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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/10/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 21/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3143/2024 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri
TRA
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Raffaele Boianelli
E
Controparte_1
In persona del Ministro pro-tempore
[...]
Resistente
Rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal Funzionario Avv.to Emilia Principe
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Chiamato CP_2 CP_3
Rappresentato e difeso ex dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
pagina 1 di 11
OGGETTO: Ricostruzione della carriera/Differenze retributive.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento integrale Parte_1 dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di pre-ruolo considerati, a tal fine, tutti i contratti a tempo determinato per cui è causa.
2. Per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1 ministro p.t., a procedere ad una nuova ricostruzione della carriera della ricorrente e, conseguentemente, a collocarla nella corrispondente fascia stipendiale.
3. Condanna il , in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore, a corrispondere in favore della ricorrente le differenze sulle retribuzioni maturate a seguito del riconoscimento del periodo di precariato, dell'esatta ricostruzione della carriera e del conseguente inquadramento nella posizione stipendiale effettivamente maturata, tenuto conto del CCNL Comparto Scuola e delle annesse tabelle, oltre ratei della 13ª mensilità e accessori dal dì della maturazione al saldo, nonché di versare all' quanto dovuto a titolo di CP_2 differenze contributive.
4. Condanna l'Amministrazione scolastica convenuta, in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 700,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
5. Compensa le spese di lite tra la ricorrente e l' CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.05.2024, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata adisce il giudice del lavoro di Velletri e, premesso di essere dipendente del assunta a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2005 quale vincitrice del concorso di Collaboratore AS (Area Professionale Personale Amministrativo
Tecnico Ausiliario ATA), attualmente in servizio presso l' di Controparte_5
Valmontone, agisce per ottenere la ricostruzione della carriera previo riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo antecedente all'assunzione in ruolo. Riferisce in particolare che, dopo la sua assunzione a tempo pagina 2 di 11 indeterminato e dopo avere svolto regolarmente l'anno di prova, ha presentato domanda di ricostruzione di carriera rendendo all'uopo la dichiarazione di tutti i servizi pre-ruolo prestati presso la scuola pubblica dall'a.s. 1997/1998 all'a.s. 2004/2005 -ex art. 145 del T.U. approvato con DPR n. 1092/73 e dell'art. 3 del DPR n. 351/98-, pari a complessivi Anni 6 Mesi 8 Giorni 1. Lamenta, quindi, che l'Amministrazione scolastica convenuta, nel ricostruire la sua carriera (cfr. Decreto del Dirigente AS incaricato n. 85 del 6.05.2009 doc 1) non le ha riconoscimento integralmente il servizio pre-ruolo, per cui veniva collocata nella fascia stipendiale 3-8 con anzianità inferiore a quella effettivamente maturata, così incidendo negativamente anche sugli scorrimenti successivi, ed ha pertanto diritto al pagamento di differenze retributive -nei limiti della prescrizione quinquennale- pari a complessivi € 935,43 come da conteggi in atti.
Sulla base di tale premessa chiede al Tribunale adito:
Di accertare e dichiarare che -una volta conseguita l'immissione in ruolo- aveva diritto alla ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento utile ai fini giuridici ed economici dell'intero servizio pre-ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
condannare l'Amministrazione resistente a collocarla nella conseguente fascia stipendiale e corrisponderle la somma maturata a titolo di differenze retributive oltre i ratei della 13ª mensilità a seguito del riconoscimento del periodo di precariato e della corretta ricostruzione della carriera, oltre interessi rivalutazione moneta monetaria dalla maturazione al saldo, nonché a quanto dovuto a titolo di differenze contributive.
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Il si costituisce in giudizio e chiede di dichiarare il Controparte_1 ricorso in ammissibile per insussistenza della causa pretendi. Eccepisce, altresì, la prescrizione parziale della pretesa creditoria azionata dalla ricorrente. Nel merito chiede il rigetto del ricorso perché infondato fatto e in diritto con vittoria delle spese di lite.
L' si costituisce in giudizio e chiede, ove riconosciuta fondata la pretesa della CP_2 ricorrente, di accertare l'obbligo del datore di lavoro di provvedere al pagamento dei contributi, sanzioni ed interessi nei confronti del medesimo Istituto nei limiti della prescrizione quinquennale, con il favore delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente.
All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la pagina 3 di 11 causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Osserva il giudicante, in via preliminare, che poiché vi è espressa domanda di condanna del alla regolarizzazione della posizione contributiva della CP_1 ricorrente con pagamento in favore dell' previdenziale dei contributi sulle CP_6 differenze retributive maturate, sussiste la legittimazione dell' a stare in giudizio in CP_2 qualità litisconsorte necessario del datore di lavoro ex art. 102 c.p.c.. Infatti, secondo il più recente indirizzo della S.C. di Cassazione (cfr. sent. n. 8059/2020 e n. 19679/2020), il lavoratore non ha un diritto di credito ai contributi, bensì sussiste l'obbligo del datore di un facere nei confronti di un terzo, con la conseguenza che, senza il coinvolgimento del soggetto in favore del quale il datore di lavoro deve adempiere, non si ha alcun effetto verso l' , cui non è opponibile il giudicato che non rileva Controparte_7 neppure ai fini interruttivi della prescrizione dei contributi.
Sussiste, altresì, la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica, considerato che il diritto per cui si controverte ha ad oggetto l'individuazione della fascia di inquadramento della posizione stipendiale della ricorrente, secondo i parametri previsti dal CCNL Scuola, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive eventualmente maturate. Ne consegue, che la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente dell'allora MIUR, che è, quindi, titolare sia del rapporto di lavoro sia di quello debitorio/creditorio. A norma del DPR 276/1999 spetta, infatti, al Dirigente AS presso il quale il dipendente è in servizio, emanare il Decreto di ricostruzione di carriera cui consegue la determinazione della fascia stipendiale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Ragioneria dello Stato - agisce, pertanto, solo quale ordinatore secondario di spesa dando applicazione a quanto disposto dal MI.
Ciò posto, va, altresì, premesso che la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno
1999, n. 1999/70/CE, prevede che: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto
o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato,
pagina 4 di 11 eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Nell'ordinamento italiano, il principio di non discriminazione è stato recepito nell'art. 6 del D.lgs. n. 368/2001 che recita: “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. La disposizione contiene, quindi, oltre all'elencazione positiva di alcuni istituti contrattuali
(ferie, gratifica natalizia o tredicesima, TFR), che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato, pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato
“ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”.
Inoltre, la Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, 7.2006, C- Persona_1
212/04, e altre), ha affermato che le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Per_2
Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” ed ha poi delineato cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo stesso.
Ha, quindi, precisato che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”. Affrontando, poi, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche
Amministrazioni, la CGUE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
pagina 5 di 11 La Corte di Giustizia ha, infine, puntualizzato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità: “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni d'impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, ) che ha Persona_3 Persona_4 ulteriormente precisato che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo
Quadro”. Più in generale, la CGUE ha ancora puntualizzato che la Direttiva 199/70/CE e l'Accordo Quadro “devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le
Amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall'altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola
4, punto 1, dell'Accordo Quadro” (sent. 8.9.2011, C-177/10, ). Persona_5
Ancora più di recente la Corte ha richiamato detti principi nell'ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11, aggiungendo che: “il principio di non discriminazione, enunciato
pagina 6 di 11 nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” ( punti 50 e 51). Infine ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione (che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora “un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione” (punti 45 e 46).
Tale impostazione è stata da ultimo confermata dalla S.C. di Cassazione con la sentenza n. 22558/2016.
La parte ricorrente assume, quindi, condivisibilmente, che la normativa italiana si pone in contrasto con la richiamata normativa comunitaria in quanto per il personale ATA
l'art. 569 del D.lgs. n. 297/1994 così dispone: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”). Ciò implica che, una volta assunto a tempo indeterminato, a causa del mancato riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo, il personale ATA viene collocato in una fascia stipendiale inferiore a quella effettivamente spettante, ovvero viene collocato nella fascia spettante ma con una minore anzianità, per cui vi permane per un periodo di tempo più lungo. Invero, in taluni casi il pone una piena equiparazione tra il personale docente e il CP_1 personale ATA valutando il servizio pre-ruolo per intero fino a un massimo di 4 anni e ciò in applicazione degli artt. 4 comma 13 dpr n. 399/1988 e 3 d.l. 370/1970 ad oggi in vigore. In ogni caso ciò che qui interessa e che l'Amministrazione scolastica all'atto della ricostruzione del personale assunto in ruolo non valorizza a pieno il periodo di precariato.
Nel caso di specie deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale del servizio prestato nel periodo di cd precariato, non sussistendo, né in linea astratta né in concreto, specifiche “ragioni oggettive” idonee a giustificare la disparità di trattamento. La stessa ha operato in ragione di più contratti a pagina 7 di 11 termine susseguitisi senza soluzione di continuità e di durata al termine delle attività didattiche (anni scolastici 1997/1998 e 1998/1999) fino al termine dell'anno scolastico
(31 agosto dall'a.s. 1999/2000 in poi) come invero riconosciuto nello stesso Decreto di ricostruzione di carriera, per cui le prestazioni lavorative rese e la maturazione dell'esperienza professionale non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni.
Inoltre, è pacifico che la ricorrente ha svolto, per tutto il periodo del pre-ruolo, identiche mansioni e funzioni svolte dal personale di ruolo appartenente al medesimo profilo professionale, per cui non vi sono ragioni ostative per riconoscerle lo stesso livello di professionalità e il bagaglio di esperienza acquisito dal personale assunto a tempo indeterminato di pari anzianità.
Né rileva quanto previsto dal CCNL Scuola del 4.08.2011, applicabile con decorrenza dall'a.s. 2010 (che non pone alcuna distinzione tra i lavoratori con anzianità pari o inferiore a 8 anni, accorpando i primi due gradoni in un unico gradone da 0 ad 8 anni) poiché il raffronto tra la posizione del dipendente ATA poi stabilizzato e quella di un collega di pari anzianità va comunque fatta momento per momento sulla base della disciplina collettiva succedutasi nel corso del tempo (quindi, tenendo conto che fino al
30.08.2010 lo scaglione 0 – 8 anni era suddiviso in due, da 0 a 2 anni e da 3 a 8 anni), dovendosi applicare le cd clausole di salvaguardia. Non si deve, inoltre, dimenticare che la disparità di trattamento di cui si tratta è prima giuridica che economica per cui i lavoratori hanno interesse ad agire per ottenere l'accertamento del loro diritto al computo a fini retributivi dell'anzianità maturata durante rapporti di lavoro a termine anche prima di raggiungere quella utile a conseguire il passaggio da una posizione stipendiale all'altra (e fino a quando il conseguente credito retributivo non sia prescritto).
Da quanto detto consegue, altresì, la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del Comparto Scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
Conclusivamente, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato e un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a
99), e ribadito da ultimo nella recentissima sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e altri, «la clausola 4 dell'accordo quadro è Per_6 incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei
pagina 8 di 11 confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva
1999/70» (cfr., altresì, CGUE 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68).
Va quindi dichiarato il diritto di al computo per intero, ai fini della Parte_1 ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre-ruolo a decorrere dall'a.s. 1997/1998 pari a complessivi anni 6 mesi 8 e giorni 1 posizione stipendiale 0-3-9, mentre invece -in applicazione della normativa vigente- ha ottenuto il riconoscimento di anzianità pre- ruolo ai fini giuridici di anni 5 mesi 9 giorni 1 e, ai soli fini economici, di mesi 10 giorni
21 per cui è stata correttamente inquadrata nella fascia 0-3-9 ma non con l'anzianità effettivamente maturata e a lei spettante, e ciò ha determinato il ritardato scorrimento nella successiva fasce stipendiali così come indicato in dettaglio nella tabella di cui a pag. 8 dell'atto introduttivo del giudizio.
Può, quindi, dirsi definitamente accertato che la ricorrente ha maturato un credito retributivo nei confronti dell'Amministrazione scolastica convenuta che, tenuto conto della prescrizione quinquennale, è risulta correttamente quantificato a decorrere dall'1.05.2019 alla data del deposito del ricorso nella somma lorda di € 935,43.
Tanto premesso, va ordinato all'Amministrazione scolastica convenuta, in persona del
Ministro pro-tempore, di procedere ad una nuova ricostruzione della carriera di considerati, a tal fine, i contratti a tempo determinato di cui è causa, Parte_1
e, conseguentemente a collocarla immediatamente nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) complessivamente maturata e utilmente valutabile alla data di assunzione a tempo interminato
(1.09.2005), come detto previa disapplicazione della normativa interna nazionale.
Inoltre, il , in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_8 va condannato a corrispondere in favore della ricorrente le differenze sulle retribuzioni maturate a seguito del riconoscimento del periodo di precariato e dell'esatta ricostruzione della carriera -e del conseguente inquadramento nella posizione stipendiale effettivamente maturata tenuto conto del CCNL Comparto Scuola e delle annesse tabelle-, oltre ratei della 13ª mensilità e accessori dal dì della maturazione al saldo, nonché di versare all' quanto dovuto a titolo di differenze contributive. CP_2
Per completezza si evidenzia, infine, che non sono applicabili alla vicenda in disamina i principi sanciti dalla CGUE con la sentenza Motter del 20.09.2018 in cui si afferma che:
pagina 9 di 11 “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio,
a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Ed infatti, il caso sottoposto alla cognizione della Corte di Giustizia riguardava una docente, e la conclusione a cui è pervenuta la Corte si fonda sulla circostanza che per i docenti a tempo determinato (ma non per gli ATA) si applica la disposizione di favore di cui al combinato disposto degli artt. 489 d.lgs. 297/1994 -rubricata “Periodi di servizio utili al riconoscimento”- e 11, comma 14, l. n.124/1999 in virtù dei quali le prestazioni fornite per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Le norme dispongono, infatti, espressamente: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” … “Il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”), per cui la normativa nazionale appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto
2, dell'accordo quadro. Sotto tale profilo, dunque nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi. Né, si ribadisce, può sostenersi che la professionalità del personale ATA “a termine” sia diversa e non comparabile con quella del personale “di ruolo”, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale ATA che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'Amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili pagina 10 di 11 (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018), e un anno per il personale docente. In tal senso si
è espressa, infine, la S.C. di Cassazione con la sentenza n. 31150/2019. In sintesi, quindi, per il personale ATA il servizio utile è solo quello effettivamente prestato non applicandosi di disposto dell'art. 11 della L. 124/1999 che è intervenuta sull'art. 489 del TU ma non sull'art. 570, ed inoltre il limite del riconoscimento e le modalità di abbattimento differiscono da quelle previste per i docenti.
Per tutti i motivi addotti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
La peculiarità della posizione sostanziale e processuale dell'Ente previdenziale, litisconsorte necessario del datore di lavoro in quanto suo creditore, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra la ricorrente e l' ex art. 92 c.p.c.. CP_2
Velletri, 22 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 21/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3143/2024 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri
TRA
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Raffaele Boianelli
E
Controparte_1
In persona del Ministro pro-tempore
[...]
Resistente
Rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal Funzionario Avv.to Emilia Principe
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Chiamato CP_2 CP_3
Rappresentato e difeso ex dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
pagina 1 di 11
OGGETTO: Ricostruzione della carriera/Differenze retributive.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento integrale Parte_1 dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di pre-ruolo considerati, a tal fine, tutti i contratti a tempo determinato per cui è causa.
2. Per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1 ministro p.t., a procedere ad una nuova ricostruzione della carriera della ricorrente e, conseguentemente, a collocarla nella corrispondente fascia stipendiale.
3. Condanna il , in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore, a corrispondere in favore della ricorrente le differenze sulle retribuzioni maturate a seguito del riconoscimento del periodo di precariato, dell'esatta ricostruzione della carriera e del conseguente inquadramento nella posizione stipendiale effettivamente maturata, tenuto conto del CCNL Comparto Scuola e delle annesse tabelle, oltre ratei della 13ª mensilità e accessori dal dì della maturazione al saldo, nonché di versare all' quanto dovuto a titolo di CP_2 differenze contributive.
4. Condanna l'Amministrazione scolastica convenuta, in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 700,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
5. Compensa le spese di lite tra la ricorrente e l' CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.05.2024, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata adisce il giudice del lavoro di Velletri e, premesso di essere dipendente del assunta a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2005 quale vincitrice del concorso di Collaboratore AS (Area Professionale Personale Amministrativo
Tecnico Ausiliario ATA), attualmente in servizio presso l' di Controparte_5
Valmontone, agisce per ottenere la ricostruzione della carriera previo riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo antecedente all'assunzione in ruolo. Riferisce in particolare che, dopo la sua assunzione a tempo pagina 2 di 11 indeterminato e dopo avere svolto regolarmente l'anno di prova, ha presentato domanda di ricostruzione di carriera rendendo all'uopo la dichiarazione di tutti i servizi pre-ruolo prestati presso la scuola pubblica dall'a.s. 1997/1998 all'a.s. 2004/2005 -ex art. 145 del T.U. approvato con DPR n. 1092/73 e dell'art. 3 del DPR n. 351/98-, pari a complessivi Anni 6 Mesi 8 Giorni 1. Lamenta, quindi, che l'Amministrazione scolastica convenuta, nel ricostruire la sua carriera (cfr. Decreto del Dirigente AS incaricato n. 85 del 6.05.2009 doc 1) non le ha riconoscimento integralmente il servizio pre-ruolo, per cui veniva collocata nella fascia stipendiale 3-8 con anzianità inferiore a quella effettivamente maturata, così incidendo negativamente anche sugli scorrimenti successivi, ed ha pertanto diritto al pagamento di differenze retributive -nei limiti della prescrizione quinquennale- pari a complessivi € 935,43 come da conteggi in atti.
