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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/07/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1142/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CHIEFFALLO MARIO per la parte ricorrente
***********
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. BO lì 09/07/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1142 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'Avv. Mario Chieffallo, che lo rappresenta e difende in come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
MERITO Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella II fascia delle graduatorie d'istituto (G.I.) CONCLUSIONI: il procuratore delle parti ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.7.2023, ha adito questo Tribunale Parte_2 in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “- per i motivi dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, in quanto illegittima, accertare e dichiarare che: a) il ricorrente è in possesso di un titolo idoneo alla partecipazione al concorso e/o abilitante e, come tale, idoneo all'inserimento nella seconda fascia delle GI e nella prima fascia delle GPS per la classe di concorso A019; b) le tre annualità di servizio espletato dal ricorrente nelle scuole statali sono titolo equiparato all'abilitazione, con conseguente suo diritto all'accesso nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle GI per la classe di concorso A019 e, per l'effetto, ordinare al
[...] di BO di inserirlo nelle predette graduatorie, e/o nei rispettivi Controparte_2 elenchi aggiuntivi, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
16 Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 167b370 - Con vittoria di Email_1 spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.”. Il ricorrente ha dedotto di essere in possesso di laurea specialistica in Filosofia Teoretica, Morale Politica ed Estetica e di aver conseguito 24 CFU in settori formativi psico-antropo- pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
di aver prestato servizio nella scuola statale in qualità di docente su posto normale o comune nei periodi indicati in ricorso;
di aver presentato domanda nelle GPS e nelle GI per il triennio 2022/2024, senza poter essere inserito nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle GI, ma rimanendo relegato nella seconda fascia delle GPS e nella terza fascia delle GI, in base al disposto dell'O.M. n. 112/2022. In diritto ha rappresentato l'illegittimità dell'art. 3, comma 9, dell'O.M. n. 112/2022 per violazione del D.Lgs. n. 59/2017, così come modificato dall'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, e del D.M. n. 131/2007 Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Deve in primo luogo affermarsi la sussistenza della giurisdizione del G.O. atteso che la domanda ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella II fascia delle graduatorie d'istituto (GI), previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti (si veda sul punto, per tutte, Cass. SS.UU. ordinanza n. 16756 del 23.07.2014). Relativamente al merito, appare utile ricostruire la normativa di riferimento. Con l'Ordinanza n. 112 del 6 maggio 2022, oggetto precipuo di censura da parte del ricorrente, il ha disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie Controparte_1 provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze del personale docente ed educativo, in relazione agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Con la precedente Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, in prima applicazione e per il biennio 2020/2022, il aveva regolamentato la costituzione delle (nuove) graduatorie CP_1 provinciali per le supplenze e delle preesistenti graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali. In forza della citata normativa ministeriale, dalle nuove GPS si attinge per il conferimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, mentre dalle preesistenti graduatorie d'istituto si attinge per le ulteriori supplenze. È riconosciuta pertanto priorità ai docenti inseriti nella I fascia delle GPS, corrispondente alla II fascia delle graduatorie d'istituto, fascia questa nella quale possono essere collocati solo i docenti muniti di abilitazione. In subordine, le eventuali residue supplenze, di durata più breve, sono conferite ai docenti presenti nella II fascia delle GPS, corrispondente alla III fascia delle graduatorie d'istituto, in cui sono presenti i docenti non abilitati. In base alla normativa richiamata, quindi, i docenti muniti di abilitazione posso essere inseriti nella I fascia GPS e nella corrispondente II fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, mentre i docenti non abilitati possono essere inseriti nella II fascia GPS e nella corrispondente III fascia delle graduatorie di istituto per le residue supplenze di breve durata. Provato documentalmente il possesso congiunto da parte del ricorrente del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto e dei 24 CFU, la domanda attorea ha ad oggetto la condanna del all'inserimento in I fascia delle GPS. CP_1
A sostegno della richiesta il ricorrente richiama innanzitutto l'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 59/2017, che, prevedendo come titolo di accesso al concorso per la nomina in ruolo dei docenti della scuola pubblica secondaria il possesso congiunto del titolo di studio e dei 24 CFU (in alternativa al possesso dell'abilitazione specifica per la classe di concorso), avrebbe, secondo la prospettazione attorea, equiparato in via generale (e quindi anche ai fini dell'inserimento nella I fascia GPS) l'abilitazione specifica ed il possesso del titolo di studio unitamente ai 24 CFU. Tale interpretazione non può essere condivisa. Come più volte affermato da questo Tribunale, nonché dalla giurisprudenza di merito e amministrativa maggioritarie (ex plurimis, Tribunale di BO n. 144/2022; Tribunale di Bari 15.7.2021; Tribunale di Roma n. 7904/2020; Tar Lazio n. 1386/2022; Consiglio di Stato n. 585/2020), occorre distinguere tra “titolo di accesso al concorso” e “abilitazione all'insegnamento”. Il comma 4 ter dell'art. 5 del decreto in esame chiarisce che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso” e ciò evidenzia la differenza tra i requisiti di accesso al concorso (rappresentati da titolo e dai crediti formativi) e quell'ulteriore risultato costituito dall'abilitazione, conseguibile, per coloro che ne siano sprovvisti, per effetto del superamento del concorso. Si aggiunga che quello disciplinato dal decreto in esame costituisce un nuovo canale di accesso ai soli ruoli della docenza nella scuola secondaria, caratterizzato dal fatto che, una volta vinto il concorso, l'immissione in ruolo è preceduta da un “percorso annuale di formazione iniziale e prova”. Già solo
per questi motivi
appare difficile sostenere che l'abilitazione specifica per classe di concorso, quale requisito per l'assunzione in ruolo, sia stata soppiantata dai CFU. Il legislatore ha invero voluto ampliare la platea dei partecipanti consentendo un più agevole ottenimento dei requisiti di accesso, consapevole che la preparazione dei candidati sarebbe stata comunque oggetto di una procedura selettiva e che i vincitori avrebbero poi dovuto sottoporsi ad un percorso triennale di formazione (c.d. «percorso FIT»). Il sistema normativo delle supplenze prevede, invece, solo in via residuale l'inserimento di coloro che hanno un titolo accademico e 24 CFU nella platea dei docenti nella II fascia delle GPS e nella III fascia delle Graduatorie d'Istituto. La scelta del legislatore appare ragionevole posta la netta differenza tra un requisito che consente di accedere ad una prova selettiva, in cui la preparazione dell'aspirante sarà oggetto di un vaglio della commissione d'esame, e la previsione di un titolo di automatico accesso in I fascia delle GPS o alla II fascia delle graduatorie d'istituto. L'interpretazione fatta propria dal ricorrente è stata da ultimo sconfessata dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, in linea con la giurisprudenza di merito e amministrativa maggioritaria, ha affermato quanto segue: “In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con D.L. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie". Il principio di diritto enunciato, che va ribadito anche in questa sede, si fonda sulla ontologica diversità fra "titolo di abilitazione", che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e "titolo di studio", nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento. Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. 11 maggio 2021 n. 12424) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n. 2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzato dalla Corte territoriale per trarne argomenti a favore dell'originario ricorrente. Infatti la norma in parola, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso D.Lgs. n. 59/2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno della scuola secondaria (Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di :a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.), perché, come chiarisce e precisa il comma 4-ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso). Come chiarito da Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua, si armonizza con quelle che nel corso degli anni hanno disciplinato l'accesso all'insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso ed ulteriore abilitante all'insegnamento medesimo, ha nella sostanza a tal fine equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA, l'idoneità ottenuta con l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria ed aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di "idoneo non vincitore"), giammai il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali.” (così Cass. n. 15838/2024, conforme a Cass. n. 7084/2024). Alla luce di quanto esposto il ricorso va respinto. Nulla sulle spese di lite stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
; Controparte_3
- nulla sulle spese. BO lì, 9 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1142/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CHIEFFALLO MARIO per la parte ricorrente
***********
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. BO lì 09/07/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1142 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'Avv. Mario Chieffallo, che lo rappresenta e difende in come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
MERITO Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella II fascia delle graduatorie d'istituto (G.I.) CONCLUSIONI: il procuratore delle parti ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.7.2023, ha adito questo Tribunale Parte_2 in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “- per i motivi dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, in quanto illegittima, accertare e dichiarare che: a) il ricorrente è in possesso di un titolo idoneo alla partecipazione al concorso e/o abilitante e, come tale, idoneo all'inserimento nella seconda fascia delle GI e nella prima fascia delle GPS per la classe di concorso A019; b) le tre annualità di servizio espletato dal ricorrente nelle scuole statali sono titolo equiparato all'abilitazione, con conseguente suo diritto all'accesso nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle GI per la classe di concorso A019 e, per l'effetto, ordinare al
[...] di BO di inserirlo nelle predette graduatorie, e/o nei rispettivi Controparte_2 elenchi aggiuntivi, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
16 Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 167b370 - Con vittoria di Email_1 spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.”. Il ricorrente ha dedotto di essere in possesso di laurea specialistica in Filosofia Teoretica, Morale Politica ed Estetica e di aver conseguito 24 CFU in settori formativi psico-antropo- pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
di aver prestato servizio nella scuola statale in qualità di docente su posto normale o comune nei periodi indicati in ricorso;
di aver presentato domanda nelle GPS e nelle GI per il triennio 2022/2024, senza poter essere inserito nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle GI, ma rimanendo relegato nella seconda fascia delle GPS e nella terza fascia delle GI, in base al disposto dell'O.M. n. 112/2022. In diritto ha rappresentato l'illegittimità dell'art. 3, comma 9, dell'O.M. n. 112/2022 per violazione del D.Lgs. n. 59/2017, così come modificato dall'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, e del D.M. n. 131/2007 Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Deve in primo luogo affermarsi la sussistenza della giurisdizione del G.O. atteso che la domanda ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella II fascia delle graduatorie d'istituto (GI), previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti (si veda sul punto, per tutte, Cass. SS.UU. ordinanza n. 16756 del 23.07.2014). Relativamente al merito, appare utile ricostruire la normativa di riferimento. Con l'Ordinanza n. 112 del 6 maggio 2022, oggetto precipuo di censura da parte del ricorrente, il ha disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie Controparte_1 provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze del personale docente ed educativo, in relazione agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Con la precedente Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, in prima applicazione e per il biennio 2020/2022, il aveva regolamentato la costituzione delle (nuove) graduatorie CP_1 provinciali per le supplenze e delle preesistenti graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali. In forza della citata normativa ministeriale, dalle nuove GPS si attinge per il conferimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, mentre dalle preesistenti graduatorie d'istituto si attinge per le ulteriori supplenze. È riconosciuta pertanto priorità ai docenti inseriti nella I fascia delle GPS, corrispondente alla II fascia delle graduatorie d'istituto, fascia questa nella quale possono essere collocati solo i docenti muniti di abilitazione. In subordine, le eventuali residue supplenze, di durata più breve, sono conferite ai docenti presenti nella II fascia delle GPS, corrispondente alla III fascia delle graduatorie d'istituto, in cui sono presenti i docenti non abilitati. In base alla normativa richiamata, quindi, i docenti muniti di abilitazione posso essere inseriti nella I fascia GPS e nella corrispondente II fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, mentre i docenti non abilitati possono essere inseriti nella II fascia GPS e nella corrispondente III fascia delle graduatorie di istituto per le residue supplenze di breve durata. Provato documentalmente il possesso congiunto da parte del ricorrente del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto e dei 24 CFU, la domanda attorea ha ad oggetto la condanna del all'inserimento in I fascia delle GPS. CP_1
A sostegno della richiesta il ricorrente richiama innanzitutto l'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 59/2017, che, prevedendo come titolo di accesso al concorso per la nomina in ruolo dei docenti della scuola pubblica secondaria il possesso congiunto del titolo di studio e dei 24 CFU (in alternativa al possesso dell'abilitazione specifica per la classe di concorso), avrebbe, secondo la prospettazione attorea, equiparato in via generale (e quindi anche ai fini dell'inserimento nella I fascia GPS) l'abilitazione specifica ed il possesso del titolo di studio unitamente ai 24 CFU. Tale interpretazione non può essere condivisa. Come più volte affermato da questo Tribunale, nonché dalla giurisprudenza di merito e amministrativa maggioritarie (ex plurimis, Tribunale di BO n. 144/2022; Tribunale di Bari 15.7.2021; Tribunale di Roma n. 7904/2020; Tar Lazio n. 1386/2022; Consiglio di Stato n. 585/2020), occorre distinguere tra “titolo di accesso al concorso” e “abilitazione all'insegnamento”. Il comma 4 ter dell'art. 5 del decreto in esame chiarisce che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso” e ciò evidenzia la differenza tra i requisiti di accesso al concorso (rappresentati da titolo e dai crediti formativi) e quell'ulteriore risultato costituito dall'abilitazione, conseguibile, per coloro che ne siano sprovvisti, per effetto del superamento del concorso. Si aggiunga che quello disciplinato dal decreto in esame costituisce un nuovo canale di accesso ai soli ruoli della docenza nella scuola secondaria, caratterizzato dal fatto che, una volta vinto il concorso, l'immissione in ruolo è preceduta da un “percorso annuale di formazione iniziale e prova”. Già solo
per questi motivi
appare difficile sostenere che l'abilitazione specifica per classe di concorso, quale requisito per l'assunzione in ruolo, sia stata soppiantata dai CFU. Il legislatore ha invero voluto ampliare la platea dei partecipanti consentendo un più agevole ottenimento dei requisiti di accesso, consapevole che la preparazione dei candidati sarebbe stata comunque oggetto di una procedura selettiva e che i vincitori avrebbero poi dovuto sottoporsi ad un percorso triennale di formazione (c.d. «percorso FIT»). Il sistema normativo delle supplenze prevede, invece, solo in via residuale l'inserimento di coloro che hanno un titolo accademico e 24 CFU nella platea dei docenti nella II fascia delle GPS e nella III fascia delle Graduatorie d'Istituto. La scelta del legislatore appare ragionevole posta la netta differenza tra un requisito che consente di accedere ad una prova selettiva, in cui la preparazione dell'aspirante sarà oggetto di un vaglio della commissione d'esame, e la previsione di un titolo di automatico accesso in I fascia delle GPS o alla II fascia delle graduatorie d'istituto. L'interpretazione fatta propria dal ricorrente è stata da ultimo sconfessata dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, in linea con la giurisprudenza di merito e amministrativa maggioritaria, ha affermato quanto segue: “In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con D.L. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie". Il principio di diritto enunciato, che va ribadito anche in questa sede, si fonda sulla ontologica diversità fra "titolo di abilitazione", che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e "titolo di studio", nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento. Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. 11 maggio 2021 n. 12424) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n. 2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzato dalla Corte territoriale per trarne argomenti a favore dell'originario ricorrente. Infatti la norma in parola, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso D.Lgs. n. 59/2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno della scuola secondaria (Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di :a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.), perché, come chiarisce e precisa il comma 4-ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso). Come chiarito da Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua, si armonizza con quelle che nel corso degli anni hanno disciplinato l'accesso all'insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso ed ulteriore abilitante all'insegnamento medesimo, ha nella sostanza a tal fine equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA, l'idoneità ottenuta con l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria ed aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di "idoneo non vincitore"), giammai il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali.” (così Cass. n. 15838/2024, conforme a Cass. n. 7084/2024). Alla luce di quanto esposto il ricorso va respinto. Nulla sulle spese di lite stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
; Controparte_3
- nulla sulle spese. BO lì, 9 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci