e nell'aver somministrato pasti preparati con carne bovina ed avicola convenzionale e non biologica indicando falsamente nel menu del pranzo e della cena la presenza di carne bio”, nonché
5 “insalate di varia tipologia e uova convenzionali e non biologiche indicando falsamente nel menu del pranzo e della cena la presenza di insalata verde BIO” (artt. 110, 81 cpv, 356,
355 c.p.). Tali condotte erano tutte contestate al ricorrente a titolo di concorso e con riferimento all'arco temporale da agosto
2022 al 31 dicembre 2022.
La società, oltre a contestare al ricorrente gli stessi fatti descritti nel capo di accusa, muove nei suoi confronti ulteriori addebiti, precisamente l'aver avuto consapevolezza di tutti gli inadempimenti descritti, anche se commessi materialmente da altri soggetti tra cui e l'averli Persona_3 Persona_4
“avvallati”, per aver omesso di adottare misure correttive al fine di determinarne la cessazione, in particolare acconsentendo ai comportamenti illeciti posti in essere dai signori Persona_3
e . Persona_5
Nel difendersi da tali accuse, parte ricorrente, in estrema sintesi, premettendo la descrizione dei numerosi e gravosi incarichi che gli vennero assegnati, asserisce di aver invece, nei limiti delle ridotte facoltà che gli furono concesse, svolto un'azione oppositiva rispetto agli inadempimenti -alcuni soltanto dei quali- erano a lui noti.
Il ricorrente cumulava i seguenti incarichi: direzione generale di
Direzione Commerciale e Operativa SMB (piccole e CP_1
medie imprese) Nord Est di Direzione Commerciale e CP_2
Operativa Area 4 (Triveneto), cui era riconducibile l'appalto con il Ministero della Difesa. Tale appalto, chiarisce il ricorrente, rappresentava quindi una parte minima nell'ambito delle
6 competenze a lui assegnate (il 10% circa del volume d'affare da lui gestito).
Il coinvolgimento del ricorrente nella gestione dell'appalto con
MD (Ministero della Difesa) risulta dalla procura allo stesso conferita (doc. 6 fasc. ricorrente). Sostiene a tale riguardo il ricorrente che tale procura non menziona alcuna delega che potesse consentirgli di gestire realmente l'appalto che era stato deliberato a livello nazionale ed era gestito a livello gestionale;
per esempio, non poteva assumere nuove risorse o fare gli adeguati investimenti o risolvere il contratto con un fornitore
(cfr., a tale riguardo anche l'interrogatorio); per contro una maggiore effettività di poteri gestionali era di fatto esercitata dal
Direttore Operativo, , dal Regional Manager, Persona_3
e dai Coordinator ( , Persona_5 Persona_6 [...]
subentrato a a sua volta subentrato al Per_7 Per_8 Per_9
e ). Persona_10 Persona_11
Il sig. , in primo luogo, chiarisce di non aver partecipato Pt_1
alla negoziazione e alla conclusione del contratto di appalto e sottolinea l'importanza della sua estraneità, argomentando come le condizioni contrattuali erano congegnate in modo tale da rendere prevedibile ex ante i futuri inadempimenti, di tal che egli solo durante l'esecuzione dell'appalto invece si rese conto dell'estrema difficoltà di adempiere con esattezza agli impegni presi.
Nella nota finale, il ricorrente sostiene che il contratto prevedeva margini di guadagno a tal punto irrisori da rendere chiaro che l'obiettivo era stato quello di aggiudicarsi l'appalto
7 potendo poi contare o sull'assenza di controlli o su un successivo contenzioso per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Il ricorrente si spinge ad ipotizzare e ad argomentare che il suo ruolo, siccome svuotato di contenuto decisionale, era di fatto quello del semplice “parafulmine”, cioè era preordinato ad offrire un facile capro espiatorio in caso di ricadute penalistiche dei numerosi inadempimenti contrattuali.
Il sig. elenca e descrive i numerosi interventi da lui Pt_1
messi in campo, attraverso mail, riunioni, attività formative, conversazioni, tutti volti a riportare nei limiti del corretto adempimento i comportamenti di nega di aver CP_1
minimamente voluto o agevolato i reati contestati, sottolineando per contro i tratti oppositivi della sua condotta rispetto agli episodi di inadempimento di cui veniva a conoscenza. ritualmente costituita, in persona CP_1
dell'amministratore unico , rileva che come Controparte_3
risulta dalla procura allegata (doc. 6 fascicolo ricorrente) al era stato affidato il compito di curare l'esatto Pt_1
adempimento dei contratti attivi nell'ambito della direzione di appartenenza a lui assegnata;
il inoltre avrebbe Pt_1
partecipato alla gara di appalto e sarebbe comunque stato coinvolto nella procedura e ciò sarebbe dimostrato dal c.d. patto di integrità. La società resistente ripercorre inoltre la vicenda giudiziaria, ribadendo che in data 31 luglio 2023 era venuta a conoscenza della misura disposta nei confronti del ricorrente;
in particolare, dal suo interrogatorio risultava che egli stesso aveva dichiarato “non nego di aver avuto il ruolo
8 contestatomi nei capi di imputazione”, con ciò ammettendo tutto quanto descritto nei capi d'accusa. La società asseriva inoltre che il era ben consapevole delle criticità emerse nella Pt_1
gestione dell'appalto con il Ministero della Difesa. In particolare, era stato informato della falsificazione delle bolle di consegna da parte del ed avrebbe avallato tale illecito (doc. 8 Pt_2
pag, 7). In sintesi il ricorrente era pienamente a conoscenza della materialità dei fatti, che aveva contribuito a porre in essere, senza peraltro mettere in campo quegli interventi correttivi che avrebbero evitato la prosecuzione del disegno criminoso. La società convenuta svolgeva inoltre domanda riconvenzionale di risarcimento in relazione ai danni alla reputazione e all'immagine subiti per effetto delle illegittime condotte del ricorrente.
Non è stata svolta alcuna attività istruttoria, in quanto le pregresse indagini di p.g. risultano ampiamente esaustive rispetto ai temi di decisione della presente causa.
***
Com'è agevole ricavare dalla sintesi degli atti appena svolta, gli addebiti mossi al ricorrente riproducono i capi di imputazione provvisoria riportati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. e consistono inoltre negli ulteriori rimproveri già descritti, consistiti nell'aver avuto piena consapevolezza, nell'aver avallato il comportamento illecito di altri e nel non aver attuato misure impeditive. L'analisi della condotta del ricorrente riguarderà quindi da un lato la verifica della sussistenza dei fatti di cui ai
9 capi d'accusa e dall'altro il raggiungimento dei livelli di competenza attesi dal datore di lavoro.
Al ricorrente fu addebitato di aver in concorso con altri compiuto l'apposizione di false etichette e la somministrazione di carne, uova e verdura convenzionale e non biologica. Tali eventi e condotte ricadrebbero sotto la sua responsabilità, non già perché ne sia stato l'autore materiale, ma in quanto nel suo ruolo li avrebbe “avallati”. Si deve intendere, trattandosi di materia penale, che gli sia stata contestata una condotta agevolatrice, cioè una condotta, attiva e/o omissiva, che seppur non decisiva nella causazione dell'evento criminoso ne abbia tuttavia agevolato la realizzazione.
Per comprendere l'esistenza e l'efficienza causale della condotta del ricorrente, è utile risalire al fatto generatore dell'intera vicenda penalistica, ossia gli inadempimenti di CP_2
rispetto al contratto di appalto per la fornitura di pasti
[...]
presso le strutture del Ministero della Difesa.
Tali inadempimenti si desumono chiaramente dalle intercettazioni telefoniche agli atti ed emerge altresì la loro genesi, cioè il fatto che fossero sin dall'inizio prevedibili e, verosimilmente previsti ed accettati in quanto funzionali alla riduzione delle spese con conseguente aumento degli utili.
L'offerta di in sede di aggiudicazione dell'appalto era CP_2
particolarmente vantaggiosa, essendo qualificata dalla presenza dei c.d. CAM e dei criteri premianti, nonché dalla somministrazione di pasti preparati in giornata (anche nei
10 giorni immediatamente successivi ai festivi) e con un'elevata percentuale di biologico.
