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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5821 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. UL MO Presidente
Dott. AN GO Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 4676/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – opposizione ad
ingiunzione fiscale ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639”, riservato in decisione all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.7.2025,
e vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(NA) il 10.12.1974, residente in [...](Na), Via Scopari
n. 78, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Miranda, del Foro di NO,
PEC: c.f. , fax 081 Email_1 CodiceFiscale_2
5293069, e con la stessa elett.te domiciliato in SA Giuseppe VI (Na),
via Croce Rossa n. 111, in virtù di procura speciale su separato atto del quale 2
è stata riprodotta copia informatica dopo l'apposizione delle sottoscrizioni.
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. PEC: C.F._3
presso i cui uffici, in Napoli, alla Via Email_2
Diaz n. 11, domicilia per legge.
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante - appellato incidentale - Parte_1
chiedendo l'accoglimento di tutte le richieste avanzate con l'atto introduttivo ed impugnando e contestando la difesa dell' in tutte le sue parti;
in CP_1
particolare, impugnando l'appello incidentale, in quanto improcedibile,
inammissibile, improponibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto,
insistendo dunque per il suo rigetto.
In particolare, in via principale e nel merito:
“
1. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n resa dal Tribunale di NO
n. 1712/2022 del 29.8.2022, nell'ambito del Giudizio R.G. n. 2106/2015,
riformare il capo relativo al regolamento delle spese con il quale il Giudice
di NO ha erroneamente compensato integralmente le spese di lite del primo
grado di giudizio;
in accoglimento del proposto appello, conseguente
condanna dell' al pagamento delle Controparte_1 3
competenze e delle spese del primo grado di Giudizio, oltre spese generali ed
oneri accessori, con attribuzione allo scrivente procuratore anticipatario;
ulteriore condanna della parte appellata al pagamento delle competenze al
pagamento delle competenze e delle spese del secondo grado di Giudizio, oltre
spese generali ed oneri accessori, con attribuzione allo scrivente procuratore
anticipatario;
2. Rigettare l'appello incidentale perché improponibile,
inammissibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto”.
Per l'appellato - appellante incidentale - Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, riportandosi alle
[...]
conclusioni rese in comparsa di costituzione e risposta e chiedendone l'accoglimento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione innanzi al Tribunale di NO,
notificato in data 2.4.2015, impugnava l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. prot. 510 del 13.02.2015 con cui l' Controparte_1
, ai sensi del R.D.14.4.1919 n. 639, gli aveva ingiunto di
[...]
corrispondere in proprio favore la somma di € 64.211,40, oltre interessi maturati dal giorno dei mandati di pagamento e maturandi fino al soddisfo,
spese di notifica e altre occorrenti.
L'istante, affermata la giurisdizione del G.O. e la competenza del
Tribunale di NO, eccepiva innanzitutto la mancata vidimazione dell'atto ingiuntivo per inesistenza del visto di esecutorietà del Giudice, come disposto dall'art 2 del R.D. 639/1910, potendo lo stesso valere solo come accertamento 4
d'ufficio del credito e costituzione in mora, ma non anche come atto idoneo a dare inizio all'esecuzione.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'ingiunzione per violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, con riferimento all'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, ed eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, stante peraltro l'assenza di atti interruttivi.
Ed invero, con ordinanza n. prot. 113 del 29.04.1999 dell'
[...]
, costituente il titolo in virtù del quale l'Ente avrebbe Controparte_1
effettuato la supposta prestazione, notificata ad esso istante Parte_1
in data 11.5.1999, era stata disposta la demolizione di tutte le opere abusivamente realizzate nel Comune di IA, via Recupe, località
RI - e, in particolare, nella Traversa via Zabatta, in parte riportato nel
N.C.T. al Fg. 16 particelle 137 e 1240 e in parte nel N.C.E.U. alla Partita 6719,
Fg. 16 particella 1241 - con avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto all'esecuzione in danno.
In particolare, tali opere consistevano in “tettoie con struttura verticale
in ferro, pavimentazione con massetto in calcestruzzo, pozzo di raccolta acque
piovane, n° 4 mura di contenimento in c.a. e ferro, corpo di fabbrica in
muratura completamente rifinito delle dimensioni di 10.90x4.50 mt”.
Deduceva quindi l'opponente di essersi prontamente attivato per procedere, a sue spese, alla demolizione delle opere, tanto cheil Comune di
IA, con nota prot. 219 del 9.5.2000, aveva certificato l'avvenuta demolizione;
ciò posto, a partire dagli anni 1999/2000, e fino alla notificazione dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta nel mese di marzo dell'anno 2015, 5
l' non aveva mai richiesto all'opponente il Controparte_1
pagamento di somme, ovvero inviato atti interruttivi della prescrizione, come pure la fattura di pagamento.
Il eccepiva quindi l'intervenuta prescrizione del diritto di Pt_1
credito azionato dalla parte opposta per il decorso del termine decennale -
ovvero, in via gradata, quinquennale, nel caso in cui il diritto azionato fosse stato ritenuto soggetto a prescrizione quinquennale perché derivante da illecito amministrativo - dai fatti dedotti a sostegno della richiesta fino alla notificazione dell'ingiunzione opposta.
L'opponente deduceva inoltre, nel merito, l'inesistenza della prestazione posta a sostegno dell'ingiunzione opposta, essendosi infatti, come sopra precisato, personalmente attivato per procedere alla rimozione delle opere, con la collaborazione di amici e conoscenti, che lo avevano aiutato nei lavori di ripristino dello status quo ante; infatti, eventuali ruspe o macchinari industriali avrebbero danneggiato parti di mura e pilastri, insistenti in loco,
risalenti al 1800.
A dire del quindi, tutto quanto esposto aveva evitato all' Pt_1 [...]
di procedere ai lavori di demolizione per i quali Controparte_1
aveva ingiustamente richiesto il pagamento, riferito in realtà a prestazioni mai effettuate.
Infatti, con la menzionata nota prot. 219 del 9.5.2000, il Comune di
IA, V settore, aveva certificato quanto segue:
“Con riferimento all'oggetto, nei giorni scorsi lo scrivente,
congiuntamente a personale del Corpo Forestale e del Comando VV.UU., ha
effettuato sopralluogo tecnico onde verificare l'avvenuto ripristino dello stato 6
dei luoghi in ordine alle opere edilizie poste in essere senza autorizzazione
dal in località Recupe - Zabatta. Pt_1
Dalla verifica tecnica si è accertato che il responsabile ha rimosso ed
eliminato le seguenti opere edilizie: - tutte le strutture in ferro (verticali e
orizzontali) determinanti le tettoie poste frontalmente e lateralmente il
casolare terraneo;
le lamiere formanti il "vano ripostiglio" già ubicato sul
lato retrostante il manufatto terraneo;
la pavimentazione in conglomerato
cementizio posta negli spazi adiacenti il manufatto.
Per le altre opere edilizie poste in essere (tratto muro contenimento
terreno retrostante, parapetto su vecchia muratura lato antistante il casolare,
manutenzione e/o ristrutturazione del casolare) non vi è stato il ripristino in
quanto, come già relazionato, per le stesse vi è una reale e concreta possibilità
di ottenimento di autorizzazione amministrativa in sanatoria (già del resto
presentata).
Qui sopra in ottemperanza alla richiesta del Comando Forestale e per
i successivi provvedimenti”.
A ciò aveva fatto seguito la relazione tecnica asseverata
dell'Architetto depositata al Comune di IA in data Persona_1
26.10.2020 e successiva autorizzazione del Comune di IA (prot. N 19/
RA del 25.11.2002) per la sistemazione della recinzione esistente, nonché per la pavimentazione dell'aia con basolato in pietra vesuviana;
nessuna di tali opere era stata effettuata a cura e a spese dell' Controparte_1
, che nulla aveva dimostrato sul punto, anche in ordine al quantum
[...]
debeatur della pretesa azionata.
Tanto premesso, con il citato atto introduttivo, il predetto Pt_1 7
nel convenire innanzi al Tribunale di NO l' Pt_1 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, chiedeva accogliersi
[...]
le seguenti conclusioni:
“• In via assolutamente preliminare sospendere l'efficacia esecutiva
del provvedimento impugnato.
• In via preliminare accogliere le sollevate eccezioni di annullamento
del titolo per violazione del procedimento e per irregolarità formale.
• In ogni caso, preso atto che l'opponente ha disconosciuto la
prestazione effettuata dall' Ente opposto, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di
ogni effetto giuridico l'ingiunzione ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639, emessa
dall' , assunta al protocollo dell'Ente con n. Controparte_1
510 del 13.02.2015, notificata all' opponente in data 06.03.2015.
• Accertare e dichiarare che il credito azionato dalla parte opposta è
prescritto.
• Previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza del credito
dell' , dichiarare che la parte opponente Controparte_1
nulla deve all' opposta per le ragioni dedotte in atto.
• Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con attribuzione allo
scrivente procuratore anticipatario, in rigida applicazione del criterio della
soccombenza; con richiesta di applicazione del criterio della soccombenza
qualificata secondo il disposto del D.M. n. 55/2014, che al comma 8
dell'articolo 4 legittima la liquidazione giudiziale delle spese di lite, a carico
della parte soccombente, con un incremento fino a un terzo rispetto a quello
altrimenti liquidabile, “quando le difese della parte vittoriosa sono risultate 8
manifestamente fondate.
Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova testimoniale sulle
circostanze di fatto di cui al PARAGRAFO “E” del presente atto, rubricate
dal numero 1 al numero 7, articolate in separati capitoli di prova, con
esclusione di valutazioni e con l'aggiunta all'inizio di ogni capitolo delle
parole “se è vero che”; con riserva di indicare testi nei termini di legge;
sulle
stesse circostanze sopra indicate, si deferisce interrogatorio formale al
Direttore, legale rapp.te p.t. dell' Controparte_1
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente”.
Con comparsa del 7.7.2015 si costituiva in giudizio l'
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, il quale Controparte_1
affermata la validità formale del titolo ingiuntivo, contestava l'eccezione di prescrizione decennale, non essendo state le opere demolite in data antecedente al 2000, come evidenziato nelle relazioni e nei verbali prodotti;
infatti, ancora in data 23.3.2005, data effettiva di inizio dei lavori di demolizione, erano ancora esistenti.
Peraltro, come da orientamento consolidato in giurisprudenza,
l'ordinanza di demolizione del non era soggetta a prescrizione, poiché CP_2
in materia di abusi edilizi il silenzio e l'inerzia dell'amministrazione nei confronti del proprietario abusivo ed anche l'esercizio dei poteri repressivi non incontrava alcun termine di decadenza o di prescrizione, neanche dopo il decorso di numerosi anni.
Inoltre, contrariamente a quanto dallo stesso affermato in citazione, le opere abusive non erano state rimosse completamente dal sig. nel Pt_1
2000, come poteva evincersi chiaramente dalla relazione di collaudo delle 9
opere realizzate dall'ECPP del 31.3.2005 ad opera del Prof. , Per_2
consulente dell'Ente, nella quale risultavano evidenziati i costi per le opere di demolizione effettuate da riconoscersi in favore dell'ECPP (Organizzazione
Intergovernativa per la Prevenzione dei Crimini Ambientali); le opere abusive ancora presenti erano state demolite nei giorni tra il 23 e il 31 marzo 2005,
con conseguente ripristino delle condizioni ambientali preesistenti al momento della realizzazione dei più recenti abusi.
Difatti, a seguito della relazione tecnica a firma dell'Architetto
presentata in favore di il Comune di Persona_1 Parte_1
IA aveva emanato l'autorizzazione (prot. N 19/ RA del 25.11.2002),
con la precisazione che “la presente autorizzazione a far data dall'ottenimento
del N.O. dell' ha validità temporale di Controparte_1
giorni 180 (centottanta)”, ma tale nulla osta non era stato mai adottato dall' ; pertanto, le opere ancora presenti Controparte_1
erano ancora abusive, permanendo invariato il dovere di rispristino dei luoghi in capo a in virtù dell'ordinanza di demolizione n. 113 del Parte_1
29.04.1999.
Il convenuto concludeva, quindi, per il rigetto integrale dell'avversa domanda, risultando dimostrato sia l'an che il quantum della propria pretesa,
come meglio precisato in comparsa, ritenendolo inammissibile ed infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese come per legge.
All'esito della trattazione, e successivamente al rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, il
Giudice Designato invitava le parti a precisare le loro conclusioni e, con
sentenza n. 1712/2022, pubblicata in data 29.8.2022, così provvedeva: 10
“accoglie per quanto di ragione l'opposizione;
dichiara prescritti i crediti intimati;
compensa del tutto tra le parti le spese del processo”.
Avverso detta decisione, con citazione notificata in data 4.11.2022
proponeva impugnazione il quale, nel censurare la stessa Parte_1
per le ragioni meglio ivi indicate, conveniva innanzi all'intestata Corte di
Appello il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.na Corte di Appello di Napoli
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza
resa dal Tribunale di NO n.. 1712/2022, pubbl. il 29/8/2022, Repert. n.
2308/2022 del 29/08/2022, nell'ambito del giudizio RG. n. 2106/2015,
riformare il capo relativo al regolamento delle spese con il quale il giudice di
NO ha compensato integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio,
con conseguente condanna dell' al Controparte_1
pagamento delle competenze e delle spese del primo grado di giudizio, oltre
spese generali ed oneri accessori, con attribuzione allo scrivente procuratore
anticipatario. Ulteriore condanna della parte appellata al pagamento delle
competenze al pagamento delle competenze e delle spese del secondo grado
di giudizio, oltre spese generali ed oneri accessori, con attribuzione allo
scrivente procuratore anticipatario.
In via gradata:
Laddove dalle difese dell'appellato dovesse emergere la necessità di
riproporre le difese avanzate nel primo grado di giudizio, senza mai 11
rinunciare alle stesse, ci si riporta a tutte le istanze avanzate nel primo grado
di Giudizio e si chiede che l'On.le Corte d' Appello di Napoli voglia
• Accertare e dichiarare che il credito azionato dalla parte opposta è
prescritto.
• Accogliere le sollevate eccezioni di annullamento del titolo per
violazione del procedimento e per irregolarità formale.
In ogni caso, preso atto che l'odierno appellante, sin dal primo atto
difensivo ha disconosciuto la prestazione effettuata dall'Ente appellato,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel
nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico l'ingiunzione ex R.D.
14 aprile 1910 n. 639, emessa dall' , assunta Controparte_1
al protocollo dell'Ente con n. 510 del 13.02.2015, notificata all'opponente in
data 06.03.2015.
• Previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza del credito
dell' , dichiarare che la parte appellante Controparte_1
nulla deve all' appellata per le ragioni dedotte in atto.
• Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre spese generai ed oneri
accessori del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente
procuratore anticipatario,
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie
mai ammesse in primo grado, sempre reiterate e mai rinunciate e nello
specifico:
chiede di essere ammessa alla prova testimoniale sulle circostanze di
fatto di cui al “ E “dell' atto di opposizione introduttivo del Parte_2
primo grado di giudizio, rubricate dal numero 1 fino al numero 7, articolate 12
in separati capitoli di prova, con esclusione di valutazioni e con l' aggiunta
all'inizio di ogni capitolo delle parole “se è vero che” ; si indicano a testi i
signori: , residente in [...](Na), 1° Testimone_1
cortile Caramagni n. 3; , residente in [...]
VI (Na), 1° cortile Caramagni n. 3; ( 21-07-1946 ) Controparte_3
residente in [...]; ( CP_4
20-02-72 ) residente in [...]; CP_5
, residente in [...]9;
[...] Per_1
arch. , residente in [...]
Sulle stesse circostanze di fatto sopra indicate, si deferisce
interrogatorio formale al Direttore, legale rapp.te p.t. dell'
[...]
, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente”. Controparte_1
In data 19.1.2023 si costituiva in giudizio e proponeva appello incidentale l' , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, deducendo la violazione ed errata interpretazione del R.D. n. 1910
del 1639, l'errata interpretazione e applicazione della legge n. 689 del 1981 e l'errata applicazione del termine prescrizionale quinquennale, oltre che l'omessa motivazione su circostanze fondamentali e documenti depositati in prime cure e omessa attività istruttoria-infondatezza della domanda attrice;
omessa pronuncia sulla regolarità anche formale della ingiunzione opposta.
Detto comparente chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale, dichiarando l'ordinanza ingiunzione opposta legittima e condannando al pagamento di quanto Parte_1
dovuto, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
A seguito della fissazione dell'udienza di precisazione delle 13
conclusioni del 2.7.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
***********************
L'appello incidentale proposto dall' Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, è fondato e va accolto, con
[...]
conseguente integrale riforma della gravata decisione, rimanendo per l'effetto assorbita ogni questione relativa all'impugnazione principale proposta da e ciò nei termini e per le motivazioni che si seguito di Parte_1
espongono.
Ed invero, con l'appello incidentale, da esaminarsi tuttavia in via preliminare per ragioni di carattere logico - giuridico, l'appellante
[...]
, in persona del Ministro pro tempore critica la Controparte_1
decisione del Tribunale nella parte in cui lo stesso ha dichiarato prescritti i crediti oggetto di intimazione con l'ordinanza opposta.
Sul punto, è tuttavia innanzitutto necessario esaminare l'eccezione di inammissibilità del predetto appello incidentale, ai sensi dell'art. 342, comma
1, c.p.c., siccome proposta dall'appellante principale Parte_1
La censura, secondo questa Corte, va senz'altro disattesa.
Ed invero, la comparsa di risposta con impugnazione incidentale,
contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado,
essendo pertanto conforme alla detta norma, come da ultimo interpretata dalla
Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017), secondo cui gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 14
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata)
Ciò posto, nel merito, ai fini di una migliore comprensione della predetta censura e dei motivi della decisione che sul punto questa Corte ritiene di assumere, pare utile richiamare le ragioni indicate dal primo giudice che si seguito si espongono:
“Circa l'eccezione di prescrizione va evidenziato che, limitatamente
alla ordinanza, essa rientra in una sanzione amministrativa che assolve ad
un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configurando
un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio ed ha carattere
reale (Cass. n. 49331 del 2015).
Per giurisprudenza costante, l'esercizio dei poteri amministrativi di
carattere ripristinatorio in materia di abuso edilizio non incontra alcun
termine di decadenza o di prescrizione (Cass. n. 36387 del 2015).
Ne discende che, una volta che venga accertata l'esistenza dell'opera
abusiva, è sempre legittima l'adozione del provvedimento di demolizione
(Cass. n. 35052/2016).
Viceversa, nel caso delle sanzioni pecuniarie connotate da una finalità 15
punitiva, in queste ipotesi, la regola della prescrizione quinquennale propria
delle sanzioni amministrative, ex lege n. 689/81, trova applicazione anche per
gli illeciti amministrativi puniti con la pena pecuniaria di cui alla normativa
in materia urbanistico- edilizia (C. Stato Sez. IV, 19-08-2016, n. 3649).
Orbene, a prescindere dalla individuazione del periodo effettivo in cui
l'opera abusiva è stata eliminata, pur tenendo debitamente conto della tesi
esposta dall'Ente Creditore, ovvero che i procedimenti di demolizione siano
stati eseguiti nel periodo intercorrente tra il 23 ed il 31 marzo 2005, resta
incontestata la circostanza che solo a distanza di quasi dieci anni sia stato
intrapreso il provvedimento di ingiunzione fiscale il quale ha natura di pena
pecuniaria, posto che lo stesso ricomprende gli oneri e le spese concernenti il
ripristino dei luoghi.
Orbene, non può revocarsi in dubbio che la natura prettamente
punitiva dell'atto rientri tra quelle proprie delle sanzioni amministrative
imponibili ex L. n. 689/81, comportandone la prescrizione delle somme
vantate.
Tale ultima considerazione appare assorbente sulle residue eccezioni
sollevate dalle parti, comportandone l'accoglimento in via del tutto dirimente.
Tanto, tuttavia, tenendo conto dei principi generali sopra esposti in
termine di prescrizione del diritto alla esenzione, non ha, questo giudice,
invero, reperito giurisprudenza specifica in seno alle peculiarità proprie della
opposizione ad ingiunzione fiscale”.
Orbene, l'appellante incidentale , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore fonda la propria censura sull'assunto che l'ordinanza ingiunzione n. prot. 510 del 13.2.2015 abbia avuto a fondamento 16
il diritto di credito derivante dall'ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., assoggettato al termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., e non una sanzione amministrativa di carattere pecuniario,
sottoposta invece a quello quinquennale, ai sensi della legge n. 689 del 1981.
Orbene, il tema relativo alla natura del credito relativo al rimborso dell'Amministrazione per le spese sostenute a seguito di provvedimenti di esecuzione “in danno”, soprattutto con riguardo alle ordinanze cd. “contigibili
ed urgenti”, è stato a più riprese affrontato dalla Suprema Corte, e ciò in particolare con riguardo al tema della giurisdizione.
E' stato quindi chiarito che “In tema di ingiunzione fiscale ex art. 2 del
r.d. n. 639 del 1910, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le
controversie relative alla riscossione delle somme occorse per la cd.
esecuzione in danno, venendo in evidenza un'obbligazione di diritto privato
che trova esclusivo presupposto nell'inerzia dell'obbligato all'esecuzione
dell'ordinanza contingibile e urgente e nel conseguente esercizio del potere
sostitutivo della P.A., senza che sia posto in discussione il provvedimento
amministrativo, trattandosi soltanto di accertare il diritto della P.A. al
rimborso delle spese sostenute”. (V. Cassazione Civile, Sez. Un., Sentenza n.
22756 del 25.9.2018; In applicazione del suesposto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello che aveva declinato la giurisdizione in quanto la pretesa creditoria della P.A. traeva origine da un provvedimento amministrativo discrezionale. Cfr. Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 11937 del
13/07/2012, secondo cui “il diritto dell'Amministrazione al rimborso delle
spese sostenute, previsto dall'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha ad
oggetto una prestazione patrimoniale di natura civilistica ed è regolato dalle 17
comuni norme sui diritti di credito).
Con specifico riferimento al tema in esame, poi, la Suprema Corte ha chiaramente specificato (v. Cass. Civile, Sez. 3, Sentenza n. 12231 del
25/05/2007 che “le obbligazioni del destinatario del provvedimento a seguito
di ordine dell'amministrazione trovano fondamento nell'esplicazione del
potere della P.A. di incidere sulla sfera pubblica del privato, potere che
comprende la possibilità, in caso di inadempimento, di procedere
all'esecuzione diretta della prestazione di facere fungibile mediante la
procedura di esecuzione in danno, affidando il relativo incarico a soggetto ad
essa estraneo;
in tal caso sorge a carico del privato, prescindendo da
eventuali e concorrenti illeciti di natura amministrativa o penale che
sanzionano il suo inadempimento all'ordine dell'autorità, l'obbligazione di
rimborsare all'amministrazione le spese da essa sostenute, in forza della
fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento,
dall'inerzia dell'obbligato e dall'avvenuto esercizio del potere sostitutivo. Ne
consegue che il diritto dell'amministrazione al rimborso della spesa che ha ad
oggetto una prestazione di natura patrimoniale, essendo regolato dalle
comuni norme sui diritti di credito, è soggetto, in mancanza di disposizioni
specifiche, alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in
cui il diritto può essere fatto valere, che coincide con quello dell'avvenuta
esecuzione in danno del privato”. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione del proprietario di un immobile all'ingiunzione, richiesta nove anni dopo l'ordinanza comunale,
relativa al rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio di opere urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità). 18
Ciò posto, essendo applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione decennale, assume rilevanza - ai fini della verifica dell'esistenza del diritto vantato dall'Ente, esclusa dal primo giudice - la questione relativa all'epoca in cui le opere di demolizione in questione siano state o meno realizzate,
nonché al soggetto che vi abbia effettivamente provveduto.
In particolare, l'appellante incidentale ha sostenuto in primo grado di essersi attivato per procedere, a sue spese, alla demolizione delle opere, tanto che, in data 9.5.2000, con nota prot. 219, il Comune di IA, V settore,
aveva certificato l'avvenuta demolizione, ovviamente in epoca anteriore a quest'ultima data;
lo stesso ha infatti sostenuto che nell'autunno dell'anno
1999, avrebbe personalmente provveduto alla rimozione delle opere, con la collaborazione di amici e conoscenti che lo avrebbero aiutato nei lavori di ripristino dello status quo ante.
Orbene, osserva la Corte che, in realtà, dall'esame degli atti si desume che soltanto una parte delle opere abusive era stata demolita da Pt_1
[...]
Ed invero, dal verbale di riapposizione dei sigilli del 22.11.1999 (all.
3 di parte appellante principale) risulta che la Polizia Giudiziaria dava atto che, in data 20.10.1999, a seguito di disposizione del GIP, erano stati con apposito verbale temporaneamente rimossi i sigilli, e ciò al fine di consentire il ripristino dello stato dei luoghi previa rimozione delle opere abusive site nella proprietà del tuttavia, a seguito di sopralluogo avvenuto nella Pt_1
predetta data, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato provvedevano alla riapparizione dei sigilli in quanto il predetto non aveva ottemperato Pt_1
al ripristino dello Stato dei luoghi. L'appellante principale, nel medesimo atto, 19
veniva nominato custode giudiziario delle opere abusive.
Successivamente, il Comune di IA, con nota prot. N. 2435 del
6.3.2000, a seguito di richiesta dello stesso che ne aveva Parte_1
fatto istanza, precisava “quali siano le opere edilizie, abusivamente poste in
essere alla località Recupe-Zabatta, non suscettibili di sanatoria e, quindi, da
demolire e rimuovere e, quali quelle con concreta possibilità di ottenere un
provvedimento amministrativo in sanatoria e, quindi, da poter restare in
sito…le opere edilizie poste in essere abusivamente che si ritiene non possano,
allo stato, avere una soluzione positiva sono le seguenti:
1)Le tettoie realizzate con struttura in ferro e lamiera coibentata, in
adiacenza ad una vecchia a preesistente “coperta” di spazio esterno, poste
sul lato frontale e laterale della struttura terrena ivi sita;
In tale opera devono comprendersi non solo le lamiere di copertura
(ancorché sostituite con materiale leggero tipo canneto), bensì anche le
pilastrature verticali a sostegno, nonché le lamiere realizzate in “vano
ripostiglio” posto su spazio retrostante la tettoria laterale.
2)La pavimentazione degli spazi adiacenti il locale terraneo,
sottostanti alle tettoie di cui sopra, mediante uso di conglomerato cementizio,
materiale tassativamente vietato dalle norme del P.T.P. (nonché da quelle di
salvaguardia della legge 394/91 cui la zona è pure soggetta).
Per le altre opere edilizie poste in essere, quali la realizzazione di
tratti di murature esterne in conglomerato cementizio (per contenimento
terrapieno) e lapil-cemento (per parapetto su vecchia muratura) e la
“ristrutturazione” del locale terraneo esistente con annessa copertura
(sempre che non vi siano state, come pare, modifiche di prescrizioni e 20
condizioni (rivestimento delle murature con materiali in pietra del luogo,
sostituzione di eventuali infissi in alluminio o P.V.C. con altri in legno o ferro
battuto, etc.)”.
A seguito del sopralluogo del Corpo Forestale e del Comando V.V.
U.U., il Comune di IA adottava la relazione di rispristino dello stato dei luoghi n. 219 del 9.5.2000, nella quale dichiarava quanto segue: “Dalla
verifica tecnica si è accertato che il responsabile ha rimosso ed eliminato le
seguenti opere edilizie:
-tutte le strutture in ferro (verticali e orizzontali) determinanti le tettoie
poste frontalmente e lateralmente il casolare terraneo;
-le lamiere formanti il “vano ripostiglio” già ubicato sul lato
retrostante il manufatto terraneo;
-la pavimentazione in conglomerato cementizio posta negli spazi
adiacenti il manufatto.
Per le altre opere edilizie poste in essere (tratto muro contenimento
terreno lato retrostante, parapetto su vecchia muratura lato antistante il
casolare, manutenzione e/o ristrutturazione del casolare) non vi è stato il
ripristino in quanto, come già relazionato, per le stesse vi è una reale e
concreta possibilità di ottenimento di autorizzazione amministrativa in
sanatoria (già, del resto, presentata).
Pertanto, solo parte delle opere abusive oggetto dell'ordine di
Con demolizione dell' n. del 29.04.1999 Controparte_1
erano state effettivamente rimosse da come è infatti Parte_1
dimostrato proprio dalla relazione tecnica presentata per suo conto da parte dell'Architetto - depositata al Comune di IA in data Persona_1 21
26.10.2000 (v. all. produzione di parte appellante principale) - con la quale veniva chiesta l'autorizzazione per la sostituzione della recinzione e la pavimentazione, a cui ha fatto seguito l'autorizzazione del CP_7
prot. 79 del 25.11.2002, priva tuttavia di efficacia, in quanto
[...]
condizionata al rilascio del nulla osta dell' , Controparte_1
in realtà mai pervenuto.
D'altra parte, dal verbale di sommarie informazioni del 31.1.2007
contenente le dichiarazioni di padre dell'odierno Testimone_1
appellante, risulta che lo stesso, quanto alla demolizione delle opere abusive realizzate nella proprietà di quest'ultimo sopra identificata, riferiva quanto segue: “Nel corso del mese di marzo dell'anno 2005 sono stato contattato da
un Ispettore della Polizia di Stato del Commissariato di SA Giuseppe
VI il quale mi riferiva che su ordine dell' dovevano abbattere CP_8
delle opere abusive realizzate presso la proprietà di mio figlio sopraindicata.
Non hanno contattato personalmente poiché era a Verona Pt_1
per lavoro. Giunto sul posto, ho trovavo 3 4 poliziotti del Commissariato di
SA Giuseppe VI…….ed un'impresa edile di cui non ricordo il nome,
ma sono certo che si trattasse della ditta dell'Avv. che stava Per_2
effettuando nell'area del parco delle demolizioni. Gli operai avevano condotto
sino all'ingresso della proprietà due autocarri con cassone ed una grossa
ruspa. Quest'ultima con molta difficoltà è riuscita a percorrere il viale in
salita che consente di raggiungere l'abitazione ed hanno iniziato i lavori.
Tengo a precisare che le opere da demolire indicate nell'ordinanza
riguardavano: una tettoia in lamiera coibentata posta lungo la parete laterale
retrostante l'abitazione, n. 8 pilastri in CA di forma rettangolare ed 22
incamiciati con scatolati in ferro, che a loro volta reggevano un pergolato di
travetti in ferro, anch'essi di abbattere.
Di fatto, le opere di demolizione sono consistite nel solo abbattimento
di parte della tettoia coibentata poiché l'operazione è stata condotta
manualmente dagli operai in circa 4 5 ore. I pilastri invece, anche se ritengo
che non fossero da demolire, non furono in effetti abbattuti dalla ditta.
Quest'ultima per paura di danneggiare l'abitazione con la
movimentazione della ruspa, in quell'occasione lascio tutto intatto. Purtroppo
per dare esecuzione all'ordinanza di demolizione con una ditta privata di
IA tale ho completato la demolizione a mie spese. Controparte_5
Ad oggi sia i pilastri demoliti che i travetti in ferro smontati sono
ancora sul posto. La ditta di Scaramella ha portato via solo parte della tettoia
coibentata che aveva smontato”.
Non solo quindi viene confermata la presenza in sede delle opere abusive ancora nell'anno 2005, ma quanto riferito da in Testimone_1
ordine all'esecuzione delle opere di ripristino residue a propria cura e spese, è
in contrasto con quanto invece dedotto dall'odierno appellante, che ha invece sostenuto di aver personalmente provveduto, unitamente ad amici e conoscenti.
D'altra parte, dal Verbale di verifica tecnica dell'1.2.2007 dell'U.T.
del Comune di IA, risulta effettivamente la presenza nella parte retrostante del manufatto di proprietà di due tettoie con elementi Pt_1
strutturali in ferro e copertura in lamiera di tipo coibentato;
a ciò seguiva un nuovo verbale di sequestro ed apposizione di sigilli, pure questo in atti allegato. 23
Quanto sopra esposto risulta peraltro documentato dalla relazione di collaudo dell'Avv. , incaricato per le demolizioni, del 31.3.2005, Per_2
dalla quale si evince che il ripristino dello stato dei luoghi avveniva in realtà
CP_ ad opera e spese dell' . Controparte_1
D'altra parte, le affermazioni contenute nel decreto di archiviazione del GIP di NO dell'1.6.2000 - resa nel procedimento penale n. 5827/99
R.G.N.R., n. 391/99 R.G. G.I.P - il quale disponeva l'archiviazione per intervenuto ripristino dello stato dei luoghi ed ordinava il dissequestro con restituzione del bene, non costituisce un accertamento con efficacia di giudicato tra le parti opponibile all'odierno appellante incidentale e, tra l'altro,
quanto ivi indicato non trova riscontro nella documentazione in atti allegata e sopra richiamata.
Ciò posto, considerato quindi il termine decennale di prescrizione del diritto di credito, ai sensi dell'art 2643 c.c., e che il dies a quo da cui lo stesso può ritenersi decorrente è quantomeno quello del collaudo - e quindi il
31.3.2005 - il diritto dell' al rimborso dei Controparte_1
costi era certamente ancora esistente all'atto dell'adozione dell'ingiunzione
n. 510 del 13.2.2015 dell' ,notificatail Controparte_1
6.3.2015.
Disattesa quindi l'eccezione di prescrizione, vanno comunque esaminate le eccezioni di carattere preliminare proposte dal con Pt_1
l'originario atto di opposizione, rimaste assorbite nel giudizio di primo grado per effetto dell'accoglimento della predetta eccezione, riproposte comunque in questo grado, sia pure in via gradata, da parte dello stesso con il proprio appello principale. 24
In particolare, quest'ultimo aveva dedotto la mancata vidimazione dell'ingiunzione per inesistenza del visto di esecutorietà del Giudice come disposto dall'art 2 del R.D. 639/1910, con conseguente invalidità ed inefficacia del predetto titolo, con riguardo ai suoi effetti di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma.
Sul punto basti osservare che, come correttamente rileva l'Ente, si tratta di questione che riguarderebbe, al più, l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione - non in discussione in questa sede - e non la validità della stessa (v., sia pure non esattamente in termini, Cassazione civile, sez. I ,
22/06/1995 , n. 7048, per la quale “La mancanza della sottoscrizione del
cancelliere dell'ingiunzione fiscale, resa esecutoria dal pretore, non
determina la nullità dell'atto, atteso che la vidimazione, di cui all'art. 2,
comma 2 r.d. 14 aprile 1910 n. 639 (recante il t.u. delle disposizioni sulle
entrate patrimoniali dello Stato) è un atto di controllo preventivo, che non
perde la sua natura di atto (oggettivamente) amministrativo per il fatto di
essere affidato ad un organo giudiziario)”
Quanto poi alle contestazioni relative all'assenza della comunicazione di avvio al procedimento, ai sensi degli art.li 7 e 8 della l. 241/90, la giurisprudenza ha da tempo chiarito, nonché ribadito in epoca recente (v., ex
plurimis, Consiglio di Stato, Sez. II, 7/7/2025, n. 5827), che “L'attività di
repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo
natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del
procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990 ,
considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque
non potrebbe determinare alcun esito diverso”. 25
In ordine, infine, alla contestazione del quantum della pretesa azionata,
dalla relazione di collaudo del dott. - in uno alla documentazione Per_2
alla stessa allegata, con particolare riguardo alle fatture e mandati di pagamento (v. produzione dell'appellante incidentale, all. 2) - risulta che, con determinazione n. 31 del 21.02.2005, Controparte_1
affidava alla ECPP (Organizzazione Intergovernativa per la prevenzione dei
Crimini Ambientali) l'esecuzione degli interventi di demolizione delle opere abusive e il ripristino ambientale.
Con la fattura n.3 del 31.3.2005 prot. ingr. - in atti allegata - il CP_8
predetto ECPP richiedeva quindi il compenso per l'intervento di demolizione del manufatto abusivamente realizzato, per una somma pari ad € 52.489,50
oltre IVA al 20%, per un totale di € 62.987,40, importo pari al 75% del costo preventivato nella determina n.30 del 21.02.2005; l'Ente emetteva quindi in favore della ECPP l'allegato mandato di pagamento n. 776 del 27.7.2005, per un importo pari a € 113.882,40, relativo alla predetta fattura, relativo ai tre interventi di demolizione eseguiti, tra i quali quelli del manufatto abusivamente realizzato dal sig. Pt_1
Peraltro, con la precedente fattura n. l del 17.1.2005, prot. ingr. EPNV
n. 450 il dott. aveva già richiesto, per l'espletamento dell'incarico, Per_2
un compenso pari ad € 15.000,00 oltre IVA al 15% per un totale di €
18.360,00, per il quale veniva emesso dall'Ente il mandato di pagamento n.
l10 dell'8.2.2005.
D'altra parte, l'originario opponente si è limitato ad una generica contestazione della documentazione prodotta dall'Ente, senza contestare minimamente in maniera specifica le voci indicate ed i relativi costi, 26
dovendosi pertanto ritenere del tutto generica l'impugnazione relativa al
quantum della pretesa azionata con l'originaria ingiunzione.
Da ciò consegue che, essendo da ritenere fondata la pretesa creditoria dell' azionata nei confronti di Controparte_1 Pt_1
in accoglimento del proposto appello incidentale ed in totale
[...]
riforma della gravata decisione, va rigettata l'opposizione proposta da quest'ultimo avverso l'ingiunzione ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639, emessa dall' , prot. n. 510 del 13.02.2015, notificata Controparte_1
in data 6.3.2015.
Quanto all'appello principale proposto da lo stesso Parte_1
riguarda la regolamentazione delle spese processuali effettuata dal giudice di primo grado, avendo in particolare il predetto contestato la declaratoria di integrale compensazione delle stesse.
Il capo censurato della sentenza impugnata precisa sul punto che
“tenendo conto dei principi generali sopra esposti in termine di prescrizione
del diritto alla esenzione, non ha, questo giudice, invero, reperito
giurisprudenza specifica in seno alle peculiarità proprie della opposizione ad
ingiunzione fiscale. L'orientamento sopra dedotto del Consiglio di Stato
risulta successivo alla introduzione del presente giudizio. Ne consegue che, ai
fini della regolamentazione delle spese e competenze di giudizio queste vanno
del tutto compensate tra le parti del processo”; la compensazione, pertanto,
secondo il giudice di primo grado, dipenderebbe dal mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ai sensi dell'art. 92, comma 2
c.p.c.
In particolare, ha contestato: Parte_1 27
1) la violazione ed errata applicazione di legge (artt. 91 e 92 c.p.c.),
ritenendo insussistenti le cause che derogano al principio della soccombenza;
2) il difetto di motivazione, considerata l'estrema genericità della stessa;
3) l'inesistenza e/o la genericità e/o la contraddittorietà della motivazione, richiamando il giudice di prime cure nella fase risolutiva della questione una pronuncia del Consiglio di Stato che aderisce a un orientamento giurisprudenziale già diffuso a partire dal 2003,
antecedente rispetto ai lavori di rispristino dello stato dei luoghi realizzati dal di IA – terminati, con il collaudo del CP_2
31.03.2005.
Orbene, osserva la Corte sul punto che l'accoglimento dell'impugnazione incidentale determina l'assorbimento di ogni questione relativa alle censure poste a base dell'impugnazione principale.
Infatti, come affermato costantemente dalla Suprema Corte (v. ex
plurimis Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n.9064) “Il giudice di appello,
allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo
regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito
tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della
soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un
criterio unitario e globale”.
Orbene, l'accoglimento dell'appello incidentale ha condotto alla riforma della sentenza impugnata, e questo determina necessariamente l'esigenza di una nuova regolamento delle spese processuali, non sussistendo 28
quindi alcuna necessità di esame dell'appello principale.
Quanto quindi alle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, le stesse seguono la soccombenza dell'appellante principale
- appellato incidentale - e vanno liquidate - in favore Parte_1
dell'appellato - appellante incidentale - , in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro - tempore - come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014
recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base all'importo riconosciuto con la presente decisione (da €
52.001,00 ad € 260.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate. Nulla viene liquidato. quanto al presente grado. per l'attività
istruttoria, non essendosi la stessa svolta.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228,
per il versamento da parte dell'appellante principale di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal con citazione del 4.11.2022, nei confronti Parte_1
dell' , nonché sull'appello incidentale da Controparte_1
quest'ultimo proposto con la propria comparsa di costituzione del 19.1.2023,
entrambi avverso la medesima sentenza del Tribunale di NO, n. 1712/2022 29
del 29.8.2022, così provvede:
1) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta l'originaria opposizione proposta da Pt_1
avverso l'ingiunzione ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639, emessa
[...]
nei propri confronti dall' , prot. n. Controparte_1
510 del 13.02.2015, notificata in data 6.3.2015;
2) Dichiara assorbito, per effetto della predetta decisione, l'appello principale;
3) Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore,delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi del presente grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa,
se dovute, e, quanto al presente grado, in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante principale di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
AN GO 30
IL PRESIDENTE
UL MO
Sent. n.
Ruolo Generale n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. UL MO Presidente
Dott. AN GO Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 4676/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – opposizione ad
ingiunzione fiscale ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639”, riservato in decisione all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.7.2025,
e vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(NA) il 10.12.1974, residente in [...](Na), Via Scopari
n. 78, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Miranda, del Foro di NO,
PEC: c.f. , fax 081 Email_1 CodiceFiscale_2
5293069, e con la stessa elett.te domiciliato in SA Giuseppe VI (Na),
via Croce Rossa n. 111, in virtù di procura speciale su separato atto del quale 2
è stata riprodotta copia informatica dopo l'apposizione delle sottoscrizioni.
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. PEC: C.F._3
presso i cui uffici, in Napoli, alla Via Email_2
Diaz n. 11, domicilia per legge.
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante - appellato incidentale - Parte_1
chiedendo l'accoglimento di tutte le richieste avanzate con l'atto introduttivo ed impugnando e contestando la difesa dell' in tutte le sue parti;
in CP_1
particolare, impugnando l'appello incidentale, in quanto improcedibile,
inammissibile, improponibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto,
insistendo dunque per il suo rigetto.
In particolare, in via principale e nel merito:
“
1. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n resa dal Tribunale di NO
n. 1712/2022 del 29.8.2022, nell'ambito del Giudizio R.G. n. 2106/2015,
riformare il capo relativo al regolamento delle spese con il quale il Giudice
di NO ha erroneamente compensato integralmente le spese di lite del primo
grado di giudizio;
in accoglimento del proposto appello, conseguente
condanna dell' al pagamento delle Controparte_1 3
competenze e delle spese del primo grado di Giudizio, oltre spese generali ed
oneri accessori, con attribuzione allo scrivente procuratore anticipatario;
ulteriore condanna della parte appellata al pagamento delle competenze al
pagamento delle competenze e delle spese del secondo grado di Giudizio, oltre
spese generali ed oneri accessori, con attribuzione allo scrivente procuratore
anticipatario;
2. Rigettare l'appello incidentale perché improponibile,
inammissibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto”.
Per l'appellato - appellante incidentale - Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, riportandosi alle
[...]
conclusioni rese in comparsa di costituzione e risposta e chiedendone l'accoglimento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione innanzi al Tribunale di NO,
notificato in data 2.4.2015, impugnava l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. prot. 510 del 13.02.2015 con cui l' Controparte_1
, ai sensi del R.D.14.4.1919 n. 639, gli aveva ingiunto di
[...]
corrispondere in proprio favore la somma di € 64.211,40, oltre interessi maturati dal giorno dei mandati di pagamento e maturandi fino al soddisfo,
spese di notifica e altre occorrenti.
L'istante, affermata la giurisdizione del G.O. e la competenza del
Tribunale di NO, eccepiva innanzitutto la mancata vidimazione dell'atto ingiuntivo per inesistenza del visto di esecutorietà del Giudice, come disposto dall'art 2 del R.D. 639/1910, potendo lo stesso valere solo come accertamento 4
d'ufficio del credito e costituzione in mora, ma non anche come atto idoneo a dare inizio all'esecuzione.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'ingiunzione per violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, con riferimento all'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, ed eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, stante peraltro l'assenza di atti interruttivi.
Ed invero, con ordinanza n. prot. 113 del 29.04.1999 dell'
[...]
, costituente il titolo in virtù del quale l'Ente avrebbe Controparte_1
effettuato la supposta prestazione, notificata ad esso istante Parte_1
in data 11.5.1999, era stata disposta la demolizione di tutte le opere abusivamente realizzate nel Comune di IA, via Recupe, località
RI - e, in particolare, nella Traversa via Zabatta, in parte riportato nel
N.C.T. al Fg. 16 particelle 137 e 1240 e in parte nel N.C.E.U. alla Partita 6719,
Fg. 16 particella 1241 - con avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto all'esecuzione in danno.
In particolare, tali opere consistevano in “tettoie con struttura verticale
in ferro, pavimentazione con massetto in calcestruzzo, pozzo di raccolta acque
piovane, n° 4 mura di contenimento in c.a. e ferro, corpo di fabbrica in
muratura completamente rifinito delle dimensioni di 10.90x4.50 mt”.
Deduceva quindi l'opponente di essersi prontamente attivato per procedere, a sue spese, alla demolizione delle opere, tanto cheil Comune di
IA, con nota prot. 219 del 9.5.2000, aveva certificato l'avvenuta demolizione;
ciò posto, a partire dagli anni 1999/2000, e fino alla notificazione dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta nel mese di marzo dell'anno 2015, 5
l' non aveva mai richiesto all'opponente il Controparte_1
pagamento di somme, ovvero inviato atti interruttivi della prescrizione, come pure la fattura di pagamento.
Il eccepiva quindi l'intervenuta prescrizione del diritto di Pt_1
credito azionato dalla parte opposta per il decorso del termine decennale -
ovvero, in via gradata, quinquennale, nel caso in cui il diritto azionato fosse stato ritenuto soggetto a prescrizione quinquennale perché derivante da illecito amministrativo - dai fatti dedotti a sostegno della richiesta fino alla notificazione dell'ingiunzione opposta.
L'opponente deduceva inoltre, nel merito, l'inesistenza della prestazione posta a sostegno dell'ingiunzione opposta, essendosi infatti, come sopra precisato, personalmente attivato per procedere alla rimozione delle opere, con la collaborazione di amici e conoscenti, che lo avevano aiutato nei lavori di ripristino dello status quo ante; infatti, eventuali ruspe o macchinari industriali avrebbero danneggiato parti di mura e pilastri, insistenti in loco,
risalenti al 1800.
A dire del quindi, tutto quanto esposto aveva evitato all' Pt_1 [...]
di procedere ai lavori di demolizione per i quali Controparte_1
aveva ingiustamente richiesto il pagamento, riferito in realtà a prestazioni mai effettuate.
Infatti, con la menzionata nota prot. 219 del 9.5.2000, il Comune di
IA, V settore, aveva certificato quanto segue:
“Con riferimento all'oggetto, nei giorni scorsi lo scrivente,
congiuntamente a personale del Corpo Forestale e del Comando VV.UU., ha
effettuato sopralluogo tecnico onde verificare l'avvenuto ripristino dello stato 6
dei luoghi in ordine alle opere edilizie poste in essere senza autorizzazione
dal in località Recupe - Zabatta. Pt_1
Dalla verifica tecnica si è accertato che il responsabile ha rimosso ed
eliminato le seguenti opere edilizie: - tutte le strutture in ferro (verticali e
orizzontali) determinanti le tettoie poste frontalmente e lateralmente il
casolare terraneo;
le lamiere formanti il "vano ripostiglio" già ubicato sul
lato retrostante il manufatto terraneo;
la pavimentazione in conglomerato
cementizio posta negli spazi adiacenti il manufatto.
Per le altre opere edilizie poste in essere (tratto muro contenimento
terreno retrostante, parapetto su vecchia muratura lato antistante il casolare,
manutenzione e/o ristrutturazione del casolare) non vi è stato il ripristino in
quanto, come già relazionato, per le stesse vi è una reale e concreta possibilità
di ottenimento di autorizzazione amministrativa in sanatoria (già del resto
presentata).
Qui sopra in ottemperanza alla richiesta del Comando Forestale e per
i successivi provvedimenti”.
A ciò aveva fatto seguito la relazione tecnica asseverata
dell'Architetto depositata al Comune di IA in data Persona_1
26.10.2020 e successiva autorizzazione del Comune di IA (prot. N 19/
RA del 25.11.2002) per la sistemazione della recinzione esistente, nonché per la pavimentazione dell'aia con basolato in pietra vesuviana;
nessuna di tali opere era stata effettuata a cura e a spese dell' Controparte_1
, che nulla aveva dimostrato sul punto, anche in ordine al quantum
[...]
debeatur della pretesa azionata.
Tanto premesso, con il citato atto introduttivo, il predetto Pt_1 7
nel convenire innanzi al Tribunale di NO l' Pt_1 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, chiedeva accogliersi
[...]
le seguenti conclusioni:
“• In via assolutamente preliminare sospendere l'efficacia esecutiva
del provvedimento impugnato.
• In via preliminare accogliere le sollevate eccezioni di annullamento
del titolo per violazione del procedimento e per irregolarità formale.
• In ogni caso, preso atto che l'opponente ha disconosciuto la
prestazione effettuata dall' Ente opposto, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di
ogni effetto giuridico l'ingiunzione ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639, emessa
dall' , assunta al protocollo dell'Ente con n. Controparte_1
510 del 13.02.2015, notificata all' opponente in data 06.03.2015.
• Accertare e dichiarare che il credito azionato dalla parte opposta è
prescritto.
• Previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza del credito
dell' , dichiarare che la parte opponente Controparte_1
nulla deve all' opposta per le ragioni dedotte in atto.
• Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con attribuzione allo
scrivente procuratore anticipatario, in rigida applicazione del criterio della
soccombenza; con richiesta di applicazione del criterio della soccombenza
qualificata secondo il disposto del D.M. n. 55/2014, che al comma 8
dell'articolo 4 legittima la liquidazione giudiziale delle spese di lite, a carico
della parte soccombente, con un incremento fino a un terzo rispetto a quello
altrimenti liquidabile, “quando le difese della parte vittoriosa sono risultate 8
manifestamente fondate.
Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova testimoniale sulle
circostanze di fatto di cui al PARAGRAFO “E” del presente atto, rubricate
dal numero 1 al numero 7, articolate in separati capitoli di prova, con
esclusione di valutazioni e con l'aggiunta all'inizio di ogni capitolo delle
parole “se è vero che”; con riserva di indicare testi nei termini di legge;
sulle
stesse circostanze sopra indicate, si deferisce interrogatorio formale al
Direttore, legale rapp.te p.t. dell' Controparte_1
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente”.
Con comparsa del 7.7.2015 si costituiva in giudizio l'
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, il quale Controparte_1
affermata la validità formale del titolo ingiuntivo, contestava l'eccezione di prescrizione decennale, non essendo state le opere demolite in data antecedente al 2000, come evidenziato nelle relazioni e nei verbali prodotti;
infatti, ancora in data 23.3.2005, data effettiva di inizio dei lavori di demolizione, erano ancora esistenti.
Peraltro, come da orientamento consolidato in giurisprudenza,
l'ordinanza di demolizione del non era soggetta a prescrizione, poiché CP_2
in materia di abusi edilizi il silenzio e l'inerzia dell'amministrazione nei confronti del proprietario abusivo ed anche l'esercizio dei poteri repressivi non incontrava alcun termine di decadenza o di prescrizione, neanche dopo il decorso di numerosi anni.
Inoltre, contrariamente a quanto dallo stesso affermato in citazione, le opere abusive non erano state rimosse completamente dal sig. nel Pt_1
2000, come poteva evincersi chiaramente dalla relazione di collaudo delle 9
opere realizzate dall'ECPP del 31.3.2005 ad opera del Prof. , Per_2
consulente dell'Ente, nella quale risultavano evidenziati i costi per le opere di demolizione effettuate da riconoscersi in favore dell'ECPP (Organizzazione
Intergovernativa per la Prevenzione dei Crimini Ambientali); le opere abusive ancora presenti erano state demolite nei giorni tra il 23 e il 31 marzo 2005,
con conseguente ripristino delle condizioni ambientali preesistenti al momento della realizzazione dei più recenti abusi.
Difatti, a seguito della relazione tecnica a firma dell'Architetto
presentata in favore di il Comune di Persona_1 Parte_1
IA aveva emanato l'autorizzazione (prot. N 19/ RA del 25.11.2002),
con la precisazione che “la presente autorizzazione a far data dall'ottenimento
del N.O. dell' ha validità temporale di Controparte_1
giorni 180 (centottanta)”, ma tale nulla osta non era stato mai adottato dall' ; pertanto, le opere ancora presenti Controparte_1
erano ancora abusive, permanendo invariato il dovere di rispristino dei luoghi in capo a in virtù dell'ordinanza di demolizione n. 113 del Parte_1
29.04.1999.
Il convenuto concludeva, quindi, per il rigetto integrale dell'avversa domanda, risultando dimostrato sia l'an che il quantum della propria pretesa,
come meglio precisato in comparsa, ritenendolo inammissibile ed infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese come per legge.
All'esito della trattazione, e successivamente al rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, il
Giudice Designato invitava le parti a precisare le loro conclusioni e, con
sentenza n. 1712/2022, pubblicata in data 29.8.2022, così provvedeva: 10
“accoglie per quanto di ragione l'opposizione;
dichiara prescritti i crediti intimati;
compensa del tutto tra le parti le spese del processo”.
Avverso detta decisione, con citazione notificata in data 4.11.2022
proponeva impugnazione il quale, nel censurare la stessa Parte_1
per le ragioni meglio ivi indicate, conveniva innanzi all'intestata Corte di
Appello il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.na Corte di Appello di Napoli
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza
resa dal Tribunale di NO n.. 1712/2022, pubbl. il 29/8/2022, Repert. n.
2308/2022 del 29/08/2022, nell'ambito del giudizio RG. n. 2106/2015,
riformare il capo relativo al regolamento delle spese con il quale il giudice di
NO ha compensato integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio,
con conseguente condanna dell' al Controparte_1
pagamento delle competenze e delle spese del primo grado di giudizio, oltre
spese generali ed oneri accessori, con attribuzione allo scrivente procuratore
anticipatario. Ulteriore condanna della parte appellata al pagamento delle
competenze al pagamento delle competenze e delle spese del secondo grado
di giudizio, oltre spese generali ed oneri accessori, con attribuzione allo
scrivente procuratore anticipatario.
In via gradata:
Laddove dalle difese dell'appellato dovesse emergere la necessità di
riproporre le difese avanzate nel primo grado di giudizio, senza mai 11
rinunciare alle stesse, ci si riporta a tutte le istanze avanzate nel primo grado
di Giudizio e si chiede che l'On.le Corte d' Appello di Napoli voglia
• Accertare e dichiarare che il credito azionato dalla parte opposta è
prescritto.
• Accogliere le sollevate eccezioni di annullamento del titolo per
violazione del procedimento e per irregolarità formale.
In ogni caso, preso atto che l'odierno appellante, sin dal primo atto
difensivo ha disconosciuto la prestazione effettuata dall'Ente appellato,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel
nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico l'ingiunzione ex R.D.
14 aprile 1910 n. 639, emessa dall' , assunta Controparte_1
al protocollo dell'Ente con n. 510 del 13.02.2015, notificata all'opponente in
data 06.03.2015.
• Previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza del credito
dell' , dichiarare che la parte appellante Controparte_1
nulla deve all' appellata per le ragioni dedotte in atto.
• Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre spese generai ed oneri
accessori del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente
procuratore anticipatario,
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie
mai ammesse in primo grado, sempre reiterate e mai rinunciate e nello
specifico:
chiede di essere ammessa alla prova testimoniale sulle circostanze di
fatto di cui al “ E “dell' atto di opposizione introduttivo del Parte_2
primo grado di giudizio, rubricate dal numero 1 fino al numero 7, articolate 12
in separati capitoli di prova, con esclusione di valutazioni e con l' aggiunta
all'inizio di ogni capitolo delle parole “se è vero che” ; si indicano a testi i
signori: , residente in [...](Na), 1° Testimone_1
cortile Caramagni n. 3; , residente in [...]
VI (Na), 1° cortile Caramagni n. 3; ( 21-07-1946 ) Controparte_3
residente in [...]; ( CP_4
20-02-72 ) residente in [...]; CP_5
, residente in [...]9;
[...] Per_1
arch. , residente in [...]
Sulle stesse circostanze di fatto sopra indicate, si deferisce
interrogatorio formale al Direttore, legale rapp.te p.t. dell'
[...]
, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente”. Controparte_1
In data 19.1.2023 si costituiva in giudizio e proponeva appello incidentale l' , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, deducendo la violazione ed errata interpretazione del R.D. n. 1910
del 1639, l'errata interpretazione e applicazione della legge n. 689 del 1981 e l'errata applicazione del termine prescrizionale quinquennale, oltre che l'omessa motivazione su circostanze fondamentali e documenti depositati in prime cure e omessa attività istruttoria-infondatezza della domanda attrice;
omessa pronuncia sulla regolarità anche formale della ingiunzione opposta.
Detto comparente chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale, dichiarando l'ordinanza ingiunzione opposta legittima e condannando al pagamento di quanto Parte_1
dovuto, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
A seguito della fissazione dell'udienza di precisazione delle 13
conclusioni del 2.7.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
***********************
L'appello incidentale proposto dall' Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, è fondato e va accolto, con
[...]
conseguente integrale riforma della gravata decisione, rimanendo per l'effetto assorbita ogni questione relativa all'impugnazione principale proposta da e ciò nei termini e per le motivazioni che si seguito di Parte_1
espongono.
Ed invero, con l'appello incidentale, da esaminarsi tuttavia in via preliminare per ragioni di carattere logico - giuridico, l'appellante
[...]
, in persona del Ministro pro tempore critica la Controparte_1
decisione del Tribunale nella parte in cui lo stesso ha dichiarato prescritti i crediti oggetto di intimazione con l'ordinanza opposta.
Sul punto, è tuttavia innanzitutto necessario esaminare l'eccezione di inammissibilità del predetto appello incidentale, ai sensi dell'art. 342, comma
1, c.p.c., siccome proposta dall'appellante principale Parte_1
La censura, secondo questa Corte, va senz'altro disattesa.
Ed invero, la comparsa di risposta con impugnazione incidentale,
contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado,
essendo pertanto conforme alla detta norma, come da ultimo interpretata dalla
Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017), secondo cui gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 14
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata)
Ciò posto, nel merito, ai fini di una migliore comprensione della predetta censura e dei motivi della decisione che sul punto questa Corte ritiene di assumere, pare utile richiamare le ragioni indicate dal primo giudice che si seguito si espongono:
“Circa l'eccezione di prescrizione va evidenziato che, limitatamente
alla ordinanza, essa rientra in una sanzione amministrativa che assolve ad
un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configurando
un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio ed ha carattere
reale (Cass. n. 49331 del 2015).
Per giurisprudenza costante, l'esercizio dei poteri amministrativi di
carattere ripristinatorio in materia di abuso edilizio non incontra alcun
termine di decadenza o di prescrizione (Cass. n. 36387 del 2015).
Ne discende che, una volta che venga accertata l'esistenza dell'opera
abusiva, è sempre legittima l'adozione del provvedimento di demolizione
(Cass. n. 35052/2016).
Viceversa, nel caso delle sanzioni pecuniarie connotate da una finalità 15
punitiva, in queste ipotesi, la regola della prescrizione quinquennale propria
delle sanzioni amministrative, ex lege n. 689/81, trova applicazione anche per
gli illeciti amministrativi puniti con la pena pecuniaria di cui alla normativa
in materia urbanistico- edilizia (C. Stato Sez. IV, 19-08-2016, n. 3649).
Orbene, a prescindere dalla individuazione del periodo effettivo in cui
l'opera abusiva è stata eliminata, pur tenendo debitamente conto della tesi
esposta dall'Ente Creditore, ovvero che i procedimenti di demolizione siano
stati eseguiti nel periodo intercorrente tra il 23 ed il 31 marzo 2005, resta
incontestata la circostanza che solo a distanza di quasi dieci anni sia stato
intrapreso il provvedimento di ingiunzione fiscale il quale ha natura di pena
pecuniaria, posto che lo stesso ricomprende gli oneri e le spese concernenti il
ripristino dei luoghi.
Orbene, non può revocarsi in dubbio che la natura prettamente
punitiva dell'atto rientri tra quelle proprie delle sanzioni amministrative
imponibili ex L. n. 689/81, comportandone la prescrizione delle somme
vantate.
Tale ultima considerazione appare assorbente sulle residue eccezioni
sollevate dalle parti, comportandone l'accoglimento in via del tutto dirimente.
Tanto, tuttavia, tenendo conto dei principi generali sopra esposti in
termine di prescrizione del diritto alla esenzione, non ha, questo giudice,
invero, reperito giurisprudenza specifica in seno alle peculiarità proprie della
opposizione ad ingiunzione fiscale”.
Orbene, l'appellante incidentale , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore fonda la propria censura sull'assunto che l'ordinanza ingiunzione n. prot. 510 del 13.2.2015 abbia avuto a fondamento 16
il diritto di credito derivante dall'ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., assoggettato al termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., e non una sanzione amministrativa di carattere pecuniario,
sottoposta invece a quello quinquennale, ai sensi della legge n. 689 del 1981.
Orbene, il tema relativo alla natura del credito relativo al rimborso dell'Amministrazione per le spese sostenute a seguito di provvedimenti di esecuzione “in danno”, soprattutto con riguardo alle ordinanze cd. “contigibili
ed urgenti”, è stato a più riprese affrontato dalla Suprema Corte, e ciò in particolare con riguardo al tema della giurisdizione.
E' stato quindi chiarito che “In tema di ingiunzione fiscale ex art. 2 del
r.d. n. 639 del 1910, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le
controversie relative alla riscossione delle somme occorse per la cd.
esecuzione in danno, venendo in evidenza un'obbligazione di diritto privato
che trova esclusivo presupposto nell'inerzia dell'obbligato all'esecuzione
dell'ordinanza contingibile e urgente e nel conseguente esercizio del potere
sostitutivo della P.A., senza che sia posto in discussione il provvedimento
amministrativo, trattandosi soltanto di accertare il diritto della P.A. al
rimborso delle spese sostenute”. (V. Cassazione Civile, Sez. Un., Sentenza n.
22756 del 25.9.2018; In applicazione del suesposto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello che aveva declinato la giurisdizione in quanto la pretesa creditoria della P.A. traeva origine da un provvedimento amministrativo discrezionale. Cfr. Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 11937 del
13/07/2012, secondo cui “il diritto dell'Amministrazione al rimborso delle
spese sostenute, previsto dall'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha ad
oggetto una prestazione patrimoniale di natura civilistica ed è regolato dalle 17
comuni norme sui diritti di credito).
Con specifico riferimento al tema in esame, poi, la Suprema Corte ha chiaramente specificato (v. Cass. Civile, Sez. 3, Sentenza n. 12231 del
25/05/2007 che “le obbligazioni del destinatario del provvedimento a seguito
di ordine dell'amministrazione trovano fondamento nell'esplicazione del
potere della P.A. di incidere sulla sfera pubblica del privato, potere che
comprende la possibilità, in caso di inadempimento, di procedere
all'esecuzione diretta della prestazione di facere fungibile mediante la
procedura di esecuzione in danno, affidando il relativo incarico a soggetto ad
essa estraneo;
in tal caso sorge a carico del privato, prescindendo da
eventuali e concorrenti illeciti di natura amministrativa o penale che
sanzionano il suo inadempimento all'ordine dell'autorità, l'obbligazione di
rimborsare all'amministrazione le spese da essa sostenute, in forza della
fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento,
dall'inerzia dell'obbligato e dall'avvenuto esercizio del potere sostitutivo. Ne
consegue che il diritto dell'amministrazione al rimborso della spesa che ha ad
oggetto una prestazione di natura patrimoniale, essendo regolato dalle
comuni norme sui diritti di credito, è soggetto, in mancanza di disposizioni
specifiche, alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in
cui il diritto può essere fatto valere, che coincide con quello dell'avvenuta
esecuzione in danno del privato”. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione del proprietario di un immobile all'ingiunzione, richiesta nove anni dopo l'ordinanza comunale,
relativa al rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio di opere urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità). 18
Ciò posto, essendo applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione decennale, assume rilevanza - ai fini della verifica dell'esistenza del diritto vantato dall'Ente, esclusa dal primo giudice - la questione relativa all'epoca in cui le opere di demolizione in questione siano state o meno realizzate,
nonché al soggetto che vi abbia effettivamente provveduto.
In particolare, l'appellante incidentale ha sostenuto in primo grado di essersi attivato per procedere, a sue spese, alla demolizione delle opere, tanto che, in data 9.5.2000, con nota prot. 219, il Comune di IA, V settore,
aveva certificato l'avvenuta demolizione, ovviamente in epoca anteriore a quest'ultima data;
lo stesso ha infatti sostenuto che nell'autunno dell'anno
1999, avrebbe personalmente provveduto alla rimozione delle opere, con la collaborazione di amici e conoscenti che lo avrebbero aiutato nei lavori di ripristino dello status quo ante.
Orbene, osserva la Corte che, in realtà, dall'esame degli atti si desume che soltanto una parte delle opere abusive era stata demolita da Pt_1
[...]
Ed invero, dal verbale di riapposizione dei sigilli del 22.11.1999 (all.
3 di parte appellante principale) risulta che la Polizia Giudiziaria dava atto che, in data 20.10.1999, a seguito di disposizione del GIP, erano stati con apposito verbale temporaneamente rimossi i sigilli, e ciò al fine di consentire il ripristino dello stato dei luoghi previa rimozione delle opere abusive site nella proprietà del tuttavia, a seguito di sopralluogo avvenuto nella Pt_1
predetta data, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato provvedevano alla riapparizione dei sigilli in quanto il predetto non aveva ottemperato Pt_1
al ripristino dello Stato dei luoghi. L'appellante principale, nel medesimo atto, 19
veniva nominato custode giudiziario delle opere abusive.
Successivamente, il Comune di IA, con nota prot. N. 2435 del
6.3.2000, a seguito di richiesta dello stesso che ne aveva Parte_1
fatto istanza, precisava “quali siano le opere edilizie, abusivamente poste in
essere alla località Recupe-Zabatta, non suscettibili di sanatoria e, quindi, da
demolire e rimuovere e, quali quelle con concreta possibilità di ottenere un
provvedimento amministrativo in sanatoria e, quindi, da poter restare in
sito…le opere edilizie poste in essere abusivamente che si ritiene non possano,
allo stato, avere una soluzione positiva sono le seguenti:
1)Le tettoie realizzate con struttura in ferro e lamiera coibentata, in
adiacenza ad una vecchia a preesistente “coperta” di spazio esterno, poste
sul lato frontale e laterale della struttura terrena ivi sita;
In tale opera devono comprendersi non solo le lamiere di copertura
(ancorché sostituite con materiale leggero tipo canneto), bensì anche le
pilastrature verticali a sostegno, nonché le lamiere realizzate in “vano
ripostiglio” posto su spazio retrostante la tettoria laterale.
2)La pavimentazione degli spazi adiacenti il locale terraneo,
sottostanti alle tettoie di cui sopra, mediante uso di conglomerato cementizio,
materiale tassativamente vietato dalle norme del P.T.P. (nonché da quelle di
salvaguardia della legge 394/91 cui la zona è pure soggetta).
Per le altre opere edilizie poste in essere, quali la realizzazione di
tratti di murature esterne in conglomerato cementizio (per contenimento
terrapieno) e lapil-cemento (per parapetto su vecchia muratura) e la
“ristrutturazione” del locale terraneo esistente con annessa copertura
(sempre che non vi siano state, come pare, modifiche di prescrizioni e 20
condizioni (rivestimento delle murature con materiali in pietra del luogo,
sostituzione di eventuali infissi in alluminio o P.V.C. con altri in legno o ferro
battuto, etc.)”.
A seguito del sopralluogo del Corpo Forestale e del Comando V.V.
U.U., il Comune di IA adottava la relazione di rispristino dello stato dei luoghi n. 219 del 9.5.2000, nella quale dichiarava quanto segue: “Dalla
verifica tecnica si è accertato che il responsabile ha rimosso ed eliminato le
seguenti opere edilizie:
-tutte le strutture in ferro (verticali e orizzontali) determinanti le tettoie
poste frontalmente e lateralmente il casolare terraneo;
-le lamiere formanti il “vano ripostiglio” già ubicato sul lato
retrostante il manufatto terraneo;
-la pavimentazione in conglomerato cementizio posta negli spazi
adiacenti il manufatto.
Per le altre opere edilizie poste in essere (tratto muro contenimento
terreno lato retrostante, parapetto su vecchia muratura lato antistante il
casolare, manutenzione e/o ristrutturazione del casolare) non vi è stato il
ripristino in quanto, come già relazionato, per le stesse vi è una reale e
concreta possibilità di ottenimento di autorizzazione amministrativa in
sanatoria (già, del resto, presentata).
Pertanto, solo parte delle opere abusive oggetto dell'ordine di
Con demolizione dell' n. del 29.04.1999 Controparte_1
erano state effettivamente rimosse da come è infatti Parte_1
dimostrato proprio dalla relazione tecnica presentata per suo conto da parte dell'Architetto - depositata al Comune di IA in data Persona_1 21
26.10.2000 (v. all. produzione di parte appellante principale) - con la quale veniva chiesta l'autorizzazione per la sostituzione della recinzione e la pavimentazione, a cui ha fatto seguito l'autorizzazione del CP_7
prot. 79 del 25.11.2002, priva tuttavia di efficacia, in quanto
[...]
condizionata al rilascio del nulla osta dell' , Controparte_1
in realtà mai pervenuto.
D'altra parte, dal verbale di sommarie informazioni del 31.1.2007
contenente le dichiarazioni di padre dell'odierno Testimone_1
appellante, risulta che lo stesso, quanto alla demolizione delle opere abusive realizzate nella proprietà di quest'ultimo sopra identificata, riferiva quanto segue: “Nel corso del mese di marzo dell'anno 2005 sono stato contattato da
un Ispettore della Polizia di Stato del Commissariato di SA Giuseppe
VI il quale mi riferiva che su ordine dell' dovevano abbattere CP_8
delle opere abusive realizzate presso la proprietà di mio figlio sopraindicata.
Non hanno contattato personalmente poiché era a Verona Pt_1
per lavoro. Giunto sul posto, ho trovavo 3 4 poliziotti del Commissariato di
SA Giuseppe VI…….ed un'impresa edile di cui non ricordo il nome,
ma sono certo che si trattasse della ditta dell'Avv. che stava Per_2
effettuando nell'area del parco delle demolizioni. Gli operai avevano condotto
sino all'ingresso della proprietà due autocarri con cassone ed una grossa
ruspa. Quest'ultima con molta difficoltà è riuscita a percorrere il viale in
salita che consente di raggiungere l'abitazione ed hanno iniziato i lavori.
Tengo a precisare che le opere da demolire indicate nell'ordinanza
riguardavano: una tettoia in lamiera coibentata posta lungo la parete laterale
retrostante l'abitazione, n. 8 pilastri in CA di forma rettangolare ed 22
incamiciati con scatolati in ferro, che a loro volta reggevano un pergolato di
travetti in ferro, anch'essi di abbattere.
Di fatto, le opere di demolizione sono consistite nel solo abbattimento
di parte della tettoia coibentata poiché l'operazione è stata condotta
manualmente dagli operai in circa 4 5 ore. I pilastri invece, anche se ritengo
che non fossero da demolire, non furono in effetti abbattuti dalla ditta.
Quest'ultima per paura di danneggiare l'abitazione con la
movimentazione della ruspa, in quell'occasione lascio tutto intatto. Purtroppo
per dare esecuzione all'ordinanza di demolizione con una ditta privata di
IA tale ho completato la demolizione a mie spese. Controparte_5
Ad oggi sia i pilastri demoliti che i travetti in ferro smontati sono
ancora sul posto. La ditta di Scaramella ha portato via solo parte della tettoia
coibentata che aveva smontato”.
Non solo quindi viene confermata la presenza in sede delle opere abusive ancora nell'anno 2005, ma quanto riferito da in Testimone_1
ordine all'esecuzione delle opere di ripristino residue a propria cura e spese, è
in contrasto con quanto invece dedotto dall'odierno appellante, che ha invece sostenuto di aver personalmente provveduto, unitamente ad amici e conoscenti.
D'altra parte, dal Verbale di verifica tecnica dell'1.2.2007 dell'U.T.
del Comune di IA, risulta effettivamente la presenza nella parte retrostante del manufatto di proprietà di due tettoie con elementi Pt_1
strutturali in ferro e copertura in lamiera di tipo coibentato;
a ciò seguiva un nuovo verbale di sequestro ed apposizione di sigilli, pure questo in atti allegato. 23
Quanto sopra esposto risulta peraltro documentato dalla relazione di collaudo dell'Avv. , incaricato per le demolizioni, del 31.3.2005, Per_2
dalla quale si evince che il ripristino dello stato dei luoghi avveniva in realtà
CP_ ad opera e spese dell' . Controparte_1
D'altra parte, le affermazioni contenute nel decreto di archiviazione del GIP di NO dell'1.6.2000 - resa nel procedimento penale n. 5827/99
R.G.N.R., n. 391/99 R.G. G.I.P - il quale disponeva l'archiviazione per intervenuto ripristino dello stato dei luoghi ed ordinava il dissequestro con restituzione del bene, non costituisce un accertamento con efficacia di giudicato tra le parti opponibile all'odierno appellante incidentale e, tra l'altro,
quanto ivi indicato non trova riscontro nella documentazione in atti allegata e sopra richiamata.
Ciò posto, considerato quindi il termine decennale di prescrizione del diritto di credito, ai sensi dell'art 2643 c.c., e che il dies a quo da cui lo stesso può ritenersi decorrente è quantomeno quello del collaudo - e quindi il
31.3.2005 - il diritto dell' al rimborso dei Controparte_1
costi era certamente ancora esistente all'atto dell'adozione dell'ingiunzione
n. 510 del 13.2.2015 dell' ,notificatail Controparte_1
6.3.2015.
Disattesa quindi l'eccezione di prescrizione, vanno comunque esaminate le eccezioni di carattere preliminare proposte dal con Pt_1
l'originario atto di opposizione, rimaste assorbite nel giudizio di primo grado per effetto dell'accoglimento della predetta eccezione, riproposte comunque in questo grado, sia pure in via gradata, da parte dello stesso con il proprio appello principale. 24
In particolare, quest'ultimo aveva dedotto la mancata vidimazione dell'ingiunzione per inesistenza del visto di esecutorietà del Giudice come disposto dall'art 2 del R.D. 639/1910, con conseguente invalidità ed inefficacia del predetto titolo, con riguardo ai suoi effetti di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma.
Sul punto basti osservare che, come correttamente rileva l'Ente, si tratta di questione che riguarderebbe, al più, l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione - non in discussione in questa sede - e non la validità della stessa (v., sia pure non esattamente in termini, Cassazione civile, sez. I ,
22/06/1995 , n. 7048, per la quale “La mancanza della sottoscrizione del
cancelliere dell'ingiunzione fiscale, resa esecutoria dal pretore, non
determina la nullità dell'atto, atteso che la vidimazione, di cui all'art. 2,
comma 2 r.d. 14 aprile 1910 n. 639 (recante il t.u. delle disposizioni sulle
entrate patrimoniali dello Stato) è un atto di controllo preventivo, che non
perde la sua natura di atto (oggettivamente) amministrativo per il fatto di
essere affidato ad un organo giudiziario)”
Quanto poi alle contestazioni relative all'assenza della comunicazione di avvio al procedimento, ai sensi degli art.li 7 e 8 della l. 241/90, la giurisprudenza ha da tempo chiarito, nonché ribadito in epoca recente (v., ex
plurimis, Consiglio di Stato, Sez. II, 7/7/2025, n. 5827), che “L'attività di
repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo
natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del
procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990 ,
considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque
non potrebbe determinare alcun esito diverso”. 25
In ordine, infine, alla contestazione del quantum della pretesa azionata,
dalla relazione di collaudo del dott. - in uno alla documentazione Per_2
alla stessa allegata, con particolare riguardo alle fatture e mandati di pagamento (v. produzione dell'appellante incidentale, all. 2) - risulta che, con determinazione n. 31 del 21.02.2005, Controparte_1
affidava alla ECPP (Organizzazione Intergovernativa per la prevenzione dei
Crimini Ambientali) l'esecuzione degli interventi di demolizione delle opere abusive e il ripristino ambientale.
Con la fattura n.3 del 31.3.2005 prot. ingr. - in atti allegata - il CP_8
predetto ECPP richiedeva quindi il compenso per l'intervento di demolizione del manufatto abusivamente realizzato, per una somma pari ad € 52.489,50
oltre IVA al 20%, per un totale di € 62.987,40, importo pari al 75% del costo preventivato nella determina n.30 del 21.02.2005; l'Ente emetteva quindi in favore della ECPP l'allegato mandato di pagamento n. 776 del 27.7.2005, per un importo pari a € 113.882,40, relativo alla predetta fattura, relativo ai tre interventi di demolizione eseguiti, tra i quali quelli del manufatto abusivamente realizzato dal sig. Pt_1
Peraltro, con la precedente fattura n. l del 17.1.2005, prot. ingr. EPNV
n. 450 il dott. aveva già richiesto, per l'espletamento dell'incarico, Per_2
un compenso pari ad € 15.000,00 oltre IVA al 15% per un totale di €
18.360,00, per il quale veniva emesso dall'Ente il mandato di pagamento n.
l10 dell'8.2.2005.
D'altra parte, l'originario opponente si è limitato ad una generica contestazione della documentazione prodotta dall'Ente, senza contestare minimamente in maniera specifica le voci indicate ed i relativi costi, 26
dovendosi pertanto ritenere del tutto generica l'impugnazione relativa al
quantum della pretesa azionata con l'originaria ingiunzione.
Da ciò consegue che, essendo da ritenere fondata la pretesa creditoria dell' azionata nei confronti di Controparte_1 Pt_1
in accoglimento del proposto appello incidentale ed in totale
[...]
riforma della gravata decisione, va rigettata l'opposizione proposta da quest'ultimo avverso l'ingiunzione ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639, emessa dall' , prot. n. 510 del 13.02.2015, notificata Controparte_1
in data 6.3.2015.
Quanto all'appello principale proposto da lo stesso Parte_1
riguarda la regolamentazione delle spese processuali effettuata dal giudice di primo grado, avendo in particolare il predetto contestato la declaratoria di integrale compensazione delle stesse.
Il capo censurato della sentenza impugnata precisa sul punto che
“tenendo conto dei principi generali sopra esposti in termine di prescrizione
del diritto alla esenzione, non ha, questo giudice, invero, reperito
giurisprudenza specifica in seno alle peculiarità proprie della opposizione ad
ingiunzione fiscale. L'orientamento sopra dedotto del Consiglio di Stato
risulta successivo alla introduzione del presente giudizio. Ne consegue che, ai
fini della regolamentazione delle spese e competenze di giudizio queste vanno
del tutto compensate tra le parti del processo”; la compensazione, pertanto,
secondo il giudice di primo grado, dipenderebbe dal mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ai sensi dell'art. 92, comma 2
c.p.c.
In particolare, ha contestato: Parte_1 27
1) la violazione ed errata applicazione di legge (artt. 91 e 92 c.p.c.),
ritenendo insussistenti le cause che derogano al principio della soccombenza;
2) il difetto di motivazione, considerata l'estrema genericità della stessa;
3) l'inesistenza e/o la genericità e/o la contraddittorietà della motivazione, richiamando il giudice di prime cure nella fase risolutiva della questione una pronuncia del Consiglio di Stato che aderisce a un orientamento giurisprudenziale già diffuso a partire dal 2003,
antecedente rispetto ai lavori di rispristino dello stato dei luoghi realizzati dal di IA – terminati, con il collaudo del CP_2
31.03.2005.
Orbene, osserva la Corte sul punto che l'accoglimento dell'impugnazione incidentale determina l'assorbimento di ogni questione relativa alle censure poste a base dell'impugnazione principale.
Infatti, come affermato costantemente dalla Suprema Corte (v. ex
plurimis Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n.9064) “Il giudice di appello,
allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo
regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito
tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della
soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un
criterio unitario e globale”.
Orbene, l'accoglimento dell'appello incidentale ha condotto alla riforma della sentenza impugnata, e questo determina necessariamente l'esigenza di una nuova regolamento delle spese processuali, non sussistendo 28
quindi alcuna necessità di esame dell'appello principale.
Quanto quindi alle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, le stesse seguono la soccombenza dell'appellante principale
- appellato incidentale - e vanno liquidate - in favore Parte_1
dell'appellato - appellante incidentale - , in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro - tempore - come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014
recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base all'importo riconosciuto con la presente decisione (da €
52.001,00 ad € 260.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate. Nulla viene liquidato. quanto al presente grado. per l'attività
istruttoria, non essendosi la stessa svolta.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228,
per il versamento da parte dell'appellante principale di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal con citazione del 4.11.2022, nei confronti Parte_1
dell' , nonché sull'appello incidentale da Controparte_1
quest'ultimo proposto con la propria comparsa di costituzione del 19.1.2023,
entrambi avverso la medesima sentenza del Tribunale di NO, n. 1712/2022 29
del 29.8.2022, così provvede:
1) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta l'originaria opposizione proposta da Pt_1
avverso l'ingiunzione ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639, emessa
[...]
nei propri confronti dall' , prot. n. Controparte_1
510 del 13.02.2015, notificata in data 6.3.2015;
2) Dichiara assorbito, per effetto della predetta decisione, l'appello principale;
3) Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore,delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi del presente grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa,
se dovute, e, quanto al presente grado, in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante principale di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
AN GO 30
IL PRESIDENTE
UL MO