Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/04/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
RG 663 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in
Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori:
Dott. Stefano Scati Presidente Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MASI GHIRA NT
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. MASSELLANI Controparte_2
FRANCESCA
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente: L' avv. Masi conclude come da memoria del 10.6.2023 . (chiede che l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con Sentenza parziale, voglia accogliere le seguenti: conclusioni 1. La casa coniugale, sita in Ferrara, Via Cesare Goretti n. 54, di proprietà esclusiva del IG. rimane in uso, così come arredata, ai NT figli minori e , che continueranno ad abitarvi con la madre;
2. I Per_1 Per_2 figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori in modalità Per_1 Per_2 condivisa e manterranno la residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare sita in Ferrara, Via Cesare Goretti n. 54. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le scelte di maggiore importanza per i figli, quali - a titolo esemplificativo - quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, religiose, scolastiche, di baby-sitter, ai viaggi all'estero e in Italia, all'acquisto del motorino e/o dell'automobile, alla cura e alla sorveglianza nei rapporti affettivo - sentimentali, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle decisioni su questioni di pagina 1 di 9
3. Al fine di consentire ai figli la conservazione di un rapporto qualificato e continuativo con entrambi i genitori, gli stessi concordano le seguenti modalità alternate di frequentazione del padre con i figli: prima settimana: dal martedì alle ore 17.30 fino al mercoledì con accompagnamento a scuola, nonché dal venerdì alle ore 17.30 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
seconda settimana: dal martedì alle ore 17.30 fino al mercoledì con accompagnamento a scuola. nonché dal giovedì alle ore 17.30 fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola”. Inoltre, quando possibile, il Sig. si CP_1 recherà in piscina per incontrare il figlio mentre frequenta il corso di nuoto. Per_2 Eventuali impedimenti dell'uno o dell'altro genitore al rispetto del calendario dovranno essere comunicati con congruo anticipo onde consentire la migliore organizzazione.
4. Il padre trascorrerà con i figli e 3 settimane, Per_1 Per_2 anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodi da concordare con la madre entro 30 maggio di ciascun anno. Eventuali ulteriori periodi di vacanza che i genitori vorranno trascorrere con i figli saranno di volta in volta concordati tra i genitori in ragione delle rispettive disponibilità ed eIGenze familiari e lavorative, facendo in modo da garantire che i figli trascorrano con ciascuno dei due genitori qualche giorno durante le vacanze natalizie e pasquali. I genitori si accorderanno al fine di trascorrere con i figli ad anni alterni il 25/12, il capodanno, il 6/1, il giorno di Pasqua, il lunedì dell'Angelo ed in generale tutte le festività.
5. Il IG. CP_1 corrisponderà alla Sig.ra un contributo al
[...] Controparte_2 mantenimento dei figli minori e complessivamente pari ad € Per_1 Per_2
200,00 (duecento/00), entro il giorno 15 di ciascun mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. Per quanto riguarda le spese straordinarie,
i genitori le sosterranno nella misura del 50% ciascuno con le modalità previste dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara: “Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo12 - a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede
Universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato;
b. mensa scolastica;
c. attività sportive, pagina 2 di 9 ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a. baby-sitter; b. campi estivi”.
7. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec ecc.), dovrà eventualmente manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
8. L'assegno unico e gli assegni familiari, indipendentemente dal coniuge che li percepisce, saranno divisi al 50%. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata tra i genitori nella misura del 50%. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella spessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge). In via istruttoria, insiste per l'ammissione delle prove non ammesse.
L' avv. Massellani conclude come da memoria del 15.9.2023: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori
e iscritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_2 NT del Comune di Valverde – Città Metropolitana di Catania (CT) in data 10/07/2008 dell'anno 2008 al n. 10, P II, Serie A, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale, sita in Ferrara, Via Cesare Goretti n. 54, di proprietà esclusiva del IG. rimane assegnata, così come arredata alla IG.ra NT
, la quale continuerà ad abitarvi insieme ai figli minori Controparte_2
e . Per_1 Per_2
2. I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2 modalità condivisa e manterranno la residenza anagrafica presso la madre nella casa coniugale sita in Ferrara, Via Cesare Goretti n. 54. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le scelte di maggiore importanza per i figli, quali -
a titolo esemplificativo - quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, religiose, scolastiche, di baby sitter, ai viaggi all'estero e in Italia, all'acquisto del motorino e/o dell'automobile, alla cura e alla sorveglianza nei rapporti affettivo - sentimentali, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori possono esercitare separatamente la responsabilità genitoriale. pagina 3 di 9 3. Al fine di consentire ai figli la conservazione di un rapporto qualificato e continuativo con entrambi i genitori, si prevedono le seguenti modalità di frequentazione padre/figli: prima settimana: dal martedì alle ore 17.30 fino al mercoledì con accompagnamento a scuola nonché dal venerdì alle ore 17.30 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola seconda settimana: dal martedì alle ore 17.30 fino al mercoledì con accompagnamento a scuola nonché dal giovedì alle ore 17.30 fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola
4. Il padre trascorrerà con i figli e 3 settimane anche non Per_1 Per_2 consecutive durante le vacanze estive in periodi da concordare con la madre entro
30/5 di ciascun anno. Eventuali ulteriori periodi di vacanza che i genitori vorranno trascorrere con i figli saranno di volta in volta concordati tra i genitori in ragione delle rispettive disponibilità ed eIGenze familiari e lavorative facendo in modo da garantire che i figli trascorrano con ciascuno dei due genitori qualche giorno durante le vacanze natalizie e pasquali. I genitori si accorderanno al fine di trascorrere con i figli ad anni alterni il 25/12, il capodanno, il 6/1, il giorno di Pasqua, il lunedì dell'Angelo ed in generale tutte le festività 5. Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli minori NT Per_1
e mediante la corresponsione in favore della madre dell'assegno mensile di Per_2
€ 225,00= per ciascun figlio, o del diverso importo ritenuto di giustizia, somma che sarà corrisposta al domicilio della stessa entro il giorno 15 di ciascun mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT.
6. Per quanto riguarda le spese straordinarie i genitori convengono di sostenerle nella misura del 50% ciascuno con le modalità previste dal protocollo adottato dal
Tribunale di Ferrara come di seguito specificate: spese mediche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
e per medicinali prescritti dal medico curante;
spese mediche (da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistiche in libera professione compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubblica e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presse la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) pagina 4 di 9 attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00= all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
spese extrascolastiche (da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) Baby sitter;
b) campi estivi.
7. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec ecc.), dovrà eventualmente manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
8. Assegno Unico sarà diviso al 50% tra i genitori. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata tra i genitori nella misura del 50%. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o provato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
9. Il Sig. si obbliga inoltre al pagamento della somma mensile di NT
€ 225,00=, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di assegno divorzile in favore della IG.ra , insegnante precaria, attualmente in attesa di P_ occupazione lavorativa stabile. Tale somma darà corrisposta al domicilio della stessa entro il giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici pubblicati dall'Istat. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria, insiste per l'ammissione delle prove testimoniali di cui alla II memoria ex art. 183 cpc non ammesse.
Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il IG. esponeva: NT in data 10.7.2008 aveva contratto matrimonio con la IG.ra P_
. Dall'unione erano nati i figli e minorenni.
[...] Per_2 Per_1
I rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale, tanto che con decreto del 16.9.2020 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione personale dei coniugi.
Considerato che non appariva possibile ricostituire l'affectio coniugalis, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso.
pagina 5 di 9 In particolare, assumeva il ricorrente di non essere in grado di sostenere gli impegni assunti in sede di separazione poiché troppo onerosi e ne chiedeva la riduzione, anche in considerazione delle mutate condizioni dei coniugi.
Evidenziava, ancora, che la resistente aveva una stabile relazione, ostativa al riconoscimento di un assegno divorzile.
Si costituiva la resistente e nulla opponeva alla domanda di divorzio.
Contestava le ulteriori domande, rilevando che il reddito del ricorrente era aumentato mentre il proprio era soggetto a mutamenti in funzione dell'altalenante impegno lavorativo.
Quanto alla relazione ricordata in ricorso, sosteneva che il rapporto con il IG. non aveva il carattere di stabilità, anche per la lontananza tra le Persona_3 residenze. Chiedeva quindi che le venisse riconosciuto un assegno divorzile e che il contributo al mantenimento dei figli fosse aumentato ad € 225,00 mensili per ciascuno di essi, e ciò in luogo dei 200 euro concordati in sede di separazione.
Il Presidente, emessi i provvedimenti urgenti, nominava il giudice istruttore e disponeva per l'ulteriore corso del giudizio.
Il procedimento era istruito documentalmente, con interpello ed escussione di testi.
Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui alla L.87/74 dimostrano l'impossibilita' di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Sull'affidamento. Le parti concordano sia sull'affidamento condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre, che sulle modalità di frequentazione (prima settimana: dal martedì alle ore 17.30 fino al mercoledì con accompagnamento a scuola nonché dal venerdì alle ore 17.30 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
seconda settimana: dal martedì alle ore 17.30 fino al mercoledì con accompagnamento a scuola nonché dal giovedì alle ore 17.30 fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
Il padre trascorrerà con i figli e Per_1
3 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodi da Per_2 concordare con la madre entro 30/5 di ciascun anno. Eventuali ulteriori periodi di vacanza che i genitori vorranno trascorrere con i figli saranno di volta in volta concordati tra i genitori in ragione delle rispettive disponibilità ed eIGenze familiari
e lavorative facendo in modo da garantire che i figli trascorrano con ciascuno dei due genitori qualche giorno durante le vacanze natalizie e pasquali. I genitori si accorderanno al fine di trascorrere con i figli ad anni alterni il 25/12, il capodanno, il 6/1, il giorno di Pasqua, il lunedì dell'Angelo ed in generale tutte le festività Il Tribunale dispone in conformità rispondendo tali richieste agli interessi della prole. Consegue l'assegnazione alla madre dell'abitazione coniugale.
pagina 6 di 9 Sugli aspetti economici. All'esito dell'istruttoria risulta comprovata la sussistenza di una consistente sperequazione fra i redditi dei coniugi: il ricorrente ha percepito negli ultimi tre anni circa 2100 euro mensili e la resistente circa 990. Nel 2023 il reddito della resistente ha subìto una netta riduzione rispetto all'anno precedente, attestandosi su 680 euro mensili. Va altresì precisato che il reddito della resistente (€ 13.271 anno 2021; € 17.132 anno 2022; € 9005 anno 2023) muta in funzione delle supplenze che le vengono di anno in anno assegnate.
In merito all'attività lavorativa della moglie, il ricorrente ha censurato il comportamento della controparte evidenziando che ella, rinunciando a stabili attività pur di continuare ad insegnare, si sarebbe volontariamente posta in uno stato di difficoltà economica. Ha inoltre affermato che la IG.ra avrebbe da tempo instaurato una stabile P_ relazione. Per_ In ordine a tale ultimo aspetto, il teste ha dichiarato che la relazione con la
, iniziata a settembre 2021, è cessata a metà luglio 2024, e che non è stata P_ caratterizzata dalla convivenza, avendo egli vissuto a Parma e poi, dal dicembre 2023, a Ferrara ma in abitazione diversa da quella della resistente.
Ciò posto, si osserva che è ben vero la convivenza non rappresenta più un requisito essenziale perché la relazione assuma concreta rilevanza (Cass. 14151/22 del 4 maggio 2022) ma il ricorrente non ha provato l'esistenza di quel “legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciprochi impegni di assistenza morale e materiale” che la Cassazione (sent. n. 13175 del 14 maggio 2024) ritiene comunque necessario perché possa essere escluso il diritto all'assegno divorzile.
Quanto al primo punto, si osserva che la resistente ha richiesto il riconoscimento di un assegno divorzile sotto il solo profilo assistenziale, e dunque evidenziando la modestia dei propri redditi ed il fatto di essersi adoperata per acquisire titoli funzionali al miglioramento del livello professionale.
Ricorda il Collegio che secondo la nota giurisprudenza della suprema Corte "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell' inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
E' vero che la IG.ra avrebbe potuto svolgere attività diverse P_ dall'insegnamento precario, ma è innegabile che nell'anno 2022 la resistente ha pagina 7 di 9 percepito un reddito più che dignitoso, tale cioè da giustificare la volontà di coltivare legittime aspettative professionali.
Le attuali difficoltà economiche, temperate dalla disponibilità dell'abitazione coniugale, giustificano il riconoscimento di un assegno divorzile di € 150,00 mensili, ferma la possibilità di revisione a fronte di un miglioramento della capacità economica della resistente.
Quanto al contributo al mantenimento, va premesso che la diversa ripartizione dell'ospitalità concordata dalle parti in sede di udienza presidenziale ha comportato una modesta riduzione dei giorni che i minori trascorrono con il padre (da 14 a 12), ininfluente sotto il profilo dei costi di mantenimento.
Tenuto però conto delle aumentate eIGenze dei figli connesse all'età, si ritiene equo determinare il contributo al mantenimento in € 220,00 mensili ciascuno, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
A carico del resistente va posto il 50% delle spese straordinarie, che si indicano come segue: 1 Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2 Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private. 3 Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico.
4 Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria.
5 Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica. L'assegno divorzile ed il contributo al mantenimento andranno versati entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Le statuizione economiche hanno efficacia dalla domanda. pagina 8 di 9 Le spese di giudizio vanno poste a carico del ricorrente, soccombente su tutti i punti oggetto di controversia
PQM
Il Tribunale dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Valverde (CT) in data 10 NT Controparte_2 luglio 2008 (atto trascritto al 10 p. II, s. A). Dispone l'affidamento condiviso della prole con collocazione preferenziale presso la madre. Assegna a l'abitazione familiare. Controparte_2
Pone a carico di l'obbligo versare un contributo al mantenimento dei NT figli di € 220,00 mensili ciascuno, da rivalutare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dispone in ordine alla frequentazione come da parte motiva. Pone a carico di l'obbligo di versare un assegno divorzile in favore NT della IG.ra di € 150,00 mensili, da rivalutare Controparte_2 annualmente secondo indici Istat F.O.I. Condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € NT
3.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.
Dispone che l' Ufficiale di stato civile del Comune di Valverde provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 8.4.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
pagina 9 di 9