Poteva verosimilmente apparire chiaro già in fase di conclusione del contratto che le promesse (per meglio dire, le obbligazioni) assunte in contratto non avrebbero potuto essere onorate;
peraltro senza particolari conseguenze, vuoi per l'assenza di controlli, vuoi, ove fossero stati approntati, per la possibilità di instaurare una causa civile che, attraverso l'istituto dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, avrebbe condotto alla rinegoziazione.
Quelle che seguono sono le conformi valutazioni del legale stesso della società, captate attraverso l'intercettazione della sua conversazione con il ricorrente (doc. 10 fasc. resistente pag. 9 s.): “In Elior (…) da anni mi trovo in situazioni che si ripetono (…) nell'appalto dei vigili del fuoco, anche lì avevamo preso un impegno di dare determinati criteri premianti e quindi determinate percentuali di prodotti BIO, quell'appalto non prevedeva e non prevede un meccanismo di verifica mese per mese, la verifica non la fa nessuno (…) ci siamo resi conto che le percentuali di bio che noi avremmo dovuto dare ai vigili del fuoco sono notevolmente inferiori a quelle previste in offerta e di questo il , cioè i Vigili del fuoco, non s'è Controparte_4
manco accorto”. Continua il legale della società, chiarendo che la società metteva già nel conto, in caso di controlli, una causa per eccessiva onerosità sopravvenuta che, però, attraverso la necessaria produzione di parte, avrebbe messo la controparte in grado di constatare la pregressa e deliberata frode, con rischi
11 quindi di pagamento delle penali e di ricadute processual- penalistiche.
Le dichiarazioni agli atti del legale della società che, partendo da tale descrizione, preannunciava al ricorrente che avrebbe chiarito all'a.d. di voler esser tenuto fuori da tale CP_5
sistema, non sono contraddette da alcun altro atto o elemento di prova e sembrano invece supportate, dal punto di vista probatorio, dalle specifiche clausole contrattuali del contratto di appalto, le quali rendevano difficilissima la sua esecuzione e non agevolavano certo l'attività di verifica dell'esatto adempimento.
Per fare un esempio, non era prevista sic et simpliciter la somministrazione del biologico, ma la somministrazione di percentuali diverse a seconda degli alimenti (l'80% dei formaggi freschi, il 50% degli altri formaggi, il 40% della carne bovina e avicola, il 50% del prosciutto crudo). Inoltre, l'impegno assunto era nel senso di rispettare i criteri ambientali minimi (CAM), ad esempio una percentuale minima di un prodotto agroalimentare biologico e i criteri c.d. premianti, cioè una percentuale minima in aggiunta a quella già indicata. L'attuazione pratica di tali criteri era resa ancor più difficile dall'omessa previsione nel capitolato di specifici menu, che avrebbero potuto essere riprodotti ciclicamente;
inoltre, l'assenza di personale sia operativo che qualificato rendeva ancor più impegnativa l'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali.
Andando per ordine, occorre in primo luogo dar conto del fatto che il ricorrente era rimasto estraneo alla fase di
12 aggiudicazione dell'appalto, nel senso che non aveva partecipato alla formazione dell'accordo contrattuale o quantomeno non c'è nessuna prova della sua partecipazione alle operazioni precontrattuali e contrattuali.
Parte resistente è del tutto generica sul punto, in quanto allude ad un suo coinvolgimento che, tuttavia, non chiarisce nei dettagli e soprattutto non documenta (non risulta allegato al doc. 4 il patto di integrità il cui rilievo comunque non è dato di comprendere).
Di rilievo probatorio è invece la Relazione conclusiva del
Comando di Polizia Veterinaria (doc 1, pag. 11 allegato alla memoria del ricorrente del 31.1.2025) dalla quale risulta chiaramente che in base alle indagini svolte (acquisizione mail, manuale operativo, perquisizioni, dichiarazioni) il ricorrente non prese parte alla fase di conclusione del contratto di appalto.
Le indagini di p.g. approfondiscono un ulteriore aspetto, anch'esso significativo nel presente processo, ovvero il suo ruolo, i suoi effettivi poteri, l'esigibilità di determinate condotte impeditive nella fase di attuazione dell'appalto; le conclusioni di tali indagini, in quanto utili nella presente sede, sono qui di seguito riportate: “Sebbene non abbia partecipato alla conclusione dell'appalto, aveva un potere decisionale, Pt_1
organizzativo ed economico limitato (con un'autonomia massima di € 200.000) e quindi non avrebbe potuto risolvere alcune problematiche senza l'intervento dell'Amministratore delegato. Per quanto fosse costantemente informato da parte
13 dei cosiddetti Assistenti Territoriali circa le problematiche dell'A.D., non ha adottato per quanto di sua Pt_1
competenza alcun provvedimento. In alcuni casi non è stato nemmeno interpellato dal suo subalterno Direttore Operativo –
relativamente ad avvenimenti di rilevanza Persona_3
penale commessi dal personale del centro di cottura di San
Biagio di Callalta (TV)”.
E' un fatto accertato, quindi, che il ricorrente non abbia partecipato alla conclusione del contratto, fase che -per quanto già chiarito- poneva le basi logiche del successivo, prevedibile e probabilmente previsto, inadempimento.
E' accertato altresì, attraverso i documenti di cui si dirà, che egli non aveva pieni poteri di gestione dell'appalto, né totale padronanza di informazioni e che nondimeno realizzò una serie di interventi che miravano a riportare la condotta della società nei limiti del corretto adempimento.
Sulla scorta di tali considerazioni che si va a sviluppare si deve ritenere, anticipando sin d'ora le conclusioni della presente motivazione, che non risulta provata in capo al ricorrente la volontà di commettere i reati contestati, rispetto ai quali la sua condotta non fu di agevolazione ma di contrasto;
possiamo aggiungere che le azioni oppositive del ricorrente non furono pienamente efficaci e che tale inadeguatezza era in parte dovuta all'assenza di effettivi poteri decisionali. Ma dobbiamo precisare che, nel ragionare sul livello di performances esigibili dal ricorrente, siamo già fuori dall'area di rilevanza penale e ci poniamo invece nel settore civilistico delle aspettative di
14 elevatissima professionalità del dirigente, il quale nella sua massima funzione apicale, è chiamato al raggiungimento di standard che stanno ben al di sopra della soglia penale di responsabilità.
La dimensione penalistica presuppone, invece, sotto il profilo soggettivo la volontà, anche nella declinazione dell'accettazione del rischio, e sotto il profilo oggettivo della causalità, l'agevolazione del concorrente nel determinismo della condotta e/o dell'evento.
Detto altrimenti, una cosa è la valutazione penale, fondata sulla volontà e coscienza di porre in essere determinati fatti, anche attraverso omissioni, altra è la soglia di abilità e competenza che il datore di lavoro può legittimamente attendersi da dipendenti con funzioni dirigenziali.
Nel ricorso introduttivo, il sig. -dopo aver ampiamente Pt_1
illustrato i suoi molteplici ruoli e obiettivi di risultato, rispetto ai quali l'appalto con MD rappresentava una minima parte- elenca i suoi interventi (pagg. 20-30), con riferimento al periodo giugno-dicembre 2022, lievemente più ampio di quello contestato, e documenta le difficoltà riscontrate nell'attuarli. I suoi interventi sono qui di seguito elencati.
-organizzazione di una riunione per discutere degli scostamenti rispetto al capitolato d'appalto (doc. 24, mail 16.6.2022) e proposta di una consulenza da affidare ad professionista specializzato per riportare le forniture nell'ambito dei confini contrattuali;
15 -ricerca di un consulente esterno (dott. : attraverso Parte_3
un consulente esterno avrebbe potuto realizzarsi un controllo di qualità costante tale da allineare la somministrazione dei pasti agli stringenti criteri del capitolato di appalto. La richiesta fu da lui autorizzata ma non venne approvata dall' . CP_6
(doc. 9, 29, 30);
-l'elenco specifico di tutte le risorse mancanti (cfr., mail del
16.6.2022 sub doc. 31): le criticità riscontrate discendevano
(anche) dall'assenza di personale;
il ricorrente che non aveva autonomo potere di assunzione elencò con analiticità tutte le risorse necessarie per l'attuazione del servizio richiesto;
-nella successiva riunione del 17.6.2022 (doc. 32) rimarca nuovamente l'assenza di personale e la necessità di colmare le carenze riscontrate;
-con mail del 14.7.2022 (doc. 33) da' l'assenso al menu preparato dalla dott. ssa specificando che il parere è Per_12
favorevole nella misura in cui il menu è conforme al capitolato;
-nella riunione del 21.7.2022 (doc. 34) focalizza nuovamente l'attenzione sul rispetto del capitolato e sul pericolo di dover sostenere i costi delle penali;
-in data 28.11.2022 (doc. 35) convoca in via d'urgenza una riunione sui temi CAM e criteri premianti e chiede il supporto dell'a.d. (doc. 36);
-da un fitto scambio di mail (doc. 39) apprende che a sua insaputa era stato distribuito il tovagliolo ad un velo anziché due, difformemente da quanto contrattualmente previsto: reagisce in modo adirato, telefonicamente, (doc. 40
16 intercettazione conversazione con ) e via mail (doc. Per_5
41). Con tale mail, prendendo evidentemente atto di essere sovente scavalcato, formalizzava la seguente presa di posizione “Informo inoltre che nessuno potrà essere autorizzato a prendere decisioni per mio conto difformi a quanto contrattualmente previsto”.
- nel frattempo , e in accordo fra loro Pt_2 Per_3 Per_4
falsificavano le etichette e decidevano di comunicare a cose fatte le loro condotte al in data 28.11.2022 (richiesta di Pt_1
applicazione misure cautelari, sub doc. 8 fasc. resistente, pag.
7);
-in una conversazione con l'a.d. (del 13.12.2021 sub CP_5
doc. 10, pag. 18 fasc. resistente), sollecitato da questi a tagliare i costi, dice chiaramente che non intende tagliarli con riferimento all'appalto MD, perché da ciò potrebbero derivare dei problemi e che potrebbe tagliare solo i costi della produttività (pulizie), afferma altresì chiaramente che non intende utilizzare il “sottovuoto”, non essendo previsto dal capitolato, così suscitando la reazione avversa dell'a.d.;
Tornando quindi al tema che ci occupa, ossia all'addebitabilità al ricorrente delle somministrazioni di pasti Parte_1
non conformi al capitolato, si può linearmente prendere atto della sua costante linea di condotta volta a correggere un trend che in parte gli era noto ma che non era facilmente modificabile con le risorse e con il contesto aziendale nel quale si trovava ad operare.
17 Da un lato, infatti, c'erano centri decisionali che agivano indipendentemente dalla sua conoscenza e dal suo volere
(come avvenuto con l'utilizzo del tovagliolo ad un velo), dall'altro le sue proposte non erano accettate e non aveva il potere di imporle (è il caso delle nuove assunzioni e del consulente esterno).
L'addebito disciplinare menziona un'altra problematica a lui addebitata, cioè l'aver somministrato pasti con etichetta falsa, così da farli apparire preparati in giornata, mentre erano stati preparati nei giorni precedenti, abbattuti termicamente e poi conservati in frigorifero fino alla consegna. Tali fatti sono stati accertati a seguito delle indagini del NAS di Trento e del Nucleo
Polizia veterinaria. Le indagini sono consistite in osservazioni, rilevazioni di immagini attraverso videocamere installate dentro le cucine, nonché intercettazioni telefoniche e ambientali.
Tali fatti risultano descritti anche nella richiesta ordinanza applicativa della misura cautelare (pag, 7 doc. 8 fascicolo resistente) ma non emerge che siano stati avallati dal ricorrente. Essi, a quanto consta, avvennero a sua insaputa e gli vennero comunicati a posteriori. Non c'è prova né della sua partecipazione né del suo avallo;
risulta unicamente che
[...]
(non a riporto del ricorrente ma di tale realizzò Pt_2 Per_13
materialmente la condotta, in accordo con e Tedeschi Per_3
e che la falsificazione fu in seguito comunicata al ricorrente
(richiesta di applicazione misure cautelari, pag. 7 doc. 8 fascicolo resistente e verbale integrale di interrogatorio del ricorrente).
18 Tirando le fila del ragionamento, non risultano in questa sede processuale addebitabili al ricorrente i fatti e le condotte descritte nella lettera di contestazione: egli non era al corrente di tutti gli inadempimenti ivi descritti, non avendo piena conoscenza delle iniziative che assumevano in suoi sottoposti, né pieni poteri decisionali in merito alla gestione dell'appalto. In base agli elementi sin qui esaminati, si deve escludere che egli partecipò fattivamente alla fase di aggiudicazione dell'appalto ed altresì che abbia avuto l'intento di agevolare le condotte illecite descritte nei capi di imputazione, rispetto alle quali invece assunse un atteggiamento oppositivo. Sulla scorta di tali considerazioni si deve ritenere che il licenziamento non è sorretto da giusta causa, tale essendo una ragione di tale gravità da rendere legittima l'immediata cessazione del rapporto di lavoro.
Diversa questione è quella che attiene alla giustificatezza del licenziamento;
è granitico l'orientamento della Corte di
Cassazione (ex plurimus ord. Cass. 88/2023) che vede nella giustificatezza qualsiasi ragione che non sia arbitraria o pretestuosa, diversamente dalla giusta causa determinata dalla presenza di una tale lesione del vincolo fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto.
Ora è chiaro che, sotto il profilo della giustificatezza, può essere non censurabile la valutazione datoriale di estromissione del dirigente reputato non pienamente adeguato agli elevati standard richiesti. Tale valutazione, che ovviamente presenta margini di opinabilità, è secondo il ricorrente non
19 corretta alla luce del totale coinvolgimento nel reato della società che, dunque, non avrebbe alcun titolo per muovere addebiti nei confronti del ricorrente, il quale sarebbe il suo capro espiatorio.
Ma dagli atti e dai documenti emerge una realtà aziendale molto complessa e di dimensioni notevoli, nel cui ambito l'appalto MD occupava una parte infinitesima e non ci sono elementi per assumere, con elevato grado di verosimiglianza, che il licenziamento del dirigente sia retto da ragioni diverse da quelle enunciate e che si tratti di ragioni totalmente arbitrarie o pretestuose. La società rimprovera al dirigente, non solo di aver commesso una serie di reati, ciò che in questa sede non risulta, ma altresì di non aver raggiunto il risultato, non importa se molto ambizioso rispetto ai normali standard, di impedirne la causazione;
è un criterio di valutazione particolarmente severo, ma coerente con il ruolo apicale del dirigente. In altre parole, pur nell'oggettiva opinabilità della questione, sembra ragionevole affermare che la giustificatezza, sorretta dalla decisione di non condividere il suo operato e di reputarlo inadeguato rispetto alle aspettative è esente da censure sotto il profilo della giustificatezza.
Da ciò consegue la condanna di parte resistente unicamente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso nei termini, non contestati, esposti dal ricorrente.
Ogni altra domanda è assorbita considerazioni già svolte. In particolare, quanto al risarcimento del danno morale, esistenziale, all'immagine azionato dal ricorrente, oltre al rilievo
20 che la giustificatezza del licenziamento osta ad una valutazione di totale illegittimità della condotta datoriale, si deve ritenere che il danno, patrimoniale e non, discenda, in ipotesi, non tanto dal licenziamento in sé per sé, bensì dal parallelo processo penale il quale per le inevitabili ricadute sulla sfera reputazionale e morale determina il disagio e la sofferenza descritti dal ricorrente .
Le spese di lite, compensate per metà, sono liquidate a carico del soccombente in ragione dei parametri di cui al d.m.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata:
1.Accerta e dichiara l'assenza di giusta causa del licenziamento intimato a;
Parte_1
2.Condanna a corrispondergli l'indennità di CP_1
mancato preavviso quantificata in € 141.775,85 oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
3.Compensa per metà le spese di lite e pone la restante parte a carico della convenuta, liquidandola in € 9.500,00 oltre IVA,
CPA, rimb. sp. forf..
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 7 maggio 2025
IL GIUDICE
21 dott. Cristina Angeletti
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