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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15522 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1330 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 , vertente
TRA
, con domicilio eletto in Roma, alla Via Francesco de Suppè Parte_1
24 presso lo studio dell'avv. LAZZARA ANTONIO, rappresentante e difensore per procura alle liti a margine dell'atto di citazione notificato.
-attore –
E
, con domicilio eletto in Roma, alla Via Ombrone 14 presso lo studio CP_1 dell'avv. PESENTI MARCO, procuratore e difensore per procura in calce all'atto di costituzione
- convenuto–
OGGETTO: Mutuo .
Conclusioni come da ordinanza del 13.6.25.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione deve essere accolta.
La CTU grafologica espletata ha accertato con grado di assoluta certezza che le sottoscrizioni indicate con la sigla V1, V2 e V3 ed asseritamente apposte al contratto di finanziamento n.1486275 del 14.09.09 sono apocrife e pertanto non attribuibili all'opponente.
Sul punto, va rilevato come dalla perizia grafica, a cui ci si riporta -pienamente condivisibile nelle conclusioni per analiticità e coerenza, nonché in considerazione delle numerose scritture comparative utilizzate che rendono ancora più affidabile le valutazioni peritali svolte- emerga la non autenticità delle sottoscrizioni disconosciute in quanto risultate apocrife.
In particolare, il perito ha rilevato che:
- “Dall'analisi di confronto tra i tracciati grafici delle firme in verifica ed i tracciati grafici delle firme comparative non troviamo concordanze di natura sostanziale relative a tutte le componenti intrinseche del grafismo e in particolare: la natura grafomotoria, la capacità grafica individuale,lo stile, le particolarità di gesto a carattere personalizzante,la continuità dei tracciati grafici.”
- “Al di là delle lievi differenze dovute a causa di natura oggettiva (tipo di carta di inchiostro) e soggettiva (maggiore o minore velocità, motivazione del momento, ecc.), le firme in verifica non risultano affini alle firme comparative sia per quanto concerne gli aspetti esteriori e grammatomorfici, sia per quanto riguarda gli aspetti intrinseci del grafismo (capacità grafomotoria).”
- “Tra la firma in verifica e le comparative si sono riscontrate diversità nei gesti fuggitivi, che sono individualizzanti perché concretizzano quei piccoli movimenti del tutto automatici, che in quanto tali, sfuggono alla volontà.”
Né sono risultati elementi idonei ad inficiare detta risultanza probatoria.
Considerata, quindi, assorbita ogni altra questione e ritenuta provata, per quanto detto, la non autenticità delle sottoscrizioni attribuite alla parte opponente ed apposte sul contratto di finanziamento poste a base del decreto ingiuntivo opposto, va dichiarata l'inefficacia della coobbligazione attribuita alla e, per l'effetto, va Pt_1 revocato il decreto ingiuntivo nei confronti della predetta.
A seguito della soccombenza, la parte opposta alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
Sempre in considerazione della soccombenza, vanno poste definitivamente a carico della parte opposta le spese della perizia. Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca nei Parte_1 confronti di costei l'opposto decreto;
- condanna l'opposta alla refusione in favore di delle spese di lite Parte_1 che liquida nella somma di €. 406,50 per esborsi ed €. 5.500,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opposta.
Così deciso in Roma il giorno 29/10/2025
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1330 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 , vertente
TRA
, con domicilio eletto in Roma, alla Via Francesco de Suppè Parte_1
24 presso lo studio dell'avv. LAZZARA ANTONIO, rappresentante e difensore per procura alle liti a margine dell'atto di citazione notificato.
-attore –
E
, con domicilio eletto in Roma, alla Via Ombrone 14 presso lo studio CP_1 dell'avv. PESENTI MARCO, procuratore e difensore per procura in calce all'atto di costituzione
- convenuto–
OGGETTO: Mutuo .
Conclusioni come da ordinanza del 13.6.25.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione deve essere accolta.
La CTU grafologica espletata ha accertato con grado di assoluta certezza che le sottoscrizioni indicate con la sigla V1, V2 e V3 ed asseritamente apposte al contratto di finanziamento n.1486275 del 14.09.09 sono apocrife e pertanto non attribuibili all'opponente.
Sul punto, va rilevato come dalla perizia grafica, a cui ci si riporta -pienamente condivisibile nelle conclusioni per analiticità e coerenza, nonché in considerazione delle numerose scritture comparative utilizzate che rendono ancora più affidabile le valutazioni peritali svolte- emerga la non autenticità delle sottoscrizioni disconosciute in quanto risultate apocrife.
In particolare, il perito ha rilevato che:
- “Dall'analisi di confronto tra i tracciati grafici delle firme in verifica ed i tracciati grafici delle firme comparative non troviamo concordanze di natura sostanziale relative a tutte le componenti intrinseche del grafismo e in particolare: la natura grafomotoria, la capacità grafica individuale,lo stile, le particolarità di gesto a carattere personalizzante,la continuità dei tracciati grafici.”
- “Al di là delle lievi differenze dovute a causa di natura oggettiva (tipo di carta di inchiostro) e soggettiva (maggiore o minore velocità, motivazione del momento, ecc.), le firme in verifica non risultano affini alle firme comparative sia per quanto concerne gli aspetti esteriori e grammatomorfici, sia per quanto riguarda gli aspetti intrinseci del grafismo (capacità grafomotoria).”
- “Tra la firma in verifica e le comparative si sono riscontrate diversità nei gesti fuggitivi, che sono individualizzanti perché concretizzano quei piccoli movimenti del tutto automatici, che in quanto tali, sfuggono alla volontà.”
Né sono risultati elementi idonei ad inficiare detta risultanza probatoria.
Considerata, quindi, assorbita ogni altra questione e ritenuta provata, per quanto detto, la non autenticità delle sottoscrizioni attribuite alla parte opponente ed apposte sul contratto di finanziamento poste a base del decreto ingiuntivo opposto, va dichiarata l'inefficacia della coobbligazione attribuita alla e, per l'effetto, va Pt_1 revocato il decreto ingiuntivo nei confronti della predetta.
A seguito della soccombenza, la parte opposta alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
Sempre in considerazione della soccombenza, vanno poste definitivamente a carico della parte opposta le spese della perizia. Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca nei Parte_1 confronti di costei l'opposto decreto;
- condanna l'opposta alla refusione in favore di delle spese di lite Parte_1 che liquida nella somma di €. 406,50 per esborsi ed €. 5.500,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opposta.
Così deciso in Roma il giorno 29/10/2025
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari