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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/04/2024, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 379/22 e 425/22 promosse in grado di appello D A
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Eliana D'Aura
-Appellante - CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra CP_1 CP_2
[...]
-Appellata non costituita - E NEI CONFRONTI DI
in persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_3 difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
-Appellato- E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_4 dall'Avv. Loredana Di Salvo
-Appellato-
E DA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, , Parte_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mariano Guzzo
-Appellante-
1 CONTRO
in persona del Direttore e legale rappresentate pro tempore, rappresentato e CP_3 difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
-Appellato- E
, rappresentata e difesa Controparte_5 dall'Avv. Eliana D'Aura
-Appellata-
All'udienza del 21 marzo 2024 i procuratori delle parti costituite concludevano come nei rispettivi atti difensivi
FATTO Con ricorso depositato in data 11.04.2019 innanzi al Tribunale di Palermo la proponeva opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. avverso estratto di Parte_2 ruolo, assumendo non esserle mai stati notificati le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito da esso risultanti, chiedendone l'annullamento per intervento della prescrizione quinquennale e/o decadenza ex art. 25 D.lgs n. 46/1999. Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano al giudizio:
- l' anche quale mandatario di il quale eccepiva CP_3 CP_6 preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, alla quale non erano stati ceduti crediti contributivi oggetto di causa, nonché l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire;
nel merito, deduceva la rituale notifica degli avvisi di addebito e l'incontestabilità della pretesa, stante la loro mancata impugnazione nel termine di cui all'art. 24 D.lgs 46/99;
- l' il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva poiché CP_4 asseritamente estraneo alle contestazioni inerenti il procedimento notificatorio facente capo all'Agente della Riscossione, contestando altresì la fondatezza del ricorso;
- (oggi ), che deduceva Controparte_7 Parte_1
l'infondatezza del ricorso stante la regolare notifica di tutti gli atti sottesi all'estratto di ruolo impugnato. Con sentenza n. 3761/2021 del 14.10.2021, il Tribunale di Palermo, disattesa preliminarmente l'eccezione di decadenza sollevata dall' dopo aver delineato CP_3 il quadro normativo di riferimento inerente il procedimento notificatorio tanto a mezzo pec che a mezzo posta, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato prescritti i crediti di cui alle cartelle/avvisi di addebito nn. 59620120002475806000,
2 59620120002498951000, 59620120002807265000, 59620120002922206000, 59620130005334020000, 59620130006761364000, 29620140008967678000, 59620140003972660000, 59620140005249184000, 29620140032636481000, per i quali, dall'esame della documentazione agli atti del giudizio, ha ritenuto non essere stata fornita la prova della notifica. Avverso la predetta sentenza hanno interposto gravame sia l'
[...]
, con ricorso depositato in data 05.04.2022 (iscritto al n. 379/22 Parte_1
R.G.), nonché la con ricorso depositato in data 13.04.2022 (iscritto al Parte_2
n. 425/22 R.G). L' ha lamentato l'erronea declaratoria di Parte_1 prescrizione della pretesa creditoria per le cartelle di cui il Tribunale ha ritenuto non provata la notifica, deducendone, al contrario, la regolarità e chiedendo, in tal senso, la riforma della pronuncia impugnata. La ha, dal canto suo, censurato la pronuncia impugnata Parte_2 ritenendola erronea nella parte in cui ha ritenuto validamente notificate le cartelle e gli avvisi di addebito nn. 59620170001126001000, 59620150004362334000, 59620160009084487000, 29620150036749892000, 29620160058941400000, 59620180007543784000, 59620180000341039000, 59620180006112291000, 59620180007543784000, 59620160009120576000, 59620160009620453000, 59620140009261229000, 59620180004494907000, 59620160004318241000, 29620180036844760000, insistendo nell'eccezione di prescrizione dei relativi crediti contributivi. L' costituitosi ritualmente in entrambi i giudizi di appello, ha CP_3 riproposto le difese di cui al primo grado, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione a estratto di ruolo della ai sensi e Parte_2 per gli effetti dell'art. 3 bis del dl n. 146/21 e deducendo, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione stante la regolarità delle notifiche;
ha, all'uopo, precisato che il giudizio di querela di falso proposto dalla concernente le Parte_2 sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica degli atti, si è concluso con la sentenza n. 3588/2023 del Tribunale di Palermo con la quale è stato accertato che le sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica di cui agli avvisi di addebito nn. 59620170006960535000, 59620160009620453000, 59620180004494907000 e 59620140005249184000 sono risultate autografe del coniuge della , CP_2
. Persona_1
Nel giudizio di cui al n. 379/22 R.G. si è costituito altresì l' eccependo CP_4 il proprio difetto di legittimazione passiva, concernendo il gravame proposto dall' esclusivamente crediti di pertinenza Controparte_8
3 dell' (con riferimento alle cartelle di propria pertinenza, infatti, l'eccezione di CP_3 prescrizione era stata rigettata in primo grado). Nessuno si è costituito per la nel giudizio di appello promosso Parte_2 dall' . Controparte_5
Nel giudizio iscritto al n. 425/2022, promosso dalla l' Parte_2 [...]
