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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 480/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ON MANUELA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6924/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400015082000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400015082000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accertare, ritenere e dichiarare che il preavviso di fermo amministrativo gravato, limitatamente alla cartella di cui a n. 03420110044093307000, contenente richiesta di pagamento per tassa automobilistica afferente gli anni 2005 e 2006, è illegittimo e, quindi, nullo, poiché fondato per l'appunto su un credito-tassa di bollo automobilistica ormai prescritto e, quindi nulla e priva di efficacia ogni consequenziale richiesta. Vinte spese e competenze da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.
c.
Resistente/Appellato:
- nel merito:
a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
b) dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine:
a) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente
Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dellAgente della
Riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendo indenne dalla conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo di cui in epigrafe, limitatamente alle cartella 03420110044093307000 contestando la intervenuta prescrizione del credito, concludendo nei termini su riportati.
Si costituiva in giudizio AD, che contestava il proprio difetto di legittimazione passiva ed allegava di aver interrotto la prescrizione, depositando la documentazione relativa alla notifica degli atti interruttivi, e concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Il credito tributario indicato nel preavviso di fermo e oggetto della cartella n. 03420110044093307000, riguarda tasse automobilistiche per gli anni 2005/2006.
Il ricorrente non assume la mancata notifica della cartella di pagamento, ma eccepisce che dalla data di notifica della cartella (25.11.2011) non sono stati notificati ulteriori atti interruttivi. Dalla notifica della cartella, infatti, inizia a decorrere nuovamente il termine di prescrizione triennale ex art. 5 del D. l. 953/82, poiché la mancata impugnazione della cartella rende incontestabile il credito tributario ma non muta la natura del credito, che rimane sottoposto al medesimo termine prescrizionale, con decorrenza dall'ultimo atto interruttivo
(ossia la definitività della cartella). Nel caso in esame, si deve escludere l'esistenza di altri atti interruttivi successivi alla notifica, atteso che la resistente si limita a produrre la copia della relata di notifica ma non gli atti di intimazione cui si riferiscono, impedendo così di accertare se l'atto notificato contenga effettivamente un riferimento alla pretesa tributaria oggetto di causa.
Si deve anche escludere la legittimazione passiva dell'ente impositore, atteso che l'impugnazione si riferisce esclusivamente a vizi dell'atto notificato dal concessionario, ed il motivo di annullamento dedotto è la prescrizione successiva alla notifica della cartella.
Irrilevante, ai fini della decisione, il periodo di sospensione della prescrizione introdotto dalla legislazione emergenziale del periodo covid, poiché il tributo si era prescritto prima del febbraio 2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore del giudizio e dell'attività difensiva documentata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidata in € 30,00 per spese ed € 233,00 per compensi, olre iva cpa e rimborso forfetario, da disrarsi in favore del procuratore costituito
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ON MANUELA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6924/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400015082000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400015082000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accertare, ritenere e dichiarare che il preavviso di fermo amministrativo gravato, limitatamente alla cartella di cui a n. 03420110044093307000, contenente richiesta di pagamento per tassa automobilistica afferente gli anni 2005 e 2006, è illegittimo e, quindi, nullo, poiché fondato per l'appunto su un credito-tassa di bollo automobilistica ormai prescritto e, quindi nulla e priva di efficacia ogni consequenziale richiesta. Vinte spese e competenze da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.
c.
Resistente/Appellato:
- nel merito:
a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
b) dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine:
a) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente
Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dellAgente della
Riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendo indenne dalla conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo di cui in epigrafe, limitatamente alle cartella 03420110044093307000 contestando la intervenuta prescrizione del credito, concludendo nei termini su riportati.
Si costituiva in giudizio AD, che contestava il proprio difetto di legittimazione passiva ed allegava di aver interrotto la prescrizione, depositando la documentazione relativa alla notifica degli atti interruttivi, e concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Il credito tributario indicato nel preavviso di fermo e oggetto della cartella n. 03420110044093307000, riguarda tasse automobilistiche per gli anni 2005/2006.
Il ricorrente non assume la mancata notifica della cartella di pagamento, ma eccepisce che dalla data di notifica della cartella (25.11.2011) non sono stati notificati ulteriori atti interruttivi. Dalla notifica della cartella, infatti, inizia a decorrere nuovamente il termine di prescrizione triennale ex art. 5 del D. l. 953/82, poiché la mancata impugnazione della cartella rende incontestabile il credito tributario ma non muta la natura del credito, che rimane sottoposto al medesimo termine prescrizionale, con decorrenza dall'ultimo atto interruttivo
(ossia la definitività della cartella). Nel caso in esame, si deve escludere l'esistenza di altri atti interruttivi successivi alla notifica, atteso che la resistente si limita a produrre la copia della relata di notifica ma non gli atti di intimazione cui si riferiscono, impedendo così di accertare se l'atto notificato contenga effettivamente un riferimento alla pretesa tributaria oggetto di causa.
Si deve anche escludere la legittimazione passiva dell'ente impositore, atteso che l'impugnazione si riferisce esclusivamente a vizi dell'atto notificato dal concessionario, ed il motivo di annullamento dedotto è la prescrizione successiva alla notifica della cartella.
Irrilevante, ai fini della decisione, il periodo di sospensione della prescrizione introdotto dalla legislazione emergenziale del periodo covid, poiché il tributo si era prescritto prima del febbraio 2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore del giudizio e dell'attività difensiva documentata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidata in € 30,00 per spese ed € 233,00 per compensi, olre iva cpa e rimborso forfetario, da disrarsi in favore del procuratore costituito