CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 20/02/2026, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2971/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15890/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
Resistente_1 elettivamente domiciliato presso S.a.p. Na. Ambiente Provincia Di Napoli Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026507509000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2703/2026 depositato il 12/02/2026
Conclusioni delle parti
Ricorrente Per tutto quanto innanzi esposto il ricorrente, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,
CONCLUDE affinché l'adita Ill.ma Commissione Tributaria Provinciale, per tutto quanto prodotto, dedotto e contrariis rejectis,
VOGLIA 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia della Intimazione di pagamento n. 07120259026507509/00;
2) Dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo in quanto prescritto, Intimazione di pagamento n. 07120259026507509/00 relativamente alla cartella di pagamento n 07120190083458502000 avente ad oggetto la somma di €. 741,02 richiesta a titolo di Tassa rifiuti solidi urbani e relative quote addizionali;
3) Dichiarare nulli ed irrilevanti tutti gli atti in copia esibiti e vantati dalle parti convenute perché privi di autentica;
4) Dichiarare non dovuto ed illegittimo, la Intimazione di pagamento n. 07120259026507509/00 relativamente alla cartella di pagamento n 07120190083458502000 per i motivi espressi nel merito, stante l'impossibilità di esperire il diritto di difesa per la mancata notifica degli atti preliminari richiamati dall'impugnata intimazione;
5) Accertare che le pretese, i crediti, titoli ed i consequenziali provvedimenti in danno dell'istante sono infondati, inammissibili ed ingiusti, oltre che non dovuti e mai provati, per nullità, decadenza, prescrizione ed omessa notifica nei termini di legge, visti gli atti e la documentazione esibita dall'istante, risultando invece, anche ipso iure legittima, provata e fondata l'azione spiegata ed in particolare la richiesta di cancellazione del ruolo esattoriale impugnato, come quella di risarcimento danni in virtù di quanto esposto in premessa;
2 6) Ordinare all' Agenzia Entrate e Riscossione anche in corso di causa, di provvedere senza ulteriore ritardo alla immediata cancellazione, a sue spese, di ogni ruolo esattoriale iscritto a danno dell'istante, e, quindi, alla comunicazione di ogni dato, informazione o notizia, relativi al nominativo della parte istante, trattati ed inseriti in archivi e “banche dati”, con indicazione della loro esatta origine, tempi e del soggetto che abbia effettuato la segnalazione e per quale scopo, non risultando, in realtà, l'istante inadempiente, né tardivo pagatore per sua responsabilità e/o colpa;
alla consegna di ampia e formale certificazione della reale e legittima qualificazione del nominativo e della posizione dell'attore, fin d'ora mai rilasciata e relativo attestato liberatorio affinché lo stesso possa accedere normalmente a richieste di mutuo, finanziamento e credito presso le società prescelte, senza subire ulteriori mortificazioni, discriminazioni e danni personali o patrimoniali oltre quelli già provocatigli;
7) Accertarsi tutti i danni, personali e patrimoniali, e comunque nessuno escluso nella somma minore e maggiore ritenuta equa;
8) Condannare le parti convenute, per quanto di ragione, all'immediata cancellazione dei ruoli esattoriali in danno dell'istante;
9) In via meramente subordinata, la massima riduzione delle sanzioni pecuniarie.
10) In ogni caso condannare le parti resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario per aver fattone anticipo.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate Riscossione: Tutto ciò premesso, Agenzia Entrate- Riscossione, ut supra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti
CONCLUSIONI: Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli
In via preliminare:
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva per le ragioni in narrativa
Nel merito:
- dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti.
3 - Disporre la condanna del ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Entrate – Riscossione le spese sostenute per la sua difesa nel presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario che a norma dell'art. 93 c.p.c. dichiara di avere anticipato le spese e non avere riscosso onorari per l'opera prestata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, , rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE–RISCOSSIONE, della AGENZIA DELLE ENTRATE–RISCOSSIONE - SEDE DI NAPOLI della società SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A. una intimazione di pagamento n. 07120259026507509/00 con la quale l'Agenzia Entrate e Riscossione nella qualità di concessionario della Sapna per il Comune di Napoli richiedeva la somma di €. 741,02 per il pagamento della cartella esattoriale n. 07120190083458502000 presuntivamente notificata il
05.03.2020, emesso per il mancato pagamento di tassa smaltimento rifiuti anno 2011 e 2012. La difesa della parte ricorrente eccepiva la omessa notifica delle cartelle e degli atti presupposti, la decadenza dalla riscossione, la prescrizione dei tributi e delle cartelle;
chiedeva, dunque, l'accoglimento del ricorso con le conseguenti declaratorie ed il favore delle spese processuali, da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Benché ritualmente citata via PEC non si costituiva ritualmente la società S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. Si costituiva ritualmente la Agenzia delle Entrate Riscossione che, con memoria di costituzione, eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine alle contestazioni relative alla mancata notifica degli avvisi di accertamento, al contenuto degli stessi nonché relative alla formazione del ruolo esattoriale.
Concludeva per sentir dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
disporre la condanna del ricorrente a rifondere ad
Agenzia delle Entrate – Riscossione le spese sostenute per la sua difesa nel presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario che a norma dell'art. 4 93 c.p.c. dichiara di avere anticipato le spese e non avere riscosso onorari per l'opera prestata.
All'esito della discussione, esaminati gli atti e documenti di causa, dopo il deposito di memoria illustrativa della parte ricorrente, si decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto per quanto di ragione.
La parte resistente costituita Agenzia delle Entrate Riscossione non ha fornito prova di atti interruttivi della prescrizione del credito tributario consistente nella tassa rifiuti anni 2011 e
2012 ed in particolare della notifica dell'avviso di accertamento indicato nella cartella di pagamento.
A norma dell'art.1, comma 161 della legge 296/06, la S.A.P.NA. aveva l'obbligo di esigere il tributo, a pena di decadenza, "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato", ossia entro il 31/12/2017.
Il predetto ente, società S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A., benché ritualmente citato in giudizio via PEC, non ha ritenuto di costituirsi nel presente procedimento tributario.
INEFFICACIA della NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO 07120190083458502000 ESEGUITA IL 03/05.03.2020
Nel caso in esame è certa la prescrizione nonché la decadenza del diritto dell'amministrazione al recupero delle imposte portate dalle suddette cartelle in virtù del fatto che al ricorrente non sono mai stati notificati né alcun avviso di accertamento né tantomeno alcun atto prodromico relativo al tributo, deducendosi sin da ora la nullità o la inesistenza di qualsiasi notifica avvenuta in violazione dei dettami di legge.
Come è noto, la notifica ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti richiesti dalla citata disposizione: deposito dell'atto nella casa comunale, 5 affissione dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione e invio della notizia di tale deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in questione dalla documentazione in atti risulta sbagliato il luogo nel quale l'ufficiale giudiziario ha svolto l'attività prevista dall'art. 140 c.p.c., e di conseguenza la mancata affissione alla porta dell'abitazione del destinatario dell'avviso di deposito della casa comunale rende la notifica del 03.03.2020 inesistente. Inoltre, a giudizio del ricorrente, non è sufficiente il solo invio della raccomandata ma è necessario anche che l'atto di avviso dell'avvenuto deposito pervenga nell'effettiva conoscenza del destinatario.
In particolare, parte resistente allega alla propria memoria di costituzione la relata di notifica della cartella di pagamento 07120190083458502000, oggetto dell'ingiunzione impugnata, adducendo che la stessa è stata notificata in data 03-003.2020 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito presso la Casa Comunale stante l'irreperibilità del destinatario come risulta dalla relazione di notifica che si produce dove l'U.G. dichiara '' esito visura irreperibilità assoluta''.
Nel caso di specie non si è verificata l'irreperibilità del destinatario dato che l'atto è stato Indirizzo_1notificato ad un indirizzo errato ossia '' '' indirizzo al quale il sig. TR non è più residente dal 14.04.2015 come si evince dal certificato storico allegato alla memoria della parte ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, il TR non è venuto a conoscenza della cartella, ma solo in data 31.07.2025 con la notifica dell'ingiunzione n. 20259026507509/000 provvedendo ad impugnare nei termini quest'ultima.
La cartella di pagamento impugnata va quindi integralmente annullata per prescrizione del credito tributario in essa contenuto.
Riguardo al regime delle spese, si ritiene opportuno compensarle integralmente in ragione della natura dell'atto impugnato e della condotta delle parti in relazione all'esito del giudizio.
P. Q. M.
6 Accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, il 12 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
7
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15890/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
Resistente_1 elettivamente domiciliato presso S.a.p. Na. Ambiente Provincia Di Napoli Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026507509000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2703/2026 depositato il 12/02/2026
Conclusioni delle parti
Ricorrente Per tutto quanto innanzi esposto il ricorrente, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,
CONCLUDE affinché l'adita Ill.ma Commissione Tributaria Provinciale, per tutto quanto prodotto, dedotto e contrariis rejectis,
VOGLIA 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia della Intimazione di pagamento n. 07120259026507509/00;
2) Dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo in quanto prescritto, Intimazione di pagamento n. 07120259026507509/00 relativamente alla cartella di pagamento n 07120190083458502000 avente ad oggetto la somma di €. 741,02 richiesta a titolo di Tassa rifiuti solidi urbani e relative quote addizionali;
3) Dichiarare nulli ed irrilevanti tutti gli atti in copia esibiti e vantati dalle parti convenute perché privi di autentica;
4) Dichiarare non dovuto ed illegittimo, la Intimazione di pagamento n. 07120259026507509/00 relativamente alla cartella di pagamento n 07120190083458502000 per i motivi espressi nel merito, stante l'impossibilità di esperire il diritto di difesa per la mancata notifica degli atti preliminari richiamati dall'impugnata intimazione;
5) Accertare che le pretese, i crediti, titoli ed i consequenziali provvedimenti in danno dell'istante sono infondati, inammissibili ed ingiusti, oltre che non dovuti e mai provati, per nullità, decadenza, prescrizione ed omessa notifica nei termini di legge, visti gli atti e la documentazione esibita dall'istante, risultando invece, anche ipso iure legittima, provata e fondata l'azione spiegata ed in particolare la richiesta di cancellazione del ruolo esattoriale impugnato, come quella di risarcimento danni in virtù di quanto esposto in premessa;
2 6) Ordinare all' Agenzia Entrate e Riscossione anche in corso di causa, di provvedere senza ulteriore ritardo alla immediata cancellazione, a sue spese, di ogni ruolo esattoriale iscritto a danno dell'istante, e, quindi, alla comunicazione di ogni dato, informazione o notizia, relativi al nominativo della parte istante, trattati ed inseriti in archivi e “banche dati”, con indicazione della loro esatta origine, tempi e del soggetto che abbia effettuato la segnalazione e per quale scopo, non risultando, in realtà, l'istante inadempiente, né tardivo pagatore per sua responsabilità e/o colpa;
alla consegna di ampia e formale certificazione della reale e legittima qualificazione del nominativo e della posizione dell'attore, fin d'ora mai rilasciata e relativo attestato liberatorio affinché lo stesso possa accedere normalmente a richieste di mutuo, finanziamento e credito presso le società prescelte, senza subire ulteriori mortificazioni, discriminazioni e danni personali o patrimoniali oltre quelli già provocatigli;
7) Accertarsi tutti i danni, personali e patrimoniali, e comunque nessuno escluso nella somma minore e maggiore ritenuta equa;
8) Condannare le parti convenute, per quanto di ragione, all'immediata cancellazione dei ruoli esattoriali in danno dell'istante;
9) In via meramente subordinata, la massima riduzione delle sanzioni pecuniarie.
10) In ogni caso condannare le parti resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario per aver fattone anticipo.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate Riscossione: Tutto ciò premesso, Agenzia Entrate- Riscossione, ut supra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti
CONCLUSIONI: Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli
In via preliminare:
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva per le ragioni in narrativa
Nel merito:
- dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti.
3 - Disporre la condanna del ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Entrate – Riscossione le spese sostenute per la sua difesa nel presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario che a norma dell'art. 93 c.p.c. dichiara di avere anticipato le spese e non avere riscosso onorari per l'opera prestata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, , rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE–RISCOSSIONE, della AGENZIA DELLE ENTRATE–RISCOSSIONE - SEDE DI NAPOLI della società SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A. una intimazione di pagamento n. 07120259026507509/00 con la quale l'Agenzia Entrate e Riscossione nella qualità di concessionario della Sapna per il Comune di Napoli richiedeva la somma di €. 741,02 per il pagamento della cartella esattoriale n. 07120190083458502000 presuntivamente notificata il
05.03.2020, emesso per il mancato pagamento di tassa smaltimento rifiuti anno 2011 e 2012. La difesa della parte ricorrente eccepiva la omessa notifica delle cartelle e degli atti presupposti, la decadenza dalla riscossione, la prescrizione dei tributi e delle cartelle;
chiedeva, dunque, l'accoglimento del ricorso con le conseguenti declaratorie ed il favore delle spese processuali, da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Benché ritualmente citata via PEC non si costituiva ritualmente la società S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. Si costituiva ritualmente la Agenzia delle Entrate Riscossione che, con memoria di costituzione, eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine alle contestazioni relative alla mancata notifica degli avvisi di accertamento, al contenuto degli stessi nonché relative alla formazione del ruolo esattoriale.
Concludeva per sentir dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
disporre la condanna del ricorrente a rifondere ad
Agenzia delle Entrate – Riscossione le spese sostenute per la sua difesa nel presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario che a norma dell'art. 4 93 c.p.c. dichiara di avere anticipato le spese e non avere riscosso onorari per l'opera prestata.
All'esito della discussione, esaminati gli atti e documenti di causa, dopo il deposito di memoria illustrativa della parte ricorrente, si decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto per quanto di ragione.
La parte resistente costituita Agenzia delle Entrate Riscossione non ha fornito prova di atti interruttivi della prescrizione del credito tributario consistente nella tassa rifiuti anni 2011 e
2012 ed in particolare della notifica dell'avviso di accertamento indicato nella cartella di pagamento.
A norma dell'art.1, comma 161 della legge 296/06, la S.A.P.NA. aveva l'obbligo di esigere il tributo, a pena di decadenza, "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato", ossia entro il 31/12/2017.
Il predetto ente, società S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A., benché ritualmente citato in giudizio via PEC, non ha ritenuto di costituirsi nel presente procedimento tributario.
INEFFICACIA della NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO 07120190083458502000 ESEGUITA IL 03/05.03.2020
Nel caso in esame è certa la prescrizione nonché la decadenza del diritto dell'amministrazione al recupero delle imposte portate dalle suddette cartelle in virtù del fatto che al ricorrente non sono mai stati notificati né alcun avviso di accertamento né tantomeno alcun atto prodromico relativo al tributo, deducendosi sin da ora la nullità o la inesistenza di qualsiasi notifica avvenuta in violazione dei dettami di legge.
Come è noto, la notifica ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti richiesti dalla citata disposizione: deposito dell'atto nella casa comunale, 5 affissione dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione e invio della notizia di tale deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in questione dalla documentazione in atti risulta sbagliato il luogo nel quale l'ufficiale giudiziario ha svolto l'attività prevista dall'art. 140 c.p.c., e di conseguenza la mancata affissione alla porta dell'abitazione del destinatario dell'avviso di deposito della casa comunale rende la notifica del 03.03.2020 inesistente. Inoltre, a giudizio del ricorrente, non è sufficiente il solo invio della raccomandata ma è necessario anche che l'atto di avviso dell'avvenuto deposito pervenga nell'effettiva conoscenza del destinatario.
In particolare, parte resistente allega alla propria memoria di costituzione la relata di notifica della cartella di pagamento 07120190083458502000, oggetto dell'ingiunzione impugnata, adducendo che la stessa è stata notificata in data 03-003.2020 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito presso la Casa Comunale stante l'irreperibilità del destinatario come risulta dalla relazione di notifica che si produce dove l'U.G. dichiara '' esito visura irreperibilità assoluta''.
Nel caso di specie non si è verificata l'irreperibilità del destinatario dato che l'atto è stato Indirizzo_1notificato ad un indirizzo errato ossia '' '' indirizzo al quale il sig. TR non è più residente dal 14.04.2015 come si evince dal certificato storico allegato alla memoria della parte ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, il TR non è venuto a conoscenza della cartella, ma solo in data 31.07.2025 con la notifica dell'ingiunzione n. 20259026507509/000 provvedendo ad impugnare nei termini quest'ultima.
La cartella di pagamento impugnata va quindi integralmente annullata per prescrizione del credito tributario in essa contenuto.
Riguardo al regime delle spese, si ritiene opportuno compensarle integralmente in ragione della natura dell'atto impugnato e della condotta delle parti in relazione all'esito del giudizio.
P. Q. M.
6 Accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, il 12 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
7