Sulla base di tale premessa chiede al Tribunale adito:
Di accertare e dichiarare che -una volta conseguita l'immissione in ruolo- aveva diritto alla ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento utile ai fini giuridici ed economici dell'intero servizio pre-ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
condannare l'Amministrazione resistente a collocarla nella conseguente fascia stipendiale e corrisponderle la somma maturata a titolo di differenze retributive oltre i ratei della 13ª mensilità a seguito del riconoscimento del periodo di precariato e della corretta ricostruzione della carriera, oltre interessi rivalutazione moneta monetaria dalla maturazione al saldo, nonché a quanto dovuto a titolo di differenze contributive.
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Il si costituisce in giudizio e chiede di dichiarare il Controparte_1 ricorso in ammissibile per insussistenza della causa pretendi. Eccepisce, altresì, la prescrizione parziale della pretesa creditoria azionata dalla ricorrente. Nel merito chiede il rigetto del ricorso perché infondato fatto e in diritto con vittoria delle spese di lite.
L' si costituisce in giudizio e chiede, ove riconosciuta fondata la pretesa della CP_2 ricorrente, di accertare l'obbligo del datore di lavoro di provvedere al pagamento dei contributi, sanzioni ed interessi nei confronti del medesimo Istituto nei limiti della prescrizione quinquennale, con il favore delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente.
All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la pagina 3 di 11 causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Osserva il giudicante, in via preliminare, che poiché vi è espressa domanda di condanna del alla regolarizzazione della posizione contributiva della CP_1 ricorrente con pagamento in favore dell' previdenziale dei contributi sulle CP_6 differenze retributive maturate, sussiste la legittimazione dell' a stare in giudizio in CP_2 qualità litisconsorte necessario del datore di lavoro ex art. 102 c.p.c.. Infatti, secondo il più recente indirizzo della S.C. di Cassazione (cfr. sent. n. 8059/2020 e n. 19679/2020), il lavoratore non ha un diritto di credito ai contributi, bensì sussiste l'obbligo del datore di un facere nei confronti di un terzo, con la conseguenza che, senza il coinvolgimento del soggetto in favore del quale il datore di lavoro deve adempiere, non si ha alcun effetto verso l' , cui non è opponibile il giudicato che non rileva Controparte_7 neppure ai fini interruttivi della prescrizione dei contributi.
Sussiste, altresì, la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica, considerato che il diritto per cui si controverte ha ad oggetto l'individuazione della fascia di inquadramento della posizione stipendiale della ricorrente, secondo i parametri previsti dal CCNL Scuola, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive eventualmente maturate. Ne consegue, che la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente dell'allora MIUR, che è, quindi, titolare sia del rapporto di lavoro sia di quello debitorio/creditorio. A norma del DPR 276/1999 spetta, infatti, al Dirigente AS presso il quale il dipendente è in servizio, emanare il Decreto di ricostruzione di carriera cui consegue la determinazione della fascia stipendiale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Ragioneria dello Stato - agisce, pertanto, solo quale ordinatore secondario di spesa dando applicazione a quanto disposto dal MI.
Ciò posto, va, altresì, premesso che la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno
1999, n. 1999/70/CE, prevede che: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto
o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato,
pagina 4 di 11 eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Nell'ordinamento italiano, il principio di non discriminazione è stato recepito nell'art. 6 del D.lgs. n. 368/2001 che recita: “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. La disposizione contiene, quindi, oltre all'elencazione positiva di alcuni istituti contrattuali
(ferie, gratifica natalizia o tredicesima, TFR), che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato, pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato
“ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”.
Inoltre, la Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, 7.2006, C- Persona_1
212/04, e altre), ha affermato che le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Per_2
Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” ed ha poi delineato cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo stesso.
Ha, quindi, precisato che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”. Affrontando, poi, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche
Amministrazioni, la CGUE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
pagina 5 di 11 La Corte di Giustizia ha, infine, puntualizzato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità: “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni d'impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, ) che ha Persona_3 Persona_4 ulteriormente precisato che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo
Quadro”. Più in generale, la CGUE ha ancora puntualizzato che la Direttiva 199/70/CE e l'Accordo Quadro “devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le
Amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall'altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola
4, punto 1, dell'Accordo Quadro” (sent. 8.9.2011, C-177/10, ). Persona_5
Ancora più di recente la Corte ha richiamato detti principi nell'ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11, aggiungendo che: “il principio di non discriminazione, enunciato
pagina 6 di 11 nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” ( punti 50 e 51). Infine ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione (che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora “un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione” (punti 45 e 46).
Tale impostazione è stata da ultimo confermata dalla S.C. di Cassazione con la sentenza n. 22558/2016.
La parte ricorrente assume, quindi, condivisibilmente, che la normativa italiana si pone in contrasto con la richiamata normativa comunitaria in quanto per il personale ATA
l'art. 569 del D.lgs. n. 297/1994 così dispone: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”). Ciò implica che, una volta assunto a tempo indeterminato, a causa del mancato riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo, il personale ATA viene collocato in una fascia stipendiale inferiore a quella effettivamente spettante, ovvero viene collocato nella fascia spettante ma con una minore anzianità, per cui vi permane per un periodo di tempo più lungo. Invero, in taluni casi il pone una piena equiparazione tra il personale docente e il CP_1 personale ATA valutando il servizio pre-ruolo per intero fino a un massimo di 4 anni e ciò in applicazione degli artt. 4 comma 13 dpr n. 399/1988 e 3 d.l. 370/1970 ad oggi in vigore. In ogni caso ciò che qui interessa e che l'Amministrazione scolastica all'atto della ricostruzione del personale assunto in ruolo non valorizza a pieno il periodo di precariato.
Nel caso di specie deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale del servizio prestato nel periodo di cd precariato, non sussistendo, né in linea astratta né in concreto, specifiche “ragioni oggettive” idonee a giustificare la disparità di trattamento. La stessa ha operato in ragione di più contratti a pagina 7 di 11 termine susseguitisi senza soluzione di continuità e di durata al termine delle attività didattiche (anni scolastici 1997/1998 e 1998/1999) fino al termine dell'anno scolastico
(31 agosto dall'a.s. 1999/2000 in poi) come invero riconosciuto nello stesso Decreto di ricostruzione di carriera, per cui le prestazioni lavorative rese e la maturazione dell'esperienza professionale non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni.
Inoltre, è pacifico che la ricorrente ha svolto, per tutto il periodo del pre-ruolo, identiche mansioni e funzioni svolte dal personale di ruolo appartenente al medesimo profilo professionale, per cui non vi sono ragioni ostative per riconoscerle lo stesso livello di professionalità e il bagaglio di esperienza acquisito dal personale assunto a tempo indeterminato di pari anzianità.
Né rileva quanto previsto dal CCNL Scuola del 4.08.2011, applicabile con decorrenza dall'a.s. 2010 (che non pone alcuna distinzione tra i lavoratori con anzianità pari o inferiore a 8 anni, accorpando i primi due gradoni in un unico gradone da 0 ad 8 anni) poiché il raffronto tra la posizione del dipendente ATA poi stabilizzato e quella di un collega di pari anzianità va comunque fatta momento per momento sulla base della disciplina collettiva succedutasi nel corso del tempo (quindi, tenendo conto che fino al
30.08.2010 lo scaglione 0 – 8 anni era suddiviso in due, da 0 a 2 anni e da 3 a 8 anni), dovendosi applicare le cd clausole di salvaguardia. Non si deve, inoltre, dimenticare che la disparità di trattamento di cui si tratta è prima giuridica che economica per cui i lavoratori hanno interesse ad agire per ottenere l'accertamento del loro diritto al computo a fini retributivi dell'anzianità maturata durante rapporti di lavoro a termine anche prima di raggiungere quella utile a conseguire il passaggio da una posizione stipendiale all'altra (e fino a quando il conseguente credito retributivo non sia prescritto).
Da quanto detto consegue, altresì, la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del Comparto Scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
Conclusivamente, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato e un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a
99), e ribadito da ultimo nella recentissima sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e altri, «la clausola 4 dell'accordo quadro è Per_6 incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei
pagina 8 di 11 confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva
1999/70» (cfr., altresì, CGUE 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68).
Va quindi dichiarato il diritto di al computo per intero, ai fini della Parte_1 ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre-ruolo a decorrere dall'a.s. 1997/1998 pari a complessivi anni 6 mesi 8 e giorni 1 posizione stipendiale 0-3-9, mentre invece -in applicazione della normativa vigente- ha ottenuto il riconoscimento di anzianità pre- ruolo ai fini giuridici di anni 5 mesi 9 giorni 1 e, ai soli fini economici, di mesi 10 giorni
21 per cui è stata correttamente inquadrata nella fascia 0-3-9 ma non con l'anzianità effettivamente maturata e a lei spettante, e ciò ha determinato il ritardato scorrimento nella successiva fasce stipendiali così come indicato in dettaglio nella tabella di cui a pag. 8 dell'atto introduttivo del giudizio.
Può, quindi, dirsi definitamente accertato che la ricorrente ha maturato un credito retributivo nei confronti dell'Amministrazione scolastica convenuta che, tenuto conto della prescrizione quinquennale, è risulta correttamente quantificato a decorrere dall'1.05.2019 alla data del deposito del ricorso nella somma lorda di € 935,43.
Tanto premesso, va ordinato all'Amministrazione scolastica convenuta, in persona del
Ministro pro-tempore, di procedere ad una nuova ricostruzione della carriera di considerati, a tal fine, i contratti a tempo determinato di cui è causa, Parte_1
e, conseguentemente a collocarla immediatamente nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) complessivamente maturata e utilmente valutabile alla data di assunzione a tempo interminato
(1.09.2005), come detto previa disapplicazione della normativa interna nazionale.
Inoltre, il , in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_8 va condannato a corrispondere in favore della ricorrente le differenze sulle retribuzioni maturate a seguito del riconoscimento del periodo di precariato e dell'esatta ricostruzione della carriera -e del conseguente inquadramento nella posizione stipendiale effettivamente maturata tenuto conto del CCNL Comparto Scuola e delle annesse tabelle-, oltre ratei della 13ª mensilità e accessori dal dì della maturazione al saldo, nonché di versare all' quanto dovuto a titolo di differenze contributive. CP_2
Per completezza si evidenzia, infine, che non sono applicabili alla vicenda in disamina i principi sanciti dalla CGUE con la sentenza Motter del 20.09.2018 in cui si afferma che:
pagina 9 di 11 “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio,
a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Ed infatti, il caso sottoposto alla cognizione della Corte di Giustizia riguardava una docente, e la conclusione a cui è pervenuta la Corte si fonda sulla circostanza che per i docenti a tempo determinato (ma non per gli ATA) si applica la disposizione di favore di cui al combinato disposto degli artt. 489 d.lgs. 297/1994 -rubricata “Periodi di servizio utili al riconoscimento”- e 11, comma 14, l. n.124/1999 in virtù dei quali le prestazioni fornite per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Le norme dispongono, infatti, espressamente: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” … “Il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”), per cui la normativa nazionale appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto
2, dell'accordo quadro. Sotto tale profilo, dunque nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi. Né, si ribadisce, può sostenersi che la professionalità del personale ATA “a termine” sia diversa e non comparabile con quella del personale “di ruolo”, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale ATA che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'Amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili pagina 10 di 11 (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018), e un anno per il personale docente. In tal senso si
è espressa, infine, la S.C. di Cassazione con la sentenza n. 31150/2019. In sintesi, quindi, per il personale ATA il servizio utile è solo quello effettivamente prestato non applicandosi di disposto dell'art. 11 della L. 124/1999 che è intervenuta sull'art. 489 del TU ma non sull'art. 570, ed inoltre il limite del riconoscimento e le modalità di abbattimento differiscono da quelle previste per i docenti.
Per tutti i motivi addotti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
La peculiarità della posizione sostanziale e processuale dell'Ente previdenziale, litisconsorte necessario del datore di lavoro in quanto suo creditore, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra la ricorrente e l' ex art. 92 c.p.c.. CP_2
Velletri, 22 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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