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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/12/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 657/2023 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di MO, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 657 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente:
TRA
, nato a [...], il [...], C.F.: , residente in [...] CodiceFiscale_1
Sant'Agata n.3/D, rappresentato e difeso dall'Avv. Mosè Botta (C.F.: - fax 0344 55175 CodiceFiscale_2
PEC: ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tremezzina (CO), Email_1
Loc. Lenno, P.zza Campidoglio n.2,
-attore-
E
, nato a [...] il [...] e residente a [...] (C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariacristina Butti (C.F. – C.F._3 C.F._4 pec ) e dall'Avv. Alessandra De Bernardi (C.F. – PEC Email_2 C.F._5
) del Foro di MO, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Email_3
Tremezzina (CO), Lenno, Via Statale n. 54
-convenuto-
in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , partita Controparte_2 Controparte_3
i.v.a. , con sede legale in Milano, via Benigno Crespi, n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo P.IVA_1
Cioppa, codice fiscale , con studio a Milano, via Besana 9, presso il quale è elettivamente CodiceFiscale_6 domiciliata ( pec: Email_4
-convenuta-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 26 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali e memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
1 per parte attrice : CP_4
“ Nel merito: In via principale: accertare e dichiarare che il convenuto è responsabile dei danni CP_1 cagionati nel sinistro descritto in narrativa avvenuto il 28.07.2016 e, conseguentemente, condannare lo stesso in solido con nella sua qualità ut supra, a risarcire a i danni Controparte_2 Parte_1 che ammontano ad € 374.303,39, di cui € 247.447,74 per danno non patrimoniale, € 124.086,55 quale danno da diminuita capacità lavorativa specifica e € 2.769,10 per spese mediche varie, o - per ogni voce di danno - alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno della messa in mora, avvenuta il 14.11.2016, al saldo. Con vittoria di spese legali comprensive della fase stragiudiziale e dell'attivazione della negoziazione assistita oltre gli oneri previsti dalla legge. In via subordinata: accertare e dichiarare che il convenuto è responsabile in via concorsuale, in CP_1 misura preponderante ovvero ex art.2054 comma 2° c.c. o in diversa misura, dei danni cagionati nel sinistro descritto in narrativa avvenuto il 28.07.2016 e, conseguentemente, condannare lo stesso in solido con
[...]
nella sua qualità ut supra, a risarcire a in una percentuale dei danni non Controparte_2 Parte_1 patrimoniali e patrimoniali che ammontano ad € 374.303,39 o alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno della messa in mora, avvenuta il 14.11.2016, al saldo. Con vittoria di spese legali comprensive della fase stragiudiziale e dell'attivazione della negoziazione assistita oltre gli oneri previsti dalla legge. In via istruttoria: Ammettersi la Consulenza cinematica, richiesta nella seconda memoria istruttoria ex art.183 c. Vl° c.p.c. ed alle udienze del 25.09.2024 e 27.11.2024, volta ad accertare quanto esposto dal Perito nel doc.40) di parte attorea e 55) e ricostruire la dinamica del sinistro oggetto di causa Persona_1 sulla base dei documenti e delle dichiarazioni testimoniali in atti. Disporsi la consulenza medico-legale volta ad accertare l'entità dei postumi permanenti patiti dall'attore. Ammettersi prova per testi sulle circostanze capitolate ma non ammesse precedute dall'inciso "vero che".
per parte convenuta : CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di MO, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta contro il convenuto perché CP_1 infondata in fatto e in diritto.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità, anche in via concorsuale, in capo al convenuto , condannare la compagnia , in forza della CP_1 CP_5 polizza assicurativa RCA in essere tra le parti, a tenere il signor indenne e manlevarlo da CP_1 qualsivoglia danno, costo o spesa dovesse essere condannato a sostenere. Oltre al rimborso integrale delle spese di lite.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari per parte convenuta Controparte_2
“ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO,
- accertare riconoscere e dichiarare l'infondatezza della domanda proposta dal Sig. , Parte_1
- accertare riconocere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. nel sinistro del Parte_1
28.07.2016 IN SUBORDINE, Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice,
- accertare riconoscere e dichiarare una maggiore quota di responsabilità del Sig. , con Parte_1 riduzione della pretesa risarcitoria.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sul contenuto delle tesi delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 16.2.2023 evocava in giudizio Parte_1
e la compagnia assicurativa di quest'ultimo, , per sentirli CP_1 CP_6 Controparte_2 condannare, in solido, a risarcire in proprio favore la somma complessiva di € 374.303,39, di cui € 247.447,74 imputabile al danno non patrimoniale, € 124.086,55 quale danno da diminuita capacità lavorativa specifica e €
2.769,10 per spese mediche, oltre interessi e rivalutazione, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di in relazione al sinistro verificatosi il 28 luglio 2016 intorno alle 22.30, sulla SS 340 che Menaggio CP_1 porta a Porlezza, all'altezza di Grandola ed Uniti in Via Italia. In via subordinata chiedeva il riconoscimento di minore importo, percentualmente diminuito, per l'ipotesi di riconoscimento di propria responsabilità concorsuale, minoritaria o al massimo paritaria ex art.2054 comma 2° c.
Deduceva l'attore che allorchè era alla guida della moto targata X63TW8 di proprietà del padre nel CP_7 tratto sopra citato, diretto verso Porlezza, era stato urtato da un'autovettura proveniente in senso contrario,
Fiat PA, Tg. AN 716 EY, guidata da che, omettendo di dare la precedenza, aveva impegnato la CP_1 corsia attorea nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra eseguita per immettersi in una via secondaria, ovvero Via al Forno/Via Barcola. Secondo la ricostruzione attorea, l'inopinata condotta di tale da CP_1 precludere ogni possibilità per il centauro di compiere manovra atta ad evitare il contatto, determinava così la caduta di (e del passeggero che trasportava, ), il quale riportava severi danni, stimati dal Pt_1 Persona_2 proprio consulente in invalidità permanente 30%, inabilitazione temporale totale 120 gg., inabilitazione temporale al 75% per 90 gg., inabilitazione temporale al 50% per 300 gg. -doc.22 attoreo- e dal consulente medico-legale di invalidità permanente 23,50%, con incidenza specifica sulla capacità di Controparte_8 lavoro al 20%, inabilitazione temporale totale 27 gg., inabilitazione temporale al 75% per 120 gg., inabilitazione temporale al 50% per 90 gg. e inabilitazione temporale al 25% per 90 gg –doc.23 attoreo.
Si costituivano, tempestivamente –rispettivamente il 18.4.2023 e il 27.4.2023- e Controparte_2 CP_1
contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto sul presupposto, sostanzialmente, di una
[...] erronea ricostruzione della dinamica del sinistro da parte di controparte.
Secondo tale prospettazione, nel compiere la manovra di svolta a sinistra, aveva dapprima azionato CP_1
l'indicatore di direzione sinistro, rallentando la propria marcia sino ad arrestarsi in prossimità della linea bianca di mezzeria, e aveva dato la precedenza ad un autoveicolo e ad una moto, immediatamente prima di essere urtato, ancora fermo, nella parte anteriore laterale sinistra dalla moto condotta dall'attore che circolava a fari spenti, a velocità sostenuta, in uscita da una curva destrorsa in marcata discesa, oltrepassando la linea di demarcazione delle due corsie.
La difesa di inoltre, per l'ipotesi di accertamento della responsabilità, anche in via concorsuale, di CP_1 quest'ultimo, domandava la condanna della propria compagnia RC Auto, a manlevarlo Controparte_2 tenendolo indenne da qualsiasi somma eventualmente individuata dal Tribunale.
Il sottoscritto G.I., all'udienza cartolare del 28 giugno 2023, riscontrata la corretta instaurazione del contraddittorio, richiamata l'applicabilità del rito precedente alla riforma cd. Cartabia, e verificato l'avvenuto esperimento del procedimento di negoziazione assistita (doc. 32), condizione di procedibilità della domanda, concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c ).
3 Con note di trattazione scritta in vista di tale udienza, si osserva, effettuava svariate contestazioni, fra cui Pt_1 la presunta avvenuta invasione, da parte della Fiat PA, della corsia di marcia contraria e la dedotta da controparte incompatibilità della ricostruzione attorea con la localizzazione dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro.
Con All'esito della lettura delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c –depositate solo da e da e con le Pt_1 quali entrambe le parti chiedevano ammettersi la prova testimoniale, e l'attore richiedeva anche ammettersi CP_ interrogatorio formale di e disporsi consulenza cinematica e consulenza medico-legale, avversata da controparte-, il G.I. con ordinanza del 19 gennaio 2024:
- ammetteva parte attrice all'interpello di controparte in relazione al cap.25, ammetteva la stessa alla prova testimoniale in relazione al medesimo cap. 25 (con gli unici due testi indicati su esso: e Per_2
e ai capp. 31 e 32 (con gli unici due testi indicati in relazione ad essi: ); Tes_1 Tes_2 Tes_3
- ammetteva parte convenuta alla prova testimoniale relativamente ai capp 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11 (con massimo due testi per capitolo e precisamente i capp. 1 ,2,4,5,6,7,8,9 con il teste i capp. Tes_4
6,7,8,9,10,11 con il teste e il capp.12 con il teste;
Tes_5 Tes_6
Seguiva corposa attività di assunzione della prova orale, condensata in tre udienze di assunzione prova orale, e precisamente (I) nella data del 19/06/2024 con escussione dei testi attorei , , Testimone_7 Persona_2
e , del teste convenuto e con l'interpello di;
(II) il Tes_8 Testimone_9 Controparte_9 CP_1
25/09/2024 sentendo il teste di parte convenuta , precedentemente non comparso;
(III) e il Tes_10
27/11/2024 con l'escussione dell'ultimo teste di parte convenuta, , non comparso nelle precedenti Tes_11 due occasioni.
All'esito dell'ultima udienza, il sottoscritto G.I., con ordinanza del 7 dicembre 2024 fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 26 maggio 2025 “ritenuto opportuno, in ottica di economia processuale, valutare anzitutto la fondatezza o meno della domanda attorea in punto di an ai sensi degli artt. 279 co.II n. 2 e
187 co.II cpc” (demandando nel solo primo caso l'eventuale valutazione sull'opportunità di disporre il prosieguo del giudizio ex art. 279 co.II n. 4 cpc con ctu medico legale).
Parte attrice si opponeva a tale decisione, depositando note di trattazione scritta in vista dell'udienza (dep.
23.5.2025) con richiesta di rimessione in istruttoria ex art. 177 cpc con disposizione di ctu cinematica (oltre che medico legale) vieppiù alla luce delle deposizioni dei testi e il G.I. nondimeno, con motivato Tes_5 Tes_12 provvedimento (vds verbale udienza cartolare), manteneva la determinazione assunta e all'udienza del 26 maggio 2025 concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica, nel rispetto dei quali tutte e tre le parti depositavano le proprie comparse conclusionali e e anche le memorie di replica. Pt_1 Controparte_2
II. Su condizioni dell'azione, presupposti processuali, instaurazione del contraddittorio
Sussiste la competenza per materia, valore, e territoriale –peraltro incontestata- del Tribunale di MO.
Altrettando incontestate sono legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, quanto a Controparte_2 nella sua duplice veste tanto di parte convenuta, in relazione alla domanda di , che di terza chiamata, Pt_1 rispetto alla domanda di manleva di (rispetto cui, invero, non prende posizione (vds note autorizzate del CP_1
7.6.2025 sostitutive della comparizione in prima udienza).
Risulta ritualmente esperita la procedura di negoziazione assistita (doc.32), condizione di procedibilità della domanda.
4 Correttamente instaurato è il contraddittorio, con evocazione in giudizio rituale delle parti convenute e loro tempestiva costituzione.
III. Sulla domanda nell'an: ricostruzione della dinamica -prova del fatto storico.
III.I - La domanda non è stata istruita in ordine al quantum debeatur sul presupposto dell'infondatezza della stessa nell'an, in ottica di economia processuale. A tali conclusioni il Tribunale è giunto all'esito del vaglio del ventaglio probatorio fornito dalla prova documentale e da quella costituenda in relazione alla dinamica del sinistro che ha generato i danni lamentati dall'attore.
III.II - La tesi attorea poggia sostanzialmente sull'assunto per cui, qualunque fosse la velocità di andatura del motociclo, ed anche ammessa l'assenza di utilizzo degli anabbaglianti, in ogni caso la responsabilità sarebbe integralmente addebitabile a in quanto avrebbe effettuato la svolta a sinistra, tagliando la strada al CP_1 sopraggiungente , nonostante avesse l'obbligo di dare la precedenza e nonostante dovesse rendersi in Pt_1 grado di scorgere la presenza del veicolo antagonista, poiché illuminato tanto dal sistema di illuminazione presente presso il luogo del sinistro, quanto dal fascio di luci proiettato dai fari della propria Fiat PA. Adduce
a proprio favore perizia tecnica cinematica redatta dal perito (doc.40). Persona_1
La tesi è inconferente, poiché fondata unicamente su tale perizia, priva di effettivo valore probatorio poiché inopponibile.
Peraltro, il perito di parte non prende posizione in ordine alla compatibilità dei danni con la dinamica Per_1 avallata (vds infra) nonché sulle ragioni per le quali possa desumersi la possibilità per di vedere l'arrivo di CP_1
ed evitare il sinistro. L'assunto del perito di parte è infatti, a suo giudizio “inconfutabilmente”, che (vds Pt_1 pag.14) “nel momento in cui l'autovettura ha iniziato la sua manovra, il ciclomotore, qualsiasi velocità si voglia prendere in considerazione, era certamente avvistabile giacché all'interno del campo coperto dall'illuminazione pubblica”; ma per giungere a tali conclusioni parte dalla premessa che la velocità del centauro fosse di 60 km/h, solo perché dallo stesso attore così dichiarato, senza provare la circostanza, anzi spingendosi a ritenere essa fosse inferiore.
Sulla base di tale premessa del tutto indimostrata giunge a concludere che la moto fosse rimasta visibile all'interno del cono di luce proiettato dal lampione dell'illuminazione pubblica, per 2,5 sec, e dunque in un lasso temporale sufficiente a consentire a i evitare la manovra e quindi il contatto. CP_1
Ma, come detto, risulta del tutto indimostrata la velocità presunta di , ed assenti i dati a suffragio della Pt_1 stessa, così come nulla è detto in relazione alle motivazioni per cui i danni dell'auto riportati sullo spigolo anteriore sinistro (paraurti e gruppo ottico, vds accertamenti sub doc.1 attoreo e sub doc.3 Tua), sono secondo la rappresentazione del perito (vds immagine identificazione del verosimile punto d'urto, pag.15 ctp) conseguenza di un impatto con il centauro posto al centro della corsia di marcia, e dunque con l'auto collocata come maggiormente sporgente nella corsia contraria, pertanto in fase di svolta già intrapresa, anziché con il centauro posto in prossimità della linea di sorpasso e dunque con una postura della PA meno “obliqua” rispetto alla linea di mezzeria.
Per le ragioni addotte la perizia cinematica profferta dall'attore non risulta fornire alcun elemento utile a sostegno della propria tesi.
La scarsa valenza della perizia di parte, unita agli indici probatori che seguono, hanno indotto il Tribunale ad evitare di disporre perizia cinematica ritenendola superflua.
III.III - Plurimi sono, infatti, gli elementi meritevoli di valorizzazione in senso contrario.
5 Anzitutto risultano meritevoli di richiamo le dichiarazioni rilasciate alle Forze dell'Ordine intervenute (vds doc.3 Con Assicurazione: accertamenti CC) da parte di , la sera stessa (ore 00.20) in Ospedale;
esse risultano Pt_1 eloquenti e dall'inequivoco valore confessorio in ordine, quantomeno, alla circostanza che egli procedesse a velocità superiore al limite (“Giunto in prossimità del km 35, percorrevo una curva destrorsa a circa 60 km/h”, ibidem, pag. 5), quanto riguardo al fatto che stesse viaggiando a fari spenti (“preciso che non mi funzionavano le luci anabbaglianti e pertanto durante la marcia utilizzavo le luci abbaglianti azionandole manualmente”), in un tratto di strada con limite di velocità di 50 km/h, divieto di sorpasso, segnale di pericolo per la presenza di lanterna semaforica e preavviso di intersezione stradale.
Non risulta avvalorabile la tesi attorea (vds memorie di replica) volta a ritenere inattendibili tali dichiarazioni poiché rilasciate da meno di un'ora dopo aver assunto morfina e ketamina (psicofarmaco anestetico) per Pt_1 alleviare i dolori.
Innanzitutto poiché non appaiono essere dichiarazioni rilasciate da soggetto la cui la cui lucidità mentale risulta pregiudicata (come invece sostenuto, vds pag.10 replica), laddove invece la ricostruzione risulta spazio- temporalmente orientata e fornita di dovizia di particolari e chiara coscienza degli accadimenti.
In secondo luogo, si osservi, le violazioni dell'art. 153, commi 1 e 11, C.d.S. –rispettivamente, guida in violazione dell'uso dei dispositivi luminosi e utilizzo improprio dei dispositivi luminosi- e dell'art. 141 C.d.S. – superamento limite di velocità-, venivano inoltre riscontrate dagli agenti accertatori della Polizia Stradale intervenuti sul posto, elevando le relative sanzioni, come da verbali di accertamento in atti non oggetto di impugnazione e dunque, a maggior ragioni, dalla significativa valenza processuale nel presente giudizio,
Di contro, gli agenti intervenuti non contestavano l'omessa osservanza del disposto di cui all'art. 154 c.d.s.; ravvisavano invece la violazione dell'art. 145 comma II C.d.S., elevando sanzione oggetto tuttavia di contestazione e annullamento (del relativo verbale) giusta sentenza n. 423/2017 del Giudice di Pace di MO sul presupposto dell'impossibilità per anche utilizzando l'ordinaria diligenza, di avvedersi “del CP_1 sopraggiungere del motociclo, che viaggiava di notte a fari spenti ed usciva da una curva, tanto più che la zona del sinistro era poco illuminata” (doc.2 . CP_1
III.IV - Inoltre, circostanza dal significativo rilievo è la cristallizzazione dei danni patiti dai veicoli, la quale si pone in evidente contrasto con la tesi attorea, atteso che i danni riportati dalla Fiat PA sono incentrati nella parte anteriore laterale di sinistra e non in quella anteriore centrale, o addirittura, anteriore destra o laterale
(fiancata) destra, come invece nell'ipotesi in cui l'auto avesse iniziato la svolta, o, addirittura, fosse in piena esecuzione della stessa. Dalla relazione degli agenti accertatori (vds pag.1o doc.3 Tua) infatti i danni constatati sul veicolo A attengono “gruppo ottico anteriore sinistro”, infranto, “paraurti anteriore sinistro”, rotto, e
“passaruota anteriore” [sinistro], introflesso.
Il dato deve ritenersi pacifico, o quantomeno non adeguatamente contestato, in quanto a fronte dell'eccezione svolta da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta (pag.5), parte attrice si limita nella prima memoria difensiva (note di trattazione scritta sostitutive della prima udienza, pag.2) a contestare genericamente la circostanza (ovvero che “la localizzazione dei danni riportati dai veicoli oggetti del sinistro avvalori le circostanze esposte dall'attore”), sostanzialmente con motivazione tautologica, secondo cui “al contrario i danni coincidono perfettamente con la dinamica riferita dal perito . Per_1
III.V - La delibazione delle dichiarazioni istruttorie avvalora ulteriormente le risultanze documentali.
6 III.V.I - Da una parte, infatti, i quattro testi di parte attrice, tutti sentiti all'udienza del 19/06/2024, nulla provano.
Le testi e citate dall'attore su capitoli relativi alla quantificazione dei danni, nulla hanno Tes_3 Tes_2 potuto dire sulla dinamica, non essendo presenti.
Le dichiarazioni del teste alla guida di ciclomotore che precedeva di circa 30 metri, sulla stessa Tes_1 Pt_1 strada e nella medesima direzione, risultano prive di rilievo atteso che lo stesso ha affermato di non aver visto il sinistro e dava le spalle al luogo dell'impatto tra l'auto e la moto, precedendole. In ogni caso l'attendibilità dello stesso risulta scarsa allorchè afferma come “partiti da Ossuccio il faro della moto di andava” e Pt_1 dunque dovendosi inferire l'improbabile accadimento che proprio nel percorrere la distanza di circa 15-20 minuti (ovvero il tratto di strada tra Ossuccio e Grandola) si sia fulminata la lampadina del faro della moto di
. E' pertanto parimenti inattendibile laddove (pag.2, ibidem) afferma che “il ciclomotore viaggiava sulla Pt_1 propria corsia di marcia” e che, invece, “la Fiat PA era per lo più nella propria corsia di percorrenza ma parzialmente invadeva la corsia nella quale stava andando ”. Pt_1
Il teste , trasportato da e caduto con lui a seguito dell'impatto, risulta parimenti inattendibile, Per_2 Pt_1 per aver (ibidem pag.4) da una parte rappresentato di non aver visto l'impatto, per non stare guardando la strada in quel momento (“non guardavo la strada, anche perché non stavo guidando io”), salvo successivamente riferire di ricordare “distintamente che la macchina era nella nostra corsia e in diagonale perché stava effettuando una manovra di svolta alla sua sinistra”, e nuovamente, successivamente, omettere il ricordo di una circostanza potenzialmente sfavorevole al proprio amico –ovvero che l'auto si fermava per svoltare azionando l'indicatore di direzione-, nuovamente sul presupposto di non stare guardando la strada.
Pertanto secondo le dichiarazioni di lo stesso avrebbe visto distintamente l'auto occupare, almeno Per_2 parzialmente, la propria corsia e porsi in diagonale, ma al contempo non al punto da ricordare se la stessa fosse ferma e, soprattutto, se avesse l'indicatore di direzione azionato, circostanza, quest'ultima, che fra tutte, secondo l'id quod plerumque accidit (art. 115 co.II cpc), potrebbe rimanere visivamente più impressa poiché più riconoscibile.
Se i testi attorei non consentono di fornire alcun apporto, attendibile, alla ricostruzione del sinistro, e l'interpello di non ha di fatto provocato la confessione –avendo egli specificato (ibidem, pag.11) con CP_1 schizzo a precisazione delle proprie dichiarazioni di essere integralmente nella propria corsia, e di circa 50 cm rispetto alla linea di mezzeria, dichiarazione questa dal contenuto favorevole e dunque non valorizzabile-, di contro le dichiarazioni testimoniali dei testi di parte convenuta assumono un diverso rilievo Controparte_2 probatorio.
III.V.II - La teste (vds pagg. 8 e ss verbale del 19.6.2024) dichiara di aver incrociato, mentre transitava Tes_6 nella medesima direzione di percorrenza di prima di questi, un ciclomotore con a bordo due ragazzi che CP_1 andava a forte velocità superando le autovetture ed occupando la corsia opposta, circostanza che ricorda averla colpita, e spaventata, per la spericolatezza della condotta, prima ancora di aver saputo dell'incidente oggetto di causa. Ma la dichiarazione non risulta dirimente nel ricollegare il conducente della moto spericolata all'attore, in quanto (a differenza di quanto, invece, fatto nelle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza del Con sinistro, vds pag.6 Prontuario doc.3 ove si era dichiarata “quasi certa” della corrispondenza) afferma non ricordare che la moto incidentata fosse preceduta da altra , non ricordare se viaggiasse a fari spenti e Tes_1 non ricordarne il colore o altri dettagli, rendendo di fatto non ragionevolmente probabile l'identificazione della moto di con quella dalla condotta spericolata. Pt_1
7 Il teste era, invece, presente sul luogo del sinistro al momento dello stesso, pur non avendo Tes_4 precisamente assistitovi ma (vds udienza 25.09.2024) avendo sentito il boato dell'impatto subito dopo il superamento, da destra, da parte dell'auto da lui guidata, della PA di Rossi, che lo precedeva e che “era in procinto di svolta” e “con l'anteriore della macchina verso la linea di mezzeria”.
Il ricordo del teste confermativo delle dichiarazioni rilasciate agli accertatori (pag.4 Prontuario) è nitido Tes_4 rispetto al comportamento tenuto dall'autovettura che lo precedeva (la PA di Rossi), che si fermava sulla sede stradale prima di svoltare, lasciava transitare “auto e moto” provenienti dall'opposto senso di marcia con direzione Porlezza, ponendosi “in leggero diagonale” (per come chiarito a seguito di specifica domanda del
G.I.), per poi svoltare quando non sembrava giungere nessuno, tanto che dichiara di “non essersi reso Tes_4 conto dell'arrivo della moto”, dichiarazione sovrapponibile a quella rilasciata agli agenti accertatori la sera stessa del sinistro allorquando (vds Prontuario, pag.4 affermava che l'autovettura iniziava la manovra “visto che dall'opposto senso di marcia non sembrava provenire più alcun veicolo”).
La descrizione degli attimi antecedenti al sinistro offerta dal teste, seppur a 8 anni di distanza dallo stesso (e dalle dichiarazioni all'epoca rilasciate) risulti meno nitida di queste ultime, specie laddove non ricorda il dettaglio dell'indicatore di direzione dell'auto attivo, nondimeno è di fondamentale rilievo nel fotografare la condotta di he, dovendo svoltare a sinistra, ferma la propria auto nella propria corsia, aziona l'indicatore CP_1 direzionale sinistro, lascia passare almeno due veicoli (un'autovettura e una moto, probabilmente quella di e successivamente, non vedendo sopraggiungere alcun veicolo (conferma infatti di non Tes_1 Tes_4 essersi accorto di alcun veicolo sopraggiungente), inizia ad effettuare la manovra di svolta, che non riesce a portare a termine a seguito dell'incidente.
III.V.III - Né a tali rilievi può fondatamente contrapporsi la tesi attorea secondo cui, avendo il teste rappresentato di aver superato sulla destra la PA “agevolmente, senza fare manovre particolari”, qualche istante prima dell'incidente, tale particolare dovrebbe indurre a concludere per il posizionamento di ltre CP_1 la linea di mezzeria, altrimenti essendo impossibile il passaggio contestuale di due auto sulla stessa corsia.
La tesi non può essere conferente anzitutto poiché oggetto di precisazione, e smentita, dallo stesso teste, che ha rappresentato “esserci spazio sufficiente alla mia destra da permettermi di superarla” [la PA]; ed in ogni Pt_ caso avuto riguardo alle riproduzioni fotografiche (in particolare pag.3 doc. 5 ) del luogo del sinistro in prossimità dell'incrocio con la via Barcola e con le foto, di provenienza attorea, incluse alla perizia di parte
(doc.40 perizia , in particolare foto n.3,4 e 5 da cui si nota la presenza di banchina in prossimità della Per_1 svolta a sinistra, tanto sulla corsia di pertinenza di , con direzione Porlezza, quanto, soprattutto, di quella Pt_1 di con direzione Menaggio: proprio in prossimità dell'intersezione con via Barcola/al forno, infatti, la via CP_1
Italia, dal lato opposto (subito dopo il civico n.5, casa rosa sulla sinistra guardando pag.3 doc.5 tuia e foto 2
sulla destra guardando foto 1 si apre, allargandosi di circa 120-150 cm con una sorta di Per_1 Per_1 banchina (lo stesso perito di parte dà atto della circostanza laddove –pag.30 doc.40 attoreo- osserva come
“tanto il margine destro quanto quello sinistro sono inizialmente caratterizzati dalla presenza di un marciapiede, della larghezza di circa 1,2 m”).
Pertanto, tenuto conto delle medesime misurazioni operate da parte attrice (vds note scritte di precisazione delle conclusioni, pag.2), e ritenendo congrua la misurazione della corsia in circa m. 3,15 (ovvero la metà della larghezza della carreggiata indicata in prontuario dagli Agenti), sommando ad essa la larghezza della banchina, si giunge ad individuare una ampiezza di corsia di oltre 4 metri e mezzo che dunque, tenuto conto della larghezza della PA non superiore, per comune conoscenza, al metro e ottanta –anzi, tenuto conto del
8 numero di targa (AN716EY) e dunque della probabile immatricolazione a fine del secolo scorso, trattandosi di modello vecchio tipo non superiore al metro e sessanta e comunque tra le macchine più strette in circolazione- permette di concludere per ritenere che il superamento a destra di un'auto prospiciente alla linea di mezzeria potesse agevolmente compiersi, senza che il superamento, quindi, possa far presumere per il posizionamento di ltre la linea di mezzeria. CP_1
La testimonianza di risulta circostanziata ed attendibile, e costituisce un indice probatorio dalla Tes_4 rilevante valenza.
Tali elementi portano a ritenere effettivamente verificate le circostanze dallo stesso rappresentate, e plausibili quelle di cui, a distanza di anni, non ha ricordo diretto, ma che all'epoca aveva verbalizzato agli Agenti: è il caso della presenza dell'indicatore di direzione attivato in capo a CP_1
Non altrettanto valore può assumere l'inferenza logica svolta per la prima volta in udienza in relazione alla posizione della moto sulla carreggiata: il teste fa discendere infatti per la prima volta (non così nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro, né nel verbale di udienza del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al DP di MO (RGN 2989/2016) volto all'annullamento del verbale di contravvenzione) la posizione della moto dal fatto che avendo al momento del passaggio della moto egli superato già la PA, la moto sarebbe passata prima al suo fianco e dunque avrebbe colpito prima lui. Risulta evidente, infatti, la circostanza che avendo l'auto guidata da superato la PA di solo pochissimi Tes_4 CP_1 istanti prima dell''impatto fra questi e la moto attorea, ben possano essere stati i due eventi contestuali, o, anche ipotizzando che la moto sia passata prima all'altezza dell'auto del teste e poi della PA del convenuto, nondimeno il fatto che non ci sia stato contatto tra le prime non porta ad escludere che la moto avesse effettivamente invaso la corsia altrui, tenuto conto che l'auto guidata da stava rientrando da un Tes_4 sorpasso sulla destra e dunque verosimilmente non si trovava al centro della carreggiata, certamente non si trovava prospiciente al limite sinistro della corsia.
III.VI - Da ultimo, deve aversi riguardo alla natura della curva da cui proveniva ed all'illuminazione di quel Pt_1 tratto.
Se infatti il luogo dell'impatto risulta adeguatamente illuminato (come affermato dal teste Tes_4 rappresentato nel verbale di accertamento (pg.8 Prontuario: “illuminazione presente sull'area dell'intersezione”) e visibile anche nella fotografia fornita dal perito attoreo n.5 (pag.5), non altrettanto si può dire dell'area in curva, come visibile plasticamente, di nuovo, dalla medesima fotografia allegata dal perito e indicata a verbale ([…] “nel tratto precedente assente”. Per_1
Pertanto se poteva, in uscita dalla curva, chiaramente vedere l'auto di posizionata sostanzialmente Pt_1 CP_1 in prossimità del lampione, una manciata di metri prima, non poteva invece vedere la moto di , che CP_1 Pt_1 andava a fari spenti provenendo, ad alta velocità, all'uscita di una curva del tutto priva di illuminazione.
III.VII - Deve discendere, pertanto, la presunzione di imprevedibilità del sinistro da parte di che prima di CP_1 compiere la manovra di svolta a sinistra si era arrestato, con l'indicatore di direzione attivo, ed aveva atteso il passaggio di almeno due veicoli, non essendo plausibile immaginarsi che da un momento all'altro avrebbe incrociato una moto circolante a luci spente a forte velocità in uscita da una curva immediatamente prima di una svolta. Se infatti deve richiedersi al veicolo che svolta a sinistra, così tagliando la corsia ai veicoli sopraggiungenti, un surplus di prudenza, nondimeno deve ritenersi che non possa essere richiedibile ai conducenti di veicoli di ipotizzare che in orario notturno (ore 22.30) un veicolo esca dalla curva limitrofa a
9 velocità sostenuta a fari spenti: seppure la curva era prossima all'area di svolta, il conducente della macchina ha fatto affidamento sulla massima di esperienza per cui in orario notturno il sopraggiungere di un veicolo in senso contrario viene anticipato dal fascio di luci che per legge è tenuto a tenere acceso. Il suo comportamento non è stato contrario a massime di esperienza, oltre che, come visto supra (§III.III), non contrario a norme di legge (disposizioni del codice della Strada).
Da altra e contrapposta angolatura, osserva il Tribunale come ove si fosse attenuto alle norme del codice Pt_1 della strada, non circolando privo di luci, il sinistro non si sarebbe verificato;
come anche, ove avesse avuto le luci accese, con ogni probabilità, pure, l'impatto non sarebbe avvenuto poiché -che non presentava CP_1 sintomi di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcooliche o psicotrope, per come accertato dagli Agenti (vds doc.3 Tua pag.18), e che, per come è stato acclarato in istruttoria, si era fermato poc'anzi manifestando una condotta di guida responsabile- avrebbe con ogni probabilità (o, quantomeno, secondo il principio della “preponderanza dell'evidenza") atteso il passaggio anche del centauro prima di compiere la manovra.
III.VIII - Da ultimo, si osservi, le richiamate circostanze consentono, pure, di concludere che abbia Pt_1 affrontato la curva che precede di poche decine di metri (42, vds perizia) il punto del sinistro in maniera del tutto inadeguata alle condizioni spazio temporali, avendo percorso la curva, buia, senza alcuna illuminazione, ed essendo uscito nelle stesse condizioni dalla stessa nonostante la prossimità di un pericoloso incrocio con strada secondaria.
In tali condizioni, anche ipotizzando il centauro avesse l'andatura dallo stesso riferita (60 km/h), si rileva come i
40 metri che separano l'uscita dalla curva dall'incrocio (con strada laterale secondaria) siano stati percorsi in circa 2,4 secondi (convertendo i m/h in metri al secondo (60 / 3,6 = 16,67 m/s) e utilizzando quest'ultimo importo come divisore avendo quale dividendo la distanza (42 metri).
Fatto salvo quanto precede, non disconosce il Tribunale gli onerosi obblighi ricadenti sul conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ovvero dare la precedenza ai veicoli provenienti in senso contrario nonché assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo;
ma nel caso di specie, per le ragioni illustrate, il motociclo di non era visibile, né era prevedibile, Pt_1 stante le caratteristiche fisiche del luogo -prossimità di curva destrorsa, non illuminata (denominata “la
Cazzetta”, come rappresentato in sede di interpello)- e le peculiari modalità della condotta -conduzione di moto da cross a fari spenti e a velocità quantomeno moderata.
III.IX - Tutte le circostanze succitate, pertanto, portano a concludere nel senso di escludere l'operatività del principio di presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 co.II cc in materia di circolazione di veicoli, essendo nel caso de quo stati forniti diversi elementi atti a fornire la prova contraria e a superare la presunzione iuris tantum.
D'altro canto, a proprio sostegno in ordine ad una differente ricostruzione della verità processuale in punto an, parte attrice null'altro ha prodotto se non (vds allegati a citazione) il verbale degli agenti accertatori e la perizia di parte (la cui irrilevanza dal punto di vista motivazionale già si è evidenziata) e null'altro nei successivi termini di preclusione documentale (memorie ex art. 171 ter n.1 e n.2 cpc).
Alla luce del ventaglio probatorio offerto, pertanto, deve concludersi per l'attribuzione integrale in capo a Pt_1 della causazione del sinistro oggetto di causa.
10 IV. sul quantum debeatur (assorbimento del profilo), sulla domanda di manleva, e sulla regolazione delle spese di lite.
Il rigetto della domanda nell'an priva di rilievo ogni valutazione sul quantum, da intendersi assorbito, con salvezza di attività processuale inutile (consulenza medico legale), o superflua (ctu cinematica).
A medesime conclusioni deve giungersi in ordine alla domanda subordinata di di manleva da parte della CP_1 Con propria compagnia assicurativa nell'ipotesi di fondatezza della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e come tali vengono liquidate, utilizzando i parametri i cui al
D.M.147/2022, scaglione non come da domanda (dovendosi diversamente tenere conto dello scaglione tra €
260.000-€ 520.000, essendo il valore di causa indicato pari a € 374.303,39), bensì indeterminabile, non essendo stata effettivamente compiuta istruttoria sul quantum (complessità media) ai medi con riferimento alla fase di studio introduttiva, tra i minimi e i medi per quella di trattazione (stante il compimento di tre udienze istruttorie), ai minimi per quella decisionale (ai minimi anche la fase istruttoria per quanto concerne CP_1 stante l'assenza di memorie ex atr. 171 ter cpc), e con riduzione nella misura del 30% per quanto concerne la Pt_ difesa di del 20% per quanto riguarda la difesa di tenuto conto dell'effettiva attività difensiva CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di MO – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da con atto di citazione nei Parte_1 confronti di e di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, CP_1 Controparte_2 così provvede:
Respinge la domanda nell'an, con assorbimento di ogni valutazione nel quantum.
Condanna al pagamento: Parte_1
- in favore di delle spese di lite che si liquidano in euro 4.300,00 CP_1
(quattromilatrecento/00) per onorario, oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (ove dovuta) come per legge.
- in favore di , in persona del l.r.p.t, delle spese di lite che si liquidano in euro Controparte_2
5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) per onorario, oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA
(ove dovuta) come per legge
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in MO, il 21 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
11
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di MO, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 657 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente:
TRA
, nato a [...], il [...], C.F.: , residente in [...] CodiceFiscale_1
Sant'Agata n.3/D, rappresentato e difeso dall'Avv. Mosè Botta (C.F.: - fax 0344 55175 CodiceFiscale_2
PEC: ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tremezzina (CO), Email_1
Loc. Lenno, P.zza Campidoglio n.2,
-attore-
E
, nato a [...] il [...] e residente a [...] (C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariacristina Butti (C.F. – C.F._3 C.F._4 pec ) e dall'Avv. Alessandra De Bernardi (C.F. – PEC Email_2 C.F._5
) del Foro di MO, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Email_3
Tremezzina (CO), Lenno, Via Statale n. 54
-convenuto-
in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , partita Controparte_2 Controparte_3
i.v.a. , con sede legale in Milano, via Benigno Crespi, n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo P.IVA_1
Cioppa, codice fiscale , con studio a Milano, via Besana 9, presso il quale è elettivamente CodiceFiscale_6 domiciliata ( pec: Email_4
-convenuta-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 26 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali e memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
1 per parte attrice : CP_4
“ Nel merito: In via principale: accertare e dichiarare che il convenuto è responsabile dei danni CP_1 cagionati nel sinistro descritto in narrativa avvenuto il 28.07.2016 e, conseguentemente, condannare lo stesso in solido con nella sua qualità ut supra, a risarcire a i danni Controparte_2 Parte_1 che ammontano ad € 374.303,39, di cui € 247.447,74 per danno non patrimoniale, € 124.086,55 quale danno da diminuita capacità lavorativa specifica e € 2.769,10 per spese mediche varie, o - per ogni voce di danno - alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno della messa in mora, avvenuta il 14.11.2016, al saldo. Con vittoria di spese legali comprensive della fase stragiudiziale e dell'attivazione della negoziazione assistita oltre gli oneri previsti dalla legge. In via subordinata: accertare e dichiarare che il convenuto è responsabile in via concorsuale, in CP_1 misura preponderante ovvero ex art.2054 comma 2° c.c. o in diversa misura, dei danni cagionati nel sinistro descritto in narrativa avvenuto il 28.07.2016 e, conseguentemente, condannare lo stesso in solido con
[...]
nella sua qualità ut supra, a risarcire a in una percentuale dei danni non Controparte_2 Parte_1 patrimoniali e patrimoniali che ammontano ad € 374.303,39 o alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno della messa in mora, avvenuta il 14.11.2016, al saldo. Con vittoria di spese legali comprensive della fase stragiudiziale e dell'attivazione della negoziazione assistita oltre gli oneri previsti dalla legge. In via istruttoria: Ammettersi la Consulenza cinematica, richiesta nella seconda memoria istruttoria ex art.183 c. Vl° c.p.c. ed alle udienze del 25.09.2024 e 27.11.2024, volta ad accertare quanto esposto dal Perito nel doc.40) di parte attorea e 55) e ricostruire la dinamica del sinistro oggetto di causa Persona_1 sulla base dei documenti e delle dichiarazioni testimoniali in atti. Disporsi la consulenza medico-legale volta ad accertare l'entità dei postumi permanenti patiti dall'attore. Ammettersi prova per testi sulle circostanze capitolate ma non ammesse precedute dall'inciso "vero che".
per parte convenuta : CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di MO, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta contro il convenuto perché CP_1 infondata in fatto e in diritto.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità, anche in via concorsuale, in capo al convenuto , condannare la compagnia , in forza della CP_1 CP_5 polizza assicurativa RCA in essere tra le parti, a tenere il signor indenne e manlevarlo da CP_1 qualsivoglia danno, costo o spesa dovesse essere condannato a sostenere. Oltre al rimborso integrale delle spese di lite.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari per parte convenuta Controparte_2
“ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO,
- accertare riconoscere e dichiarare l'infondatezza della domanda proposta dal Sig. , Parte_1
- accertare riconocere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. nel sinistro del Parte_1
28.07.2016 IN SUBORDINE, Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice,
- accertare riconoscere e dichiarare una maggiore quota di responsabilità del Sig. , con Parte_1 riduzione della pretesa risarcitoria.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sul contenuto delle tesi delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 16.2.2023 evocava in giudizio Parte_1
e la compagnia assicurativa di quest'ultimo, , per sentirli CP_1 CP_6 Controparte_2 condannare, in solido, a risarcire in proprio favore la somma complessiva di € 374.303,39, di cui € 247.447,74 imputabile al danno non patrimoniale, € 124.086,55 quale danno da diminuita capacità lavorativa specifica e €
2.769,10 per spese mediche, oltre interessi e rivalutazione, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di in relazione al sinistro verificatosi il 28 luglio 2016 intorno alle 22.30, sulla SS 340 che Menaggio CP_1 porta a Porlezza, all'altezza di Grandola ed Uniti in Via Italia. In via subordinata chiedeva il riconoscimento di minore importo, percentualmente diminuito, per l'ipotesi di riconoscimento di propria responsabilità concorsuale, minoritaria o al massimo paritaria ex art.2054 comma 2° c.
Deduceva l'attore che allorchè era alla guida della moto targata X63TW8 di proprietà del padre nel CP_7 tratto sopra citato, diretto verso Porlezza, era stato urtato da un'autovettura proveniente in senso contrario,
Fiat PA, Tg. AN 716 EY, guidata da che, omettendo di dare la precedenza, aveva impegnato la CP_1 corsia attorea nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra eseguita per immettersi in una via secondaria, ovvero Via al Forno/Via Barcola. Secondo la ricostruzione attorea, l'inopinata condotta di tale da CP_1 precludere ogni possibilità per il centauro di compiere manovra atta ad evitare il contatto, determinava così la caduta di (e del passeggero che trasportava, ), il quale riportava severi danni, stimati dal Pt_1 Persona_2 proprio consulente in invalidità permanente 30%, inabilitazione temporale totale 120 gg., inabilitazione temporale al 75% per 90 gg., inabilitazione temporale al 50% per 300 gg. -doc.22 attoreo- e dal consulente medico-legale di invalidità permanente 23,50%, con incidenza specifica sulla capacità di Controparte_8 lavoro al 20%, inabilitazione temporale totale 27 gg., inabilitazione temporale al 75% per 120 gg., inabilitazione temporale al 50% per 90 gg. e inabilitazione temporale al 25% per 90 gg –doc.23 attoreo.
Si costituivano, tempestivamente –rispettivamente il 18.4.2023 e il 27.4.2023- e Controparte_2 CP_1
contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto sul presupposto, sostanzialmente, di una
[...] erronea ricostruzione della dinamica del sinistro da parte di controparte.
Secondo tale prospettazione, nel compiere la manovra di svolta a sinistra, aveva dapprima azionato CP_1
l'indicatore di direzione sinistro, rallentando la propria marcia sino ad arrestarsi in prossimità della linea bianca di mezzeria, e aveva dato la precedenza ad un autoveicolo e ad una moto, immediatamente prima di essere urtato, ancora fermo, nella parte anteriore laterale sinistra dalla moto condotta dall'attore che circolava a fari spenti, a velocità sostenuta, in uscita da una curva destrorsa in marcata discesa, oltrepassando la linea di demarcazione delle due corsie.
La difesa di inoltre, per l'ipotesi di accertamento della responsabilità, anche in via concorsuale, di CP_1 quest'ultimo, domandava la condanna della propria compagnia RC Auto, a manlevarlo Controparte_2 tenendolo indenne da qualsiasi somma eventualmente individuata dal Tribunale.
Il sottoscritto G.I., all'udienza cartolare del 28 giugno 2023, riscontrata la corretta instaurazione del contraddittorio, richiamata l'applicabilità del rito precedente alla riforma cd. Cartabia, e verificato l'avvenuto esperimento del procedimento di negoziazione assistita (doc. 32), condizione di procedibilità della domanda, concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c ).
3 Con note di trattazione scritta in vista di tale udienza, si osserva, effettuava svariate contestazioni, fra cui Pt_1 la presunta avvenuta invasione, da parte della Fiat PA, della corsia di marcia contraria e la dedotta da controparte incompatibilità della ricostruzione attorea con la localizzazione dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro.
Con All'esito della lettura delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c –depositate solo da e da e con le Pt_1 quali entrambe le parti chiedevano ammettersi la prova testimoniale, e l'attore richiedeva anche ammettersi CP_ interrogatorio formale di e disporsi consulenza cinematica e consulenza medico-legale, avversata da controparte-, il G.I. con ordinanza del 19 gennaio 2024:
- ammetteva parte attrice all'interpello di controparte in relazione al cap.25, ammetteva la stessa alla prova testimoniale in relazione al medesimo cap. 25 (con gli unici due testi indicati su esso: e Per_2
e ai capp. 31 e 32 (con gli unici due testi indicati in relazione ad essi: ); Tes_1 Tes_2 Tes_3
- ammetteva parte convenuta alla prova testimoniale relativamente ai capp 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11 (con massimo due testi per capitolo e precisamente i capp. 1 ,2,4,5,6,7,8,9 con il teste i capp. Tes_4
6,7,8,9,10,11 con il teste e il capp.12 con il teste;
Tes_5 Tes_6
Seguiva corposa attività di assunzione della prova orale, condensata in tre udienze di assunzione prova orale, e precisamente (I) nella data del 19/06/2024 con escussione dei testi attorei , , Testimone_7 Persona_2
e , del teste convenuto e con l'interpello di;
(II) il Tes_8 Testimone_9 Controparte_9 CP_1
25/09/2024 sentendo il teste di parte convenuta , precedentemente non comparso;
(III) e il Tes_10
27/11/2024 con l'escussione dell'ultimo teste di parte convenuta, , non comparso nelle precedenti Tes_11 due occasioni.
All'esito dell'ultima udienza, il sottoscritto G.I., con ordinanza del 7 dicembre 2024 fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 26 maggio 2025 “ritenuto opportuno, in ottica di economia processuale, valutare anzitutto la fondatezza o meno della domanda attorea in punto di an ai sensi degli artt. 279 co.II n. 2 e
187 co.II cpc” (demandando nel solo primo caso l'eventuale valutazione sull'opportunità di disporre il prosieguo del giudizio ex art. 279 co.II n. 4 cpc con ctu medico legale).
Parte attrice si opponeva a tale decisione, depositando note di trattazione scritta in vista dell'udienza (dep.
23.5.2025) con richiesta di rimessione in istruttoria ex art. 177 cpc con disposizione di ctu cinematica (oltre che medico legale) vieppiù alla luce delle deposizioni dei testi e il G.I. nondimeno, con motivato Tes_5 Tes_12 provvedimento (vds verbale udienza cartolare), manteneva la determinazione assunta e all'udienza del 26 maggio 2025 concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica, nel rispetto dei quali tutte e tre le parti depositavano le proprie comparse conclusionali e e anche le memorie di replica. Pt_1 Controparte_2
II. Su condizioni dell'azione, presupposti processuali, instaurazione del contraddittorio
Sussiste la competenza per materia, valore, e territoriale –peraltro incontestata- del Tribunale di MO.
Altrettando incontestate sono legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, quanto a Controparte_2 nella sua duplice veste tanto di parte convenuta, in relazione alla domanda di , che di terza chiamata, Pt_1 rispetto alla domanda di manleva di (rispetto cui, invero, non prende posizione (vds note autorizzate del CP_1
7.6.2025 sostitutive della comparizione in prima udienza).
Risulta ritualmente esperita la procedura di negoziazione assistita (doc.32), condizione di procedibilità della domanda.
4 Correttamente instaurato è il contraddittorio, con evocazione in giudizio rituale delle parti convenute e loro tempestiva costituzione.
III. Sulla domanda nell'an: ricostruzione della dinamica -prova del fatto storico.
III.I - La domanda non è stata istruita in ordine al quantum debeatur sul presupposto dell'infondatezza della stessa nell'an, in ottica di economia processuale. A tali conclusioni il Tribunale è giunto all'esito del vaglio del ventaglio probatorio fornito dalla prova documentale e da quella costituenda in relazione alla dinamica del sinistro che ha generato i danni lamentati dall'attore.
III.II - La tesi attorea poggia sostanzialmente sull'assunto per cui, qualunque fosse la velocità di andatura del motociclo, ed anche ammessa l'assenza di utilizzo degli anabbaglianti, in ogni caso la responsabilità sarebbe integralmente addebitabile a in quanto avrebbe effettuato la svolta a sinistra, tagliando la strada al CP_1 sopraggiungente , nonostante avesse l'obbligo di dare la precedenza e nonostante dovesse rendersi in Pt_1 grado di scorgere la presenza del veicolo antagonista, poiché illuminato tanto dal sistema di illuminazione presente presso il luogo del sinistro, quanto dal fascio di luci proiettato dai fari della propria Fiat PA. Adduce
a proprio favore perizia tecnica cinematica redatta dal perito (doc.40). Persona_1
La tesi è inconferente, poiché fondata unicamente su tale perizia, priva di effettivo valore probatorio poiché inopponibile.
Peraltro, il perito di parte non prende posizione in ordine alla compatibilità dei danni con la dinamica Per_1 avallata (vds infra) nonché sulle ragioni per le quali possa desumersi la possibilità per di vedere l'arrivo di CP_1
ed evitare il sinistro. L'assunto del perito di parte è infatti, a suo giudizio “inconfutabilmente”, che (vds Pt_1 pag.14) “nel momento in cui l'autovettura ha iniziato la sua manovra, il ciclomotore, qualsiasi velocità si voglia prendere in considerazione, era certamente avvistabile giacché all'interno del campo coperto dall'illuminazione pubblica”; ma per giungere a tali conclusioni parte dalla premessa che la velocità del centauro fosse di 60 km/h, solo perché dallo stesso attore così dichiarato, senza provare la circostanza, anzi spingendosi a ritenere essa fosse inferiore.
Sulla base di tale premessa del tutto indimostrata giunge a concludere che la moto fosse rimasta visibile all'interno del cono di luce proiettato dal lampione dell'illuminazione pubblica, per 2,5 sec, e dunque in un lasso temporale sufficiente a consentire a i evitare la manovra e quindi il contatto. CP_1
Ma, come detto, risulta del tutto indimostrata la velocità presunta di , ed assenti i dati a suffragio della Pt_1 stessa, così come nulla è detto in relazione alle motivazioni per cui i danni dell'auto riportati sullo spigolo anteriore sinistro (paraurti e gruppo ottico, vds accertamenti sub doc.1 attoreo e sub doc.3 Tua), sono secondo la rappresentazione del perito (vds immagine identificazione del verosimile punto d'urto, pag.15 ctp) conseguenza di un impatto con il centauro posto al centro della corsia di marcia, e dunque con l'auto collocata come maggiormente sporgente nella corsia contraria, pertanto in fase di svolta già intrapresa, anziché con il centauro posto in prossimità della linea di sorpasso e dunque con una postura della PA meno “obliqua” rispetto alla linea di mezzeria.
Per le ragioni addotte la perizia cinematica profferta dall'attore non risulta fornire alcun elemento utile a sostegno della propria tesi.
La scarsa valenza della perizia di parte, unita agli indici probatori che seguono, hanno indotto il Tribunale ad evitare di disporre perizia cinematica ritenendola superflua.
III.III - Plurimi sono, infatti, gli elementi meritevoli di valorizzazione in senso contrario.
5 Anzitutto risultano meritevoli di richiamo le dichiarazioni rilasciate alle Forze dell'Ordine intervenute (vds doc.3 Con Assicurazione: accertamenti CC) da parte di , la sera stessa (ore 00.20) in Ospedale;
esse risultano Pt_1 eloquenti e dall'inequivoco valore confessorio in ordine, quantomeno, alla circostanza che egli procedesse a velocità superiore al limite (“Giunto in prossimità del km 35, percorrevo una curva destrorsa a circa 60 km/h”, ibidem, pag. 5), quanto riguardo al fatto che stesse viaggiando a fari spenti (“preciso che non mi funzionavano le luci anabbaglianti e pertanto durante la marcia utilizzavo le luci abbaglianti azionandole manualmente”), in un tratto di strada con limite di velocità di 50 km/h, divieto di sorpasso, segnale di pericolo per la presenza di lanterna semaforica e preavviso di intersezione stradale.
Non risulta avvalorabile la tesi attorea (vds memorie di replica) volta a ritenere inattendibili tali dichiarazioni poiché rilasciate da meno di un'ora dopo aver assunto morfina e ketamina (psicofarmaco anestetico) per Pt_1 alleviare i dolori.
Innanzitutto poiché non appaiono essere dichiarazioni rilasciate da soggetto la cui la cui lucidità mentale risulta pregiudicata (come invece sostenuto, vds pag.10 replica), laddove invece la ricostruzione risulta spazio- temporalmente orientata e fornita di dovizia di particolari e chiara coscienza degli accadimenti.
In secondo luogo, si osservi, le violazioni dell'art. 153, commi 1 e 11, C.d.S. –rispettivamente, guida in violazione dell'uso dei dispositivi luminosi e utilizzo improprio dei dispositivi luminosi- e dell'art. 141 C.d.S. – superamento limite di velocità-, venivano inoltre riscontrate dagli agenti accertatori della Polizia Stradale intervenuti sul posto, elevando le relative sanzioni, come da verbali di accertamento in atti non oggetto di impugnazione e dunque, a maggior ragioni, dalla significativa valenza processuale nel presente giudizio,
Di contro, gli agenti intervenuti non contestavano l'omessa osservanza del disposto di cui all'art. 154 c.d.s.; ravvisavano invece la violazione dell'art. 145 comma II C.d.S., elevando sanzione oggetto tuttavia di contestazione e annullamento (del relativo verbale) giusta sentenza n. 423/2017 del Giudice di Pace di MO sul presupposto dell'impossibilità per anche utilizzando l'ordinaria diligenza, di avvedersi “del CP_1 sopraggiungere del motociclo, che viaggiava di notte a fari spenti ed usciva da una curva, tanto più che la zona del sinistro era poco illuminata” (doc.2 . CP_1
III.IV - Inoltre, circostanza dal significativo rilievo è la cristallizzazione dei danni patiti dai veicoli, la quale si pone in evidente contrasto con la tesi attorea, atteso che i danni riportati dalla Fiat PA sono incentrati nella parte anteriore laterale di sinistra e non in quella anteriore centrale, o addirittura, anteriore destra o laterale
(fiancata) destra, come invece nell'ipotesi in cui l'auto avesse iniziato la svolta, o, addirittura, fosse in piena esecuzione della stessa. Dalla relazione degli agenti accertatori (vds pag.1o doc.3 Tua) infatti i danni constatati sul veicolo A attengono “gruppo ottico anteriore sinistro”, infranto, “paraurti anteriore sinistro”, rotto, e
“passaruota anteriore” [sinistro], introflesso.
Il dato deve ritenersi pacifico, o quantomeno non adeguatamente contestato, in quanto a fronte dell'eccezione svolta da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta (pag.5), parte attrice si limita nella prima memoria difensiva (note di trattazione scritta sostitutive della prima udienza, pag.2) a contestare genericamente la circostanza (ovvero che “la localizzazione dei danni riportati dai veicoli oggetti del sinistro avvalori le circostanze esposte dall'attore”), sostanzialmente con motivazione tautologica, secondo cui “al contrario i danni coincidono perfettamente con la dinamica riferita dal perito . Per_1
III.V - La delibazione delle dichiarazioni istruttorie avvalora ulteriormente le risultanze documentali.
6 III.V.I - Da una parte, infatti, i quattro testi di parte attrice, tutti sentiti all'udienza del 19/06/2024, nulla provano.
Le testi e citate dall'attore su capitoli relativi alla quantificazione dei danni, nulla hanno Tes_3 Tes_2 potuto dire sulla dinamica, non essendo presenti.
Le dichiarazioni del teste alla guida di ciclomotore che precedeva di circa 30 metri, sulla stessa Tes_1 Pt_1 strada e nella medesima direzione, risultano prive di rilievo atteso che lo stesso ha affermato di non aver visto il sinistro e dava le spalle al luogo dell'impatto tra l'auto e la moto, precedendole. In ogni caso l'attendibilità dello stesso risulta scarsa allorchè afferma come “partiti da Ossuccio il faro della moto di andava” e Pt_1 dunque dovendosi inferire l'improbabile accadimento che proprio nel percorrere la distanza di circa 15-20 minuti (ovvero il tratto di strada tra Ossuccio e Grandola) si sia fulminata la lampadina del faro della moto di
. E' pertanto parimenti inattendibile laddove (pag.2, ibidem) afferma che “il ciclomotore viaggiava sulla Pt_1 propria corsia di marcia” e che, invece, “la Fiat PA era per lo più nella propria corsia di percorrenza ma parzialmente invadeva la corsia nella quale stava andando ”. Pt_1
Il teste , trasportato da e caduto con lui a seguito dell'impatto, risulta parimenti inattendibile, Per_2 Pt_1 per aver (ibidem pag.4) da una parte rappresentato di non aver visto l'impatto, per non stare guardando la strada in quel momento (“non guardavo la strada, anche perché non stavo guidando io”), salvo successivamente riferire di ricordare “distintamente che la macchina era nella nostra corsia e in diagonale perché stava effettuando una manovra di svolta alla sua sinistra”, e nuovamente, successivamente, omettere il ricordo di una circostanza potenzialmente sfavorevole al proprio amico –ovvero che l'auto si fermava per svoltare azionando l'indicatore di direzione-, nuovamente sul presupposto di non stare guardando la strada.
Pertanto secondo le dichiarazioni di lo stesso avrebbe visto distintamente l'auto occupare, almeno Per_2 parzialmente, la propria corsia e porsi in diagonale, ma al contempo non al punto da ricordare se la stessa fosse ferma e, soprattutto, se avesse l'indicatore di direzione azionato, circostanza, quest'ultima, che fra tutte, secondo l'id quod plerumque accidit (art. 115 co.II cpc), potrebbe rimanere visivamente più impressa poiché più riconoscibile.
Se i testi attorei non consentono di fornire alcun apporto, attendibile, alla ricostruzione del sinistro, e l'interpello di non ha di fatto provocato la confessione –avendo egli specificato (ibidem, pag.11) con CP_1 schizzo a precisazione delle proprie dichiarazioni di essere integralmente nella propria corsia, e di circa 50 cm rispetto alla linea di mezzeria, dichiarazione questa dal contenuto favorevole e dunque non valorizzabile-, di contro le dichiarazioni testimoniali dei testi di parte convenuta assumono un diverso rilievo Controparte_2 probatorio.
III.V.II - La teste (vds pagg. 8 e ss verbale del 19.6.2024) dichiara di aver incrociato, mentre transitava Tes_6 nella medesima direzione di percorrenza di prima di questi, un ciclomotore con a bordo due ragazzi che CP_1 andava a forte velocità superando le autovetture ed occupando la corsia opposta, circostanza che ricorda averla colpita, e spaventata, per la spericolatezza della condotta, prima ancora di aver saputo dell'incidente oggetto di causa. Ma la dichiarazione non risulta dirimente nel ricollegare il conducente della moto spericolata all'attore, in quanto (a differenza di quanto, invece, fatto nelle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza del Con sinistro, vds pag.6 Prontuario doc.3 ove si era dichiarata “quasi certa” della corrispondenza) afferma non ricordare che la moto incidentata fosse preceduta da altra , non ricordare se viaggiasse a fari spenti e Tes_1 non ricordarne il colore o altri dettagli, rendendo di fatto non ragionevolmente probabile l'identificazione della moto di con quella dalla condotta spericolata. Pt_1
7 Il teste era, invece, presente sul luogo del sinistro al momento dello stesso, pur non avendo Tes_4 precisamente assistitovi ma (vds udienza 25.09.2024) avendo sentito il boato dell'impatto subito dopo il superamento, da destra, da parte dell'auto da lui guidata, della PA di Rossi, che lo precedeva e che “era in procinto di svolta” e “con l'anteriore della macchina verso la linea di mezzeria”.
Il ricordo del teste confermativo delle dichiarazioni rilasciate agli accertatori (pag.4 Prontuario) è nitido Tes_4 rispetto al comportamento tenuto dall'autovettura che lo precedeva (la PA di Rossi), che si fermava sulla sede stradale prima di svoltare, lasciava transitare “auto e moto” provenienti dall'opposto senso di marcia con direzione Porlezza, ponendosi “in leggero diagonale” (per come chiarito a seguito di specifica domanda del
G.I.), per poi svoltare quando non sembrava giungere nessuno, tanto che dichiara di “non essersi reso Tes_4 conto dell'arrivo della moto”, dichiarazione sovrapponibile a quella rilasciata agli agenti accertatori la sera stessa del sinistro allorquando (vds Prontuario, pag.4 affermava che l'autovettura iniziava la manovra “visto che dall'opposto senso di marcia non sembrava provenire più alcun veicolo”).
La descrizione degli attimi antecedenti al sinistro offerta dal teste, seppur a 8 anni di distanza dallo stesso (e dalle dichiarazioni all'epoca rilasciate) risulti meno nitida di queste ultime, specie laddove non ricorda il dettaglio dell'indicatore di direzione dell'auto attivo, nondimeno è di fondamentale rilievo nel fotografare la condotta di he, dovendo svoltare a sinistra, ferma la propria auto nella propria corsia, aziona l'indicatore CP_1 direzionale sinistro, lascia passare almeno due veicoli (un'autovettura e una moto, probabilmente quella di e successivamente, non vedendo sopraggiungere alcun veicolo (conferma infatti di non Tes_1 Tes_4 essersi accorto di alcun veicolo sopraggiungente), inizia ad effettuare la manovra di svolta, che non riesce a portare a termine a seguito dell'incidente.
III.V.III - Né a tali rilievi può fondatamente contrapporsi la tesi attorea secondo cui, avendo il teste rappresentato di aver superato sulla destra la PA “agevolmente, senza fare manovre particolari”, qualche istante prima dell'incidente, tale particolare dovrebbe indurre a concludere per il posizionamento di ltre CP_1 la linea di mezzeria, altrimenti essendo impossibile il passaggio contestuale di due auto sulla stessa corsia.
La tesi non può essere conferente anzitutto poiché oggetto di precisazione, e smentita, dallo stesso teste, che ha rappresentato “esserci spazio sufficiente alla mia destra da permettermi di superarla” [la PA]; ed in ogni Pt_ caso avuto riguardo alle riproduzioni fotografiche (in particolare pag.3 doc. 5 ) del luogo del sinistro in prossimità dell'incrocio con la via Barcola e con le foto, di provenienza attorea, incluse alla perizia di parte
(doc.40 perizia , in particolare foto n.3,4 e 5 da cui si nota la presenza di banchina in prossimità della Per_1 svolta a sinistra, tanto sulla corsia di pertinenza di , con direzione Porlezza, quanto, soprattutto, di quella Pt_1 di con direzione Menaggio: proprio in prossimità dell'intersezione con via Barcola/al forno, infatti, la via CP_1
Italia, dal lato opposto (subito dopo il civico n.5, casa rosa sulla sinistra guardando pag.3 doc.5 tuia e foto 2
sulla destra guardando foto 1 si apre, allargandosi di circa 120-150 cm con una sorta di Per_1 Per_1 banchina (lo stesso perito di parte dà atto della circostanza laddove –pag.30 doc.40 attoreo- osserva come
“tanto il margine destro quanto quello sinistro sono inizialmente caratterizzati dalla presenza di un marciapiede, della larghezza di circa 1,2 m”).
Pertanto, tenuto conto delle medesime misurazioni operate da parte attrice (vds note scritte di precisazione delle conclusioni, pag.2), e ritenendo congrua la misurazione della corsia in circa m. 3,15 (ovvero la metà della larghezza della carreggiata indicata in prontuario dagli Agenti), sommando ad essa la larghezza della banchina, si giunge ad individuare una ampiezza di corsia di oltre 4 metri e mezzo che dunque, tenuto conto della larghezza della PA non superiore, per comune conoscenza, al metro e ottanta –anzi, tenuto conto del
8 numero di targa (AN716EY) e dunque della probabile immatricolazione a fine del secolo scorso, trattandosi di modello vecchio tipo non superiore al metro e sessanta e comunque tra le macchine più strette in circolazione- permette di concludere per ritenere che il superamento a destra di un'auto prospiciente alla linea di mezzeria potesse agevolmente compiersi, senza che il superamento, quindi, possa far presumere per il posizionamento di ltre la linea di mezzeria. CP_1
La testimonianza di risulta circostanziata ed attendibile, e costituisce un indice probatorio dalla Tes_4 rilevante valenza.
Tali elementi portano a ritenere effettivamente verificate le circostanze dallo stesso rappresentate, e plausibili quelle di cui, a distanza di anni, non ha ricordo diretto, ma che all'epoca aveva verbalizzato agli Agenti: è il caso della presenza dell'indicatore di direzione attivato in capo a CP_1
Non altrettanto valore può assumere l'inferenza logica svolta per la prima volta in udienza in relazione alla posizione della moto sulla carreggiata: il teste fa discendere infatti per la prima volta (non così nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro, né nel verbale di udienza del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al DP di MO (RGN 2989/2016) volto all'annullamento del verbale di contravvenzione) la posizione della moto dal fatto che avendo al momento del passaggio della moto egli superato già la PA, la moto sarebbe passata prima al suo fianco e dunque avrebbe colpito prima lui. Risulta evidente, infatti, la circostanza che avendo l'auto guidata da superato la PA di solo pochissimi Tes_4 CP_1 istanti prima dell''impatto fra questi e la moto attorea, ben possano essere stati i due eventi contestuali, o, anche ipotizzando che la moto sia passata prima all'altezza dell'auto del teste e poi della PA del convenuto, nondimeno il fatto che non ci sia stato contatto tra le prime non porta ad escludere che la moto avesse effettivamente invaso la corsia altrui, tenuto conto che l'auto guidata da stava rientrando da un Tes_4 sorpasso sulla destra e dunque verosimilmente non si trovava al centro della carreggiata, certamente non si trovava prospiciente al limite sinistro della corsia.
III.VI - Da ultimo, deve aversi riguardo alla natura della curva da cui proveniva ed all'illuminazione di quel Pt_1 tratto.
Se infatti il luogo dell'impatto risulta adeguatamente illuminato (come affermato dal teste Tes_4 rappresentato nel verbale di accertamento (pg.8 Prontuario: “illuminazione presente sull'area dell'intersezione”) e visibile anche nella fotografia fornita dal perito attoreo n.5 (pag.5), non altrettanto si può dire dell'area in curva, come visibile plasticamente, di nuovo, dalla medesima fotografia allegata dal perito e indicata a verbale ([…] “nel tratto precedente assente”. Per_1
Pertanto se poteva, in uscita dalla curva, chiaramente vedere l'auto di posizionata sostanzialmente Pt_1 CP_1 in prossimità del lampione, una manciata di metri prima, non poteva invece vedere la moto di , che CP_1 Pt_1 andava a fari spenti provenendo, ad alta velocità, all'uscita di una curva del tutto priva di illuminazione.
III.VII - Deve discendere, pertanto, la presunzione di imprevedibilità del sinistro da parte di che prima di CP_1 compiere la manovra di svolta a sinistra si era arrestato, con l'indicatore di direzione attivo, ed aveva atteso il passaggio di almeno due veicoli, non essendo plausibile immaginarsi che da un momento all'altro avrebbe incrociato una moto circolante a luci spente a forte velocità in uscita da una curva immediatamente prima di una svolta. Se infatti deve richiedersi al veicolo che svolta a sinistra, così tagliando la corsia ai veicoli sopraggiungenti, un surplus di prudenza, nondimeno deve ritenersi che non possa essere richiedibile ai conducenti di veicoli di ipotizzare che in orario notturno (ore 22.30) un veicolo esca dalla curva limitrofa a
9 velocità sostenuta a fari spenti: seppure la curva era prossima all'area di svolta, il conducente della macchina ha fatto affidamento sulla massima di esperienza per cui in orario notturno il sopraggiungere di un veicolo in senso contrario viene anticipato dal fascio di luci che per legge è tenuto a tenere acceso. Il suo comportamento non è stato contrario a massime di esperienza, oltre che, come visto supra (§III.III), non contrario a norme di legge (disposizioni del codice della Strada).
Da altra e contrapposta angolatura, osserva il Tribunale come ove si fosse attenuto alle norme del codice Pt_1 della strada, non circolando privo di luci, il sinistro non si sarebbe verificato;
come anche, ove avesse avuto le luci accese, con ogni probabilità, pure, l'impatto non sarebbe avvenuto poiché -che non presentava CP_1 sintomi di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcooliche o psicotrope, per come accertato dagli Agenti (vds doc.3 Tua pag.18), e che, per come è stato acclarato in istruttoria, si era fermato poc'anzi manifestando una condotta di guida responsabile- avrebbe con ogni probabilità (o, quantomeno, secondo il principio della “preponderanza dell'evidenza") atteso il passaggio anche del centauro prima di compiere la manovra.
III.VIII - Da ultimo, si osservi, le richiamate circostanze consentono, pure, di concludere che abbia Pt_1 affrontato la curva che precede di poche decine di metri (42, vds perizia) il punto del sinistro in maniera del tutto inadeguata alle condizioni spazio temporali, avendo percorso la curva, buia, senza alcuna illuminazione, ed essendo uscito nelle stesse condizioni dalla stessa nonostante la prossimità di un pericoloso incrocio con strada secondaria.
In tali condizioni, anche ipotizzando il centauro avesse l'andatura dallo stesso riferita (60 km/h), si rileva come i
40 metri che separano l'uscita dalla curva dall'incrocio (con strada laterale secondaria) siano stati percorsi in circa 2,4 secondi (convertendo i m/h in metri al secondo (60 / 3,6 = 16,67 m/s) e utilizzando quest'ultimo importo come divisore avendo quale dividendo la distanza (42 metri).
Fatto salvo quanto precede, non disconosce il Tribunale gli onerosi obblighi ricadenti sul conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ovvero dare la precedenza ai veicoli provenienti in senso contrario nonché assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo;
ma nel caso di specie, per le ragioni illustrate, il motociclo di non era visibile, né era prevedibile, Pt_1 stante le caratteristiche fisiche del luogo -prossimità di curva destrorsa, non illuminata (denominata “la
Cazzetta”, come rappresentato in sede di interpello)- e le peculiari modalità della condotta -conduzione di moto da cross a fari spenti e a velocità quantomeno moderata.
III.IX - Tutte le circostanze succitate, pertanto, portano a concludere nel senso di escludere l'operatività del principio di presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 co.II cc in materia di circolazione di veicoli, essendo nel caso de quo stati forniti diversi elementi atti a fornire la prova contraria e a superare la presunzione iuris tantum.
D'altro canto, a proprio sostegno in ordine ad una differente ricostruzione della verità processuale in punto an, parte attrice null'altro ha prodotto se non (vds allegati a citazione) il verbale degli agenti accertatori e la perizia di parte (la cui irrilevanza dal punto di vista motivazionale già si è evidenziata) e null'altro nei successivi termini di preclusione documentale (memorie ex art. 171 ter n.1 e n.2 cpc).
Alla luce del ventaglio probatorio offerto, pertanto, deve concludersi per l'attribuzione integrale in capo a Pt_1 della causazione del sinistro oggetto di causa.
10 IV. sul quantum debeatur (assorbimento del profilo), sulla domanda di manleva, e sulla regolazione delle spese di lite.
Il rigetto della domanda nell'an priva di rilievo ogni valutazione sul quantum, da intendersi assorbito, con salvezza di attività processuale inutile (consulenza medico legale), o superflua (ctu cinematica).
A medesime conclusioni deve giungersi in ordine alla domanda subordinata di di manleva da parte della CP_1 Con propria compagnia assicurativa nell'ipotesi di fondatezza della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e come tali vengono liquidate, utilizzando i parametri i cui al
D.M.147/2022, scaglione non come da domanda (dovendosi diversamente tenere conto dello scaglione tra €
260.000-€ 520.000, essendo il valore di causa indicato pari a € 374.303,39), bensì indeterminabile, non essendo stata effettivamente compiuta istruttoria sul quantum (complessità media) ai medi con riferimento alla fase di studio introduttiva, tra i minimi e i medi per quella di trattazione (stante il compimento di tre udienze istruttorie), ai minimi per quella decisionale (ai minimi anche la fase istruttoria per quanto concerne CP_1 stante l'assenza di memorie ex atr. 171 ter cpc), e con riduzione nella misura del 30% per quanto concerne la Pt_ difesa di del 20% per quanto riguarda la difesa di tenuto conto dell'effettiva attività difensiva CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di MO – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da con atto di citazione nei Parte_1 confronti di e di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, CP_1 Controparte_2 così provvede:
Respinge la domanda nell'an, con assorbimento di ogni valutazione nel quantum.
Condanna al pagamento: Parte_1
- in favore di delle spese di lite che si liquidano in euro 4.300,00 CP_1
(quattromilatrecento/00) per onorario, oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (ove dovuta) come per legge.
- in favore di , in persona del l.r.p.t, delle spese di lite che si liquidano in euro Controparte_2
5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) per onorario, oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA
(ove dovuta) come per legge
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in MO, il 21 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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