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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9504/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9504/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Roma il 24.09.1993;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19.07.1992, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranca Bressan, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
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RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.07.2024, e Parte_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in Roma in data 04.10.2020 e precisando che dall'unione non erano nati figli. Deducevano, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno 2
l'unione materiale e spirituale tra gli stessi.
Con sentenza non definitiva n. 477/2025 pubblicata il 02.03.2025, l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 16.10.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “•i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
•La casa coniugale, sita in Roma, Via Castellana Sicula, 13 di proprietà della madre della sig.ra rimane in uso alla moglie con gli arredi Pt_1
e corredi ivi esistenti, in quanto il sig. ha asportato i beni personali nonché CP_1 trasferito altrove la propria residenza anagrafica come da certificato allegato (doc.
3); ●Nessun assegno di mantenimento tra i coniugi essendo costoro economicamente autosufficienti. ●L' autoveicolo tg. AW 900 WK acquistato in costanza di matrimonio, l'autoveicolo tg. DV 429DW e il motoveicolo tg. AS 56831, acquistati prima del matrimonio, tutti di proprietà del sig. rimangono CP_1 nell'esclusiva proprietà e disponibilità dello stesso. •I coniugi hanno già provveduto a regolare tutti i rapporti patrimoniali tra i medesimi in essere non avendo nulla allo stato da pretendere l'un l'altro”.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio proposte dai coniugi, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie previste nell'accordo che esulano dal contenuto essenziale all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
9504/2024, preso atto della sentenza parziale n. 477/2025 intervenuta tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1 3
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 04.102020 tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n.
00103, parte 2, serie A03);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
22.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI