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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 4695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4695 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 53 DELLA L. 133/08
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7677/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. LANGONE FRANCESCA e con gli avv. e Parte_1
contro
:
on l'avv. e gli avv. e Controparte_1
OGGETTO: accertamento di rapporto di lavoro subordinato e pagamento somme.
Il Giudice rilevato che ha chiamato in giudizio la e Parte_1 Controparte_1
ha allegato che, dal 02/07/2019, avrebbe lavorato alle dipendenze della
[...]
, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e Controparte_2
indeterminato presso il bar sito in via Oropa 2 a Milano.
Nell'aprile 2024, poi, la avrebbe acquistato l'attività Controparte_1 di gestione del bar e l'odierna ricorrente avrebbe continuato a lavorarci CP_2 senza soluzione di continuità, nell'ambito di una acquisizione di attività aziendale con il mantenimento di tutti i diritti e anzianità ex art. 2112 c.c..
Il rapporto di lavoro sarebbe, poi, cessato per dimissioni volontarie in data
11/09/2024. pagina 1 di 4 Alla cessazione del rapporto di lavoro, la Controparte_1
improvvisamente ed illegittimamente avrebbe sostenuto che il passaggio in continuità sarebbe stato frutto di un errore, affermando che i cedolini emessi sarebbero stati rielaborati.
Ad ogni modo, come risulterebbe anche dal recesso del rapporto di lavoro, la data di inizio si farebbe decorrere dal 02.07.2019.
Ha precisato, poi, la parte ricorrente che la convenuta non avrebbe provveduto al pagamento delle retribuzioni relative alle mensilità di settembre 2024, al TFR
Parte maturato, alle ore di on godute, alle ferie, e altre competenze e spettanze di fine rapporto.
Pertanto, ha svolto le seguenti conclusioni, chiedendo di:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da , in persona Controparte_1 del legale rappresentante le retribuzioni relative alle mensilit di settembre 2024, al TFR maturato, alle Part ore di non godute, alle ferie, e altre competenze e spettanze di fine rapporto - con una integrazione della busta di settembre 2024 doc. 12 - cedolino settembre 2024.pdf ancora non percepita, maggiorata della complessiva somma lorda di euro 6.096,97 ( euro 244,16 per TFR, euro
3.584,33 per ferie non godute, euro 2268, 48 per Rol non godute) - e cos in totale la complessiva somma lorda di euro 12.283,81, per le causali di cui in premessa al presente atto – somme maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o la diversa somma che dovesse risultare dovuta e quindi
Condannare (C.F. e P.IVA: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di euro 12.283,81, per Part retribuzioni relative alle mensilit di settembre 2024, al TFR maturato, alle ore di on godute, alle ferie, e altre competenze e spettanze di fine rapporto, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma che dovesse risultare dovuta.Con vittoria di spese e competenze”.
Verificata la regolarità della notificazione, la è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
All'udienza, il Giudice, udita la discussione, non essendo richiesta un'istruttoria testimoniale, verificati i conteggi, ha pronunciato la presente sentenza, con la lettura della motivazione e del dispositivo.
***
pagina 2 di 4 Occorre rilevare come il rapporto di lavoro tra e la Parte_1
dal 02/07/2019 con mansioni di barista e Controparte_2
inquadramento nel livello quarto del CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio sino al
31 Marzo 2024, risulti da prova documentale, avendo prodotto la parte attorea l'ultima busta paga di tale relazione lavorativa (doc. 3 ric.).
Poi, è da osservare che la convenuta non si è costituita per contestare la tesi attorea di un'acquisizione d'azienda ex articolo 2112 cc, dovendosi valutare tale condotta processuale, unitamente alla prova documentale rappresentata dalla prima busta paga dell'aprile del 2024 e da quelle seguenti (doc. 4 - 8 ric.), che espongono un'anzianità della dipendente al 2 luglio 2019, dovendosi, quindi, ritenere dimostrata la continuità del rapporto di lavoro ai sensi di tale disposizione.
Ciò posto, appaiono quasi totalmente corretti i conteggi che tengono conto per i permessi e per le ferie arretrate di quanto maturato fino al 31 Marzo 2024 (doc. 3 ric.), oltre che del periodo aggiuntivo fino alle dimissioni dell'11 settembre 2024 (doc.
9 ric.).
Pertanto, è possibile accogliere la domanda di cui alle conclusioni attoree risultando verificabile il conteggio del dovuto in quanto fondato sui dati desumibili dalle buste paga prodotte.
Considerata la continuità del rapporto di lavoro ex articolo 2112 cc, è possibile, in particolare, condannare la convenuta, quale cessionaria, per il periodo fino al 31 Marzo 2024, al versamento delle somme dovute per ferie arretrate per euro
3.433,30 lordi (€ 9,29 lordi/h x 369,57: cfr. doc. 3 ric.) e per permessi non goduti per la somma di euro 1.917,64 lordi (euro 9,29 lordi/h x 206,42: cfr. doc. 3 ric.), a cui si devono aggiungere le competenze maturate da Aprile del 2024 presso la
[...]
CP_1
Così, a tali somme debbono essere aggiunte le competenze indicate nella busta paga di settembre 2024 per il rapporto in capo alla convenuta per la somma di
6.186,84 lordi (doc. 12 ric.), oltre a euro 244,17 lordi aggiuntivi a titolo di TFR (quale differenza di T.F.R. dovuta ai conteggi attorei).
Del resto, i conti attorei appaiono confermati nella loro correttezza anche per la condotta processuale della convenuta che non si è costituita per contestarli.
pagina 3 di 4 Così, confermato, in tali termini, il rapporto di lavoro, occorre rammentare come secondo la Corte di cassazione
“compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle
regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (cfr. Corte di Cassazione Sentenza n. 1484 del
06/03/1986);
Si deve, quindi, osservare come, nel caso, la parte convenuta, che è restata contumace, non abbia assolto al proprio onere probatorio dei suddetti pagamenti e debba essere condannata per gli stessi.
Alle somme di cui al dispositivo debbono essere aggiunti la rivalutazione e gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della Controparte_1
cosicché, in ragione del valore e della durata della causa, la stessa parte è tenuta a rimborsarle alla parte attorea nella somma indicata in dispositivo.
PQM
accertato un rapporto di lavoro tra e Parte_1 [...]
con anzianità dal 02/07/2019, condanna la convenuta a versare CP_1
alla ricorrente le somme dovute fino al 31 Marzo 2024 per ferie arretrate per euro
3.433,30 lordi e per permessi non goduti per la somma di euro 1.917,64 lordi, oltre, per il periodo dal 1 Aprile 2024 alla conclusione del rapporto, per euro 6.186,84 lordi, oltre a euro 244,17 aggiuntivi a titolo di TFR, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Condanna la a versare alla parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite che si liquidano in € 2500, oltre 15% per spese forfettarie e oltre IVA e
CPA e contributo unificato se versato e dovuto.
Milano, lì 4 novembre 2025
Il Giudice dott. N. Di Leo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 53 DELLA L. 133/08
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7677/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. LANGONE FRANCESCA e con gli avv. e Parte_1
contro
:
on l'avv. e gli avv. e Controparte_1
OGGETTO: accertamento di rapporto di lavoro subordinato e pagamento somme.
Il Giudice rilevato che ha chiamato in giudizio la e Parte_1 Controparte_1
ha allegato che, dal 02/07/2019, avrebbe lavorato alle dipendenze della
[...]
, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e Controparte_2
indeterminato presso il bar sito in via Oropa 2 a Milano.
Nell'aprile 2024, poi, la avrebbe acquistato l'attività Controparte_1 di gestione del bar e l'odierna ricorrente avrebbe continuato a lavorarci CP_2 senza soluzione di continuità, nell'ambito di una acquisizione di attività aziendale con il mantenimento di tutti i diritti e anzianità ex art. 2112 c.c..
Il rapporto di lavoro sarebbe, poi, cessato per dimissioni volontarie in data
11/09/2024. pagina 1 di 4 Alla cessazione del rapporto di lavoro, la Controparte_1
improvvisamente ed illegittimamente avrebbe sostenuto che il passaggio in continuità sarebbe stato frutto di un errore, affermando che i cedolini emessi sarebbero stati rielaborati.
Ad ogni modo, come risulterebbe anche dal recesso del rapporto di lavoro, la data di inizio si farebbe decorrere dal 02.07.2019.
Ha precisato, poi, la parte ricorrente che la convenuta non avrebbe provveduto al pagamento delle retribuzioni relative alle mensilità di settembre 2024, al TFR
Parte maturato, alle ore di on godute, alle ferie, e altre competenze e spettanze di fine rapporto.
Pertanto, ha svolto le seguenti conclusioni, chiedendo di:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da , in persona Controparte_1 del legale rappresentante le retribuzioni relative alle mensilit di settembre 2024, al TFR maturato, alle Part ore di non godute, alle ferie, e altre competenze e spettanze di fine rapporto - con una integrazione della busta di settembre 2024 doc. 12 - cedolino settembre 2024.pdf ancora non percepita, maggiorata della complessiva somma lorda di euro 6.096,97 ( euro 244,16 per TFR, euro
3.584,33 per ferie non godute, euro 2268, 48 per Rol non godute) - e cos in totale la complessiva somma lorda di euro 12.283,81, per le causali di cui in premessa al presente atto – somme maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o la diversa somma che dovesse risultare dovuta e quindi
Condannare (C.F. e P.IVA: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di euro 12.283,81, per Part retribuzioni relative alle mensilit di settembre 2024, al TFR maturato, alle ore di on godute, alle ferie, e altre competenze e spettanze di fine rapporto, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma che dovesse risultare dovuta.Con vittoria di spese e competenze”.
Verificata la regolarità della notificazione, la è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
All'udienza, il Giudice, udita la discussione, non essendo richiesta un'istruttoria testimoniale, verificati i conteggi, ha pronunciato la presente sentenza, con la lettura della motivazione e del dispositivo.
***
pagina 2 di 4 Occorre rilevare come il rapporto di lavoro tra e la Parte_1
dal 02/07/2019 con mansioni di barista e Controparte_2
inquadramento nel livello quarto del CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio sino al
31 Marzo 2024, risulti da prova documentale, avendo prodotto la parte attorea l'ultima busta paga di tale relazione lavorativa (doc. 3 ric.).
Poi, è da osservare che la convenuta non si è costituita per contestare la tesi attorea di un'acquisizione d'azienda ex articolo 2112 cc, dovendosi valutare tale condotta processuale, unitamente alla prova documentale rappresentata dalla prima busta paga dell'aprile del 2024 e da quelle seguenti (doc. 4 - 8 ric.), che espongono un'anzianità della dipendente al 2 luglio 2019, dovendosi, quindi, ritenere dimostrata la continuità del rapporto di lavoro ai sensi di tale disposizione.
Ciò posto, appaiono quasi totalmente corretti i conteggi che tengono conto per i permessi e per le ferie arretrate di quanto maturato fino al 31 Marzo 2024 (doc. 3 ric.), oltre che del periodo aggiuntivo fino alle dimissioni dell'11 settembre 2024 (doc.
9 ric.).
Pertanto, è possibile accogliere la domanda di cui alle conclusioni attoree risultando verificabile il conteggio del dovuto in quanto fondato sui dati desumibili dalle buste paga prodotte.
Considerata la continuità del rapporto di lavoro ex articolo 2112 cc, è possibile, in particolare, condannare la convenuta, quale cessionaria, per il periodo fino al 31 Marzo 2024, al versamento delle somme dovute per ferie arretrate per euro
3.433,30 lordi (€ 9,29 lordi/h x 369,57: cfr. doc. 3 ric.) e per permessi non goduti per la somma di euro 1.917,64 lordi (euro 9,29 lordi/h x 206,42: cfr. doc. 3 ric.), a cui si devono aggiungere le competenze maturate da Aprile del 2024 presso la
[...]
CP_1
Così, a tali somme debbono essere aggiunte le competenze indicate nella busta paga di settembre 2024 per il rapporto in capo alla convenuta per la somma di
6.186,84 lordi (doc. 12 ric.), oltre a euro 244,17 lordi aggiuntivi a titolo di TFR (quale differenza di T.F.R. dovuta ai conteggi attorei).
Del resto, i conti attorei appaiono confermati nella loro correttezza anche per la condotta processuale della convenuta che non si è costituita per contestarli.
pagina 3 di 4 Così, confermato, in tali termini, il rapporto di lavoro, occorre rammentare come secondo la Corte di cassazione
“compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle
regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (cfr. Corte di Cassazione Sentenza n. 1484 del
06/03/1986);
Si deve, quindi, osservare come, nel caso, la parte convenuta, che è restata contumace, non abbia assolto al proprio onere probatorio dei suddetti pagamenti e debba essere condannata per gli stessi.
Alle somme di cui al dispositivo debbono essere aggiunti la rivalutazione e gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della Controparte_1
cosicché, in ragione del valore e della durata della causa, la stessa parte è tenuta a rimborsarle alla parte attorea nella somma indicata in dispositivo.
PQM
accertato un rapporto di lavoro tra e Parte_1 [...]
con anzianità dal 02/07/2019, condanna la convenuta a versare CP_1
alla ricorrente le somme dovute fino al 31 Marzo 2024 per ferie arretrate per euro
3.433,30 lordi e per permessi non goduti per la somma di euro 1.917,64 lordi, oltre, per il periodo dal 1 Aprile 2024 alla conclusione del rapporto, per euro 6.186,84 lordi, oltre a euro 244,17 aggiuntivi a titolo di TFR, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Condanna la a versare alla parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite che si liquidano in € 2500, oltre 15% per spese forfettarie e oltre IVA e
CPA e contributo unificato se versato e dovuto.
Milano, lì 4 novembre 2025
Il Giudice dott. N. Di Leo
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