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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/10/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8552/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento di primo grado sopra emarginato, promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara ZECCHI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Filippo Turati, n. 8
RICORRENTE
* * * OGGETTO: adozione di PA RT nato il [...] a [...] (C.F.
C.F._2
* * * CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 16 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18 giugno 2025 , nata a [...] Parte_1 il 29 giugno 1965, ha domandato di adottare PA RT nato il [...] a [...] ha esposto che:
- ha contratto matrimonio col signor il 14 settembre 2008; CP_1
- il marito ha due figli, e PA, avuti dalla coniuge Per_1 Persona_2 eceduta a Mantova il 9 marzo 1999;
[...]
- non ha figli propri e discendenti diretti;
- ha cresciuto PA come fosse suo figlio biologico, instaurando un rapporto affettivo profondo e solido e che, pertanto, tra loro c'è un rapporto di profondo affetto stabile e duraturo assimilabile a quello genitoriale-filiale;
- sia l'adottando che il marito intendono esprimere il proprio consenso. pagina 1 di 3 Nell'udienza del 16 ottobre 2025 sono comparsi l'adottante, l'adottando e il padre di quest'ultimo, nonché marito del ricorrente, , i quali sono stati CP_1 liberamente interrogati. In particolare, la signora ha riferito che: Pt_1
- ha sposato il 14 settembre 2008, dopo averlo conosciuto nel CP_1
2002;
- i figli del marito, PA e , hanno vissuto con lei dal 2005, quando il Per_1 coniuge e i bambini si sono trasferiti a casa di lei a Castenaso;
- per lei PA e sono i suoi figli e desidera dare veste formale a questo Per_1 nostro rapporto. PA RT ha dichiarato che:
- la sua madre naturale è deceduta nel 1999;
- chiama la signora “mamma” perché per lui è tale;
Pt_1
- desidera essere adottato dalla signora perché si vogliono molto bene, sono Pt_1 una vera famiglia e vorrebbe dare veste formale a questa situazione;
- vorrebbe posporre il cognome a quello Pt_1 [...]
, padre dell'adottando, ha espresso il suo consenso all'adozione. CP_1
All'esito dell'udienza la Giudice ha rimesso alla decisione del Collegio.
* * * Sussistono i presupposti di legge per l'adozione, in quanto:
- l'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e ha oltre diciotto anni in più dell'adottando, il quale a sua volta è maggiorenne, come imposto dall'art. 291 c.c.;
- non ha altri figli né discendenti diretti;
Parte_1
- PA RT non è stato in precedenza adottato da altri;
- il padre dell'adottando ( ), coniugato con l'adottante, ha prestato il CP_1 proprio consenso all'adozione del figlio e la madre ( è Persona_2 deceduta a Mantova il 9 marzo 1999;
- l'adozione conviene a PA RT, in quanto in tal modo può ulteriormente consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo e spirituale che lo lega alla signora da tempo;
Pt_1
- non è emerso che l'adottante intenda utilizzare l'istituto dell'adozione in modo improprio, per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituti. Va inoltre disposto che - conformemente a quanto espressamente chiesto da PA RT, senza alcuna opposizione da parte del ricorrente, che era presente- l'adottando posponga al suo cognome quello della signora . Pt_1
A quest'ultimo riguardo, il Collegio non ignora il disposto dell'art. 299 c. I c.c., che prevede che il cognome dell'adottante sia anteposto a quello dell'adottando ma neppure che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'art. 299 c.c. costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi
pagina 2 di 3 nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto» (sentenza n. 135 del 2023). Non vi è motivo di non rispettare la volontà dell'adottando, in quanto manifestazione del suo diritto all'identità personale. Del resto, la signora è coniugata col padre Pt_1 dell'adottante. Data la peculiare natura della causa nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, dichiara l'adozione di PA RT nato il [...] a [...] (C.F.
da parte di , nata a [...] il 29 C.F._2 Parte_1 giugno 1965 (C.F. ); C.F._1 dispone che PA RT assuma il cognome in aggiunta al proprio e che Pt_1 pertanto il suo cognome divenga “ ”; Parte_2 ordina che la sentenza venga trascritta a cura del Cancelliere del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 22 ottobre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento di primo grado sopra emarginato, promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara ZECCHI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Filippo Turati, n. 8
RICORRENTE
* * * OGGETTO: adozione di PA RT nato il [...] a [...] (C.F.
C.F._2
* * * CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 16 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18 giugno 2025 , nata a [...] Parte_1 il 29 giugno 1965, ha domandato di adottare PA RT nato il [...] a [...] ha esposto che:
- ha contratto matrimonio col signor il 14 settembre 2008; CP_1
- il marito ha due figli, e PA, avuti dalla coniuge Per_1 Persona_2 eceduta a Mantova il 9 marzo 1999;
[...]
- non ha figli propri e discendenti diretti;
- ha cresciuto PA come fosse suo figlio biologico, instaurando un rapporto affettivo profondo e solido e che, pertanto, tra loro c'è un rapporto di profondo affetto stabile e duraturo assimilabile a quello genitoriale-filiale;
- sia l'adottando che il marito intendono esprimere il proprio consenso. pagina 1 di 3 Nell'udienza del 16 ottobre 2025 sono comparsi l'adottante, l'adottando e il padre di quest'ultimo, nonché marito del ricorrente, , i quali sono stati CP_1 liberamente interrogati. In particolare, la signora ha riferito che: Pt_1
- ha sposato il 14 settembre 2008, dopo averlo conosciuto nel CP_1
2002;
- i figli del marito, PA e , hanno vissuto con lei dal 2005, quando il Per_1 coniuge e i bambini si sono trasferiti a casa di lei a Castenaso;
- per lei PA e sono i suoi figli e desidera dare veste formale a questo Per_1 nostro rapporto. PA RT ha dichiarato che:
- la sua madre naturale è deceduta nel 1999;
- chiama la signora “mamma” perché per lui è tale;
Pt_1
- desidera essere adottato dalla signora perché si vogliono molto bene, sono Pt_1 una vera famiglia e vorrebbe dare veste formale a questa situazione;
- vorrebbe posporre il cognome a quello Pt_1 [...]
, padre dell'adottando, ha espresso il suo consenso all'adozione. CP_1
All'esito dell'udienza la Giudice ha rimesso alla decisione del Collegio.
* * * Sussistono i presupposti di legge per l'adozione, in quanto:
- l'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e ha oltre diciotto anni in più dell'adottando, il quale a sua volta è maggiorenne, come imposto dall'art. 291 c.c.;
- non ha altri figli né discendenti diretti;
Parte_1
- PA RT non è stato in precedenza adottato da altri;
- il padre dell'adottando ( ), coniugato con l'adottante, ha prestato il CP_1 proprio consenso all'adozione del figlio e la madre ( è Persona_2 deceduta a Mantova il 9 marzo 1999;
- l'adozione conviene a PA RT, in quanto in tal modo può ulteriormente consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo e spirituale che lo lega alla signora da tempo;
Pt_1
- non è emerso che l'adottante intenda utilizzare l'istituto dell'adozione in modo improprio, per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituti. Va inoltre disposto che - conformemente a quanto espressamente chiesto da PA RT, senza alcuna opposizione da parte del ricorrente, che era presente- l'adottando posponga al suo cognome quello della signora . Pt_1
A quest'ultimo riguardo, il Collegio non ignora il disposto dell'art. 299 c. I c.c., che prevede che il cognome dell'adottante sia anteposto a quello dell'adottando ma neppure che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'art. 299 c.c. costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi
pagina 2 di 3 nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto» (sentenza n. 135 del 2023). Non vi è motivo di non rispettare la volontà dell'adottando, in quanto manifestazione del suo diritto all'identità personale. Del resto, la signora è coniugata col padre Pt_1 dell'adottante. Data la peculiare natura della causa nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, dichiara l'adozione di PA RT nato il [...] a [...] (C.F.
da parte di , nata a [...] il 29 C.F._2 Parte_1 giugno 1965 (C.F. ); C.F._1 dispone che PA RT assuma il cognome in aggiunta al proprio e che Pt_1 pertanto il suo cognome divenga “ ”; Parte_2 ordina che la sentenza venga trascritta a cura del Cancelliere del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 22 ottobre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3