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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1665/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2722/2023 depositato il 18/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2753/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 28/11/2022
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29520020031776350 - 1996
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29520030014896025 - 1998
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29520030044218319 - 1999
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29520040044302507 - 2000 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1/2/2022 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento di una serie di cartelle previa impugnazione di cinque estratti di ruolo utilizzati dall'agente della riscossione per l'insinuazione in una procedura esecutiva avviata presso il Tribunale di Barcellona P.G. per l'importo complessivo di
€ 62.358,64.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 2753/2022 del 28/11/2022 mediante la quale, dichiarato difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella di pagamento n. 59520160000357447, riteneva legittima la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione, utilizzabile la documentazione e provata la notifica delle cartelle restanti (n. 29520020031776350, n. 29520030014896025, n. 29520030044218319, n.
29520040044302507), nonché di successivi atti interruttivi della prescrizione.
Avverso la sentenza proponeva appello – invero privo dei requisiti di sintesi - Ricorrente_1 limitatamente alle cartelle per le quali non è stato dichiarato difetto di giurisdizione, proponendo incomprensibile eccezione di costituzionalità, riproponendo, quindi, eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte e conseguente prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo inammissibilità del ricorso introduttivo e avvenuta notifica di cartelle e successive intimazioni. Lo stesso depositava successive memorie.
L'appellante depositava ulteriori memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e temerario.
Preliminarmente deve dichiararsi priva di qualunque fondamento è l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione per essersi avvalso di un difensore del libero foro.
Deve ritenersi che la disciplina che impone ad Agenzia delle Entrate RI di avvalersi, per la rappresentanza in giudizio, di propri funzionari o dell'Avvocatura dello Stato, abbia una mera rilevanza contabile interna e disciplinare.
Invero, ai sensi dell'art. 1 c. 8 l. 193/2016 (legge istitutiva di Agenzia delle Entrate RI), «l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato… comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro… ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente… Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546…». Ai sensi dell'art. 11 c. 2 d.Lv. 546/92 «
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata…».
La normativa in esame deve, dunque, ragionevolmente intendersi nel senso che l'agente della riscossione abbia la facoltà di stare in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato o per il tramite di propri funzionari, senza che ciò costituisca – dal punto di vista processuale ed impregiudicati i profili di responsabilità erariale – un obbligo processualmente rilevante. Del resto non si comprenderebbe per quale ragione se l'ente può stare in giudizio per il tramite di propri funzionari questi non potrebbero delegare altri soggetti, in possesso dei requisiti per stare in giudizio, per rappresentarli. Sicchè, in presenza di valida procura, legittimamente l'Amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un difensore del libero foro (cfr. Cass. SS.UU.
30008/2019; v. Cass. III, 22/12/2021, 41205; Cass. VI, 27/10/2021, 30252; Cass. III, 4/6/2021); mentre, in presenza di una procura non valida, ciò non determinerebbe automaticamente il difetto di legittimazione processuale e l'inammissibilità della costituzione in giudizio, ma si imporrebbe l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 182 c.p.c., con fissazione di un termine perentorio per la regolarizzazione della procura o per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza. Infatti l'art. 182 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, specificamente prescrive che il giudice, «Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».
Una limitazione incidente sul piano processuale potrebbe, al limite, ritenersi sussistente con riferimento ai giudizi di legittimità instaurati da ER (peraltro diversa da ER Sicilia), alla luce del protocollo d'intesa del 22/6/2017 tra ER e Avvocatura generale dello Stato, sempre che si ritenesse detto protocollo (ma la cosa è tutt'altro che convincente), in combinato disposto con l'art. 1 c. 8 l. 193/2016, esplicare un'efficacia esterna: alla luce di detta convenzione si sarebbero riservati al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (ma, in realtà, il protocollo prevede un obbligo per l'Avvocatura di assumere il patrocinio, non un obbligo per l'Agenzia di farsi patrocinare dall'Avvocatura) i giudizi concernenti “l'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di
Cassazione civile e tributaria…”. Discende che, dallo stesso tenore di detto protocollo un eventuale divieto di avvalersi dei difensori del libero foro potrebbe configurarsi esclusivamente con riferimento ai giudizi di legittimità, ma non già con riferimento ai giudizi di merito (cfr. Cass. 10320/2024 e Cass. 1806/2024).
Incomprensibile appare la confusa (come tale, già per questo, inammissibile) eccezione di difetto di procura.
Non è chiaro a cosa si riferisca la parte. Controparte si è costituita e all'atto di costituzione ha allegato la
“procura alle liti”. Ove, poi, le caotiche eccezioni della parte fossero volte a contestare il potere del funzionario dell'ente di conferire la procura processuale al difensore, l'eccezione sarebbe priva di qualunque fondamento giuridico e frutto di confusione tra procura processuale e potere di rappresentanza del legale rappresentante dell'ente: non esiste un obbligo generale di allegazione dell'atto da cui l'Amministratore o il funzionario dell'Ente persona giuridica, a maggior ragione se di diritto pubblico, deriva il proprio potere di rappresentanza dell'ente medesimo. Peraltro, tale potere discende dallo statuto, dall'atto costitutivo e dagli atti organizzativi dell'Ente, soggetti a pubblicità legale per il tramite delle Camere di Commercio, dunque come tali immediatamente conoscibili, sicchè ove il ricorrente avesse nutrito qualche dubbio avrebbe potuto accedere al sistema infocamere per verificare i dati circa gli organi rappresentativi dell'ente. Circostanza tanto più vera con riferimento all'agente della riscossione la cui struttura, costituendo società a rilevanza pubblicistica, è rilevabile anche dal sito istituzionale. Aggiungasi che, in presenza di enti pubblici o società di rilievo pubblicistico, come ER, gli atti e le attestazioni hanno valore di atti pubblici dotati di fede privilegiata, talchè la dichiarazione resa nell'atto di conferimento della procura processuale circa la funzione e il potere del funzionario, equivale a atto pubblico, contestabile solo mediante proposizione di querela di falso e l'affermazione circa l'inesistenza del potere equivale ad accusa di usurpazione di titolo.
Nella specie, peraltro, l'appellato non contesta l'esistenza del potere di rappresentanza in capo al funzionario dell'Ente (contestazione che, come detto, equivarrebbe all'accusa, come minimo, del reato di usurpazione di titolo, con le conseguenti ricadute in termini di potenziale calunnia), ma contesta che lo stesso non abbia documentato in atti la fonte del suo potere di rappresentanza (peraltro puntualmente indicato nella procura rilasciata al difensore) - che è come dire che, ai fini della validità di una sentenza, il giudice dovrebbe allegare il suo decreto di nomina a magistrato e, in una sorta di regresso all'infinito, il Ministro che ha firmato il decreto dovrebbe allegare l'atto di nomina a Ministro, il Presidente della Repubblica che ha nominato il Ministro,
l'atto parlamentare di nomina a Presidente della Repubblica e via di seguito fino allo scrutino elettorale per l'elezione dei singoli parlamentari -. Discende che in capo al difensore dell'ente non sussisteva nessun ulteriore obbligo ai fini della giustificazione del potere di rappresentanza in giudizio a parte la propria procura.
Va, peraltro, osservato che, ove mai la questione fosse interpretabile in termini di contestazione dell'effettivo potere di rappresentanza dell'ente ed il giudice ritenesse fondata la questione (circostanza che non si ravvisa nella specie), la parte sarebbe sempre in tempo per regolarizzare la propria posizione e, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., andrebbe fissato specifico termine per consentire la costituzione in giudizio della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni;
dunque si verterebbe, comunque, in una condizione sanabile. In proposito, del tutto inconducente, fuorviante e frutto di una inesatta lettura, è il richiamo ad alcune pronunce di legittimità, tra le quali Cass. SS.UU. 37434/2022.
Tali pronunce, infatti, si limitano ad enunciare il, peraltro ovvio, principio della non sanabilità del difetto ontologico di procura speciale ai fini del ricorso per cassazione (procura che, ovviamente, deve preesistere alla proposizione del ricorso, sicchè ove inesistente, non può essere successivamente rilasciata). Condizione che, all'evidenza, non ricorre e non potrebbe ricorrere nel caso di specie: perché non si verte in ipotesi di ricorso per cassazione e perché non si verte in ipotesi di assenza ontologica di procura processuale (che è presente), ma si contesta unicamente la violazione di un obbligo inesistente, non previsto da alcuna norma: quello di allegare alla procura processuale la prova del potere di conferire la procura da parte del funzionario/ rappresentante dell'ente.
Va osservato che, contrariamente a quanto affermato in ricorso (dove il ricorrente sosteneva l'omessa notifica delle cartelle presupposte: “l'Agente della riscossione non ha provveduto a notificare la cartella di pagamento…”), con l'atto di appello l'appellante, contraddicendo il ricorso introduttivo, di fronte alla documentazione esibita, riconosce l'avvenuta notifica, ma ne contesta la validità.
Si tratta di eccezione che, per un verso, conferma la temerarietà del ricorso introduttivo, per altro verso appare inammissibile in quanto formulata solo in appello.
In ogni caso trattasi di eccezione priva di qualsiasi fondamento.
Come risulta dalla documentazione prodotta, non solo le cartelle azionate dall'agente della riscossione nella procedura esecutiva sono state notificate, ma le stesse sono state seguite da atti di intimazione idonei ad interrompere la prescrizione. Le notifiche sono avvenute o a mani dell'appellante, o, comunque, all'indirizzo dell'appellante a mani di persona ivi rinvenuta e, peraltro, qualificatasi familiare convivente (moglie o figlia).
Da ultimo, in data 13/9/2016, veniva notificata intimazione di pagamento n. 29520169004449450, relativa a tutte le cartelle, a mezzo di messo notificatore, all'indirizzo del destinatario e a mani di familiare convivente qualificatasi moglie. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, al ricorrente veniva inviata raccomandata informativa n. 20003482755-1.
Va osservato che, come noto, la notifica dell'atto eseguita presso il domicilio del destinatario mediante consegna al familiare o a persona addetta alla casa del destinatario è assistita da presunzione di ricezione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., senza necessità di raccomandata informativa (cfr. Cass. 24/9/2015, 18989), senza che sia necessario, per l'ufficiale giudiziario, alcun accertamento in ordine al rapporto di parentela o di convivenza o alla funzione svolta nell'abitazione, essendo a tal fine, sufficiente la dichiarazione resa dal soggetto che riceve l'atto e recepita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica (cfr. Cass. 11/1/2007, 322), restando a carico del destinatario l'onere di provare, in termini di certezza, la natura mendace della dichiarazione resa dal soggetto che ha ricevuto l'atto e, in particolare, la natura assolutamente occasionale della presenza del consegnatario nella dimora del destinatario, non essendo a tal fine in alcun modo sufficiente una mera certificazione anagrafica (cfr. Cass. 30/10/2006, 23368) la quale, come noto, è idonea solo ad attestare una condizione formale, non idonea ad escludere un diverso o concorrente stato di fatto
(essendo ben possibile che, malgrado una residenza anagrafica in un determinato luogo, il soggetto possa dimorare stabilmente o occasionalmente altrove o possa comunque avere mansioni all'interno di una diversa abitazione), e con la precisazione che, ai fini della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 139 c.p.c. è sufficiente che la consegna avvenga: ad un familiare del destinatario che si trovi presso l'abitazione di quest'ultimo, indipendentemente dal fatto che questi sia o meno stabilmente convivente;
oppure a persona, anche non convivente, ma a qualsiasi titolo addetta alla casa o all'ufficio. Detta presunzione sussiste anche nell'ipotesi in cui la persona che ha ricevuto l'atto ha apposto una firma illeggibile, dal momento che la relata deve ritenersi vera fino a querela di falso e sull'agente postale non grava l'onere di identificare il soggetto cui l'atto viene consegnato, né essendo ravvisabile alcuna nullità di cui all'art. 160 c.p.c. (cfr. Cass.
14279/2024).
In tali circostanze, inoltre, come espressamente previsto dall'art. 139 c.p.c., nessuna raccomandata informativa deve essere ulteriormente inviata, essendo tale adempimento richiesto – come espressamente indicato dall'art. 139 cit. – nella sola ipotesi di consegna al portiere dello stabile o al vicino di casa, oltre che, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nell'ipotesi di deposito presso la casa comunale in caso di irreperibilità relativa.
In proposito, infatti, in materia di notificazione degli atti tributari, l'art. 60 D.P.R. 600/1973, espressamente rinvia agli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile, tra le quali, appunto, l'art. 139 c.p.c., escludendo solo l'applicazione delle norme di cui agli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 c.p.c., e con le specificazioni di cui alle lett. da a) a e-bis), nessuna delle quali prevede deroghe alla disciplina di cui all'art. 139 c.p.c. cit. La deroga operata al comma b-bis) con riferimento alla consegna operata dal messo comunale a mani di persona diversa dal destinatario, prevede sì l'invio di raccomandata informativa, ma espressamente si tratta di raccomandata normale, senza avviso di ricevimento, sicchè nessun avviso di ricevimento deve essere depositato.
Nella specie, pertanto, le notifiche appaiono regolari e, conseguentemente, infondata la relativa eccezione, nonché infondata l'eccezione di prescrizione.
L'appello, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 7.600,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.600,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2722/2023 depositato il 18/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2753/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 28/11/2022
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29520020031776350 - 1996
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29520030014896025 - 1998
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29520030044218319 - 1999
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29520040044302507 - 2000 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1/2/2022 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento di una serie di cartelle previa impugnazione di cinque estratti di ruolo utilizzati dall'agente della riscossione per l'insinuazione in una procedura esecutiva avviata presso il Tribunale di Barcellona P.G. per l'importo complessivo di
€ 62.358,64.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 2753/2022 del 28/11/2022 mediante la quale, dichiarato difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella di pagamento n. 59520160000357447, riteneva legittima la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione, utilizzabile la documentazione e provata la notifica delle cartelle restanti (n. 29520020031776350, n. 29520030014896025, n. 29520030044218319, n.
29520040044302507), nonché di successivi atti interruttivi della prescrizione.
Avverso la sentenza proponeva appello – invero privo dei requisiti di sintesi - Ricorrente_1 limitatamente alle cartelle per le quali non è stato dichiarato difetto di giurisdizione, proponendo incomprensibile eccezione di costituzionalità, riproponendo, quindi, eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte e conseguente prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo inammissibilità del ricorso introduttivo e avvenuta notifica di cartelle e successive intimazioni. Lo stesso depositava successive memorie.
L'appellante depositava ulteriori memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e temerario.
Preliminarmente deve dichiararsi priva di qualunque fondamento è l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione per essersi avvalso di un difensore del libero foro.
Deve ritenersi che la disciplina che impone ad Agenzia delle Entrate RI di avvalersi, per la rappresentanza in giudizio, di propri funzionari o dell'Avvocatura dello Stato, abbia una mera rilevanza contabile interna e disciplinare.
Invero, ai sensi dell'art. 1 c. 8 l. 193/2016 (legge istitutiva di Agenzia delle Entrate RI), «l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato… comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro… ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente… Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546…». Ai sensi dell'art. 11 c. 2 d.Lv. 546/92 «
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata…».
La normativa in esame deve, dunque, ragionevolmente intendersi nel senso che l'agente della riscossione abbia la facoltà di stare in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato o per il tramite di propri funzionari, senza che ciò costituisca – dal punto di vista processuale ed impregiudicati i profili di responsabilità erariale – un obbligo processualmente rilevante. Del resto non si comprenderebbe per quale ragione se l'ente può stare in giudizio per il tramite di propri funzionari questi non potrebbero delegare altri soggetti, in possesso dei requisiti per stare in giudizio, per rappresentarli. Sicchè, in presenza di valida procura, legittimamente l'Amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un difensore del libero foro (cfr. Cass. SS.UU.
30008/2019; v. Cass. III, 22/12/2021, 41205; Cass. VI, 27/10/2021, 30252; Cass. III, 4/6/2021); mentre, in presenza di una procura non valida, ciò non determinerebbe automaticamente il difetto di legittimazione processuale e l'inammissibilità della costituzione in giudizio, ma si imporrebbe l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 182 c.p.c., con fissazione di un termine perentorio per la regolarizzazione della procura o per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza. Infatti l'art. 182 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, specificamente prescrive che il giudice, «Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».
Una limitazione incidente sul piano processuale potrebbe, al limite, ritenersi sussistente con riferimento ai giudizi di legittimità instaurati da ER (peraltro diversa da ER Sicilia), alla luce del protocollo d'intesa del 22/6/2017 tra ER e Avvocatura generale dello Stato, sempre che si ritenesse detto protocollo (ma la cosa è tutt'altro che convincente), in combinato disposto con l'art. 1 c. 8 l. 193/2016, esplicare un'efficacia esterna: alla luce di detta convenzione si sarebbero riservati al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (ma, in realtà, il protocollo prevede un obbligo per l'Avvocatura di assumere il patrocinio, non un obbligo per l'Agenzia di farsi patrocinare dall'Avvocatura) i giudizi concernenti “l'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di
Cassazione civile e tributaria…”. Discende che, dallo stesso tenore di detto protocollo un eventuale divieto di avvalersi dei difensori del libero foro potrebbe configurarsi esclusivamente con riferimento ai giudizi di legittimità, ma non già con riferimento ai giudizi di merito (cfr. Cass. 10320/2024 e Cass. 1806/2024).
Incomprensibile appare la confusa (come tale, già per questo, inammissibile) eccezione di difetto di procura.
Non è chiaro a cosa si riferisca la parte. Controparte si è costituita e all'atto di costituzione ha allegato la
“procura alle liti”. Ove, poi, le caotiche eccezioni della parte fossero volte a contestare il potere del funzionario dell'ente di conferire la procura processuale al difensore, l'eccezione sarebbe priva di qualunque fondamento giuridico e frutto di confusione tra procura processuale e potere di rappresentanza del legale rappresentante dell'ente: non esiste un obbligo generale di allegazione dell'atto da cui l'Amministratore o il funzionario dell'Ente persona giuridica, a maggior ragione se di diritto pubblico, deriva il proprio potere di rappresentanza dell'ente medesimo. Peraltro, tale potere discende dallo statuto, dall'atto costitutivo e dagli atti organizzativi dell'Ente, soggetti a pubblicità legale per il tramite delle Camere di Commercio, dunque come tali immediatamente conoscibili, sicchè ove il ricorrente avesse nutrito qualche dubbio avrebbe potuto accedere al sistema infocamere per verificare i dati circa gli organi rappresentativi dell'ente. Circostanza tanto più vera con riferimento all'agente della riscossione la cui struttura, costituendo società a rilevanza pubblicistica, è rilevabile anche dal sito istituzionale. Aggiungasi che, in presenza di enti pubblici o società di rilievo pubblicistico, come ER, gli atti e le attestazioni hanno valore di atti pubblici dotati di fede privilegiata, talchè la dichiarazione resa nell'atto di conferimento della procura processuale circa la funzione e il potere del funzionario, equivale a atto pubblico, contestabile solo mediante proposizione di querela di falso e l'affermazione circa l'inesistenza del potere equivale ad accusa di usurpazione di titolo.
Nella specie, peraltro, l'appellato non contesta l'esistenza del potere di rappresentanza in capo al funzionario dell'Ente (contestazione che, come detto, equivarrebbe all'accusa, come minimo, del reato di usurpazione di titolo, con le conseguenti ricadute in termini di potenziale calunnia), ma contesta che lo stesso non abbia documentato in atti la fonte del suo potere di rappresentanza (peraltro puntualmente indicato nella procura rilasciata al difensore) - che è come dire che, ai fini della validità di una sentenza, il giudice dovrebbe allegare il suo decreto di nomina a magistrato e, in una sorta di regresso all'infinito, il Ministro che ha firmato il decreto dovrebbe allegare l'atto di nomina a Ministro, il Presidente della Repubblica che ha nominato il Ministro,
l'atto parlamentare di nomina a Presidente della Repubblica e via di seguito fino allo scrutino elettorale per l'elezione dei singoli parlamentari -. Discende che in capo al difensore dell'ente non sussisteva nessun ulteriore obbligo ai fini della giustificazione del potere di rappresentanza in giudizio a parte la propria procura.
Va, peraltro, osservato che, ove mai la questione fosse interpretabile in termini di contestazione dell'effettivo potere di rappresentanza dell'ente ed il giudice ritenesse fondata la questione (circostanza che non si ravvisa nella specie), la parte sarebbe sempre in tempo per regolarizzare la propria posizione e, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., andrebbe fissato specifico termine per consentire la costituzione in giudizio della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni;
dunque si verterebbe, comunque, in una condizione sanabile. In proposito, del tutto inconducente, fuorviante e frutto di una inesatta lettura, è il richiamo ad alcune pronunce di legittimità, tra le quali Cass. SS.UU. 37434/2022.
Tali pronunce, infatti, si limitano ad enunciare il, peraltro ovvio, principio della non sanabilità del difetto ontologico di procura speciale ai fini del ricorso per cassazione (procura che, ovviamente, deve preesistere alla proposizione del ricorso, sicchè ove inesistente, non può essere successivamente rilasciata). Condizione che, all'evidenza, non ricorre e non potrebbe ricorrere nel caso di specie: perché non si verte in ipotesi di ricorso per cassazione e perché non si verte in ipotesi di assenza ontologica di procura processuale (che è presente), ma si contesta unicamente la violazione di un obbligo inesistente, non previsto da alcuna norma: quello di allegare alla procura processuale la prova del potere di conferire la procura da parte del funzionario/ rappresentante dell'ente.
Va osservato che, contrariamente a quanto affermato in ricorso (dove il ricorrente sosteneva l'omessa notifica delle cartelle presupposte: “l'Agente della riscossione non ha provveduto a notificare la cartella di pagamento…”), con l'atto di appello l'appellante, contraddicendo il ricorso introduttivo, di fronte alla documentazione esibita, riconosce l'avvenuta notifica, ma ne contesta la validità.
Si tratta di eccezione che, per un verso, conferma la temerarietà del ricorso introduttivo, per altro verso appare inammissibile in quanto formulata solo in appello.
In ogni caso trattasi di eccezione priva di qualsiasi fondamento.
Come risulta dalla documentazione prodotta, non solo le cartelle azionate dall'agente della riscossione nella procedura esecutiva sono state notificate, ma le stesse sono state seguite da atti di intimazione idonei ad interrompere la prescrizione. Le notifiche sono avvenute o a mani dell'appellante, o, comunque, all'indirizzo dell'appellante a mani di persona ivi rinvenuta e, peraltro, qualificatasi familiare convivente (moglie o figlia).
Da ultimo, in data 13/9/2016, veniva notificata intimazione di pagamento n. 29520169004449450, relativa a tutte le cartelle, a mezzo di messo notificatore, all'indirizzo del destinatario e a mani di familiare convivente qualificatasi moglie. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, al ricorrente veniva inviata raccomandata informativa n. 20003482755-1.
Va osservato che, come noto, la notifica dell'atto eseguita presso il domicilio del destinatario mediante consegna al familiare o a persona addetta alla casa del destinatario è assistita da presunzione di ricezione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., senza necessità di raccomandata informativa (cfr. Cass. 24/9/2015, 18989), senza che sia necessario, per l'ufficiale giudiziario, alcun accertamento in ordine al rapporto di parentela o di convivenza o alla funzione svolta nell'abitazione, essendo a tal fine, sufficiente la dichiarazione resa dal soggetto che riceve l'atto e recepita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica (cfr. Cass. 11/1/2007, 322), restando a carico del destinatario l'onere di provare, in termini di certezza, la natura mendace della dichiarazione resa dal soggetto che ha ricevuto l'atto e, in particolare, la natura assolutamente occasionale della presenza del consegnatario nella dimora del destinatario, non essendo a tal fine in alcun modo sufficiente una mera certificazione anagrafica (cfr. Cass. 30/10/2006, 23368) la quale, come noto, è idonea solo ad attestare una condizione formale, non idonea ad escludere un diverso o concorrente stato di fatto
(essendo ben possibile che, malgrado una residenza anagrafica in un determinato luogo, il soggetto possa dimorare stabilmente o occasionalmente altrove o possa comunque avere mansioni all'interno di una diversa abitazione), e con la precisazione che, ai fini della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 139 c.p.c. è sufficiente che la consegna avvenga: ad un familiare del destinatario che si trovi presso l'abitazione di quest'ultimo, indipendentemente dal fatto che questi sia o meno stabilmente convivente;
oppure a persona, anche non convivente, ma a qualsiasi titolo addetta alla casa o all'ufficio. Detta presunzione sussiste anche nell'ipotesi in cui la persona che ha ricevuto l'atto ha apposto una firma illeggibile, dal momento che la relata deve ritenersi vera fino a querela di falso e sull'agente postale non grava l'onere di identificare il soggetto cui l'atto viene consegnato, né essendo ravvisabile alcuna nullità di cui all'art. 160 c.p.c. (cfr. Cass.
14279/2024).
In tali circostanze, inoltre, come espressamente previsto dall'art. 139 c.p.c., nessuna raccomandata informativa deve essere ulteriormente inviata, essendo tale adempimento richiesto – come espressamente indicato dall'art. 139 cit. – nella sola ipotesi di consegna al portiere dello stabile o al vicino di casa, oltre che, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nell'ipotesi di deposito presso la casa comunale in caso di irreperibilità relativa.
In proposito, infatti, in materia di notificazione degli atti tributari, l'art. 60 D.P.R. 600/1973, espressamente rinvia agli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile, tra le quali, appunto, l'art. 139 c.p.c., escludendo solo l'applicazione delle norme di cui agli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 c.p.c., e con le specificazioni di cui alle lett. da a) a e-bis), nessuna delle quali prevede deroghe alla disciplina di cui all'art. 139 c.p.c. cit. La deroga operata al comma b-bis) con riferimento alla consegna operata dal messo comunale a mani di persona diversa dal destinatario, prevede sì l'invio di raccomandata informativa, ma espressamente si tratta di raccomandata normale, senza avviso di ricevimento, sicchè nessun avviso di ricevimento deve essere depositato.
Nella specie, pertanto, le notifiche appaiono regolari e, conseguentemente, infondata la relativa eccezione, nonché infondata l'eccezione di prescrizione.
L'appello, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 7.600,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.600,00 oltre accessori di legge.