Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1665
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione

    Il giudice di primo grado ha dichiarato il difetto di giurisdizione per una cartella, ma ha ritenuto legittima la costituzione dell'agente della riscossione e provata la notifica delle altre cartelle.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle presupposte

    La Corte ha ritenuto che le notifiche delle cartelle e dei successivi atti interruttivi della prescrizione siano state effettuate regolarmente, anche a mani di familiari conviventi, e che la relativa eccezione sia inammissibile in appello. La notifica è assistita da presunzione di ricezione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e non necessita di raccomandata informativa in questi casi.

  • Inammissibile
    Eccezione di costituzionalità

    L'eccezione è stata ritenuta incomprensibile e per questo motivo inammissibile.

  • Rigettato
    Difetto di procura dell'agente della riscossione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, affermando che l'agente della riscossione ha la facoltà di avvalersi di difensori del libero foro e che la normativa interna non incide sulla validità processuale. Ha inoltre chiarito che eventuali vizi di rappresentanza sono sanabili ai sensi dell'art. 182 c.p.c. e che non sussiste l'obbligo di allegare la prova del potere del funzionario di conferire la procura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1665
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1665
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo