Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00188/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2025, proposto da
AT ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Edvige Trotta e Giuseppe Campanile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 42660 del 1^ aprile 2025, notificata in pari data, con la quale l’ASL Bari ha parzialmente rigettato l’istanza di accesso agli atti presentata da parte ricorrente il 10 marzo 2025;
e per l’accertamento
- del diritto del ricorrente ad avere accesso, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta con l’istanza di accesso
e conseguente condanna
dell’Amministrazione resistente all’ostensione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 l’avv. EL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è stato assunto dalla ASL Bari con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, nella qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, Categoria D, in esito a procedura concorsuale pubblica. L’assunzione è stata formalizzata in data 5 ottobre 2018, con decorrenza giuridica ed economica dal 16 ottobre 2018.
Con istanza del 10 marzo 2025, il ricorrente – premesso di aver prestato servizio presso l’UOC di Medicina Interna dell’Ospedale Di Venere fino al 31 ottobre 2020 e di essere stato adibito a mansioni inferiori, tipiche del personale ausiliario, a causa dell’iniziale assenza e, poi, della carenza del personale di supporto – ha chiesto all’ASL Bari di accedere ai seguenti documenti:
- copia della pianta organica del personale in servizio presso l’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna dell’Ospedale Di Venere – ASL Bari, con indicazione della qualifica e della categoria professionale, riferita agli anni 2018-2020;
- copia dell’elenco dettagliato dei turni di lavoro (mattina, pomeriggio, notte) degli infermieri e degli OSS in servizio presso il medesimo reparto per il periodo ottobre 2018 – ottobre 2020;
- copia del numero di OSS assunti nel reparto dal settembre 2020 in poi, con indicazione del numero totale per ciascun turno;
- copia del registro delle presenze del personale infermieristico operante presso l’UOC di Medicina Interna per il periodo ottobre 2018 – ottobre 2020, con evidenza degli orari effettivi di servizio prestati dal Dott. ON;
- copia degli ordini di servizio, disposizioni e/o comunicazioni e/o direttive interne che abbiano disposto l’assegnazione delle mansioni del personale infermieristico con riferimento a compiti di natura alberghiera e igienico-sanitaria propri degli OSS, nel periodo di riferimento;
- copia delle eventuali comunicazioni interne o verbali da cui risulti la gestione del personale OSS e la copertura dei turni di lavoro;
- copia delle eventuali note o segnalazioni relative alla carenza di personale di supporto nel reparto UOC di Medicina Interna nel periodo indicato;
- ogni atto inerente alla procedura concorsuale in esame potenzialmente lesivo della posizione dell’istante.
Con nota prot. n. 42660 del 1^ aprile 2025, l’Azienda Sanitaria ha parzialmente accolto l’istanza di accesso nei termini che seguono.
Quanto alla pianta organica, ha comunicato che la stessa è disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ASL; quanto al numero di OSS assunti nel periodo ottobre 2018 – ottobre 2020, ha comunicato che “ alla fine dell’anno 2020 il personale OSS in servizio presso il P.O. “Di Venere”, reparto di Medicina Interna, risultava essere pari a undici unità, a fronte di un fabbisogno complessivo di quindici, come desumibile dai documenti pubblicati sul sito istituzionale ”.
L’accesso agli ulteriori documenti richiesti è stato negato per le seguenti ragioni.
Quanto all’elenco dettagliato dei turni di lavoro degli infermieri e degli OSS in servizio presso il reparto per il periodo ottobre 2018 – ottobre 2020 e al registro delle presenze del personale infermieristico, l’Azienda Sanitaria ha ritenuto che l’accesso non possa essere consentito per ragioni di riservatezza e protezione dei dati personali dei soggetti interessati.
Con riferimento all’ulteriore documentazione, l’Azienda ha ritenuto l’istanza inammissibile per difetto di un interesse diretto, concreto e attuale.
2. Avverso il predetto atto insorge parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto svariati aspetti.
L’Azienda intimata, costituitasi in giudizio, ha diffusamente argomentato l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
Previo deposito di memoria di replica da parte del ricorrente, la causa viene ritenuta per la decisione alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
3. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
3.1 Occorre premettere che il ricorrente ha espressamente finalizzato l’istanza di accesso all’acquisizione della documentazione ritenuta necessaria a comprovare l’asserito sistematico demansionamento subito durante il servizio prestato presso il P.O. “Di Venere” e, dunque, alla conseguente tutela in giudizio, venendo così in rilevo un’ipotesi di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4 del 2021, ha chiarito che , in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare.
3.2 Non è revocabile in dubbio che il ricorrente, nel caso di specie, abbia precisato le sue esigenze difensive, consentendo all’Azienda di vagliare il nesso di strumentalità fra la documentazione richiesta e l’interesse per la cui cura l’accesso è stato richiesto ovvero la tutela avverso l’asserito demansionamento.
Ciò che difetta, nel caso di specie, è proprio il nesso di strumentalità necessaria in quanto la fattispecie del demansionamento, come correttamente rappresentato dall’Azienda sanitaria nella nota di riscontro impugnata, si fonda sulla concreta adibizione a mansioni inferiori, a prescindere da eventuali situazioni di deficit organico.
Ne consegue che la richiesta di esibizione di “ordini di servizio, disposizioni e/o comunicazioni e/o direttive interne, eventuali comunicazioni interne o verbali, eventuali note o segnalazioni e ogni atto inerente alla procedura concorsuale”, più che essere generica, difetta del nesso di strumentalità con l’interesse tutelato.
3.3 Da siffatto difetto di strumentalità deriva anche la correttezza del bilanciamento effettuato dall’Amministrazione con la tutela della riservatezza dei terzi, posto alla base del diniego di ostensione dell’elenco dettagliato dei turni di lavoro e del registro delle presenze del personale infermieristico.
La già citata Adunanza plenaria n. 4 del 20121, infatti, ha chiarito che “ ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo, preordinato all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato, e la tutela della riservatezza (nella specie, cd. finanziaria ed economica), secondo la previsione dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari) né il criterio dell'indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. supersensibili), ma il criterio generale della “necessità” ai fini della “cura” e della “difesa” di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali, di cui si è detto, dell’accesso documentale di tipo difensivo ”.
4. Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto.
5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite inter partes in ragione della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE PA, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
EL NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NI | LE PA |
IL SEGRETARIO