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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 847/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cisterna Di Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2044 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 670/2025 depositato il
18/07/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nel riportarsi alle proprie controdeduzioni chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso reclamo proposto da Ricorrente_1, (ricorso reclamo notificato il 4-3-2024 ) chiedeva l'annullamento, dell'avviso di accertamento per omesso versamento Imu, ,
e successivamente (In data 24/05/24), depositava, il ricorso .
Il ricorrente eccepiva che i beni in questione erano agricoli e quindi l'imu non era dovuta.
Il comune resistente chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei termini circa il deposito del ricorso notificato .
All'udienza del 14 7 2025, la corte di Giustizia di Latina, in composizione collegiale, ha emesso la seguente sentenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre evidenziare che il meccanismo del ricorso reclamo è stato abolito. Tra le varie novità introdotte con il decreto sul processo (D.Lgs. 220/2023) merita menzione l'articolo 2, comma 3 ai sensi del quale “l'art. 17-bis D.Lgs. 546/92 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”- e cioè dal 4 gennaio 2024.
Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, quindi, il contribuente/ricorrente non ha più la possibilità di inglobare nel ricorso notificato all'ente accertatore una proposta di mediazione finalizzata ad una rideterminazione dell'ammontare della pretesa impositiva e ad una definizione bonaria dell'instauranda lite con l'Autorità che ha emesso l'atto impositivo , e quindi la costituzione del ricorrente doveva essere depositata entro trenta giorni dalla notifica avvenuta il 4 3 2024, e quindi entro il 4-4-2024 a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 22 dlgs. N. 546del 1992 visto che tale deposito è avvenuto il
24 5 2024 .Nel caso non trova applicazione la norma diretta a procrastinare alcuni effetti della riforma fino a settembre, in quanto per effetto del rinvio contenuto nel secondo comma , non rientra l'istituto della mediazione ormai abolito .
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 22 del processo tributario.
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro
1000,00.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 847/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cisterna Di Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2044 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 670/2025 depositato il
18/07/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nel riportarsi alle proprie controdeduzioni chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso reclamo proposto da Ricorrente_1, (ricorso reclamo notificato il 4-3-2024 ) chiedeva l'annullamento, dell'avviso di accertamento per omesso versamento Imu, ,
e successivamente (In data 24/05/24), depositava, il ricorso .
Il ricorrente eccepiva che i beni in questione erano agricoli e quindi l'imu non era dovuta.
Il comune resistente chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei termini circa il deposito del ricorso notificato .
All'udienza del 14 7 2025, la corte di Giustizia di Latina, in composizione collegiale, ha emesso la seguente sentenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre evidenziare che il meccanismo del ricorso reclamo è stato abolito. Tra le varie novità introdotte con il decreto sul processo (D.Lgs. 220/2023) merita menzione l'articolo 2, comma 3 ai sensi del quale “l'art. 17-bis D.Lgs. 546/92 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”- e cioè dal 4 gennaio 2024.
Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, quindi, il contribuente/ricorrente non ha più la possibilità di inglobare nel ricorso notificato all'ente accertatore una proposta di mediazione finalizzata ad una rideterminazione dell'ammontare della pretesa impositiva e ad una definizione bonaria dell'instauranda lite con l'Autorità che ha emesso l'atto impositivo , e quindi la costituzione del ricorrente doveva essere depositata entro trenta giorni dalla notifica avvenuta il 4 3 2024, e quindi entro il 4-4-2024 a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 22 dlgs. N. 546del 1992 visto che tale deposito è avvenuto il
24 5 2024 .Nel caso non trova applicazione la norma diretta a procrastinare alcuni effetti della riforma fino a settembre, in quanto per effetto del rinvio contenuto nel secondo comma , non rientra l'istituto della mediazione ormai abolito .
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 22 del processo tributario.
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro
1000,00.