Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 20/02/2026, n. 2971
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    Il giudice ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha fornito prova di atti interruttivi della prescrizione, né della notifica dell'avviso di accertamento. La S.A.P.NA. aveva l'obbligo di esigere il tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, ossia entro il 31/12/2017.

  • Accolto
    Mancata notifica atti preliminari e vizio di notifica della cartella

    Il giudice ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento del 03.03.2020 sia inesistente a causa dell'errato indirizzo, non essendo avvenuta l'affissione alla porta dell'abitazione e non essendo il destinatario più residente in quell'indirizzo dal 14.04.2015. Il ricorrente è venuto a conoscenza della cartella solo il 31.07.2025 con la notifica dell'ingiunzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 20/02/2026, n. 2971
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2971
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo