Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00984/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02939/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2939 del 2022, proposto da Semal S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Crisafulli, Raffaele De Ruvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi, Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia - Dipartimento di Milano – Monza e Brianza, non costituiti in giudizio;
nei confronti
CL IU, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Milano Direzione Verde e Ambiente Area Energia e Clima Unità Agenti Fisici, Prot. 21/07/2022.0398252 recante “Procedimento amministrativo per presunto inquinamento acustico causato dall'attività del pubblico esercizio "BAR MALPIGHI” sito Milano via Marcello Malpighi 8 con ingresso da Via Giuseppe Sirtori – DIFFIDA”, notificato in data 21 luglio 2022;
- della Relazione Tecnica di ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano e Monza Brianza - U.O. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali, recante “Procedimento amministrativo per presunto inquinamento acustico causato dall'attività del p.e. Bar tabacchi tavola calda Malpighi 8 sito a Milano in Via Malpighi n°8 – Controllo ordinanza” (atti PG 386041 del 14/07/2022);
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista la memoria depositata il 4 febbraio 2026 con la quale parte ricorrente dichiara adesione alla istanza avanzata il 20 gennaio 2026 dalla P.A. resistente di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. BI EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che
- parte ricorrente ha proposto ricorso tempestivamente notificato e depositato, per l’annullamento degli atti in epigrafe descritti;
- si è costituito per resistere il Comune di Milano;
- il 4 febbraio 2026 parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato adesione alla richiesta di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese, avanzata dalla resistente Amministrazione con memoria depositata il 20 gennaio 2026;
- la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 20 febbraio 2026;
Tenuto conto che
- “ il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può, dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832) , (Consiglio di Stato sez. II, 14 marzo 2022, n. 1781),
Ritenuto che
- ai sensi dell’art. 35 c.p.a. il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- le spese possono essere compensate, vista la posizione espressa dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
BI EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI EL | TI RU |
IL SEGRETARIO