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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 24/10/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Monica Sgarro Presidente relatore
2) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
3) dott.ssa Maria Filippa Leone Consigliere Ausiliario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale in grado di appello, vertente in materia di Fondo di Garanzia, iscritta al n. 309 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Parte_1
NO De IS
Appellante
E
-, rappr. e dif. dagli Controparte_1 avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 18/08/2021, , ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1423 dell'01.06.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha CP_ dichiarato inammissibile la domanda volta al pagamento da parte dell' quale gestore del Fondo di Garanzia, delle somme azionate a titolo di TFR e ultime tre mensilità.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto incompleta di documentazione la domanda amministrativa benchè l'appellante sia stato invitato, durante il procedimento amministrativo, ad integrare la documentazione mancante indicata dallo stesso istituto.
1.1. Con unico motivo di appello, è stata dedotta la errata applicazione delle norme di legge sulla regolamentazione del fondo di garanzia, documenti da allegare – esecuzione individuale, atteso che le regole di accesso al fondo non prevedono la consegna in originale della documentazione, requisito, peraltro, soddisfatto dal lavoratore avendo trasmesso la dovuta documentazione in originale a mezzo del servizio postale come riscontrato anche dal giudice di prime cure che, tuttavia, si sarebbe contraddetto nella parte in cui non ha ritenuto provata la ulteriore CP_ documentazione richiesta dall'
1.2. Parte appellata, ritualmente costituita in giudizio, ha contestato i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 22.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione.
2.1. Secondo l'insegnamento della S.C., consentire di chiedere la prestazione sulla base di domanda amministrativa non documentata ai sensi di legge e, successivamente, di agire in giudizio e comprovare in fase processuale il possesso del requisito economico, non risulta compatibile con il sistema normativo di condizionamento della proponibilità e procedibilità delle domande giudiziali contro gli istituti di previdenza e assistenza obbligatorie, poiché, il menzionato sistema prevede che in via preventiva la presentazione dei ricorsi amministrativi rappresenti un filtro dell'azione giudiziaria, abbia, cioè, una funzione deflattiva del contenzioso (Cass. Civ. sez.
Lav.16/1/1996, n. 317).
La Suprema Corte chiarisce che la funzione del sistema della domanda amministrativa sarebbe vanificata se gli organi competenti a decidere sulla domanda stessa non fossero posti in grado, per ragioni di ordine formale, di valutare nel merito la pretesa del richiedente. Il descritto sistema non può tollerare, pena la sua vanificazione, che sia consentito di sottoporre al giudice circostanze di fatto non sottoposte preventivamente al vaglio dell'amministrazione, poiché: da una parte, la domanda amministrativa non corredata dalla documentazione richiesta dalla legge per dimostrare il possesso del requisiti necessari per l'insorgenza del diritto alla prestazione, ove non si provveda alla sua regolarizzazione nell'ambito del medesimo procedimento amministrativo, resta un atto incompleto, non idoneo come tale a dare impulso al procedimento di liquidazione ed a far decorrere il termine assegnato all'ente per provvedere, cosicché non si realizza la condizione necessaria per proporre la domanda giudiziale;
dall'altra, se la domanda amministrativa costituisce anche, sul terreno del diritto sostanziale, elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto (come accade in tutte le ipotesi in cui il diritto decorre la primo giorno del mese successivo a quello in cui
è stata presentata la domanda), è chiaro che un atto che non rivesta giuridicamente tale natura non è idoneo al perfezionamento della fattispecie. Tale sistema va però bilanciato con il comportamento dell'Ente, che deve favorire, ove possibile, la chiusura del contenzioso già in fase amministrativa. L'art. 3, comma 4, del regolamento 2020 CP_1
(Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi), redatto ai sensi dell'art. 2
L. n. 241 del 7.08.1990, prevede espressamente che in caso di domanda incompleta ma, comunque, sanabile o soggetta a completamento, deve essere data comunicazione all'istante entro un termine pari alla metà di quello fissato per la durata del procedimento, o nel termine diverso eventualmente previsto, con specificazione delle cause di irregolarità o incompletezza. Non concedendo il predetto termine per l'integrazione documentale, e dunque non analizzando la domanda pervenuta,
l' renderebbe vana la funzione della domanda amministrativa di filtro dell'azione giudiziaria. CP_1
Tant'è che recentemente la Suprema Corte si è pronunciata a favore di un ricorrente (che non aveva allegato la certificazione medica alla domanda amministrativa) affermando che l'incompletezza della domanda non ne determina improcedibilità “per non essere necessaria la formalistica predisposizione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali al fine di integrare CP_1 il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente” (Cass. Sez. Lav, sent. N. 14412/2019).
La domanda costituisce requisito imprescindibile che, “salvo specifiche ipotesi di assoluta inidoneità ad attivare l'iter amministrativo per la sua indeterminatezza, obbliga l'istituto alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto senza opporre formalistiche interpretazioni delle norme” (nel caso di specie, la Suprema Corte evidenzia che l' “neppure ha chiesto alla parte l'integrazione della domanda all'atto della sua CP_1 presentazione, come ben avrebbe potuto farlo”) (Cass. Sez. Lav., sent. N. 30419/2019).
La richiesta di documentazione da parte dell' , per il resto, è corrispondente alle esigenze CP_1 evidenziate dalla legge, e pertanto è legittima rientrando nei poteri di autoregolamentazione propri di una pubblica amministrazione;
nè tale potere è suscettibile, nei limiti anzidetti, di sindacato da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. 2 febbraio 1991 n. 1052; Cassazione civile sez. lav. -
12/07/1999, n. 7355).
Si aggiunga che è principio generale dell'attività amministrativa, per ovvii motivi di speditezza e nello stesso interesse dei destinatari, che qualora i provvedimenti debbano essere adottati su impulso delle parti interessate, cioè a domanda, queste siano tenute contestualmente ad esibire le documentazioni di provenienza pubblica e privata indispensabili per la delibazione della sussistenza dei presupposti di accoglimento della istanza: diversamente la pubblica amministrazione verrebbe ad essere onerata di tale mole di incombenze da rendere la sua azione ancora più lenta e problematica di quanto comunque già non sia (Cassazione civile sez. lav. - 12/07/1999, n. 7355). CP_
2.2. Nel caso di specie, già in primo grado, l' ha dedotto che la parte, in sede di domanda di accesso al Fondo di Garanzia del 5.08.2016 ha allegato solo l'istanza di fallimento della società datrice, decreto di rigetto della predetta e copia documento d'identità,
Sicchè, non risultando detta documentazione sufficiente per istruire la pratica, con Pec del
13/09/2016 e del 24/10/2016 ha invitato, tramite il patronato, la parte a produrre la seguente documentazione:
1)-Mod. TFR3/bis SOST(sr53) da compilare in ogni sua parte e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà + copia documento d'identità;
2)-Originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l'esecuzione forzata (da consegnare brevi manu) + copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo;
3)-Originale del verbale di pignoramento negativo (da consegnare brevi manu), eseguito presso la sede legale ed operativa della società datrice;
4)-copia buste-paga relative alle mensilità per le quali si richiede l'intervento del Fondo. CP_ In seguito ad ulteriore domanda amministrativa del 27.02.2017, l' con Pec del 05.04.2017
(inoltrata al difensore della parte), ha chiesto nuovamente la sopra indicata documentazione oltre alla Ispezione Ipotecaria AMPLIATA relativa alla società datrice. CP_
2.3. A fronte della richiesta dell' di integrare la documentazione a completamento della domanda amministrativa, agli atti di causa, emerge solo la prova dell'allegazione alle domande CP_ presentate dell'istanza di fallimento, del decreto di rigetto (come dedotto dall' nella memoria difensiva di primo grado) e del titolo esecutivo, quest'ultimo prodotto nel corso del giudizio di CP_ primo grado ed inviato all' con raccomandata del 20/26 marzo 2018.
Dagli atti di causa, non si evince con sufficiente certezza il contenuto effettivo dei documenti allegati alla domanda del 27.2.2017 i quali, peraltro, presentano delle sigle quali “de.bart.ban.pdf” cui è associata la nota Iban, “debart.prot. pdf “cui è associata la nota PRTOT e “debart.doc. pdf” cui
è associata la nota DOC ID.
Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, non risulta comprensibile di quale documentazione si tratti non essendo stati, peraltro, singolarmente allegati e nominati i singoli documenti prodotti in sede amministrativa e non vi è neanche prova della produzione della CP_ documentazione integrativa chiesta dall' nel corso di entrambi i procedimenti amministrativi connessi alle domande del 5.8.2016 (peraltro, rispetto a tale domanda, il pignoramento mobiliare porta la data successiva del 13.10.2016) e del 27.2.2017 (rispetto alla quale il Modello SR53 porta la data del 10.3.2018).
Sicchè, la deduzione (v. verbale udienza del giudizio di primo grado dell'1.6.2021) secondo il file nominato “PRTOT” sarebbe da intendere come “produzione totale”, si presenta inidonea a ritenere sussistente il presupposto della completezza della domanda ai fini della configurabilità della sua presentazione.
2.4. Alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, non potendosi configurare la domanda incompleta come anche presentata, l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della concreta attività svolta, con applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, ove sussistenti i relativi presupposti.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un.,
n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: - rigetta l'appello; - condanna CP_ parte appellante al pagamento in favore dell' delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 886,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Taranto, 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Monica Sgarro Presidente relatore
2) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
3) dott.ssa Maria Filippa Leone Consigliere Ausiliario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale in grado di appello, vertente in materia di Fondo di Garanzia, iscritta al n. 309 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Parte_1
NO De IS
Appellante
E
-, rappr. e dif. dagli Controparte_1 avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 18/08/2021, , ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1423 dell'01.06.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha CP_ dichiarato inammissibile la domanda volta al pagamento da parte dell' quale gestore del Fondo di Garanzia, delle somme azionate a titolo di TFR e ultime tre mensilità.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto incompleta di documentazione la domanda amministrativa benchè l'appellante sia stato invitato, durante il procedimento amministrativo, ad integrare la documentazione mancante indicata dallo stesso istituto.
1.1. Con unico motivo di appello, è stata dedotta la errata applicazione delle norme di legge sulla regolamentazione del fondo di garanzia, documenti da allegare – esecuzione individuale, atteso che le regole di accesso al fondo non prevedono la consegna in originale della documentazione, requisito, peraltro, soddisfatto dal lavoratore avendo trasmesso la dovuta documentazione in originale a mezzo del servizio postale come riscontrato anche dal giudice di prime cure che, tuttavia, si sarebbe contraddetto nella parte in cui non ha ritenuto provata la ulteriore CP_ documentazione richiesta dall'
1.2. Parte appellata, ritualmente costituita in giudizio, ha contestato i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 22.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione.
2.1. Secondo l'insegnamento della S.C., consentire di chiedere la prestazione sulla base di domanda amministrativa non documentata ai sensi di legge e, successivamente, di agire in giudizio e comprovare in fase processuale il possesso del requisito economico, non risulta compatibile con il sistema normativo di condizionamento della proponibilità e procedibilità delle domande giudiziali contro gli istituti di previdenza e assistenza obbligatorie, poiché, il menzionato sistema prevede che in via preventiva la presentazione dei ricorsi amministrativi rappresenti un filtro dell'azione giudiziaria, abbia, cioè, una funzione deflattiva del contenzioso (Cass. Civ. sez.
Lav.16/1/1996, n. 317).
La Suprema Corte chiarisce che la funzione del sistema della domanda amministrativa sarebbe vanificata se gli organi competenti a decidere sulla domanda stessa non fossero posti in grado, per ragioni di ordine formale, di valutare nel merito la pretesa del richiedente. Il descritto sistema non può tollerare, pena la sua vanificazione, che sia consentito di sottoporre al giudice circostanze di fatto non sottoposte preventivamente al vaglio dell'amministrazione, poiché: da una parte, la domanda amministrativa non corredata dalla documentazione richiesta dalla legge per dimostrare il possesso del requisiti necessari per l'insorgenza del diritto alla prestazione, ove non si provveda alla sua regolarizzazione nell'ambito del medesimo procedimento amministrativo, resta un atto incompleto, non idoneo come tale a dare impulso al procedimento di liquidazione ed a far decorrere il termine assegnato all'ente per provvedere, cosicché non si realizza la condizione necessaria per proporre la domanda giudiziale;
dall'altra, se la domanda amministrativa costituisce anche, sul terreno del diritto sostanziale, elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto (come accade in tutte le ipotesi in cui il diritto decorre la primo giorno del mese successivo a quello in cui
è stata presentata la domanda), è chiaro che un atto che non rivesta giuridicamente tale natura non è idoneo al perfezionamento della fattispecie. Tale sistema va però bilanciato con il comportamento dell'Ente, che deve favorire, ove possibile, la chiusura del contenzioso già in fase amministrativa. L'art. 3, comma 4, del regolamento 2020 CP_1
(Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi), redatto ai sensi dell'art. 2
L. n. 241 del 7.08.1990, prevede espressamente che in caso di domanda incompleta ma, comunque, sanabile o soggetta a completamento, deve essere data comunicazione all'istante entro un termine pari alla metà di quello fissato per la durata del procedimento, o nel termine diverso eventualmente previsto, con specificazione delle cause di irregolarità o incompletezza. Non concedendo il predetto termine per l'integrazione documentale, e dunque non analizzando la domanda pervenuta,
l' renderebbe vana la funzione della domanda amministrativa di filtro dell'azione giudiziaria. CP_1
Tant'è che recentemente la Suprema Corte si è pronunciata a favore di un ricorrente (che non aveva allegato la certificazione medica alla domanda amministrativa) affermando che l'incompletezza della domanda non ne determina improcedibilità “per non essere necessaria la formalistica predisposizione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali al fine di integrare CP_1 il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente” (Cass. Sez. Lav, sent. N. 14412/2019).
La domanda costituisce requisito imprescindibile che, “salvo specifiche ipotesi di assoluta inidoneità ad attivare l'iter amministrativo per la sua indeterminatezza, obbliga l'istituto alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto senza opporre formalistiche interpretazioni delle norme” (nel caso di specie, la Suprema Corte evidenzia che l' “neppure ha chiesto alla parte l'integrazione della domanda all'atto della sua CP_1 presentazione, come ben avrebbe potuto farlo”) (Cass. Sez. Lav., sent. N. 30419/2019).
La richiesta di documentazione da parte dell' , per il resto, è corrispondente alle esigenze CP_1 evidenziate dalla legge, e pertanto è legittima rientrando nei poteri di autoregolamentazione propri di una pubblica amministrazione;
nè tale potere è suscettibile, nei limiti anzidetti, di sindacato da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. 2 febbraio 1991 n. 1052; Cassazione civile sez. lav. -
12/07/1999, n. 7355).
Si aggiunga che è principio generale dell'attività amministrativa, per ovvii motivi di speditezza e nello stesso interesse dei destinatari, che qualora i provvedimenti debbano essere adottati su impulso delle parti interessate, cioè a domanda, queste siano tenute contestualmente ad esibire le documentazioni di provenienza pubblica e privata indispensabili per la delibazione della sussistenza dei presupposti di accoglimento della istanza: diversamente la pubblica amministrazione verrebbe ad essere onerata di tale mole di incombenze da rendere la sua azione ancora più lenta e problematica di quanto comunque già non sia (Cassazione civile sez. lav. - 12/07/1999, n. 7355). CP_
2.2. Nel caso di specie, già in primo grado, l' ha dedotto che la parte, in sede di domanda di accesso al Fondo di Garanzia del 5.08.2016 ha allegato solo l'istanza di fallimento della società datrice, decreto di rigetto della predetta e copia documento d'identità,
Sicchè, non risultando detta documentazione sufficiente per istruire la pratica, con Pec del
13/09/2016 e del 24/10/2016 ha invitato, tramite il patronato, la parte a produrre la seguente documentazione:
1)-Mod. TFR3/bis SOST(sr53) da compilare in ogni sua parte e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà + copia documento d'identità;
2)-Originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l'esecuzione forzata (da consegnare brevi manu) + copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo;
3)-Originale del verbale di pignoramento negativo (da consegnare brevi manu), eseguito presso la sede legale ed operativa della società datrice;
4)-copia buste-paga relative alle mensilità per le quali si richiede l'intervento del Fondo. CP_ In seguito ad ulteriore domanda amministrativa del 27.02.2017, l' con Pec del 05.04.2017
(inoltrata al difensore della parte), ha chiesto nuovamente la sopra indicata documentazione oltre alla Ispezione Ipotecaria AMPLIATA relativa alla società datrice. CP_
2.3. A fronte della richiesta dell' di integrare la documentazione a completamento della domanda amministrativa, agli atti di causa, emerge solo la prova dell'allegazione alle domande CP_ presentate dell'istanza di fallimento, del decreto di rigetto (come dedotto dall' nella memoria difensiva di primo grado) e del titolo esecutivo, quest'ultimo prodotto nel corso del giudizio di CP_ primo grado ed inviato all' con raccomandata del 20/26 marzo 2018.
Dagli atti di causa, non si evince con sufficiente certezza il contenuto effettivo dei documenti allegati alla domanda del 27.2.2017 i quali, peraltro, presentano delle sigle quali “de.bart.ban.pdf” cui è associata la nota Iban, “debart.prot. pdf “cui è associata la nota PRTOT e “debart.doc. pdf” cui
è associata la nota DOC ID.
Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, non risulta comprensibile di quale documentazione si tratti non essendo stati, peraltro, singolarmente allegati e nominati i singoli documenti prodotti in sede amministrativa e non vi è neanche prova della produzione della CP_ documentazione integrativa chiesta dall' nel corso di entrambi i procedimenti amministrativi connessi alle domande del 5.8.2016 (peraltro, rispetto a tale domanda, il pignoramento mobiliare porta la data successiva del 13.10.2016) e del 27.2.2017 (rispetto alla quale il Modello SR53 porta la data del 10.3.2018).
Sicchè, la deduzione (v. verbale udienza del giudizio di primo grado dell'1.6.2021) secondo il file nominato “PRTOT” sarebbe da intendere come “produzione totale”, si presenta inidonea a ritenere sussistente il presupposto della completezza della domanda ai fini della configurabilità della sua presentazione.
2.4. Alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, non potendosi configurare la domanda incompleta come anche presentata, l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della concreta attività svolta, con applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, ove sussistenti i relativi presupposti.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un.,
n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: - rigetta l'appello; - condanna CP_ parte appellante al pagamento in favore dell' delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 886,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Taranto, 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Monica Sgarro