ha riproposto sotto forma di doglianza quanto già Controparte_5 dedotto in prima istanza. In quest'ultimo giudizio non si è invece costituito l' . CP_4
All'udienza di discussione del 21 marzo 2024 i due giudizi, previamente riuniti, sono stati decisi come da dispositivo steso in calce alla presente, sulle conclusioni delle parti costituite di cui in epigrafe. MOTIVI Ragioni di economia processuale inducono a decidere la causa prescindendosi dall'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' (cui CP_4 non risulta essere stato notificato l'appello proposto dalla , e della Parte_2 stessa (cui non risulta essere stato notificato l'appello proposto Parte_2 dall' ), in virtù del principio secondo cui “Il rispetto Controparte_5 del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti” (V. Cass. n. 23901 del 11/10/2017). Tale premessa si giustifica alla luce dell'inammissibilità di entrambi gli appelli riuniti. Con riferimento all'appello proposto dall' Controparte_5 va dato atto, infatti, di un recente intervento della Suprema Corte, con il quale ha chiarito che la disciplina del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, come modificato dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-quater (conv. con L. n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022); è stato altresì escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale “possa soffrire deroghe in relazione al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (così specialmente il p. 12.3 della parte motiva di Cass.
4 S.U. n. 7514 del 2022, cit., dove si legge che, mentre "deve ritenersi (...) sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto incaricato dal creditore e autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa"; è stato infine ribadito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così ancora Cass. S.U. n. 7514 del 2022, p. 14 della motivazione)” (Cass. n. 613/2023, in motivazione). Alla stregua di tali principi, in casi sostanzialmente analoghi al presente, la Suprema Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione dell'ente incaricato della riscossione ad impugnare la statuizione di primo grado, concernendo essa il merito della pretesa contributiva e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui, a ciò non ritenendo ostativo neppure il fatto che i giudici territoriali avessero deciso la causa nel merito, alla luce del principio secondo cui “la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legitimatio ad causam ove tale questione, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti” (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019). In merito al gravame promosso dalla va invece rilevato che, Parte_2 con il ricorso di primo grado, l'opponente (odierna appellante) ha inteso procedere all'accertamento negativo di crediti previdenziali la cui esistenza ha dedotto di aver appreso solo mediante ispezione del ruolo gestito da Controparte_9 deducendo l'omessa notifica degli atti della riscossione da esso risultanti;
deve, pertanto, essere rilevata l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, la cui insussistenza, in quanto condizione dell'azione, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo gli effetti del giudicato;
giudicato, nel caso di specie, non intervenuto, avendo il Tribunale del tutto obliterato l'eccezione già sollevata, peraltro sotto altro profilo, dall' in quel grado del giudizio. CP_3
Soccorre in proposito un recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. 26283/2022) che in una fattispecie sovrapponibile a quella
5 oggetto dell'odierno contendere (opposizione avverso il ruolo esattoriale ed eccepita prescrizione del credito ingiunto per asserita omessa notifica delle propedeutiche cartelle) ha affermato l'inammissibilità dell'opposizione in parola. Determinazione giudiziale alla quale la Corte di Cassazione è giunta all'esito di un accurato percorso argomentativo che appare opportuno riprendere in quei passaggi motivazionali oggetto di immediate ricadute sulla fattispecie di causa. In particolare, la Cassazione dopo avere compiutamente illustrato l'evoluzione giurisprudenziale succedutasi in materie e le ondivaghe opzioni interpretative di volta in volta dominanti, ha poi preso atto dell'intervento del legislatore “il quale, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L. n.215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
“La norma”, prosegue la Corte di legittimità “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della I. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).
“La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).” Per quanto riguarda la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta la Corte di Cassazione ha, invece, affermato, ex art. 363 c.p.c., il principio di diritto
6 per il quale in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis cit. si applica anche ai processi pendenti, trattandosi di una norma che “specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Ne consegue, per effetto del rinnovato intervento normativo, l'estensibilità operativa delle prescrizioni ivi contenute anche ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 215/2021 e, dunque, anche all'odierna controversia, iniziata nel 2019. Ciò posto, l'odierna appellante non ha dimostrato di trovarsi in una delle situazioni legittimanti un intervento derogatorio (“partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”); ed invero, in sede di discussione, la stessa si è limitata ad allegare essergli stata pregiudicata la partecipazione ad una gara di appalto indetta dall'ente portuale di Palermo, producendo il relativo bando ma non la propria domanda di partecipazione, in tesi non ammessa al concorso;
ha inoltre dedotto di essere creditrice nei confronti del per importi che la pendenza del Controparte_10 debito contributivo gli avrebbe impedito di riscuotere, non documentando, neppure in questo caso, essergli stato opposto il rifiuto del pagamento a causa della pendenza in discorso: deve dunque essere affermata l'assoluta carenza di un attuale interesse della ll'impugnazione. Parte_2
Stante l'innovato intervento giurisprudenziale e valutata la reciproca inammissibilità dei promossi appelli sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio. Deve darsi atto della sussistenza, a carico di entrambi gli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara inammissibili gli appelli rispettivamente proposti dall'
[...]
e dalla avverso la sentenza n. 3761/2021 Controparte_5 Parte_2 emessa il 14.10.2021 dal Tribunale di Palermo. Compensa le spese di lite.
7 Dà atto della sussistenza a carico di entrambi gli appellanti dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Così deciso in Palermo il 21 marzo 2024. Il Consigliere estensore Caterina Greco Il Presidente Michele De Maria
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