TRIB
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/12/2024, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3974/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3974/2024, promossa con ricorso depositato il 25/09/2024 da:
1) Parte_1
Nato a Busto Arsizio il 10/07/1969
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Teresa Emilia Martino
e
2) Parte_2 nata Tradate il 22/08/1970
cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Lisa Martegani
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AN OL (VA), in data 11 ottobre 2003
(anno 2003 atto n. 6 parte II serie C)
separati consensualmente con verbale in data 18/09/2019 omologato con decreto del 17/10/2019 depositato il 21/10/2019
con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...]. Persona_1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25/09/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Per_ 1) la figlia minore continuerà ad essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la made alla quale è assegnata la casa familiare, sita in TE
IN (VA), in comproprietà tra gli odierni ricorrenti;
2) il Signor genitore non collocatario, e la figlia minore, ma ormai quasi Parte_1 Per_2 maggiorenne- potranno trascorrere del tempo insieme quando lo desiderano, compatibilmente con gli impegni scolastici e non scolastici della minore;
Per_ 3) il Signor genitore non collocatario, per il mantenimento ordinario della figlia Parte_1 sino alla raggiunta e totale autosufficienza economica di questa, corrisponderà, entro il giorno 17 di ogni mese, alla IG l'importo mensile di euro 270,00 che attualmente, a seguito Parte_2 di rivalutazione monetaria annuale, ammonta ad Euro 313,74 mensili. Tale importo continuerà ad essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT ed entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo le Linee Guida della Corte d'Appello di Milano che qui di seguito vengono trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra
di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d)
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella
ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da
enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
4) il signor provvederà a versare mensilmente l'importo di propria spettanza Parte_1 dell'Assegno Unico (o di qualsiasi forma equivalente di sostegno al reddito a supporto dei figli che Per_ dovesse essere approvata) a Le parti hanno convenuto che detta corresponsione decorra dal mese di marzo 2024 e che alla data della sottoscrizione delle presenti condizioni il padre corrisponda
Per_ a in una unica soluzione, gli arretrati in tal senso maturati e che dalla data di sottoscrizione dell'odierno atto il versamento avverrà mensilmente. Il versamento verrà eseguito sul c/c della Sig.ra Per_ che si impegna a corrispondere a l'importo ricevuto. Pt_2
5) il Signor continuerà a pagare il 50% della rata del mutuo acceso per Parte_1
l'acquisto della casa familiare fino all'estinzione, mediante versamento mensile su conto corrente intestato alla IG Pt_2
6) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
7) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti per sé e per la minore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 11/10/2003, in AN
OL (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN OL (anno 2003, atto n. 6, parte II, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3974/2024, promossa con ricorso depositato il 25/09/2024 da:
1) Parte_1
Nato a Busto Arsizio il 10/07/1969
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Teresa Emilia Martino
e
2) Parte_2 nata Tradate il 22/08/1970
cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Lisa Martegani
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AN OL (VA), in data 11 ottobre 2003
(anno 2003 atto n. 6 parte II serie C)
separati consensualmente con verbale in data 18/09/2019 omologato con decreto del 17/10/2019 depositato il 21/10/2019
con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...]. Persona_1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25/09/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Per_ 1) la figlia minore continuerà ad essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la made alla quale è assegnata la casa familiare, sita in TE
IN (VA), in comproprietà tra gli odierni ricorrenti;
2) il Signor genitore non collocatario, e la figlia minore, ma ormai quasi Parte_1 Per_2 maggiorenne- potranno trascorrere del tempo insieme quando lo desiderano, compatibilmente con gli impegni scolastici e non scolastici della minore;
Per_ 3) il Signor genitore non collocatario, per il mantenimento ordinario della figlia Parte_1 sino alla raggiunta e totale autosufficienza economica di questa, corrisponderà, entro il giorno 17 di ogni mese, alla IG l'importo mensile di euro 270,00 che attualmente, a seguito Parte_2 di rivalutazione monetaria annuale, ammonta ad Euro 313,74 mensili. Tale importo continuerà ad essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT ed entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo le Linee Guida della Corte d'Appello di Milano che qui di seguito vengono trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra
di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d)
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella
ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da
enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
4) il signor provvederà a versare mensilmente l'importo di propria spettanza Parte_1 dell'Assegno Unico (o di qualsiasi forma equivalente di sostegno al reddito a supporto dei figli che Per_ dovesse essere approvata) a Le parti hanno convenuto che detta corresponsione decorra dal mese di marzo 2024 e che alla data della sottoscrizione delle presenti condizioni il padre corrisponda
Per_ a in una unica soluzione, gli arretrati in tal senso maturati e che dalla data di sottoscrizione dell'odierno atto il versamento avverrà mensilmente. Il versamento verrà eseguito sul c/c della Sig.ra Per_ che si impegna a corrispondere a l'importo ricevuto. Pt_2
5) il Signor continuerà a pagare il 50% della rata del mutuo acceso per Parte_1
l'acquisto della casa familiare fino all'estinzione, mediante versamento mensile su conto corrente intestato alla IG Pt_2
6) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
7) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti per sé e per la minore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 11/10/2003, in AN
OL (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN OL (anno 2003, atto n. 6, parte II, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.