TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9716/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU HE Presidente relatrice
AN DI DI
ND CH DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 9716/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. SACCHETTO ELISABETTA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. SACCHETTO ELISABETTA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“PRONUNCIARE con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in data 27 settembre 1999, iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Brescia il 29.09.1999 al numero 516, parte Il, serie A, anno 1999 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo
Comune di Brescia procedere all'annotazione dell'emittenda sentenza, alle seguenti
CONDIZIONI:
1. i genitori danno atto che i figli (di anni 23) e (di anni 21) – entrambi studenti Per_1 Per_2 universitari - non hanno ancora raggiunto l'indipendenza economica, e che pur essendo entrambi residenti presso la madre nell'abitazione – di proprietà della madre medesima - in Brescia alla via
1 Solone Reccagni n.6, e come meglio sotto riportato, nella totale libertà di frequentazione attribuita ai figli, i medesimi attualmente continuano a vivere (dimorano e dormono, da inizio 2021 e Per_1 da Luglio 2024) presso l'abitazione (in locazione) del padre, ancorché spesso Per_2 Per_2 vada a pranzo e/o cena dalla madre (e ivi saltuariamente studi e/o trascorra del tempo con amici e si fermi a dormire) mentre solo saltuariamente vada a pranzo e/o cena dalla madre;
Per_1
2. i coniugi danno atto della rispettiva indipendenza economica, e dichiarano che nulla è dovuto reciprocamente quale assegno divorzile, così come dichiarano di non avere pretesa reciproca alcuna;
3. I genitori danno altresì atto che i figli restano liberi di frequentare e rimanere presso ciascun genitore con i tempi e le modalità che i figli medesimi riterranno;
4. Quanto al mantenimento della prole – maggiorenne – e considerate le attuali esigenze dei figli anche in relazione al rispettivo percorso universitario, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza e le risorse economiche di ciascuno, i genitori concordano di provvedere sia al mantenimento diretto della prole nei tempi di rispettiva frequentazione, sia al versamento ai figli di quanto necessario alla loro quotidianità.
In particolare i genitori si onerano di versare direttamente ai figli – sui rispettivi conti correnti personali – il loro mantenimento ordinario, comprendente pertanto anche abbigliamento, benzina, necessità quotidiane e spese ludico-ricreative, quantificato attualmente (sulla base delle singole necessità e situazioni personali) nella somma mensile di €.930,00 per (frequentante l'università Per_1
a Milano) e di €.760,00 per OM.
Le dette somme verranno versate mensilmente – in ragione del 50% ciascuno – dai genitori entro il 5 di ciascun mese.
I genitori - sempre in ragione del 50% ciascuno - verseranno inoltre direttamente a ciascun figlio:
- la somma annua di €.2.500,00 per vacanze, da corrispondere al 50% entro il mese di dicembre e 50% entro il mese di giugno;
- la somma annua di €.500,00 per attività sportiva (se praticata).
5. Resteranno in capo a ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno le spese non comprese nel mantenimento ordinario come specificate nel Protocollo Tribunale di Brescia (cui le parti fanno esplicito riferimento), e comunque le seguenti spese necessarie quali:
- tasse universitarie e per specializzazione;
2 - spese mediche e per la salute (compresa la salute psicologica e le spese dentistiche ed ortodontiche).
Per quanto riguarda le spese non necessarie, i genitori qui concordano di suddividere sempre al 50%
(salvo quanto specificato) le seguenti:
- spese di trasporto (abbonamenti treno e metro, autostrada, parcheggi);
- per la figlia spese relative al canone di locazione dell'appartamento di Milano, con spese Per_1 condominiali e spese per utenze domestiche tutte;
- spese auto: bollo (madre fino a euro 150,00/anno per figlio), assicurazione (madre fino a euro
800,00/anno per figlio) e manutenzione necessaria per funzionamento e sicurezza della vettura
(intendendosi ricomprese anche le gomme).
I genitori concordano altresì che eventuali altre spese non necessarie qui non citate saranno oggetto di accordo al loro manifestarsi.
6. Quanto sopra concordato e necessariamente accettato dai figli resta suscettibile di variazione al verificarsi di circostanze ed eventi che mutano lo stato attuale dei fatti o al manifestarsi di indicazioni concrete e reali da parte dei figli circa l'esigenza di integrazione di quanto oggi definito;
7. Spese legali del presente procedimento in ragione del 50% ciascuno
8. Le parti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 27.9.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 516, parte II, serie A, anno 1999.
Dall'unione sono nati i figli il 7.11.2002 e il 18.8.2004, maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa cron. n. 20058/2006 (R.G. n. 11972/2006) emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del giorno 1.12.2006.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto 3 ai figli della coppia, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
AU HE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU HE Presidente relatrice
AN DI DI
ND CH DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 9716/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. SACCHETTO ELISABETTA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. SACCHETTO ELISABETTA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“PRONUNCIARE con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in data 27 settembre 1999, iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Brescia il 29.09.1999 al numero 516, parte Il, serie A, anno 1999 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo
Comune di Brescia procedere all'annotazione dell'emittenda sentenza, alle seguenti
CONDIZIONI:
1. i genitori danno atto che i figli (di anni 23) e (di anni 21) – entrambi studenti Per_1 Per_2 universitari - non hanno ancora raggiunto l'indipendenza economica, e che pur essendo entrambi residenti presso la madre nell'abitazione – di proprietà della madre medesima - in Brescia alla via
1 Solone Reccagni n.6, e come meglio sotto riportato, nella totale libertà di frequentazione attribuita ai figli, i medesimi attualmente continuano a vivere (dimorano e dormono, da inizio 2021 e Per_1 da Luglio 2024) presso l'abitazione (in locazione) del padre, ancorché spesso Per_2 Per_2 vada a pranzo e/o cena dalla madre (e ivi saltuariamente studi e/o trascorra del tempo con amici e si fermi a dormire) mentre solo saltuariamente vada a pranzo e/o cena dalla madre;
Per_1
2. i coniugi danno atto della rispettiva indipendenza economica, e dichiarano che nulla è dovuto reciprocamente quale assegno divorzile, così come dichiarano di non avere pretesa reciproca alcuna;
3. I genitori danno altresì atto che i figli restano liberi di frequentare e rimanere presso ciascun genitore con i tempi e le modalità che i figli medesimi riterranno;
4. Quanto al mantenimento della prole – maggiorenne – e considerate le attuali esigenze dei figli anche in relazione al rispettivo percorso universitario, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza e le risorse economiche di ciascuno, i genitori concordano di provvedere sia al mantenimento diretto della prole nei tempi di rispettiva frequentazione, sia al versamento ai figli di quanto necessario alla loro quotidianità.
In particolare i genitori si onerano di versare direttamente ai figli – sui rispettivi conti correnti personali – il loro mantenimento ordinario, comprendente pertanto anche abbigliamento, benzina, necessità quotidiane e spese ludico-ricreative, quantificato attualmente (sulla base delle singole necessità e situazioni personali) nella somma mensile di €.930,00 per (frequentante l'università Per_1
a Milano) e di €.760,00 per OM.
Le dette somme verranno versate mensilmente – in ragione del 50% ciascuno – dai genitori entro il 5 di ciascun mese.
I genitori - sempre in ragione del 50% ciascuno - verseranno inoltre direttamente a ciascun figlio:
- la somma annua di €.2.500,00 per vacanze, da corrispondere al 50% entro il mese di dicembre e 50% entro il mese di giugno;
- la somma annua di €.500,00 per attività sportiva (se praticata).
5. Resteranno in capo a ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno le spese non comprese nel mantenimento ordinario come specificate nel Protocollo Tribunale di Brescia (cui le parti fanno esplicito riferimento), e comunque le seguenti spese necessarie quali:
- tasse universitarie e per specializzazione;
2 - spese mediche e per la salute (compresa la salute psicologica e le spese dentistiche ed ortodontiche).
Per quanto riguarda le spese non necessarie, i genitori qui concordano di suddividere sempre al 50%
(salvo quanto specificato) le seguenti:
- spese di trasporto (abbonamenti treno e metro, autostrada, parcheggi);
- per la figlia spese relative al canone di locazione dell'appartamento di Milano, con spese Per_1 condominiali e spese per utenze domestiche tutte;
- spese auto: bollo (madre fino a euro 150,00/anno per figlio), assicurazione (madre fino a euro
800,00/anno per figlio) e manutenzione necessaria per funzionamento e sicurezza della vettura
(intendendosi ricomprese anche le gomme).
I genitori concordano altresì che eventuali altre spese non necessarie qui non citate saranno oggetto di accordo al loro manifestarsi.
6. Quanto sopra concordato e necessariamente accettato dai figli resta suscettibile di variazione al verificarsi di circostanze ed eventi che mutano lo stato attuale dei fatti o al manifestarsi di indicazioni concrete e reali da parte dei figli circa l'esigenza di integrazione di quanto oggi definito;
7. Spese legali del presente procedimento in ragione del 50% ciascuno
8. Le parti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 27.9.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 516, parte II, serie A, anno 1999.
Dall'unione sono nati i figli il 7.11.2002 e il 18.8.2004, maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa cron. n. 20058/2006 (R.G. n. 11972/2006) emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del giorno 1.12.2006.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto 3 ai figli della coppia, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
AU HE
4